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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 1965

Cassazione n. 40859/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto, con due distinti atti, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il 30/06/1965, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3266/2021 in data 01/10/2021 della Corte di appello di Milano, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva con allegato datata 16/06/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 01/01/2021, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16543 del 19/01/2021, sesta sezione penale, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 10/10/2018, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., nella fattispecie di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen., esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione con due distinti atti.

2.1. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si lamenta con un unico motivo: violazione, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., degli artt. 627, 192, comma 2, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen.; vizio di motivazione per mera ripetizione del percorso logico censurato nel giudizio rescindente e per illogicità della motivazione in ordine, tanto alla valutazione del materiale probatorio richiamato, quanto all'evidente travisamento decisivo ed incontestabile sia delle prove dichiarative dibattimentali, sia del contenuto intercettivo ritenuto in decisione, rispetto a quello fatto palese dalle parole, inferenti sulla decisività e completezza dell'esame delle prove a carico, indicate in sentenza, nonché di quelle solo apparentemente considerate; nullità dell'impugnata decisione.

Evidenzia il ricorrente come contestandosi la partecipazione al reato associativo, per un verso, la decisione di annullamento è stata stravolta e svilita da quella impugnata che, in forza di un percorso logico che palesa un errore tecnico-giuridico, si è limitata a riprendere, rimaneggiandolo, il medesimo materiale probatorio, attribuendo dignità di prova alle medesime circostanze, già ritenute insuscettibili di essere apprezzate, secondo i canoni di valutazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; mentre, per altro verso, i giudici del rinvio hanno debordato in una sorta di travisamento della prova, dichiaral:iva ed intercettiva, posto che, seppure può ritenersi sussistente alla luce delle evocate decisioni, l'esistenza e l'operatività nei territori di Corsico, Buccinasco e dell'hinterland milanese, di una struttura criminale denominata cosca Barbaro-Papalia, ciò non equivale a ritenere, in automatico, la partecipazione alla stessa dell'odierno ricorrente, peraltro sulla base del mero dato parentale, specie allorquando l'istruttoria dibattimentale ha restituito la specifica e documentata circostanza per la quale [OSCURATO:PERSONA] fosse ignoto alle indagini riguardanti la 'ndrangheta in Lombardia e che la breve permanenza di questi in quell'area, fosse circoscritta temporalmente all'espletamento dell'affidamento in prova al servizio sociale, attraverso attività lavorativa presso l'officina di tale [OSCURATO:PERSONA] in Buccinasco, ritenuta - erroneamente - l'ambito principale di esteriorizzazione della predetta condotta associativa.La sentenza impugnata ha impropriamente ritenuto che l'annullamento riguardasse esclusivamente un vizio di motivazione e non pure la palese violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e la regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.: e così, la decisione impugnata, attraverso motivazione illogica, apparente e travisante della prova, non ha fatto altro che fondare il fulcro della ritenuta responsabilità del Barbaro sugli' stessi elementi indiziari già valutati come inidonei dalla Suprema Corte, tanto è vero che in ordine all'accertamento in fatto relativo alla perdurante operatività dell'organizzazione criminale in questione per il periodo luglio 2012-giugno 2014, la stessa si è limitata alla stentorea e stupefacente affermazione secondo cui la riconosciuta retrodatazione dell'attività di cosca non escluderebbe la proiezione temporale della stessa e, con essa, della la sua esistenza ed attualità.

La sentenza impugnata, in particolare, non ha tenuto conto che nelle richiamate sentenze relative ai procedimenti Infinito, [OSCURATO:PERSONA] e Cerberus, [OSCURATO:PERSONA], non risulta essere mai stato coinvolto, rendendosi così irrilevanti le dissertazioni antropologiche di genetica criminale e parentale, nonché la mera elencazione di epocali vicende giudiziarie in terra lombarda.

Se l'approdo dei giudici di rinvio in ordine al convincimento circa la penale responsabilità del Barbaro si fonda, per un verso, sul compendio intercettivo tra tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso, sull'accertata esistenza della cosca Barbaro-Papalia nei territori di Corsico e di Buccinasco e sui pretesi rapporti parentali, non pare dubbio che, nella fattispecie, ricorra pure un evidente travisamento della prova: invero, nei dialoghi ad elevata conflittualità discorsiva tra Catanzariti e Grillo, il nome del ricorrente non viene mai inserito in una cosca né viene mai fatto riferimento alla benchè minima attività partecipativa da parte dello stesso.

Ora, se è pacifico che il contenuto dei dialoghi captati non richiede la sussistenza di riscontri esterni del propalato, che assume portata probatoria autonoma, è altrettanto vero che ciò vale solo allorquando il dichiarante attribuisce a sé medesimo o a terzi una condotta o un fatto reato o, comunque, un quid di portata dimostrativa, tale da colmare di contenuto il precetto normativo in relazione alla fattispecie contestata (parlandosi in tal caso di dichiarazione accusatoria) e non vale, invece, allorquando - come nella fattispecie - la dichiarazione non soddisfa tali requisiti, perché i dichiaranti non attribuiscono reati a terzi o a sé stessi: in tale ultimo caso, infatti, ferma l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., deve comunque trovare applicazione il disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dovendosi apprezzare l'esistenza di una pluralità di indizi, capaci di assumere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in ordine a quanto contestato: verifica, nella fattispecie, del tutto mancata.

Evidente appare così l'apodittica illogicità ed apparenza della motivazione, laddove si ostenta la pretesa di provare la condol:ta partecipativa del fi 3 Barbaro attraverso l'esaltazione della fiduciaria portata conoscitiva e criminale del Catanzariti.

Ad ulteriore rafforzamento delle eccepite censure di illogicità, contraddittorietà ed apparenza motivazionale, si pone l'ulteriore elemento rappresentato dal fatto che, sebbene i giudici di merito e di legittimità avessero spazzato via, a ragione della loro inconferenza, le suggestioni rappresentate dalla mediazione mafiosa attribuita al ricorrente nella vicenda creditizia [OSCURATO:PERSONA], l'acquisto del bar "[OSCURATO:PERSONA]" e la latitanza del Barbaro, i giudici del rinvio hanno ripreso siffatte circostanze attribuendo loro un significato probatorio.

2.2. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si lamenta con un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1 (artt. 99, 416 bis, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.).

La sentenza risulta priva di un apparato logico-argomentativo che sia dimostrativo, in termini logici e fattuali, dell'affermata appartenenza dello stesso all'associazione mafiosa contestata.

La stessa, inoltre, è il prodotto di un'erronea ed illogica applicazione dei principi di diritto cristallizzati in materia di valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen.) e della logicità del ragionamento giuridico, sotto il profilo della individuazione delle condotte commissive ritenute di rilevanza penale e della configurazione della fattispecie delittuosa de qua in capo al ricorrente.

In altre parole, la sentenza impugnata è il frutto di un complessivo errore metodologico di giudizio occasionato dalla mancata osservanza di alcuni principi cardine sottesi all'interpretazione giuridica e, quindi, all'applicazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria e della configurazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 416 bis cod. pen., ritenuta integrata in virtù dell'erronea individuazione degli elementi costitutivi della stessa e delle circostanze di fatto di natura indiziarla ritenute, per facta concludentia, quali indici rivelatori dell'avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa della consorteria criminosa contestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, come complessivamente considerato nei sLoi due atti proposti, è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.

2. Va preliminarmente rilevato come nella sentenza rescindente della Corte di Cassazione, nello stigmatizzare l'approccio, ritenuto inadeguato, dei giudici di merito, si era evidenziato quanto segue: a) pur dandosi rilievo al possesso, in capo a [OSCURATO:PERSONA], della cd.

"dote", non si era proceduto all'individuazione della sua concreta operatività in seno all'associazione di pretesa appartenenza;b) si era data per presupposta l'esistenza di un contesto criminale di tipo associativo e a base familiare, insediatosi nel territorio di Buccinasco e Corsico, ma non si era dato conto della specifica, perdurante operatività della relativa organizzazione criminale nel periodo compreso tra il luglio 2012 ed il giugno 2014, cui si riferisce l'imputazione, essendo, tutte le sentenze poste a fondamento della condanna, riferite a periodi diversi e comunque anteriori e, per giunta, non concernendo la posizione del ricorrente; c) non era stata stabilita alcuna correlazione tra la sfera operativa di [OSCURATO:PERSONA] ed un sodalizio di riferimento, in termini di concreta attuazione di un programma criminale, riconducibile ai contenuti e alle modalità descritti dall'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen., diversamente da quanto avvenuto in precedenti sentenze nelle quali, ad esempio, era stata segnalata la posizione egemonica della cosca nel settore del movimento terra.

Ritiene il Collegio come la sentenza impugnata offra puntuale risposta alle "sollecitazioni" della sentenza rescindente e resista alle odierne censure sollevate dal ricorrente nei due ricorsi, la cui sovrapposizione di argomenti, consente una trattazione unitaria.

3. Prima di procedere all'analisi unitaria dei singoli profili di censura proposti, appare doveroso precisare in premessa, con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis cod. pen. in contestazione, che il controllo della congruità e logicità della motivazione della sentenza impugnata - circa la sussistenza o meno, in virtù dell'apporto delle diverse fonti, della prova della partecipazione dell'imputato alla consorteria prefigurata in rubrica - deve farsi nel senso di stabilire se la verifica dei giudici di merito sia stata operata alla stregua del principio di diritto, qui senz'altro da 'ribadirsi, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare - più che uno status di generica appartenenza - un ruolo specifico, in senso dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

In tale prospettiva, precisa la giurisprudenza, la partecipazione del singolo alla consorteria - in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione - va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, quali, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi, definibili di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, laddove significativi, fatti concludenti - da interpretarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria - rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dell'aggregato criminale, tali da risultare idonei, senza alcun automatismo probatorio, a far emergere la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, in relazione allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (cfr., Sez.

U, n. :33748 del 12/0712005, Mannino, Rv. 231670; fra le altre successive, v., Sez. 5, n. .32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, deo. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207; Sez. 1, n. 13933 del 29/11/2016, dep. 2017, Aguì, n. m.).

4. Cambiando l'ordine espositivo rispetto al devoluto dei giudici di legittimità, la Corte territoriale, in relazione al secondo punto oggetto di approfondimento (esistenza della cosca Barbaro-Papalia nel territorio dei comuni di Corsico e Buccinasco nel periodo compreso tra il luglio 2012 ed il giugno 2014), con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, evidenzia come il dato da investigare sia stato definitivamente acclarato nella sentenza cd.

Infinito, nella quale si era dato atto che, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nel 2007, non era cessata l'attività dell'associazione criminale denominata "[OSCURATO:PERSONA]" che, operando in stretto contatto con la casa madre calabrese, aveva da sempre dimostrato le connotazioni tipiche della devianza mafiosa.

Si legge testualmente nella sentenza impugnata: "... anche al momento della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel luglio 2012, esisteva ed era operante in zona un'associazione di stampo mafioso.

Tale concliusione la si ricava direttamente dalla sentenza della Cassazione n. 16766/2020 emessa in data 21/02/2020 che, confermando sul punto la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano n. 7879 in data 19/12/2019, ha ritenuto che, negli anni di interesse per il fatto a giudizio, e segnatamente nell'arco temporale tra il 2012 e il 2014, nella zona di Corsico, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio operasse un'associazione criminale riconducibile alla 'ndrangheta.

In particolare, le sentenze in discussione ... danno conto che ([OSCURATO:PERSONA]), una volta scarcerato in data 22/07/2009, e definitivamente libero dal gennaio 2011, aveva continuato a mantenersi stabilmente inserito nel sodalizio diventandone uno dei punti di riferimento, coordinando le varie attività passando ad occuparsi di vicende diverse da quelle tipicamente caratterizzanti il sodalizio, almeno dagli anni 70, e cioè il movimento terra e la droga, e cioè al controllo di attività economiche più agili e più in grado di favorire le proprie attività illecite, quali il controllo di pubblici esercizi.

L'esistenza dell'associazione mafiosa 'ndrangheta, quindi, non può essere messa in discussione anche dopo il luglio 2012 in perfetta continuità con quanto rilevato nei processi di cui si è fatto cenno (ndr., Infinito, [OSCURATO:PERSONA] e Cerberus) e puntualmente richiamati nelle sentenze di merito e sulla base dell'esperienza giudiziaria è possibile affermare che la carcerazione di appartenenti al sodalizio in quanto tale non ha mai impedito ai detenuti di mantenere stabili rapporti con chi era libero e una volta riacquistata la libertà continuare la loro esperienza criminale.

E così era avvenuto anche per [OSCURATO:PERSONA]: al momento della scarcerazione di Catanzariti, [OSCURATO:PERSONA] è ancora detenuto, ma i contatti tra i due risultavano di plastica evidenza allorchè Barbaro, appena scarcerato, non solo mandava i suoi saluti al primo attraverso il figlio Francesco, ma lo voleva incontrare con urgenza convocandolo al suo cospetto, forse, ritenendo di avere, come membro della famiglia Barbaro, ancora quel potere che prima di lui il padre e i fratelli avevano esercitato all'interno della cosca Barbaro-Papalia a cui lo stesso Catanzariti apparteneva e, all'interno della quale, era cresciuto d'importanza soprattutto dopo la "decapitazione" giudiziaria (e non solo si pensi all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) dei vertici della stessa ...".

5. Anche in relazione al primo punto devoluto all'approfondimento del giudice di merito (concreta attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] in seno all'associazione in oggetto), la Corte territoriale offre puntuale motivazione che consente di individuare la veste di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria dopo la sua scarcerazione.

Evidenzia la Corte territoriale come l'appartenenza alla 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] ha radici antiche, essendo lo stesso figlio di [OSCURATO:PERSONA], fondatore con [OSCURATO:PERSONA], del sodalizio che prenderà il nome Barbaro-Papalia e, soprattutto, perché il suo nome era comparso come organico del gruppo già nel 2010 allorchè, nell'ambito dell'indagine nei confronti del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], in una telefonata intercettata, lo stesso veniva indicato, unitamente al fratello, come "trequartino".

Circostanza assai significativa, nella valutazione della Corte territoriale, assume il contenuto dell'intercettazione ambientale avente ad oggetto una conversazione avvenuta a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] in data 28/11/2012 tra il predetto Grillo ed [OSCURATO:PERSONA]: la conversazione metteva in evidenza come i due interlocutori, che avevano fatto parte del clan dei calabresi che dagli anni 70 aveva inaugurato in Lombardia la stagione dei sequestri di persona, parlassero diffusamente di [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare il Catanzariti evidenziandone il ruolo all'interno del sodalizio ed il Grillo sminuendone la posizione attraverso il mancato riconoscimento di quel ruolo che, invece, il suo interlocutore aveva riferito.La Corte territoriale non ha mancato ch porre in luce l'elemento cronologico (la conversazione interviene quattro mesi e mezzo dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]) ed il ruolo criminale del Catanzariti, definito come "persona non solo informata dei meccanismi del sodalizio ... ma uomo di riferimento nella zona e come tale perfettamente a conoscenza sia della portata criminale della cosca Barbaro-Papalia alla quale organicamente apparteneva, sia della caratura criminale dei partecipanti tanto da conoscere particolari, anche di vita privata, difficilmente conciliabili con quella conoscenza superficiale come questi, del resto, aveva tentato di accreditare allorchè, sentito all'udienza del 03/05/2018, sminuiva la sua contiguità con l'imputato trincerandosi in "non ricordo" non riuscendo, peraltro, a smontare la portata probatoria della conversazione di cui si tratta".

In particolare, la Corte territoriale ha lumeggiato l'evidente parallelismo tra le vicende che avevano coinvolto il Catanzariti e quelle che avevano interessato [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, era stato definitivamente accertato che la lunga detenzione del Catanzariti (nel carcere di Voghera lo stesso aveva condiviso la cella con [OSCURATO:PERSONA]) non aveva comportato alcuna dissociazione e tale dedizione, non solo gli era stata ricompensata con il riconoscimento della dote del "vangelo", ma soprattutto, con l'attribuzione della reggenza del clan, in costanza di detenzione dei principali esponenti storici della cosca Barbaro-Papalia.

Come al Catanzariti, anche a [OSCURATO:PERSONA] era stata conferita la dote del "vangelo" da personaggio di spicco dell'associazione quale [OSCURATO:PERSONA], e, all'uscita dal carcere, lo stesso - come, del resto, il Catanzariti - aveva continuato a frequentare persone, coinvolte a vario titolo, direttamente o per interessi familiari alla ‘ndrangheta. [OSCURATO:PERSONA] conosce perfettamente l'organigramma sociale, la storia ed i ruoli degli adepti, fa pesare il suo spessore comunque indiscusso e, come il Catanzariti, cerca di insinuarsi nel tessuto economico "attraverso imprese che necessariamente non potevano più essere quelle connesse al movimento terra troppo attenzionate dalle autorità proprio per le infiltrazioni che i vari processi avevano messo in evidenza".

In questa prospettiva vanno collocati ed interpretati gli 'Interventi" di [OSCURATO:PERSONA] nelle due vicende che avevano visto contrapporsi - la prima - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e - la seconda - sempre il Monteleone e tale [OSCURATO:PERSONA].

In particolare - scrive la Corte territoriale - "... in una conversazione intercettata all'interno del capannone di proprietà di Monteleone questi, conversando con [OSCURATO:PERSONA], aveva mandato un chiaro messaggio al proprio debitore vantandosi di aver assunto un soggetto molto pericoloso e di spiccata capacità delinquenziale al quale sarebbe bastata una telefonata per farlo intervenire.

Chiaramente il riferimento era a [OSCURATO:PERSONA] dipinto non come singolo soggetto pericoloso ma come facente parte di un'organizzazione ("questi 4/) fanno schifo ... lui mi ha detto se non riuscite se non riesci tu andiamo noi ... perché quando arrivano questi ... e con questi qua").

All'evidenza, quindi, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'officina era servita a Monteleone per risolvere le controversie anche non riguardanti persone facenti parte del gruppo, ma funzionale a rafforzare la sua pretesa attraverso la minaccia di pesanti conseguenze se il debito non fosse stato saldato ed evocando l'intervento di terze persone inserite in un contesto delinquenziale assai pericoloso in un chiaro e inequivoco contesto di intimidazione".

La Corte territoriale, dopo aver ricordato l'insegnamento giurisprudenziale che riconosce la ricorrenza della condotta partecipativa di cui all'art. 416-bis cod. pen., anche allorquando, nel corso di una riservata conversazione oggetto di captazione ambientale tra componenti qualificati del sodalizio a conoscenza dell'organizzazione criminale di appartenenza, taluno sia indicato come associato con la relativa qualifica anche qualora gli venga riferito il ruolo di conciliatore dei conflitti interni al gruppo (Sez. 1, n. 20563 del 13/04/2011, Palmanova, in motivazione),lia ritenuto inidonea ad indebolire la tesi accusatoria fatta propria, la pretesa equivocità delle espressioni e i profili, solo in parte, dubitativi in esse contenuti.

Invero, va riconosciuto infatti che, se un dubbio può rilevarsi (dubbio che, correttamente, i giudici del rinvio risolvono in favor dell'imputato, riconoscendo la fattispecie di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen.: v. pag. 19 della sentenza impugnata), esso riguarda non già l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca familiare di riferimento ovvero il ruolo dello stesso esercitato all'atto della sua scarcerazione sul territorio, bensì il livello di sua responsabilità gerarchica, evidentemente non più di "primo livello" (di qui, il suo ruolo di partecipe) solo perché, nel periodo di riferimento, l'imputato cerca - riuscendovi - di riaffermare quell'egemonia che gli derivava dal suo cognome, pur dovendo fare i conti con i diversi nuovi equilibri di vertice che erano stati raggiunti durante la sua lunga carcerazione e che avevano visto l'ascesa della figura del Catanzariti.

Militano in tal senso, oltre i rapporti familiari (l'imputato è coniugato con [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Antonio, Rocco, Domenico e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel processo Cerberus): a) la ritenuta inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], che - nella deposizione del 03/05/2018 - aveva insistito nel negare di aver mai visto l'imputato dopo la sua scarcerazione e di avere con lo stesso una conoscenza solo superficiale all'evidente scopo - messo in luce dalla sentenza impugnata - di fornire una versione funzionale ad evitare qualsiasi tipo di domanda sulla presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'officina del Monteleone in un contesto extra-lavorativo e sul significato di quella presenza: condotta processuale, quella tenuta dal Grillo, estrinsecatasi nell'affermare di essersi limitato ad accompagnare all'incontro - a cui lui stesso non aveva partecipato - il cugino Trimboli, che gli era valsa una condanna per falsa testimonianza (sentenza del 08/09/2021); b) la stessa condotta di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Francesco che, dopo l'uscita dal carcere del primo, avevano abitato in due appartamenti siti in Buccinasco di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., senza essere titolari di alcun contratto di locazione e nel cui complesso immobiliare abitavano altre persone vicine al summenzionato clan, quali [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] ed entrambi figli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; c) la vicenda del bar "[OSCURATO:PERSONA]", con cui la Corte territoriale sottolinea "le modalità con quali erano state svolte delle apparenti normali trattative commerciali dalle quali, peraltro si differenziavano sostanzialmente in ragione del peso dei protagonisti, della necessità di interfacciarsi con ambienti calabresi, della prevalenza di chi aveva maggiore peso criminale.

Un primo dato - secondo i giudici del rinvio - appare importante: nessuno dei protagonisti, Rocco, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] avevano la disponibilità lecita del denaro per la conclusione dell'affare ... a parte ciò che documentalmente è stato offerto a prova, a fronte dell'importo alla conclusione dell'operazione, complessivamente quantificabile in euro 770.000,00, buona parte di questi fondi avevano origine sconosciuta e quindi illecita.

La vicenda denotava, infatti, un ampio utilizzo del metodo mafioso da parte di [OSCURATO:PERSONA] il che non è certo un dato neutro in una visione non atomistica degli elementi probatori per sostenere la sua partecipazione all'associazione mafiosa".

6. Infine, anche in relazione al terzo punto oggetto della devoluzione (correlazione tra la sfera operativa di [OSCURATO:PERSONA] ed il sodalizio di riferimento in termini di concreta attuazione di un programma criminale riconducibile ai contenuti e alle modalità descritte dall'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen.), il provvedimento impugnato offre adeguate risposte.

Si è già detto come, all'atto della sua scarcerazione, [OSCURATO:PERSONA] senta l'esigenza di riaffermare l'autorità del suo "lignaggio" sul territorio di Corsico e Buccinasco: ciò, non deriva dal bisogno strettamente egoistico di primeggiare ovvero da una sorta di egocentrismo criminale finalizzato a sé stesso, ma si pone come diretta conseguenza di riaffermazione dell'egemonia dei Barbaro rimettendo in auge un uomo che portava quel cognome, cercando in ogni modo di preservare l'associazione criminale da ogni eventuale rischio connesso da un lato alle iniziative dell'autorità giudiziaria e, dall'altro, alle volontà espansionistiche di altri di riprendersi il territorio ed impossessarsi di ciò che spettava invece alla consorteria Barbaro-Papalia, da tempo insediatasi sul territorio.

La strumentalità delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] disvelano chiaramente le finalità della consorteria: significative in tal senso sono, infatti, le vicende che avevano condotto alla successiva retrocessione dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" resasi ineludibile dopo il disvelamento dell'indagine cd.

Platino 2 di fine 2013, con gli arresti ed il clamore mediatico che ne era derivato, inducendo [OSCURATO:PERSONA], nel timore che i beni comunque riferibili alla famiglia fossero vincolati dall'autorità giudiziaria, a ritenere pressante l'esigenza di rivendere l'esercizio (v. pag. 17 della sentenza impugnata).

E, nella medesima scia, si pongono sia la riunione del 21/01/2014 in Buccinasco tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la riferita circostanza del fatto che ogni decisione dovesse essere presa "giù" a Platì, per la necessità di interfacciarsi con la "famiglia", sia la riunione del 19/02/2014 in cui era presente il Barbaro: ruolo di paciere che, come si è visto [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato, in seno alla consorteria, anche per dirimere i contrasti insorti tra [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi contraddittori nelle vicende Trimboli e Vergaliu.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il possesso della "dote" si accompagna, pertanto, a specifiche condotte concludenti che consentono di ritenere che la sua condotta partecipativa, nel periodo di riferimento, si sia caratterizzata da un suo stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione criminale a base familiare, condotta che è risultata idonea ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del succitato sodalizio per il perseguimento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto, con due distinti atti, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il 30/06/1965, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3266/2021 in data 01/10/2021 della Corte di appello di Milano, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva con allegato datata 16/06/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 01/01/2021, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16543 del 19/01/2021, sesta sezione penale, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 10/10/2018, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., nella fattispecie di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen., esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione con due distinti atti. 2.1. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta con un unico motivo: violazione, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., degli artt. 627, 192, comma 2, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen.; vizio di motivazione per mera ripetizione del percorso logico censurato nel giudizio rescindente e per illogicità della motivazione in ordine, tanto alla valutazione del materiale probatorio richiamato, quanto all'evidente travisamento decisivo ed incontestabile sia delle prove dichiarative dibattimentali, sia del contenuto intercettivo ritenuto in decisione, rispetto a quello fatto palese dalle parole, inferenti sulla decisività e completezza dell'esame delle prove a carico, indicate in sentenza, nonché di quelle solo apparentemente considerate; nullità dell'impugnata decisione. Evidenzia il ricorrente come contestandosi la partecipazione al reato associativo, per un verso, la decisione di annullamento è stata stravolta e svilita da quella impugnata che, in forza di un percorso logico che palesa un errore tecnico-giuridico, si è limitata a riprendere, rimaneggiandolo, il medesimo materiale probatorio, attribuendo dignità di prova alle medesime circostanze, già ritenute insuscettibili di essere apprezzate, secondo i canoni di valutazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; mentre, per altro verso, i giudici del rinvio hanno debordato in una sorta di travisamento della prova, dichiaral:iva ed intercettiva, posto che, seppure può ritenersi sussistente alla luce delle evocate decisioni, l'esistenza e l'operatività nei territori di Corsico, Buccinasco e dell'hinterland milanese, di una struttura criminale denominata cosca Barbaro-Papalia, ciò non equivale a ritenere, in automatico, la partecipazione alla stessa dell'odierno ricorrente, peraltro sulla base del mero dato parentale, specie allorquando l'istruttoria dibattimentale ha restituito la specifica e documentata circostanza per la quale [OSCURATO:PERSONA] fosse ignoto alle indagini riguardanti la 'ndrangheta in Lombardia e che la breve permanenza di questi in quell'area, fosse circoscritta temporalmente all'espletamento dell'affidamento in prova al servizio sociale, attraverso attività lavorativa presso l'officina di tale [OSCURATO:PERSONA] in Buccinasco, ritenuta - erroneamente - l'ambito principale di esteriorizzazione della predetta condotta associativa.La sentenza impugnata ha impropriamente ritenuto che l'annullamento riguardasse esclusivamente un vizio di motivazione e non pure la palese violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e la regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.: e così, la decisione impugnata, attraverso motivazione illogica, apparente e travisante della prova, non ha fatto altro che fondare il fulcro della ritenuta responsabilità del Barbaro sugli' stessi elementi indiziari già valutati come inidonei dalla Suprema Corte, tanto è vero che in ordine all'accertamento in fatto relativo alla perdurante operatività dell'organizzazione criminale in questione per il periodo luglio 2012-giugno 2014, la stessa si è limitata alla stentorea e stupefacente affermazione secondo cui la riconosciuta retrodatazione dell'attività di cosca non escluderebbe la proiezione temporale della stessa e, con essa, della la sua esistenza ed attualità. La sentenza impugnata, in particolare, non ha tenuto conto che nelle richiamate sentenze relative ai procedimenti Infinito, [OSCURATO:PERSONA] e Cerberus, [OSCURATO:PERSONA], non risulta essere mai stato coinvolto, rendendosi così irrilevanti le dissertazioni antropologiche di genetica criminale e parentale, nonché la mera elencazione di epocali vicende giudiziarie in terra lombarda. Se l'approdo dei giudici di rinvio in ordine al convincimento circa la penale responsabilità del Barbaro si fonda, per un verso, sul compendio intercettivo tra tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso, sull'accertata esistenza della cosca Barbaro-Papalia nei territori di Corsico e di Buccinasco e sui pretesi rapporti parentali, non pare dubbio che, nella fattispecie, ricorra pure un evidente travisamento della prova: invero, nei dialoghi ad elevata conflittualità discorsiva tra Catanzariti e Grillo, il nome del ricorrente non viene mai inserito in una cosca né viene mai fatto riferimento alla benchè minima attività partecipativa da parte dello stesso. Ora, se è pacifico che il contenuto dei dialoghi captati non richiede la sussistenza di riscontri esterni del propalato, che assume portata probatoria autonoma, è altrettanto vero che ciò vale solo allorquando il dichiarante attribuisce a sé medesimo o a terzi una condotta o un fatto reato o, comunque, un quid di portata dimostrativa, tale da colmare di contenuto il precetto normativo in relazione alla fattispecie contestata (parlandosi in tal caso di dichiarazione accusatoria) e non vale, invece, allorquando - come nella fattispecie - la dichiarazione non soddisfa tali requisiti, perché i dichiaranti non attribuiscono reati a terzi o a sé stessi: in tale ultimo caso, infatti, ferma l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., deve comunque trovare applicazione il disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dovendosi apprezzare l'esistenza di una pluralità di indizi, capaci di assumere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in ordine a quanto contestato: verifica, nella fattispecie, del tutto mancata. Evidente appare così l'apodittica illogicità ed apparenza della motivazione, laddove si ostenta la pretesa di provare la condol:ta partecipativa del fi 3 Barbaro attraverso l'esaltazione della fiduciaria portata conoscitiva e criminale del Catanzariti. Ad ulteriore rafforzamento delle eccepite censure di illogicità, contraddittorietà ed apparenza motivazionale, si pone l'ulteriore elemento rappresentato dal fatto che, sebbene i giudici di merito e di legittimità avessero spazzato via, a ragione della loro inconferenza, le suggestioni rappresentate dalla mediazione mafiosa attribuita al ricorrente nella vicenda creditizia [OSCURATO:PERSONA], l'acquisto del bar "[OSCURATO:PERSONA]" e la latitanza del Barbaro, i giudici del rinvio hanno ripreso siffatte circostanze attribuendo loro un significato probatorio. 2.2. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta con un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1 (artt. 99, 416 bis, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.). La sentenza risulta priva di un apparato logico-argomentativo che sia dimostrativo, in termini logici e fattuali, dell'affermata appartenenza dello stesso all'associazione mafiosa contestata. La stessa, inoltre, è il prodotto di un'erronea ed illogica applicazione dei principi di diritto cristallizzati in materia di valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen.) e della logicità del ragionamento giuridico, sotto il profilo della individuazione delle condotte commissive ritenute di rilevanza penale e della configurazione della fattispecie delittuosa de qua in capo al ricorrente. In altre parole, la sentenza impugnata è il frutto di un complessivo errore metodologico di giudizio occasionato dalla mancata osservanza di alcuni principi cardine sottesi all'interpretazione giuridica e, quindi, all'applicazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria e della configurazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 416 bis cod. pen., ritenuta integrata in virtù dell'erronea individuazione degli elementi costitutivi della stessa e delle circostanze di fatto di natura indiziarla ritenute, per facta concludentia, quali indici rivelatori dell'avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa della consorteria criminosa contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, come complessivamente considerato nei sLoi due atti proposti, è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento. 2. Va preliminarmente rilevato come nella sentenza rescindente della Corte di Cassazione, nello stigmatizzare l'approccio, ritenuto inadeguato, dei giudici di merito, si era evidenziato quanto segue: a) pur dandosi rilievo al possesso, in capo a [OSCURATO:PERSONA], della cd. "dote", non si era proceduto all'individuazione della sua concreta operatività in seno all'associazione di pretesa appartenenza;b) si era data per presupposta l'esistenza di un contesto criminale di tipo associativo e a base familiare, insediatosi nel territorio di Buccinasco e Corsico, ma non si era dato conto della specifica, perdurante operatività della relativa organizzazione criminale nel periodo compreso tra il luglio 2012 ed il giugno 2014, cui si riferisce l'imputazione, essendo, tutte le sentenze poste a fondamento della condanna, riferite a periodi diversi e comunque anteriori e, per giunta, non concernendo la posizione del ricorrente; c) non era stata stabilita alcuna correlazione tra la sfera operativa di [OSCURATO:PERSONA] ed un sodalizio di riferimento, in termini di concreta attuazione di un programma criminale, riconducibile ai contenuti e alle modalità descritti dall'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen., diversamente da quanto avvenuto in precedenti sentenze nelle quali, ad esempio, era stata segnalata la posizione egemonica della cosca nel settore del movimento terra. Ritiene il Collegio come la sentenza impugnata offra puntuale risposta alle "sollecitazioni" della sentenza rescindente e resista alle odierne censure sollevate dal ricorrente nei due ricorsi, la cui sovrapposizione di argomenti, consente una trattazione unitaria. 3. Prima di procedere all'analisi unitaria dei singoli profili di censura proposti, appare doveroso precisare in premessa, con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis cod. pen. in contestazione, che il controllo della congruità e logicità della motivazione della sentenza impugnata - circa la sussistenza o meno, in virtù dell'apporto delle diverse fonti, della prova della partecipazione dell'imputato alla consorteria prefigurata in rubrica - deve farsi nel senso di stabilire se la verifica dei giudici di merito sia stata operata alla stregua del principio di diritto, qui senz'altro da 'ribadirsi, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare - più che uno status di generica appartenenza - un ruolo specifico, in senso dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In tale prospettiva, precisa la giurisprudenza, la partecipazione del singolo alla consorteria - in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione - va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, quali, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi, definibili di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, laddove significativi, fatti concludenti - da interpretarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria - rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dell'aggregato criminale, tali da risultare idonei, senza alcun automatismo probatorio, a far emergere la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, in relazione allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (cfr., Sez. U, n. :33748 del 12/0712005, Mannino, Rv. 231670; fra le altre successive, v., Sez. 5, n. .32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, deo. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207; Sez. 1, n. 13933 del 29/11/2016, dep. 2017, Aguì, n. m.). 4. Cambiando l'ordine espositivo rispetto al devoluto dei giudici di legittimità, la Corte territoriale, in relazione al secondo punto oggetto di approfondimento (esistenza della cosca Barbaro-Papalia nel territorio dei comuni di Corsico e Buccinasco nel periodo compreso tra il luglio 2012 ed il giugno 2014), con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, evidenzia come il dato da investigare sia stato definitivamente acclarato nella sentenza cd. Infinito, nella quale si era dato atto che, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nel 2007, non era cessata l'attività dell'associazione criminale denominata "[OSCURATO:PERSONA]" che, operando in stretto contatto con la casa madre calabrese, aveva da sempre dimostrato le connotazioni tipiche della devianza mafiosa. Si legge testualmente nella sentenza impugnata: "... anche al momento della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel luglio 2012, esisteva ed era operante in zona un'associazione di stampo mafioso. Tale concliusione la si ricava direttamente dalla sentenza della Cassazione n. 16766/2020 emessa in data 21/02/2020 che, confermando sul punto la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano n. 7879 in data 19/12/2019, ha ritenuto che, negli anni di interesse per il fatto a giudizio, e segnatamente nell'arco temporale tra il 2012 e il 2014, nella zona di Corsico, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio operasse un'associazione criminale riconducibile alla 'ndrangheta. In particolare, le sentenze in discussione ... danno conto che ([OSCURATO:PERSONA]), una volta scarcerato in data 22/07/2009, e definitivamente libero dal gennaio 2011, aveva continuato a mantenersi stabilmente inserito nel sodalizio diventandone uno dei punti di riferimento, coordinando le varie attività passando ad occuparsi di vicende diverse da quelle tipicamente caratterizzanti il sodalizio, almeno dagli anni 70, e cioè il movimento terra e la droga, e cioè al controllo di attività economiche più agili e più in grado di favorire le proprie attività illecite, quali il controllo di pubblici esercizi. L'esistenza dell'associazione mafiosa 'ndrangheta, quindi, non può essere messa in discussione anche dopo il luglio 2012 in perfetta continuità con quanto rilevato nei processi di cui si è fatto cenno (ndr., Infinito, [OSCURATO:PERSONA] e Cerberus) e puntualmente richiamati nelle sentenze di merito e sulla base dell'esperienza giudiziaria è possibile affermare che la carcerazione di appartenenti al sodalizio in quanto tale non ha mai impedito ai detenuti di mantenere stabili rapporti con chi era libero e una volta riacquistata la libertà continuare la loro esperienza criminale. E così era avvenuto anche per [OSCURATO:PERSONA]: al momento della scarcerazione di Catanzariti, [OSCURATO:PERSONA] è ancora detenuto, ma i contatti tra i due risultavano di plastica evidenza allorchè Barbaro, appena scarcerato, non solo mandava i suoi saluti al primo attraverso il figlio Francesco, ma lo voleva incontrare con urgenza convocandolo al suo cospetto, forse, ritenendo di avere, come membro della famiglia Barbaro, ancora quel potere che prima di lui il padre e i fratelli avevano esercitato all'interno della cosca Barbaro-Papalia a cui lo stesso Catanzariti apparteneva e, all'interno della quale, era cresciuto d'importanza soprattutto dopo la "decapitazione" giudiziaria (e non solo si pensi all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) dei vertici della stessa ...". 5. Anche in relazione al primo punto devoluto all'approfondimento del giudice di merito (concreta attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] in seno all'associazione in oggetto), la Corte territoriale offre puntuale motivazione che consente di individuare la veste di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria dopo la sua scarcerazione. Evidenzia la Corte territoriale come l'appartenenza alla 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] ha radici antiche, essendo lo stesso figlio di [OSCURATO:PERSONA], fondatore con [OSCURATO:PERSONA], del sodalizio che prenderà il nome Barbaro-Papalia e, soprattutto, perché il suo nome era comparso come organico del gruppo già nel 2010 allorchè, nell'ambito dell'indagine nei confronti del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], in una telefonata intercettata, lo stesso veniva indicato, unitamente al fratello, come "trequartino". Circostanza assai significativa, nella valutazione della Corte territoriale, assume il contenuto dell'intercettazione ambientale avente ad oggetto una conversazione avvenuta a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] in data 28/11/2012 tra il predetto Grillo ed [OSCURATO:PERSONA]: la conversazione metteva in evidenza come i due interlocutori, che avevano fatto parte del clan dei calabresi che dagli anni 70 aveva inaugurato in Lombardia la stagione dei sequestri di persona, parlassero diffusamente di [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare il Catanzariti evidenziandone il ruolo all'interno del sodalizio ed il Grillo sminuendone la posizione attraverso il mancato riconoscimento di quel ruolo che, invece, il suo interlocutore aveva riferito.La Corte territoriale non ha mancato ch porre in luce l'elemento cronologico (la conversazione interviene quattro mesi e mezzo dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]) ed il ruolo criminale del Catanzariti, definito come "persona non solo informata dei meccanismi del sodalizio ... ma uomo di riferimento nella zona e come tale perfettamente a conoscenza sia della portata criminale della cosca Barbaro-Papalia alla quale organicamente apparteneva, sia della caratura criminale dei partecipanti tanto da conoscere particolari, anche di vita privata, difficilmente conciliabili con quella conoscenza superficiale come questi, del resto, aveva tentato di accreditare allorchè, sentito all'udienza del 03/05/2018, sminuiva la sua contiguità con l'imputato trincerandosi in "non ricordo" non riuscendo, peraltro, a smontare la portata probatoria della conversazione di cui si tratta". In particolare, la Corte territoriale ha lumeggiato l'evidente parallelismo tra le vicende che avevano coinvolto il Catanzariti e quelle che avevano interessato [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, era stato definitivamente accertato che la lunga detenzione del Catanzariti (nel carcere di Voghera lo stesso aveva condiviso la cella con [OSCURATO:PERSONA]) non aveva comportato alcuna dissociazione e tale dedizione, non solo gli era stata ricompensata con il riconoscimento della dote del "vangelo", ma soprattutto, con l'attribuzione della reggenza del clan, in costanza di detenzione dei principali esponenti storici della cosca Barbaro-Papalia. Come al Catanzariti, anche a [OSCURATO:PERSONA] era stata conferita la dote del "vangelo" da personaggio di spicco dell'associazione quale [OSCURATO:PERSONA], e, all'uscita dal carcere, lo stesso - come, del resto, il Catanzariti - aveva continuato a frequentare persone, coinvolte a vario titolo, direttamente o per interessi familiari alla ‘ndrangheta. [OSCURATO:PERSONA] conosce perfettamente l'organigramma sociale, la storia ed i ruoli degli adepti, fa pesare il suo spessore comunque indiscusso e, come il Catanzariti, cerca di insinuarsi nel tessuto economico "attraverso imprese che necessariamente non potevano più essere quelle connesse al movimento terra troppo attenzionate dalle autorità proprio per le infiltrazioni che i vari processi avevano messo in evidenza". In questa prospettiva vanno collocati ed interpretati gli 'Interventi" di [OSCURATO:PERSONA] nelle due vicende che avevano visto contrapporsi - la prima - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e - la seconda - sempre il Monteleone e tale [OSCURATO:PERSONA]. In particolare - scrive la Corte territoriale - "... in una conversazione intercettata all'interno del capannone di proprietà di Monteleone questi, conversando con [OSCURATO:PERSONA], aveva mandato un chiaro messaggio al proprio debitore vantandosi di aver assunto un soggetto molto pericoloso e di spiccata capacità delinquenziale al quale sarebbe bastata una telefonata per farlo intervenire. Chiaramente il riferimento era a [OSCURATO:PERSONA] dipinto non come singolo soggetto pericoloso ma come facente parte di un'organizzazione ("questi 4/) fanno schifo ... lui mi ha detto se non riuscite se non riesci tu andiamo noi ... perché quando arrivano questi ... e con questi qua"). All'evidenza, quindi, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'officina era servita a Monteleone per risolvere le controversie anche non riguardanti persone facenti parte del gruppo, ma funzionale a rafforzare la sua pretesa attraverso la minaccia di pesanti conseguenze se il debito non fosse stato saldato ed evocando l'intervento di terze persone inserite in un contesto delinquenziale assai pericoloso in un chiaro e inequivoco contesto di intimidazione". La Corte territoriale, dopo aver ricordato l'insegnamento giurisprudenziale che riconosce la ricorrenza della condotta partecipativa di cui all'art. 416-bis cod. pen., anche allorquando, nel corso di una riservata conversazione oggetto di captazione ambientale tra componenti qualificati del sodalizio a conoscenza dell'organizzazione criminale di appartenenza, taluno sia indicato come associato con la relativa qualifica anche qualora gli venga riferito il ruolo di conciliatore dei conflitti interni al gruppo (Sez. 1, n. 20563 del 13/04/2011, Palmanova, in motivazione),lia ritenuto inidonea ad indebolire la tesi accusatoria fatta propria, la pretesa equivocità delle espressioni e i profili, solo in parte, dubitativi in esse contenuti. Invero, va riconosciuto infatti che, se un dubbio può rilevarsi (dubbio che, correttamente, i giudici del rinvio risolvono in favor dell'imputato, riconoscendo la fattispecie di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen.: v. pag. 19 della sentenza impugnata), esso riguarda non già l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca familiare di riferimento ovvero il ruolo dello stesso esercitato all'atto della sua scarcerazione sul territorio, bensì il livello di sua responsabilità gerarchica, evidentemente non più di "primo livello" (di qui, il suo ruolo di partecipe) solo perché, nel periodo di riferimento, l'imputato cerca - riuscendovi - di riaffermare quell'egemonia che gli derivava dal suo cognome, pur dovendo fare i conti con i diversi nuovi equilibri di vertice che erano stati raggiunti durante la sua lunga carcerazione e che avevano visto l'ascesa della figura del Catanzariti. Militano in tal senso, oltre i rapporti familiari (l'imputato è coniugato con [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Antonio, Rocco, Domenico e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel processo Cerberus): a) la ritenuta inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], che - nella deposizione del 03/05/2018 - aveva insistito nel negare di aver mai visto l'imputato dopo la sua scarcerazione e di avere con lo stesso una conoscenza solo superficiale all'evidente scopo - messo in luce dalla sentenza impugnata - di fornire una versione funzionale ad evitare qualsiasi tipo di domanda sulla presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'officina del Monteleone in un contesto extra-lavorativo e sul significato di quella presenza: condotta processuale, quella tenuta dal Grillo, estrinsecatasi nell'affermare di essersi limitato ad accompagnare all'incontro - a cui lui stesso non aveva partecipato - il cugino Trimboli, che gli era valsa una condanna per falsa testimonianza (sentenza del 08/09/2021); b) la stessa condotta di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Francesco che, dopo l'uscita dal carcere del primo, avevano abitato in due appartamenti siti in Buccinasco di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., senza essere titolari di alcun contratto di locazione e nel cui complesso immobiliare abitavano altre persone vicine al summenzionato clan, quali [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] ed entrambi figli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; c) la vicenda del bar "[OSCURATO:PERSONA]", con cui la Corte territoriale sottolinea "le modalità con quali erano state svolte delle apparenti normali trattative commerciali dalle quali, peraltro si differenziavano sostanzialmente in ragione del peso dei protagonisti, della necessità di interfacciarsi con ambienti calabresi, della prevalenza di chi aveva maggiore peso criminale. Un primo dato - secondo i giudici del rinvio - appare importante: nessuno dei protagonisti, Rocco, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] avevano la disponibilità lecita del denaro per la conclusione dell'affare ... a parte ciò che documentalmente è stato offerto a prova, a fronte dell'importo alla conclusione dell'operazione, complessivamente quantificabile in euro 770.000,00, buona parte di questi fondi avevano origine sconosciuta e quindi illecita. La vicenda denotava, infatti, un ampio utilizzo del metodo mafioso da parte di [OSCURATO:PERSONA] il che non è certo un dato neutro in una visione non atomistica degli elementi probatori per sostenere la sua partecipazione all'associazione mafiosa". 6. Infine, anche in relazione al terzo punto oggetto della devoluzione (correlazione tra la sfera operativa di [OSCURATO:PERSONA] ed il sodalizio di riferimento in termini di concreta attuazione di un programma criminale riconducibile ai contenuti e alle modalità descritte dall'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen.), il provvedimento impugnato offre adeguate risposte. Si è già detto come, all'atto della sua scarcerazione, [OSCURATO:PERSONA] senta l'esigenza di riaffermare l'autorità del suo "lignaggio" sul territorio di Corsico e Buccinasco: ciò, non deriva dal bisogno strettamente egoistico di primeggiare ovvero da una sorta di egocentrismo criminale finalizzato a sé stesso, ma si pone come diretta conseguenza di riaffermazione dell'egemonia dei Barbaro rimettendo in auge un uomo che portava quel cognome, cercando in ogni modo di preservare l'associazione criminale da ogni eventuale rischio connesso da un lato alle iniziative dell'autorità giudiziaria e, dall'altro, alle volontà espansionistiche di altri di riprendersi il territorio ed impossessarsi di ciò che spettava invece alla consorteria Barbaro-Papalia, da tempo insediatasi sul territorio. La strumentalità delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] disvelano chiaramente le finalità della consorteria: significative in tal senso sono, infatti, le vicende che avevano condotto alla successiva retrocessione dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" resasi ineludibile dopo il disvelamento dell'indagine cd. Platino 2 di fine 2013, con gli arresti ed il clamore mediatico che ne era derivato, inducendo [OSCURATO:PERSONA], nel timore che i beni comunque riferibili alla famiglia fossero vincolati dall'autorità giudiziaria, a ritenere pressante l'esigenza di rivendere l'esercizio (v. pag. 17 della sentenza impugnata). E, nella medesima scia, si pongono sia la riunione del 21/01/2014 in Buccinasco tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la riferita circostanza del fatto che ogni decisione dovesse essere presa "giù" a Platì, per la necessità di interfacciarsi con la "famiglia", sia la riunione del 19/02/2014 in cui era presente il Barbaro: ruolo di paciere che, come si è visto [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato, in seno alla consorteria, anche per dirimere i contrasti insorti tra [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi contraddittori nelle vicende Trimboli e Vergaliu. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il possesso della "dote" si accompagna, pertanto, a specifiche condotte concludenti che consentono di ritenere che la sua condotta partecipativa, nel periodo di riferimento, si sia caratterizzata da un suo stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione criminale a base familiare, condotta che è risultata idonea ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del succitato sodalizio per il perseguimento de
Sentenza Cassazione n. 40859/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris