CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28248/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7360/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: sa nte. ricci@pec. nctm. it); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il seguente domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] ; - intimato - avverso la sentenza n. 139/03/2013 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria, depositata in data 23/9/2013, asseritamente notificata in data 14 gennaio 2014; fissato all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina del sopravvenuto art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137/2020, inserito dalla legge di conversione n. 176/2020, senza l'intervento del PG e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], tenutasi mediante collegamento da remoto; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; in esito alla riconvocazione tenutasi, sempre da remoto, in data 23 giugno 2021; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi anche "il contribuente") impugnò l'intimazione di pagamento n. 2010/0000001 notificatagli in data 13/1/2010, deducendo la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'asserita mancata notificazione della cartella di pagamento a monte, recante il n. 10920060000221374000, nonché la violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 per la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'atto impugnato; nel contraddittorio tra le parti, la CTP di Terni rigettò il ricorso, affermando che la cartella di pagamento presupposta dall'intimazione di pagamento impugnata era stata correttamente notificata e che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non produceva la nullità della cartella notificata, in quanto il ruolo relativo alla cartella notificata era stato consegnato all'agente della riscossione prima dell'i giugno 2008 (secondo le disposizioni della legge n. 31 del 2008);su appello del contribuente, la CTR dell'Umbria riformò la sentenza di prime cure, ritenendo non provata la notificazione della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione e mancante dell'indicazione del responsabile del procedimento l'intimazione di pagamento impugnata dal contribuente; l'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, affidato a cinque motivi; il contribuente ha depositato un controricorso; Rilevato che Agli atti del fascicolo non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza impugnata, nonostante che sia l'agente della riscossione che il contribuente abbiano affermato nei rispettivi atti (ricorso e controricorso) che quest'ultima era stata notificata ad istanza del contribuente vittorioso in appello onde far scattare la decorrenza del termine breve per ricorrere per cassazione; il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., non potendo applicarsi in subiecta materia il principio di non contestazione, stante l'indisponibilità del termine d'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali (Cass., sez. 6-2, n. 21386/2017); il controricorso depositato è inammissibile, in quanto, non rinvenendosi in atti l'avviso di ricevimento dell'atto difensivo spedito dal contribuente a mezzo posta, non vi è prova che la sua notificazione sia andata a buon fine; non vi è luogo a provvedere alle spese di lite; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella camera di consiglio del 6 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ed in quella tenutasi, sempre da remoto, previa riconvocazione, in data 23 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA].erte ano Dott. ari