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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02206/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] sas, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili e per il delitto di cui all'art 217 LF, per aver aggravato il dissesto della società, astenendosi dal richiederne il fallimento.

Sentenza dichiarativa del fallimento di Marzo 2013.

Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando due motivi. 1.Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla ritenuta fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.

La difesa censura la mancata dimostrazione in sentenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, asserendo che nessun documento era stato occultato, ben potendo, dal contratto di affitto stipulato, evincersi la consistenza dei beni aziendali ed osservando che gli organi del fallimento avevano potuto ricostruire l'attivo ed il passivo della società.

Per altro verso si deduce la mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice, poiché la motivazione non aveva distinto tra le ipotesi di non aver tenuto le scritture contabili o averle tenute in modo incompleto. 2.Tramite il secondo motivo ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione quanto alla determinazione dello stato di decozione della società.

La difesa sostiene che la fallita era inattiva dal 2010 mentre il contratto di affitto produceva reddito fino a quasi tutto il 2011 e la sentenza di fallimento era intervenuta nel 2013.

Ne deriva - a quanto è dato comprendere dalla poco chiara formulazione del motivo - che l'eventuale anticipazione del fallimento ad iniziativa dell'imprenditore non avrebbe impedito l'incremento delle passività.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, I [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Quanto al primo motivo occorre premettere che nel giudizio di merito si è accertata l'esistenza di un contratto di affitto di azienda stipulato nel 2005 dalla fallita in favore della società amministrata dalla moglie dell'attuale ricorrente, con il quale le si cedeva il ramo di azienda costituito dal ristorante dell'albergo; dalle concordi sentenze di merito, inoltre, emerge che nel 2010 la fallita era fortemente esposta verso le banche e aveva licenziato tutti i dipendenti mentre nel Giugno 2011 [OSCURATO:PERSONA] era emigrato in Messico ed /infine, la società era dichiarata fallita a Marzo 2013; secondo quanto emerso l'immobile in cui era l'hotel era quasi privo di arredi ed il curatore non aveva rintracciato l'imputato, né reperito le scritture contabili.

All'interno del descritto quadro ricostruttivo le doglianze avanzate col primo motivo risultano meramente reiterative e, per altro verso, non hanno relazione con la motivazione che intendono censurare, poiché, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la motivazione resa dai giudici di merito ha chiaramente evidenziato la condotta tenuta dall'imputato, giudicata integrante il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte territoriale, invero, ha messo in luce che la documentazione societaria, sicuramente in possesso dell'imputato fino a metà dell'anno 2011, non era stata messa a disposizione degli organi del fallimento, né custodita nella sede sociale ove avrebbe dovuto essere, tanto da non poter essere recuperata dal curatore; sul punto si è puntualizzato, altresì, che la mancata disponibilità delle scritture contabili aveva avuto l'effetto di impedire al curatore ogni accertamento sul contratto di affitto di azienda in favore della società amministrata dalla moglie del giudicabile e sulla sparizione degli arredi della struttura.

1.1. Quanto all'elemento soggettivo, ravvisabile nel dolo specifico,i Giudici di merito lo hanno ricavato, oltre che dai comportamenti di [OSCURATO:PERSONA] già descritti relativi alla distrazione di beni ed attività della società, anche dalla ricomparsa dei documenti contabili tramite la produzione nel presente giudizio penale di parte delle scritture ad opera dell'imputato ma solo dopo due anni, e cioè nel corso del 2019, dall'aver saputo dell'esistenza del processo a suo carico.

La pronunzia oggetto di ricorso è, così, in armonia con l'orientamento di questa Corte per il quale integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non ;0- quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Sez. 5 , Sentenza n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020 ) Rv. 279179 . 2.Quanto al secondo motivo, inerente la bancarotta semplice per aver aggravato lo stato di dissesto astenendosi dal richiedere l'autofallimentotva osservato che i Giudici del merito hanno ritenuto che nella situazione di grave crisi delineatasi con nettezza fin dal 2010 il ritardo nel promuovere la dichiarazione di fallimento da parte dell'imprenditore aveva causato l'aggravamento del dissesto sia per assunzione di nuove obbligazioni, individuate nelle sanzioni per mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, sa per il maturare di interessi quanto ai debiti preesistenti.

A fronte di tale adeguata e corretta motivazione, in nulla illogica, la difesa ha formulato una doglianza di difficile interpretazione che rende in sostanza incomprensibile la ragione della stesa, essendo, dunque il motivo destinato all'inammissibilità.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore di cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 4.10.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] sas, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili e per il delitto di cui all'art 217 LF, per aver aggravato il dissesto della società, astenendosi dal richiederne il fallimento. Sentenza dichiarativa del fallimento di Marzo 2013. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando due motivi. 1.Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla ritenuta fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. La difesa censura la mancata dimostrazione in sentenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, asserendo che nessun documento era stato occultato, ben potendo, dal contratto di affitto stipulato, evincersi la consistenza dei beni aziendali ed osservando che gli organi del fallimento avevano potuto ricostruire l'attivo ed il passivo della società. Per altro verso si deduce la mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice, poiché la motivazione non aveva distinto tra le ipotesi di non aver tenuto le scritture contabili o averle tenute in modo incompleto. 2.Tramite il secondo motivo ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione quanto alla determinazione dello stato di decozione della società. La difesa sostiene che la fallita era inattiva dal 2010 mentre il contratto di affitto produceva reddito fino a quasi tutto il 2011 e la sentenza di fallimento era intervenuta nel 2013. Ne deriva - a quanto è dato comprendere dalla poco chiara formulazione del motivo - che l'eventuale anticipazione del fallimento ad iniziativa dell'imprenditore non avrebbe impedito l'incremento delle passività. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, I [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Quanto al primo motivo occorre premettere che nel giudizio di merito si è accertata l'esistenza di un contratto di affitto di azienda stipulato nel 2005 dalla fallita in favore della società amministrata dalla moglie dell'attuale ricorrente, con il quale le si cedeva il ramo di azienda costituito dal ristorante dell'albergo; dalle concordi sentenze di merito, inoltre, emerge che nel 2010 la fallita era fortemente esposta verso le banche e aveva licenziato tutti i dipendenti mentre nel Giugno 2011 [OSCURATO:PERSONA] era emigrato in Messico ed /infine, la società era dichiarata fallita a Marzo 2013; secondo quanto emerso l'immobile in cui era l'hotel era quasi privo di arredi ed il curatore non aveva rintracciato l'imputato, né reperito le scritture contabili. All'interno del descritto quadro ricostruttivo le doglianze avanzate col primo motivo risultano meramente reiterative e, per altro verso, non hanno relazione con la motivazione che intendono censurare, poiché, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la motivazione resa dai giudici di merito ha chiaramente evidenziato la condotta tenuta dall'imputato, giudicata integrante il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale, invero, ha messo in luce che la documentazione societaria, sicuramente in possesso dell'imputato fino a metà dell'anno 2011, non era stata messa a disposizione degli organi del fallimento, né custodita nella sede sociale ove avrebbe dovuto essere, tanto da non poter essere recuperata dal curatore; sul punto si è puntualizzato, altresì, che la mancata disponibilità delle scritture contabili aveva avuto l'effetto di impedire al curatore ogni accertamento sul contratto di affitto di azienda in favore della società amministrata dalla moglie del giudicabile e sulla sparizione degli arredi della struttura. 1.1. Quanto all'elemento soggettivo, ravvisabile nel dolo specifico,i Giudici di merito lo hanno ricavato, oltre che dai comportamenti di [OSCURATO:PERSONA] già descritti relativi alla distrazione di beni ed attività della società, anche dalla ricomparsa dei documenti contabili tramite la produzione nel presente giudizio penale di parte delle scritture ad opera dell'imputato ma solo dopo due anni, e cioè nel corso del 2019, dall'aver saputo dell'esistenza del processo a suo carico. La pronunzia oggetto di ricorso è, così, in armonia con l'orientamento di questa Corte per il quale integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non ;0- quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Sez. 5 , Sentenza n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020 ) Rv. 279179 . 2.Quanto al secondo motivo, inerente la bancarotta semplice per aver aggravato lo stato di dissesto astenendosi dal richiedere l'autofallimentotva osservato che i Giudici del merito hanno ritenuto che nella situazione di grave crisi delineatasi con nettezza fin dal 2010 il ritardo nel promuovere la dichiarazione di fallimento da parte dell'imprenditore aveva causato l'aggravamento del dissesto sia per assunzione di nuove obbligazioni, individuate nelle sanzioni per mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, sa per il maturare di interessi quanto ai debiti preesistenti. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione, in nulla illogica, la difesa ha formulato una doglianza di difficile interpretazione che rende in sostanza incomprensibile la ragione della stesa, essendo, dunque il motivo destinato all'inammissibilità. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore di cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 4.10.2
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