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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23165/2026

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la Corte di Cassazione;Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 86/2026,depositata il 20/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalPresidente [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in personadell’[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.1. - L’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con ricorso affidato atre motivi, la sentenza del Consiglio nazionale forense (CNF) n. 86 del 20marzo 2026 – di cui ha anche chiesto la sospensione dell’efficaciaesecutiva – che, rigettandone il ricorso avverso la decisione del Consigliodistrettuale di disciplina (CDD) di Caltanissetta del 14 novembre 2022, haconfermato la sanzione della sospensione dalla professione forense permesi dieci, ritenendolo responsabile dell’illecito disciplinare di cui all’art. 9del codice deontologico forense (CDF), “per aver mantenuto una condottaextraprofessionale non corretta, né proba, né degna, né decorosa,gravemente lesiva dell’immagine della professione forense, attraverso lecondotte materiali descritte nell’ordinanza cautelare del GIP diCaltanissetta del 09/06/2020”.Tale ordinanza, che aveva applicato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia cautelare agli arresti domiciliari, era stata emessanell’ambito del procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 3,n. 2 e n. 8, e 4 n. 7, della legge n. 75/1958, per avere l’imputato, inCaltanissetta in epoca anteriore e prossima al luglio 2019, “organizzato esfruttato la prostituzione di diverse donne, concedendo loro in locazione acanoni sproporzionati alcuni immobili di sua proprietà”.L’applicazione della misura custodiale era stata, quindi, comunicataal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Caltanissetta, il qualeaveva dato avvio al procedimento disciplinare per “le materiali condotteNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026descritte nella già notificata ordinanza cautelare”, contestandoall’incolpato di aver provveduto “alla collocazione fisica delle donne ed allariscossione del canone di locazione” in concorso con altri.Nelle more del procedimento disciplinare, poi, il procedimentopenale «si concludeva, in primo grado (rito abbreviato) e in appello, conuna sentenza di assoluzione per il reato di organizzazione dellaprostituzione (capo “A”) e di condanna per il reato di sfruttamento dellaprostituzione (capo “B”), con irrogazione della pena di anni due direclusione ed euro 800,00 di multa, con sospensione condizionale dellapena».1.1. – A fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva inquesta sede) Il CNF, con la sentenza impugnata in questa sede, haosservato che:a) il CDD aveva ritenuto di «poter fondare il proprio convincimentosulle risultanze del procedimento penale (c.d.

“doppia conforme”),sebbene non definitive», affermando di non poter negare l’esistenzamateriale dei fatti “quando accertata con un grado di affidabilità qualequello derivante da due sentenze di merito conformi”;b) pertanto, lo stesso CDD, valorizzando anche il “contenuto delleintercettazioni telefoniche” e le “modalità di pagamento (in contanti esenza ricevuta)”, “riteneva provato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso inuso i propri alloggi a donne dedite al meretricio, percependo un canonelocativo sproporzionato e traendo così un illecito profitto da tale attività”;c) in tal modo il CDD, nel rispetto del principio di autonomia delprocedimento disciplinare rispetto a quello penale, aveva “correttamenteesercitato” il potere di valutare “gli elementi di prova acquisiti in sedepenale”, pur essendo “ben consapevole della non definitività degliaccertamenti”;d) risultava, quindi, “legittimamente … accertata la condottamateriale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’aver tratto un profittoNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026economico dall’attività di prostituzione esercitata da terzi nei suoiimmobili, attraverso la percezione di un canone locativo sproporzionato”;e) né, peraltro, il ricorrente aveva contestato “la locazione risultandola difesa incentrata sulla pretesa congruità del canone”, qualeprospettazione che, però, aveva trovato motivata confutazione da partedel CDD valorizzando, «conformemente a quanto statuito dal giudicepenale, la circostanza che “il vantaggio illecito che concreta losfruttamento discende, prima ancora che dalla differenza tra il canonepercepito e quello ‘teoricamente’ praticato sul mercato, dal fatto stessoche, grazie all’attività di prostituzione ed alle relazioni economiche con leprostitute, si è riusciti ad ottenere la locazione di alloggi che, altrimenti,sarebbero rimasti, per come sono rimasti [...] completamente sfitti …»;f) inoltre, seppure la condotta era stata tenuta “nella sfera privata”,la stessa era “soggetta al vaglio disciplinare qualora leda i doveri diprobità, dignità e decoro che devono informare ogni suo comportamento”e, nella specie, lo “sfruttamento della prostituzione, per il suo intrinsecodisvalore morale e sociale, costituisce una palese violazione di tali doveri,arrecando un grave nocumento all’immagine e al prestigio dell’interaclasse forense, a prescindere dal fatto che la condotta sia o meno legataall’esercizio della professione”;g) infine, la irrogata sanzione era da reputarsi “congrua eproporzionata alla gravità dei fatti”, avendo il CDD avuto riguardo anche“all’entità della pena inflitta in sede penale (due anni di reclusione), perpoi operare una serie di riduzioni in considerazione di elementi qualil’estraneità della condotta all’esercizio della professione e il giudizioprognostico favorevole implicito nella concessione della sospensionecondizionale della pena”, così da giungere al “risultato finale di dieci mesidi sospensione” che “non appare né sproporzionato né irragionevole,tenuto conto dell’elevato disvalore deontologico di una condotta diNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026sfruttamento della prostituzione, che mina alla base i principi di dignità eprobità su cui si fonda la professione forense”.2. – Con decreto presidenziale dell’8 maggio 2026 è stata fissata perl’odierna adunanza in camera di consiglio la trattazione sia della istanzacautelare, sia del fondo dell’impugnazione; il ricorrente, con attodepositato il successivo 12 maggio dal proprio difensore munito di procuraspeciale, ha rinunciato “alla domanda cautelare di sospensionedell’esecuzione” della sentenza impugnata.3. – L’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissettanon ha svolto attività difensiva in questa sede.4. – Hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ilricorrente e il pubblico ministero, quest’ultimo concludendo per il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55della legge n. 247/2012, per aver il CNF “ritenuto legittima la valutazionedisciplinare fondata su fatti storici esclusi con giudicato penaleirrevocabile”.Il ricorrente sostiene che, pur essendo il procedimento disciplinareautonomo rispetto al processo penale, “un’assoluzione anche parziale daifatti contestati in sede penale influisce direttamente sulla sanzioneapplicabile, comportandone inevitabilmente una riduzione o l’esclusione diresponsabilità per i capi specifici da cui si è stati assolti”.Pertanto, il CNF avrebbe erroneamente affermato la correttezzadella decisione del CDD, avendo quest’ultima “ritenuto esistenti fatti che ilgiudice penale ha escluso con la sentenza penale di proscioglimento conformula perché il fatto non sussiste”, giacché – come risultante dallasentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 696/2022, confermativadella sentenza del GUP n. 62/2022 – la responsabilità penale era stataNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026esclusa, con effetti di giudicato, per il fatto reato di organizzazione dellaprostituzione (capo “A” di imputazione), mentre era stata confermata perun unico episodio di sfruttamento (capo “B” di imputazione), conriferimento ad una persona soltanto e in relazione ad un canone locativosettimanale di euro 350,00.2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 55 della leggen. 247/2012 in relazione all’art. 653 c.p.p., per aver il CNF erroneamentefatto applicazione del principio di autonomia del giudizio disciplinare sottodue distinti profili.2.1. – Sotto un primo profilo, il CNF avrebbe violato il “vincolo delgiudicato penale assolutorio parziale (art. 55, comma 1, lett. a, L. n.247/2012 – art. 653 c.p.p.)”, in quanto “l’assoluzione irrevocabile dal capoA) con formula piena precludeva al CNF ogni autonoma rivalutazione dellecondotte in esso descritte: la collocazione delle donne in appartamenti, lagestione degli ingressi e il presunto concorso con terzi”, quali “fattistoricamente esclusi dal giudice penale con forza di giudicato”.Il giudice disciplinare avrebbe, quindi, illegittimamente confermatola sanzione irrogata dal CDD “che su quei medesimi fatti aveva fondato,almeno in parte, il proprio convincimento – come si ricava dallamotivazione del CDD (pag. 6-7) che richiama condotte riconducibili al capoA) ormai coperti da giudicato assolutorio”.2.2. – Sotto un secondo profilo (art. 55 della legge n. 247/2012), ilCNF – ove pure si dovesse ritenere non vincolato dal giudicato penale –sarebbe stato tenuto, in ogni caso, a rideterminare la sanzione inconseguenza della sopravvenuta assoluzione parziale irrevocabile, poichégran parte delle condotte sulle quali si fondava l’addebito disciplinareoriginario era stata “definitivamente esclusa in sede penale”.Peraltro, a seguito della sentenza n. 1052/2023 della Corte diappello di Caltanissetta (resa in sede di rinvio dalla Corte di cassazioneNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026che aveva annullato la precedente sentenza n. 696/2022 “limitatamentealla confisca”), divenuta irrevocabile il 14 marzo 2024, “la sola condottapenalmente accertata aveva assunto una connotazione di minimaoffensività”, avendo il giudice del rinvio anche “escluso la confiscadell’immobile, ridimensionando ulteriormente il vantaggio illecito”.3. – I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la lorostretta connessione, sono inammissibili, prima ancora che, comunque,infondati.3.1. - Il ricorrente evoca l’applicazione del principio – la cui portata ilCollegio intende qui ribadire – secondo cui l’art. 54 l. n. 247 del 2012(diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, novellatadall’art. 1 della l. n. 97 del 2001) disciplina in termini di reciprocaautonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti diavvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti: pertanto, inderoga alla generale previsione dell’art. 653 c.p.p., soltantol’accertamento con sentenza penale irrevocabile che “il fatto non sussiste”o che “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato, preclusivodi un’autonoma valutazione dei fatti ascritti all’incolpato da parte delConsiglio [OSCURATO:PERSONA], effetto che non determinano, invece, lediverse formule assolutorie “il fatto non costituisce reato o illecito penale”o il fatto “non è previsto dalla legge come reato” (Cass., S.U., n.12902/2021).Occorre, però, precisare che la preclusione di una autonomavalutazione in sede disciplinare attiene alla “ontologia del fatto” o alla “suacommissione da parte dell’imputato” e cioè alla “materialità del fatto” oalla sua “riferibilità” all’incolpato (così ancora Cass., S.U., n. 12902/2021).In altri termini, al giudice disciplinare è inibito di ricostruirel’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quellorisultante dalla sentenza penale di assoluzione con le formule “il fatto nonsussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, passata in giudicato,Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026dovendo egli rispettare il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fattinella loro materialità operato nel giudizio penale; ma rispettato tale limite,non è impedito allo stesso giudice disciplinare di valutare i medesimiaccadimenti nell’ottica propria dell’illecito disciplinare.3.2. – Le censure veicolate con il ricorso si muovono, anzitutto, suun piano di genericità, in violazione del disposto di cui al n. 4 del primocomma, dell’art. 366 c.p.c., non confrontandosi con la portata effettiva delprincipio di diritto del quale chiedono l’applicazione e la sua incidenzarispetto alle condotte oggetto di contestazione disciplinare, giacché silimitano sostanzialmente ad evidenziare l’intervenuta assoluzionedell’incolpato dal reato di organizzazione della prostituzione e di condannaper il solo reato di sfruttamento della prostituzione in danno di una soladonna, senza, tuttavia, farsi carico di dare contezza, in modo chiaro ecompleto, degli accertamenti fattuali compiuti in sede di procedimentopenale.All’incolpato, infatti, erano state contestate le “materiali condottedescritte nella già notificata ordinanza cautelare del GIP di Caltanissettadel 09.06.2020” e, in particolare, quelle “consistenti nel provvedere allacollocazione fisica delle donne ed alla riscossione del canone di locazione”in concorso con altri; condotte integranti l’addebito disciplinare di cuiall’art. 9 del CDF, “per aver mantenuto una condotta extraprofessionalenon corretta, né proba, né degna, né decorosa, gravemente lesivadell’immagine della professione forense, attraverso le condotte materiali”.Il CNF, nella sentenza impugnata in questa sede (pp. 2 e 3), ha datoquella adottata dalla Corte di appello di Caltanissetta n. 696/2022 del 13settembre 2022 (depositata in atti dal ricorrente) – si era basata sullerisultanze del procedimento penale, ossia sulla “doppia conforme”,convincimento (cfr. sintesi al §

1.1. dei “Fatti di causa” e, in particolare,Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026pp. 4 e 5 sentenza CNF); dunque, ben avendo presente il CDD (e poi ilCNF) l’assoluzione dal reato di organizzazione della prostituzione (capo “A”dell’imputazione penale) e della pena di due anni di reclusione inflittaall’[OSCURATO:PERSONA] per il solo reato di sfruttamento della prostituzione(capo “B” dell’imputazione penale) commesso in danno di una sola donna(cfr. p. 10 decisione del CDD di Caltanissetta, in atti).In questo contesto, parte ricorrente omette di evidenziare qualifossero specificamente i fatti materialmente accertati dal giudice penale einsiste soltanto sul dare rilievo agli esiti anzidetti del procedimento penale,senza neppure riportare le ragioni per cui in quella sede si era giunti adescludere la sussistenza del reato di organizzazione della prostituzione dicui all’art. 3, n. 2, della legge n. 75/1958.E le risultanze del giudizio penale – nella scansione delle variepronunce intervenute (sentenza del GUP del Tribunale di Caltanissetta n.63/2022, sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 696/2022,entrambe in atti, e sentenza n. 28030/2023 di questa Corte, TerzaSezione penale, di cui il ricorrente ha depositato solo l’estratto didispositivo, essendo, comunque, nella disponibilità di questa stessa Corte,che conosce le proprie decisioni) – rendono evidente che l’accertamentodei fatti in quella sede è stato nel senso che sussisteva la prova che ilValenza aveva concesso in locazione l’abitazione di sua proprietà “a donneche pur esercitavano il meretricio, secondo una sostanziale turnazione”(sentenza Corte di appello pp. 3 e 4).

E proprio tale ultima circostanza – laturnazione delle donne che esercitavano la prostituzione - era statadirimente per l’esclusione del reato di cui all’art. 3, n. 2, della legge n.75/1958, poiché sarebbe stata per converso necessaria la prova delcontestuale esercizio del meretricio da parte di più persone nello stessolocale (cfr. sentenza GUP pp. 53/55 e sentenza Corte di appello pp. 3 e 4).L’accertamento dei descritti fatti materiali ha poi trovato definitivaaffermazione in sede di legittimità, avendo la citata Cass. pen. n.Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/202628030/2023 posto in rilievo che l’impugnata sentenza della Corte diappello di Caltanissetta n. 696/2022, “nel confermare l’assoluzionedell’imputato in relazione all’esercizio di una casa di prostituzione di cui alcapo a), e l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 4 n. 7della legge n. 75 del 1958, con riguardo al capo b), sulla scortadell’accertamento di fatto non qui rivisitabile, secondo cui l’imputato avevaconcesso in locazione l’appartamento di sua proprietà, sito in Caltanissettaa donne che, a turnazione, ivi esercitavano l’attività di prostituzione, haritenuto provato il reato di sfruttamento della prostituzione della sola Dedunque ad un canone di molto superiore al prezzo di mercato”.Ne consegue, dunque, che, pur dovendosi ribadire che le doglianzeoggetto di scrutinio risultano dedotte genericamente, il CNF, in ogni caso,non ha violato il principio di diritto innanzi ricordato, trovando i fatticontestati disciplinarmente – che nel capo di incolpazione si specificanonella condotta materiale volta “alla collocazione fisica delle donne ed allariscossione del canone di locazione” e che il CNF, confermando ladecisione del CDD, ha ricostruito come concessione, da partedell’incolpato, dei propri alloggi in uso a donne dedite al meretricio,percependo un canone locativo sproporzionato e traendo così un illecitoprofitto da tale attività - una sostanziale convergenza con quellimaterialmente accertati in sede penale.Convergenza che non è smentita dal rilievo (ripreso nella memoriadel ricorrente) per cui la condanna penale ha avuto ad oggetto il soloreato di sfruttamento della prostituzione in danno di una sola donna, allaquale era stato chiesto un canone sproporzionato per uso di una solaabitazione dell’incolpato, poiché – come già posto in evidenza –l’accertamento del giudice penale dei fatti materialmente accaduti – su cuisi è imperniata la contestazione disciplinare e la sanzione conseguente -ha riguardato proprio la concessione in locazione dell’appartamento di suaNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026proprietà a più donne che, a turnazione, ivi esercitavano l’attività diprostituzione.Né lo stesso CNF, confermando la decisione del CDD, hapretermesso di valutare l’assoluzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il reato diorganizzazione della prostituzione in rapporto alla determinazione dellasanzione, giacché quest’ultima è stata comminata (cfr. p. 10 delladecisione del CDD) proprio tenendo conto di quella irrogata dal giudicepenale per il solo reato oggetto di condanna penale, nonché ulteriormentemodulata in termini più favorevoli per l’incolpato in ragione dellasospensione condizionale della pena concessa in sede penale, della nonpertinenza delle condotte contestate disciplinarmente ad attivitàprofessionale e della non “particolare gravità” del fatto ritenuta dallostesso giudice penale, relativo allo sfruttamento della prostituzione indanno di una sola donna.Né, infine, l’omessa considerazione della circostanza per cui, aseguito della cassazione della sentenza della Corte di appello n. 696/2022“limitatamente alla confisca dell’immobile”, il giudice del rinvio l’aveva deltutto esclusa, “ridimensionando ulteriormente il vantaggio illecito”, sipresta ad inficiare la correttezza del giudizio sulla determinazione congruae proporzionale della sanzione disciplinare, poiché – comecondivisibilmente posto in rilievo dal pubblico ministero nella memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. – “la caducazione della confisca dell’immobile,trattandosi di statuizione relativa a misura di sicurezza accessoria allacondanna …, come tale, non incide sul disvalore del fatto sul versantepenale e, a fortiori, su quello disciplinare”.Disvalore che il CNF ha considerato in modo specifico, secondo unacomplessiva ponderazione degli elementi relativi al piano oggettivo esoggettivo della condotta illecita disciplinarmente, sino a valutare come“palesemente inadeguata” la sanzione dell’avvertimento e rimettendo “insede di esecuzione della sanzione definitiva” il computo della sospensioneNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026cautelare già sofferta dall’incolpato, “senza che tale circostanza incidasulla sua commisurazione” (p. 5 sentenza CNF).4. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., “nullità della decisione per difetto di motivazione”, inviolazione dell’art. 111 Cost., poiché il CNF – nell’affermare che il CDD hafondato la propria decisione su una “valutazione logica e coerente deglielementi emersi” e che tale valutazione “rientra nel pieno esercizio delprincipio del libero convincimento del giudice disciplinare” – avrebbeadottato una motivazione apparente, come sarebbe reso manifesto sottotre distinti, ma connessi, profili.In primo luogo, il giudice disciplinare non avrebbe esaminato lasentenza irrevocabile n. 1052/2023 della Corte di Appello di Caltanissetta,quale sopravvenienza acquisita agli atti che si paleserebbe “dirimente aifini della proporzionalità della sanzione”, in quanto “prova documentaleprincipale dell’ulteriore ridimensionamento della condotta residua”.In secondo luogo, il CNF non spiegherebbe “perché fatti esclusi insede penale siano comunque rilevanti”, omettendo di indicare quali“specifiche risultanze processuali … fossero ancora disponibili dopol’assoluzione irrevocabile per insussistenza del fatto al capo A)”.In terzo luogo, il giudice disciplinare avrebbe omesso “qualsiasivalutazione sull’incidenza dell’assoluzione parziale”, mentre talecircostanza avrebbe imposto “di esaminare se e in che misura la sanzioneoriginaria fosse ancora proporzionata all’unico addebito residuo”, postoche l’assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” dal capo A)erano venute meno una pluralità di condotte (“tra cui la collocazione fisicadelle donne, la gestione degli accessi e la riscossione di canoni”) inrelazione alle quali era stata irrogata la sanzione di dieci mesi disospensione dall’esercizio della professione forense.4.1. – Il motivo è infondato.Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026La motivazione affetta da anomalia che la rende al di sotto del“minimo costituzionale”, così da integrare violazione di legge (artt. 111,comma sesto, Cost., art 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), è vizio -della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali - che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sottol’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nella manifestae irriducibile contraddittorietà, ovvero motivazione incomprensibile operplessa (tra le molte: Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass. n. 20921/2019;Cass. n. 13248/2020; Cass., S.U., n. 2767/2023; Cass. n. 19861/2025;Cass. n. 8309/2026).Ed è solo apparente – e, dunque, nulla perché affetta da error inprocedendo - la sentenza, benché graficamente esistente, che, priva diriferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su unavalutazione astratta dei principi generali della materia e della relativanormativa applicabile, non renda percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Con la precisazione, tuttavia, che il giudice non è tenuto adoccuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione,prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria esufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., che esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gliargomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati,siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativoseguito.Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/20264.2. – Alla luce del richiamato principio di diritto, quanto posto inevidenza in sede di scrutinio dei primi due motivi, in coerenza con laportata argomentativa che sorregge la decisione resa dal CNF (secondo lasintesi riportata nei “Fatti di causa” al § 1.1.; cfr. anche pp. 2-5 dellasentenza impugnata), rende le doglianze veicolate con il motivo in esameaffatto prive di fondamento, venendo queste a reiterare, in sostanza, sottodiversi, ma non concludenti, profili, quanto già dedotto in precedenza (coni primi due motivi di ricorso), così da non scalfire la motivazione dellasentenza impugnata.Motivazione che, per contro, si presenta ben al di sopra del “minimocostituzionale”, giacché dà conto, in modo adeguato ed intelligibile, delleragioni della affermata responsabilità dell’incolpato per l’illecito disciplinarecontestatogli e, in particolare, dei criteri di determinazione della sanzioneirrogata (mesi dieci di sospensione dall’esercizio della professioneforense), ripercorrendo la valutazione calibrata del CDD (cfr. §

3.2. cheprecede) e ribadendone la correttezza anche sotto il profilo della congruitàe proporzionalità rispetto alla gravità dei fatti oggetto di incolpazione,“tenuto conto dell’elevato disvalore deontologico di una condotta disfruttamento della prostituzione, che mina alla base i principi di dignità eprobità su cui si fonda la professione forense” (p. 5 sentenza CNF).5. – Il ricorso va, dunque, rigettato.Il ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione, per cui nonoccorre neppure dare atto del relativo assorbimento per l’esito negativodell’impugnazione.6. – Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte del COA diCaltanissetta, rimasto soltanto intimato.Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensidell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unitecivili della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.Il PresidenteLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di Cassazione;Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 86/2026,depositata il 20/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalPresidente [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in personadell’[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.1. - L’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con ricorso affidato atre motivi, la sentenza del Consiglio nazionale forense (CNF) n. 86 del 20marzo 2026 – di cui ha anche chiesto la sospensione dell’efficaciaesecutiva – che, rigettandone il ricorso avverso la decisione del Consigliodistrettuale di disciplina (CDD) di Caltanissetta del 14 novembre 2022, haconfermato la sanzione della sospensione dalla professione forense permesi dieci, ritenendolo responsabile dell’illecito disciplinare di cui all’art. 9del codice deontologico forense (CDF), “per aver mantenuto una condottaextraprofessionale non corretta, né proba, né degna, né decorosa,gravemente lesiva dell’immagine della professione forense, attraverso lecondotte materiali descritte nell’ordinanza cautelare del GIP diCaltanissetta del 09/06/2020”.Tale ordinanza, che aveva applicato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia cautelare agli arresti domiciliari, era stata emessanell’ambito del procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 3,n. 2 e n. 8, e 4 n. 7, della legge n. 75/1958, per avere l’imputato, inCaltanissetta in epoca anteriore e prossima al luglio 2019, “organizzato esfruttato la prostituzione di diverse donne, concedendo loro in locazione acanoni sproporzionati alcuni immobili di sua proprietà”.L’applicazione della misura custodiale era stata, quindi, comunicataal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Caltanissetta, il qualeaveva dato avvio al procedimento disciplinare per “le materiali condotteNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026descritte nella già notificata ordinanza cautelare”, contestandoall’incolpato di aver provveduto “alla collocazione fisica delle donne ed allariscossione del canone di locazione” in concorso con altri.Nelle more del procedimento disciplinare, poi, il procedimentopenale «si concludeva, in primo grado (rito abbreviato) e in appello, conuna sentenza di assoluzione per il reato di organizzazione dellaprostituzione (capo “A”) e di condanna per il reato di sfruttamento dellaprostituzione (capo “B”), con irrogazione della pena di anni due direclusione ed euro 800,00 di multa, con sospensione condizionale dellapena».1.1. – A fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva inquesta sede) Il CNF, con la sentenza impugnata in questa sede, haosservato che:a) il CDD aveva ritenuto di «poter fondare il proprio convincimentosulle risultanze del procedimento penale (c.d. “doppia conforme”),sebbene non definitive», affermando di non poter negare l’esistenzamateriale dei fatti “quando accertata con un grado di affidabilità qualequello derivante da due sentenze di merito conformi”;b) pertanto, lo stesso CDD, valorizzando anche il “contenuto delleintercettazioni telefoniche” e le “modalità di pagamento (in contanti esenza ricevuta)”, “riteneva provato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso inuso i propri alloggi a donne dedite al meretricio, percependo un canonelocativo sproporzionato e traendo così un illecito profitto da tale attività”;c) in tal modo il CDD, nel rispetto del principio di autonomia delprocedimento disciplinare rispetto a quello penale, aveva “correttamenteesercitato” il potere di valutare “gli elementi di prova acquisiti in sedepenale”, pur essendo “ben consapevole della non definitività degliaccertamenti”;d) risultava, quindi, “legittimamente … accertata la condottamateriale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’aver tratto un profittoNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026economico dall’attività di prostituzione esercitata da terzi nei suoiimmobili, attraverso la percezione di un canone locativo sproporzionato”;e) né, peraltro, il ricorrente aveva contestato “la locazione risultandola difesa incentrata sulla pretesa congruità del canone”, qualeprospettazione che, però, aveva trovato motivata confutazione da partedel CDD valorizzando, «conformemente a quanto statuito dal giudicepenale, la circostanza che “il vantaggio illecito che concreta losfruttamento discende, prima ancora che dalla differenza tra il canonepercepito e quello ‘teoricamente’ praticato sul mercato, dal fatto stessoche, grazie all’attività di prostituzione ed alle relazioni economiche con leprostitute, si è riusciti ad ottenere la locazione di alloggi che, altrimenti,sarebbero rimasti, per come sono rimasti [...] completamente sfitti …»;f) inoltre, seppure la condotta era stata tenuta “nella sfera privata”,la stessa era “soggetta al vaglio disciplinare qualora leda i doveri diprobità, dignità e decoro che devono informare ogni suo comportamento”e, nella specie, lo “sfruttamento della prostituzione, per il suo intrinsecodisvalore morale e sociale, costituisce una palese violazione di tali doveri,arrecando un grave nocumento all’immagine e al prestigio dell’interaclasse forense, a prescindere dal fatto che la condotta sia o meno legataall’esercizio della professione”;g) infine, la irrogata sanzione era da reputarsi “congrua eproporzionata alla gravità dei fatti”, avendo il CDD avuto riguardo anche“all’entità della pena inflitta in sede penale (due anni di reclusione), perpoi operare una serie di riduzioni in considerazione di elementi qualil’estraneità della condotta all’esercizio della professione e il giudizioprognostico favorevole implicito nella concessione della sospensionecondizionale della pena”, così da giungere al “risultato finale di dieci mesidi sospensione” che “non appare né sproporzionato né irragionevole,tenuto conto dell’elevato disvalore deontologico di una condotta diNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026sfruttamento della prostituzione, che mina alla base i principi di dignità eprobità su cui si fonda la professione forense”.2. – Con decreto presidenziale dell’8 maggio 2026 è stata fissata perl’odierna adunanza in camera di consiglio la trattazione sia della istanzacautelare, sia del fondo dell’impugnazione; il ricorrente, con attodepositato il successivo 12 maggio dal proprio difensore munito di procuraspeciale, ha rinunciato “alla domanda cautelare di sospensionedell’esecuzione” della sentenza impugnata.3. – L’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissettanon ha svolto attività difensiva in questa sede.4. – Hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ilricorrente e il pubblico ministero, quest’ultimo concludendo per il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55della legge n. 247/2012, per aver il CNF “ritenuto legittima la valutazionedisciplinare fondata su fatti storici esclusi con giudicato penaleirrevocabile”.Il ricorrente sostiene che, pur essendo il procedimento disciplinareautonomo rispetto al processo penale, “un’assoluzione anche parziale daifatti contestati in sede penale influisce direttamente sulla sanzioneapplicabile, comportandone inevitabilmente una riduzione o l’esclusione diresponsabilità per i capi specifici da cui si è stati assolti”.Pertanto, il CNF avrebbe erroneamente affermato la correttezzadella decisione del CDD, avendo quest’ultima “ritenuto esistenti fatti che ilgiudice penale ha escluso con la sentenza penale di proscioglimento conformula perché il fatto non sussiste”, giacché – come risultante dallasentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 696/2022, confermativadella sentenza del GUP n. 62/2022 – la responsabilità penale era stataNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026esclusa, con effetti di giudicato, per il fatto reato di organizzazione dellaprostituzione (capo “A” di imputazione), mentre era stata confermata perun unico episodio di sfruttamento (capo “B” di imputazione), conriferimento ad una persona soltanto e in relazione ad un canone locativosettimanale di euro 350,00.2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 55 della leggen. 247/2012 in relazione all’art. 653 c.p.p., per aver il CNF erroneamentefatto applicazione del principio di autonomia del giudizio disciplinare sottodue distinti profili.2.1. – Sotto un primo profilo, il CNF avrebbe violato il “vincolo delgiudicato penale assolutorio parziale (art. 55, comma 1, lett. a, L. n.247/2012 – art. 653 c.p.p.)”, in quanto “l’assoluzione irrevocabile dal capoA) con formula piena precludeva al CNF ogni autonoma rivalutazione dellecondotte in esso descritte: la collocazione delle donne in appartamenti, lagestione degli ingressi e il presunto concorso con terzi”, quali “fattistoricamente esclusi dal giudice penale con forza di giudicato”.Il giudice disciplinare avrebbe, quindi, illegittimamente confermatola sanzione irrogata dal CDD “che su quei medesimi fatti aveva fondato,almeno in parte, il proprio convincimento – come si ricava dallamotivazione del CDD (pag. 6-7) che richiama condotte riconducibili al capoA) ormai coperti da giudicato assolutorio”.2.2. – Sotto un secondo profilo (art. 55 della legge n. 247/2012), ilCNF – ove pure si dovesse ritenere non vincolato dal giudicato penale –sarebbe stato tenuto, in ogni caso, a rideterminare la sanzione inconseguenza della sopravvenuta assoluzione parziale irrevocabile, poichégran parte delle condotte sulle quali si fondava l’addebito disciplinareoriginario era stata “definitivamente esclusa in sede penale”.Peraltro, a seguito della sentenza n. 1052/2023 della Corte diappello di Caltanissetta (resa in sede di rinvio dalla Corte di cassazioneNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026che aveva annullato la precedente sentenza n. 696/2022 “limitatamentealla confisca”), divenuta irrevocabile il 14 marzo 2024, “la sola condottapenalmente accertata aveva assunto una connotazione di minimaoffensività”, avendo il giudice del rinvio anche “escluso la confiscadell’immobile, ridimensionando ulteriormente il vantaggio illecito”.3. – I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la lorostretta connessione, sono inammissibili, prima ancora che, comunque,infondati.3.1. - Il ricorrente evoca l’applicazione del principio – la cui portata ilCollegio intende qui ribadire – secondo cui l’art. 54 l. n. 247 del 2012(diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, novellatadall’art. 1 della l. n. 97 del 2001) disciplina in termini di reciprocaautonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti diavvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti: pertanto, inderoga alla generale previsione dell’art. 653 c.p.p., soltantol’accertamento con sentenza penale irrevocabile che “il fatto non sussiste”o che “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato, preclusivodi un’autonoma valutazione dei fatti ascritti all’incolpato da parte delConsiglio [OSCURATO:PERSONA], effetto che non determinano, invece, lediverse formule assolutorie “il fatto non costituisce reato o illecito penale”o il fatto “non è previsto dalla legge come reato” (Cass., S.U., n.12902/2021).Occorre, però, precisare che la preclusione di una autonomavalutazione in sede disciplinare attiene alla “ontologia del fatto” o alla “suacommissione da parte dell’imputato” e cioè alla “materialità del fatto” oalla sua “riferibilità” all’incolpato (così ancora Cass., S.U., n. 12902/2021).In altri termini, al giudice disciplinare è inibito di ricostruirel’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quellorisultante dalla sentenza penale di assoluzione con le formule “il fatto nonsussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, passata in giudicato,Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026dovendo egli rispettare il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fattinella loro materialità operato nel giudizio penale; ma rispettato tale limite,non è impedito allo stesso giudice disciplinare di valutare i medesimiaccadimenti nell’ottica propria dell’illecito disciplinare.3.2. – Le censure veicolate con il ricorso si muovono, anzitutto, suun piano di genericità, in violazione del disposto di cui al n. 4 del primocomma, dell’art. 366 c.p.c., non confrontandosi con la portata effettiva delprincipio di diritto del quale chiedono l’applicazione e la sua incidenzarispetto alle condotte oggetto di contestazione disciplinare, giacché silimitano sostanzialmente ad evidenziare l’intervenuta assoluzionedell’incolpato dal reato di organizzazione della prostituzione e di condannaper il solo reato di sfruttamento della prostituzione in danno di una soladonna, senza, tuttavia, farsi carico di dare contezza, in modo chiaro ecompleto, degli accertamenti fattuali compiuti in sede di procedimentopenale.All’incolpato, infatti, erano state contestate le “materiali condottedescritte nella già notificata ordinanza cautelare del GIP di Caltanissettadel 09.06.2020” e, in particolare, quelle “consistenti nel provvedere allacollocazione fisica delle donne ed alla riscossione del canone di locazione”in concorso con altri; condotte integranti l’addebito disciplinare di cuiall’art. 9 del CDF, “per aver mantenuto una condotta extraprofessionalenon corretta, né proba, né degna, né decorosa, gravemente lesivadell’immagine della professione forense, attraverso le condotte materiali”.Il CNF, nella sentenza impugnata in questa sede (pp. 2 e 3), ha datoquella adottata dalla Corte di appello di Caltanissetta n. 696/2022 del 13settembre 2022 (depositata in atti dal ricorrente) – si era basata sullerisultanze del procedimento penale, ossia sulla “doppia conforme”,convincimento (cfr. sintesi al § 1.1. dei “Fatti di causa” e, in particolare,Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026pp. 4 e 5 sentenza CNF); dunque, ben avendo presente il CDD (e poi ilCNF) l’assoluzione dal reato di organizzazione della prostituzione (capo “A”dell’imputazione penale) e della pena di due anni di reclusione inflittaall’[OSCURATO:PERSONA] per il solo reato di sfruttamento della prostituzione(capo “B” dell’imputazione penale) commesso in danno di una sola donna(cfr. p. 10 decisione del CDD di Caltanissetta, in atti).In questo contesto, parte ricorrente omette di evidenziare qualifossero specificamente i fatti materialmente accertati dal giudice penale einsiste soltanto sul dare rilievo agli esiti anzidetti del procedimento penale,senza neppure riportare le ragioni per cui in quella sede si era giunti adescludere la sussistenza del reato di organizzazione della prostituzione dicui all’art. 3, n. 2, della legge n. 75/1958.E le risultanze del giudizio penale – nella scansione delle variepronunce intervenute (sentenza del GUP del Tribunale di Caltanissetta n.63/2022, sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 696/2022,entrambe in atti, e sentenza n. 28030/2023 di questa Corte, TerzaSezione penale, di cui il ricorrente ha depositato solo l’estratto didispositivo, essendo, comunque, nella disponibilità di questa stessa Corte,che conosce le proprie decisioni) – rendono evidente che l’accertamentodei fatti in quella sede è stato nel senso che sussisteva la prova che ilValenza aveva concesso in locazione l’abitazione di sua proprietà “a donneche pur esercitavano il meretricio, secondo una sostanziale turnazione”(sentenza Corte di appello pp. 3 e 4). E proprio tale ultima circostanza – laturnazione delle donne che esercitavano la prostituzione - era statadirimente per l’esclusione del reato di cui all’art. 3, n. 2, della legge n.75/1958, poiché sarebbe stata per converso necessaria la prova delcontestuale esercizio del meretricio da parte di più persone nello stessolocale (cfr. sentenza GUP pp. 53/55 e sentenza Corte di appello pp. 3 e 4).L’accertamento dei descritti fatti materiali ha poi trovato definitivaaffermazione in sede di legittimità, avendo la citata Cass. pen. n.Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/202628030/2023 posto in rilievo che l’impugnata sentenza della Corte diappello di Caltanissetta n. 696/2022, “nel confermare l’assoluzionedell’imputato in relazione all’esercizio di una casa di prostituzione di cui alcapo a), e l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 4 n. 7della legge n. 75 del 1958, con riguardo al capo b), sulla scortadell’accertamento di fatto non qui rivisitabile, secondo cui l’imputato avevaconcesso in locazione l’appartamento di sua proprietà, sito in Caltanissettaa donne che, a turnazione, ivi esercitavano l’attività di prostituzione, haritenuto provato il reato di sfruttamento della prostituzione della sola Dedunque ad un canone di molto superiore al prezzo di mercato”.Ne consegue, dunque, che, pur dovendosi ribadire che le doglianzeoggetto di scrutinio risultano dedotte genericamente, il CNF, in ogni caso,non ha violato il principio di diritto innanzi ricordato, trovando i fatticontestati disciplinarmente – che nel capo di incolpazione si specificanonella condotta materiale volta “alla collocazione fisica delle donne ed allariscossione del canone di locazione” e che il CNF, confermando ladecisione del CDD, ha ricostruito come concessione, da partedell’incolpato, dei propri alloggi in uso a donne dedite al meretricio,percependo un canone locativo sproporzionato e traendo così un illecitoprofitto da tale attività - una sostanziale convergenza con quellimaterialmente accertati in sede penale.Convergenza che non è smentita dal rilievo (ripreso nella memoriadel ricorrente) per cui la condanna penale ha avuto ad oggetto il soloreato di sfruttamento della prostituzione in danno di una sola donna, allaquale era stato chiesto un canone sproporzionato per uso di una solaabitazione dell’incolpato, poiché – come già posto in evidenza –l’accertamento del giudice penale dei fatti materialmente accaduti – su cuisi è imperniata la contestazione disciplinare e la sanzione conseguente -ha riguardato proprio la concessione in locazione dell’appartamento di suaNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026proprietà a più donne che, a turnazione, ivi esercitavano l’attività diprostituzione.Né lo stesso CNF, confermando la decisione del CDD, hapretermesso di valutare l’assoluzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il reato diorganizzazione della prostituzione in rapporto alla determinazione dellasanzione, giacché quest’ultima è stata comminata (cfr. p. 10 delladecisione del CDD) proprio tenendo conto di quella irrogata dal giudicepenale per il solo reato oggetto di condanna penale, nonché ulteriormentemodulata in termini più favorevoli per l’incolpato in ragione dellasospensione condizionale della pena concessa in sede penale, della nonpertinenza delle condotte contestate disciplinarmente ad attivitàprofessionale e della non “particolare gravità” del fatto ritenuta dallostesso giudice penale, relativo allo sfruttamento della prostituzione indanno di una sola donna.Né, infine, l’omessa considerazione della circostanza per cui, aseguito della cassazione della sentenza della Corte di appello n. 696/2022“limitatamente alla confisca dell’immobile”, il giudice del rinvio l’aveva deltutto esclusa, “ridimensionando ulteriormente il vantaggio illecito”, sipresta ad inficiare la correttezza del giudizio sulla determinazione congruae proporzionale della sanzione disciplinare, poiché – comecondivisibilmente posto in rilievo dal pubblico ministero nella memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. – “la caducazione della confisca dell’immobile,trattandosi di statuizione relativa a misura di sicurezza accessoria allacondanna …, come tale, non incide sul disvalore del fatto sul versantepenale e, a fortiori, su quello disciplinare”.Disvalore che il CNF ha considerato in modo specifico, secondo unacomplessiva ponderazione degli elementi relativi al piano oggettivo esoggettivo della condotta illecita disciplinarmente, sino a valutare come“palesemente inadeguata” la sanzione dell’avvertimento e rimettendo “insede di esecuzione della sanzione definitiva” il computo della sospensioneNumero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026cautelare già sofferta dall’incolpato, “senza che tale circostanza incidasulla sua commisurazione” (p. 5 sentenza CNF).4. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., “nullità della decisione per difetto di motivazione”, inviolazione dell’art. 111 Cost., poiché il CNF – nell’affermare che il CDD hafondato la propria decisione su una “valutazione logica e coerente deglielementi emersi” e che tale valutazione “rientra nel pieno esercizio delprincipio del libero convincimento del giudice disciplinare” – avrebbeadottato una motivazione apparente, come sarebbe reso manifesto sottotre distinti, ma connessi, profili.In primo luogo, il giudice disciplinare non avrebbe esaminato lasentenza irrevocabile n. 1052/2023 della Corte di Appello di Caltanissetta,quale sopravvenienza acquisita agli atti che si paleserebbe “dirimente aifini della proporzionalità della sanzione”, in quanto “prova documentaleprincipale dell’ulteriore ridimensionamento della condotta residua”.In secondo luogo, il CNF non spiegherebbe “perché fatti esclusi insede penale siano comunque rilevanti”, omettendo di indicare quali“specifiche risultanze processuali … fossero ancora disponibili dopol’assoluzione irrevocabile per insussistenza del fatto al capo A)”.In terzo luogo, il giudice disciplinare avrebbe omesso “qualsiasivalutazione sull’incidenza dell’assoluzione parziale”, mentre talecircostanza avrebbe imposto “di esaminare se e in che misura la sanzioneoriginaria fosse ancora proporzionata all’unico addebito residuo”, postoche l’assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” dal capo A)erano venute meno una pluralità di condotte (“tra cui la collocazione fisicadelle donne, la gestione degli accessi e la riscossione di canoni”) inrelazione alle quali era stata irrogata la sanzione di dieci mesi disospensione dall’esercizio della professione forense.4.1. – Il motivo è infondato.Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026La motivazione affetta da anomalia che la rende al di sotto del“minimo costituzionale”, così da integrare violazione di legge (artt. 111,comma sesto, Cost., art 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), è vizio -della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali - che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sottol’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nella manifestae irriducibile contraddittorietà, ovvero motivazione incomprensibile operplessa (tra le molte: Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass. n. 20921/2019;Cass. n. 13248/2020; Cass., S.U., n. 2767/2023; Cass. n. 19861/2025;Cass. n. 8309/2026).Ed è solo apparente – e, dunque, nulla perché affetta da error inprocedendo - la sentenza, benché graficamente esistente, che, priva diriferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su unavalutazione astratta dei principi generali della materia e della relativanormativa applicabile, non renda percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Con la precisazione, tuttavia, che il giudice non è tenuto adoccuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione,prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria esufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., che esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gliargomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati,siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativoseguito.Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/20264.2. – Alla luce del richiamato principio di diritto, quanto posto inevidenza in sede di scrutinio dei primi due motivi, in coerenza con laportata argomentativa che sorregge la decisione resa dal CNF (secondo lasintesi riportata nei “Fatti di causa” al § 1.1.; cfr. anche pp. 2-5 dellasentenza impugnata), rende le doglianze veicolate con il motivo in esameaffatto prive di fondamento, venendo queste a reiterare, in sostanza, sottodiversi, ma non concludenti, profili, quanto già dedotto in precedenza (coni primi due motivi di ricorso), così da non scalfire la motivazione dellasentenza impugnata.Motivazione che, per contro, si presenta ben al di sopra del “minimocostituzionale”, giacché dà conto, in modo adeguato ed intelligibile, delleragioni della affermata responsabilità dell’incolpato per l’illecito disciplinarecontestatogli e, in particolare, dei criteri di determinazione della sanzioneirrogata (mesi dieci di sospensione dall’esercizio della professioneforense), ripercorrendo la valutazione calibrata del CDD (cfr. § 3.2. cheprecede) e ribadendone la correttezza anche sotto il profilo della congruitàe proporzionalità rispetto alla gravità dei fatti oggetto di incolpazione,“tenuto conto dell’elevato disvalore deontologico di una condotta disfruttamento della prostituzione, che mina alla base i principi di dignità eprobità su cui si fonda la professione forense” (p. 5 sentenza CNF).5. – Il ricorso va, dunque, rigettato.Il ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione, per cui nonoccorre neppure dare atto del relativo assorbimento per l’esito negativodell’impugnazione.6. – Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte del COA diCaltanissetta, rimasto soltanto intimato.Numero registro generale 9975/2026Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 23165/2026Data pubblicazione 14/07/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensidell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unitecivili della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.Il PresidenteLorenzo Orilia
Sentenza Cassazione n. 23165/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris