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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11471/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia, riformava parzialmente in senso favorevole all'imputata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Terni, in data 25.9.2028, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a lei ascritti, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "Locanda di Colle dellOro", dichiarata fallita dal tribunale di Terni in data 22.8.2014.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando: 1) violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione contestatole; 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 516, 517, 519 e 522, c.p.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 56,

I. fall.; 4) violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 192, 530 e 533, c.p.p.

3. Con requisitoria scritta del 3.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato.

4. Il ricorso non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte inammissibili, in parte infondati.

5. Con il primo motivo di ricorso, l'imputata deduce violazione di legge e travisamento della prova dichiarativa, in quanto la corte territoriale ha ritenuto sussistente la distrazione dell'importo di euro 28.000,00 dalle casse sociali, omettendo di considerare che si trattava di un importo di cui la prevenuta non ha mai avuto l'effettiva disponibilità, essendo stato riportato nel "conto cassa" solo fittiziamente, come si evince dalle dichiarazioni dei testi escussi Gregori e Costantini, nonché dall'estratto del conto corrente della società fallita, prodotto nel giudizio di primo grado, che presentava un saldo negativo di euro 31.338,35, costituente il reale valore della cassa, estratto dal quale non si evincevano i prelevamenti addebitati all'imputata.

Si tratta di un motivo palesemente inammissibile, per due ordini di ragioni.

Da un lato, infatti, la ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi, e in modo evidente l'ultimo, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputata si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, non di fondare una semplice versione alternativa dei fatti.

Da altro punto di vista, non può tacersi, con riferimento agli atti processuali di cui la ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

6. Infondato appare il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputata lamenta la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sul presupposto che, a fronte di una originaria imputazione con cui alla [OSCURATO:PERSONA] si contestava il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativamente alla distrazione della somma di 28.000,00 euro dalla cassa della società fallita e della somma di euro 61.925,00 dal conto soci, i giudici di merito avevano condannato l'imputata "anche in ordine alla distrazione della parte del credito utilizzato" per un'operazione di compensazione posta in essere da quest'ultima nei confronti della società, ritenuta illegittima.

Rileva al riguardo la ricorrente che "la presunta illegittimità della compensazione effettuata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] tra la somma dovuta alla Locanda di Colle dell'[OSCURATO:SOCIETA]. per l'acquisto di mobili e suppellettili (euro 42.000,00) e il credito vantato nei confronti della predetta società per effetto dell'estinzione delle posizioni debitorie con gli istituiti di credito doveva essere contestata nelle forme previste dalle disposizioni del codice di rito", integrando, peraltro, tale compensazione il diverso reato di bancarotta preferenziale e non un ulteriore evento distrattivo".

Si osserva al riguardo che, come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità la nozione di "fatto diverso" di cui all'art. 521, co. 2, c.p.p., comprende non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando storicamente invariato, ma anche quello che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio (cfr. Sez. 3, n. 3253 del 22/02/1996, Rv. 205778).

Con un più recente arresto la Suprema Corte ha ribadito e specificato tale principio, affermando, in particolare, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive. (cfr. Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rv. 277365).

Orbene applicando tali principi al caso in esame non può che rilevarsi l'infondatezza dell'assunto difensivo, per la decisiva ragione che il fatto che si assume diverso era stato portato a conoscenza dell'imputato, messo in condizione di esercitare le proprie prerogative difensive, tanto da lamentarsi in questa sede della omessa decisione della corte territoriale in ordine al rilievo difensivo articolato sul punto con l'atto di appello, sicché nessuna violazione del principio del contraddittorio, la cui tutela rappresenta la ragione ultima della previsione dell'art. 522, c.p.p., si è in concreto verificata, ove anche si volesse aderire alla tesi difensiva sulla condanna intervenuta anche per un fatto diverso da quello contestato.

Tale soluzione, giova evidenziare, appare in linea con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione degli artt. 521, co. 1, e 522, c.p.p.

Come è stato affermato, infatti, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone , in altri termini, esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga 'a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato.

Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521, c.p.p., qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (nella specie proposta avverso la sentenza di primo grado contenente la diversa qualificazione giuridica del fatto: cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254649).

Sicché l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948).

7. Generico, anche per la violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, e di natura meramente fattuale deve ritenersi il terzo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta, genericamente per l'appunto, il mancato riconoscimento della compensazione tra i crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] verso la fallita e i crediti vantati da quest'ultima nei confronti dell'imputata, posto che, evidenzia quest'ultima, da un lato, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, i crediti della società fallita, "derivanti dalle scritture contabili erano (e sono idonei) ai fini della compensazione che, come riferito dalla rag. [OSCURATO:PERSONA], ha trovato riconoscimento nella procedura concorsuale"; dall'altro, la compensazione parziale tra la somma di euro 102.464,57 e il prezzo del mobilio e dei suppellettili acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2010, sarebbe ineccepibile, in quanto, essendo intervenuta quando la società era ancora in bonis, a tale compensazione non sarebbe applicabile l'art. 56,

I. fall., che si riferisce esclusivamente a obbligazioni non ancora estinte al momento della sentenza di fallimento.

Del resto, premesso che non si discute di rimborsi di prestazioni lavorative effettuate in favore della società, ma di restituzioni di finanziamenti in precedenza concessi, non può non rilevarsi come la corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, poiché il reato è comunque configurabile in un indebito vantaggio patrimoniale, esso non deve avere necessariamente ad oggetto somme di denaro entrate nelle casse sociali e può certamente essere realizzato anche tramite compensazione (attuata nella consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa ed in previsione della dichiarazione di fallimento) tra un debito dell'amministratore verso la società ed i crediti da lui vantati nei confronti della stessa (cfr. Sez. 5, n. 14380 del 14/10/1999, Rv. 215186).

Senza tacere che, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfi un proprio credito quale socio finanziatore integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento la restituzione assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577).

8. Del tutto generico, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso con cui la ricorrente si sofferma su di una serie di noti principi giurisprudenziali, non calando, tuttavia, gli esiti di tale riflessione nella concreta vicenda in esame.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia, riformava parzialmente in senso favorevole all'imputata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Terni, in data 25.9.2028, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a lei ascritti, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "Locanda di Colle dellOro", dichiarata fallita dal tribunale di Terni in data 22.8.2014. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando: 1) violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione contestatole; 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 516, 517, 519 e 522, c.p.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 56, I. fall.; 4) violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 192, 530 e 533, c.p.p. 3. Con requisitoria scritta del 3.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte inammissibili, in parte infondati. 5. Con il primo motivo di ricorso, l'imputata deduce violazione di legge e travisamento della prova dichiarativa, in quanto la corte territoriale ha ritenuto sussistente la distrazione dell'importo di euro 28.000,00 dalle casse sociali, omettendo di considerare che si trattava di un importo di cui la prevenuta non ha mai avuto l'effettiva disponibilità, essendo stato riportato nel "conto cassa" solo fittiziamente, come si evince dalle dichiarazioni dei testi escussi Gregori e Costantini, nonché dall'estratto del conto corrente della società fallita, prodotto nel giudizio di primo grado, che presentava un saldo negativo di euro 31.338,35, costituente il reale valore della cassa, estratto dal quale non si evincevano i prelevamenti addebitati all'imputata. Si tratta di un motivo palesemente inammissibile, per due ordini di ragioni. Da un lato, infatti, la ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi, e in modo evidente l'ultimo, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputata si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, non di fondare una semplice versione alternativa dei fatti. Da altro punto di vista, non può tacersi, con riferimento agli atti processuali di cui la ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 6. Infondato appare il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputata lamenta la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sul presupposto che, a fronte di una originaria imputazione con cui alla [OSCURATO:PERSONA] si contestava il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativamente alla distrazione della somma di 28.000,00 euro dalla cassa della società fallita e della somma di euro 61.925,00 dal conto soci, i giudici di merito avevano condannato l'imputata "anche in ordine alla distrazione della parte del credito utilizzato" per un'operazione di compensazione posta in essere da quest'ultima nei confronti della società, ritenuta illegittima. Rileva al riguardo la ricorrente che "la presunta illegittimità della compensazione effettuata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] tra la somma dovuta alla Locanda di Colle dell'[OSCURATO:SOCIETA]. per l'acquisto di mobili e suppellettili (euro 42.000,00) e il credito vantato nei confronti della predetta società per effetto dell'estinzione delle posizioni debitorie con gli istituiti di credito doveva essere contestata nelle forme previste dalle disposizioni del codice di rito", integrando, peraltro, tale compensazione il diverso reato di bancarotta preferenziale e non un ulteriore evento distrattivo". Si osserva al riguardo che, come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità la nozione di "fatto diverso" di cui all'art. 521, co. 2, c.p.p., comprende non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando storicamente invariato, ma anche quello che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio (cfr. Sez. 3, n. 3253 del 22/02/1996, Rv. 205778). Con un più recente arresto la Suprema Corte ha ribadito e specificato tale principio, affermando, in particolare, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive. (cfr. Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rv. 277365). Orbene applicando tali principi al caso in esame non può che rilevarsi l'infondatezza dell'assunto difensivo, per la decisiva ragione che il fatto che si assume diverso era stato portato a conoscenza dell'imputato, messo in condizione di esercitare le proprie prerogative difensive, tanto da lamentarsi in questa sede della omessa decisione della corte territoriale in ordine al rilievo difensivo articolato sul punto con l'atto di appello, sicché nessuna violazione del principio del contraddittorio, la cui tutela rappresenta la ragione ultima della previsione dell'art. 522, c.p.p., si è in concreto verificata, ove anche si volesse aderire alla tesi difensiva sulla condanna intervenuta anche per un fatto diverso da quello contestato. Tale soluzione, giova evidenziare, appare in linea con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione degli artt. 521, co. 1, e 522, c.p.p. Come è stato affermato, infatti, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone , in altri termini, esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga 'a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521, c.p.p., qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (nella specie proposta avverso la sentenza di primo grado contenente la diversa qualificazione giuridica del fatto: cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254649). Sicché l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948). 7. Generico, anche per la violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, e di natura meramente fattuale deve ritenersi il terzo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta, genericamente per l'appunto, il mancato riconoscimento della compensazione tra i crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] verso la fallita e i crediti vantati da quest'ultima nei confronti dell'imputata, posto che, evidenzia quest'ultima, da un lato, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, i crediti della società fallita, "derivanti dalle scritture contabili erano (e sono idonei) ai fini della compensazione che, come riferito dalla rag. [OSCURATO:PERSONA], ha trovato riconoscimento nella procedura concorsuale"; dall'altro, la compensazione parziale tra la somma di euro 102.464,57 e il prezzo del mobilio e dei suppellettili acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2010, sarebbe ineccepibile, in quanto, essendo intervenuta quando la società era ancora in bonis, a tale compensazione non sarebbe applicabile l'art. 56, I. fall., che si riferisce esclusivamente a obbligazioni non ancora estinte al momento della sentenza di fallimento. Del resto, premesso che non si discute di rimborsi di prestazioni lavorative effettuate in favore della società, ma di restituzioni di finanziamenti in precedenza concessi, non può non rilevarsi come la corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, poiché il reato è comunque configurabile in un indebito vantaggio patrimoniale, esso non deve avere necessariamente ad oggetto somme di denaro entrate nelle casse sociali e può certamente essere realizzato anche tramite compensazione (attuata nella consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa ed in previsione della dichiarazione di fallimento) tra un debito dell'amministratore verso la società ed i crediti da lui vantati nei confronti della stessa (cfr. Sez. 5, n. 14380 del 14/10/1999, Rv. 215186). Senza tacere che, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfi un proprio credito quale socio finanziatore integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento la restituzione assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577). 8. Del tutto generico, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso con cui la ricorrente si sofferma su di una serie di noti principi giurisprudenziali, non calando, tuttavia, gli esiti di tale riflessione nella concreta vicenda in esame. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente,
Sentenza Cassazione n. 11471/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris