CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 1978
Cassazione n. 51310/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: RACANATI Sergio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/4/1978, MAGARELLI Leonarda, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/6/1954, avverso la sentenza del 7/3/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, dichiarata la prescrizione dei reati tributari commessi negli anni 2010-2011 (quelli commessi negli anni 2008- 2009 si erano già estinti in primo grado), ha rideterminato le sanzioni principali ed accessorie irrogate con la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 8 ottobre 2020, confermando nel resto la sentenza di primo grado, che aveva anche qualificato come tentata l'estorsione contestata al Racanati ed assolto lo stesso dal reato di porto dell'arma clandestina descritta al capo primo dell'imputazione, condannandolo solo per l'ipotesi di detenzione dell'arma- propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, ai sensi di quanto prevede l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. [OSCURATO:PERSONA], capi primo (detenzione di arma clandestina, ricettazione della stessa), secondo (usura ed estorsione tentata), reati tributari commessi negli anni 2012-2013 (capo quarto). 1.1. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), che non argomenta circa la consistenza probatoria atta a riconoscere la condotta di porto illecito contestata in materia di armi (capo primo della imputazione); il medesimo deficit è denunziato quanto ad argomentazione della prova della detenzione dell'arma clandestina descritta al primo capo di imputazione. 1.2. i medesimi vizi sono denunziati per la ritenuta attendibilità della persona offesa dei reati di usura e tentata estorsione descritti al capo secondo in ordine alla natura ed entità del prestito ricevuto dal Racanati; sulla natura usuraria degli interessi calcolati in riferimento alla durata del finanziamento, non potendo trovare applicazione in ambito penale quanto previsto dall'art. 1194 del codice civile; conseguente errata qualificazione come estorsiva della condotta contestata, trattandosi semplicemente di ragion fattasi per la riscossione del credito legittimamente erogato. 2. Motivi comuni ad entrambi: 2.1. deduce ancora la difesa (in maniera promiscua) i tre vizi di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità per il reato tributario riconosciuto nei gradi di merito per le annualità 2012-2013, avendo sul punto la Corte di appello rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria per la nomina di un perito cui affidare l'incarico di verificare i presupposti contabili dei reati contestati; 2.2. vizi di motivazione, per mancanza ed illogicità manifesta, avendo la Corte del tutto omesso di argomentare il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche q-(T richieste con i motivi di gravame in favore della Magarelli e motivato irragionevolmente quanto a Magarelli, cui pure è stata riconosciuta la recidiva, senza considerare la data remota del precedente valorizzato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto di specificità di argomenti, che non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, che integra quella di primo grado, senza sostituirsi ad essa, svolgendo peraltro censure alla valutazione di merito congruamente motivata. 1.1. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).1.2. Le censure svolte con i motivi proposti si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettateal giudice- della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). 1.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, la persona offesa (capo secondo) è risultata assolutamente veridica, attendibile e logicamente riscontrata e, come tale, autosufficiente nel narrato ai fini del decidere. L'accertamento della responsabilità (reati di usura ed estorsione tentata) fonda quindi sulla perfetta autosufficienza dell'apporto narrativo offerto dalla persona offesa, senza che un'ipotesi alternativa, manifestamente infondata in diritto (inapplicabilità al giudizio penale della disposizione normativa dettata dall'art. 1194 cod. civ. in tema di imputazione degli interessi nel contratto di mutuo; v. Sez. 2, n. 39334 del 1277/2016, Rv. 268376, Sez. 2, n. 22058 del 18/4/2023, n.m.), possa diversamente orientare la valutazione della fattispecie concreta. Del resto, in tema di generale attendibilità della persona offesa, sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dall'offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall'offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; più recentemente Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione). Le ragioni della inammissibilità dei motivi di ricorso involgono sia il profilo della materialità del fatto, che la consistenza dell'elemento psicologico di sostegno. La Corte territoriale ha infatti spiegato, molto chiaramente, che la pattuizione usuraria intervenne in forme specifiche e precise, con un calcolo-della misura dei frutti civili che appare immune da errori in diritto. Il che consente di ritenere coperto dal dolo generico l'accordo illecito. 1.4. Del pari è a dirsi per la motivazione offerta dalla Corte circa l'elemento psicologico atto a differenziare il reato di estorsione tentata da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, per chi pretende con minaccia il pagamento degli interessi usurari e della sorte capitale, trattandosi della richiesta non iure dell'adempimento di obbligazione contra ius, generata da negozio nullo per illiceità della causa (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, Rv. 277090; Sez. 2, n. 6918 del 25/01/2011, Rv. 249399; da ultimo v. Sez. 2, n. 30691 del 7/6/2023, n.m.). 1.5. Quanto al primo motivo di ricorso, chiarito che per il reato di porto dell'arma clandestina detenuta illecitamente il Racanati è stato assolto in primo grado e dunque difetta l'interesse a ricorrere sul capo, è inammissibile anche la doglianza mossa in tema di prova della detenzione illecita. Il fatto è confesso e la Corte territoriale ha diffusamente argomentato il proprio convincimento sul punto, valorizzando l'elemento intenzionale della detenzione consapevole dell'arma ricevuta. Con tali chiare argomentazioni il motivo di ricorso non si confronta, così scivolando verso la inammissibilità per difetto di specificità estrinseca. 1.6. Quanto ai vizi di motivazione dedotti in tema di valutazione della prova in ordine ai reati tributari contestati al capo quarto (fatti relativi agli anni 2012 e 2013), la Corte ha diffusamente argomentato nel merito, valorizzando il significato univoco delle prove documentali acquisite nel giudizio di primo grado definito nelle forme del rito abbreviato. Non si ravvisano in tale argomentare vizi esiziali di motivazione rilevanti nel giudizio di legittimità. Né può censurarsi la decisione del giudice di appello che ha ritenuto superfluo l'accertamento peritale di natura contabile, a fronte della produzione documentale già valutata come univocamente dimostrativa di reità in primo grado. Sul punto il Collegio intende dare continuità all'orientamento di questa Corte che governa la scelta processuale del giudice di appello: nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado; così Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585). 1.7. Quanto, infine, a qualificazione circostanziale (riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e trattamento sanzionatorio, deve innanzi tutto rilevarsi che il motivo di appello che lamentava mancato riconoscimento delle circostanze innominate era stato proposto in forma assolutamente generica,- la Corte di merito ha motivato il rigetto in forma molto sintetica per Magarelli, in misura tuttavia congruente rispetto alla aspecificità del motivo di gravame; laddove più analitica è stata l'argomentazione spesa per Racanati. Mentre ha specificamente e attentamente argomentato in ordine ai presupposti per la applicata recidiva (Racanati). Tale argomentare si conforma perfettamente allo storico formante giurisprudenziale di questa Corte (giur. costante sin da Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, Rv. 217333). I giudici del merito hanno valorizzato in proposito la intensità del dolo, la misura dei tassi praticati, il deserto argomentativo di contenuti positivamente apprezzabili, così fornendo congruo sostegno alla decisione di merito. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma