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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36259/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 18/06/2020 emessa ad esito di rito abbreviato con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile dei reati allo stesso ascritti (artt. 337, 624, 625 e 707 cod. pen.) e condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, unificati i reati dal vincolo della continuazione, con la diminuente per il rito alla pena di anni uno mesi due di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione per erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come novellato dalla

I. n. 103 del 2017; la Corte di appello non ha riformato la pena irrogata riducendo l'aumento in continuazione sulla pena base relativo alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. della metà, anziché di un terzo come erroneamente stabilito dal giudice di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio della motivazione per travisamento della prova, nonché per manifesta illogicità, in relazione al mancato assorbimento del reato contestato ai sensi dell'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato; la Corte ha travisato la prova affermando che il furto sarebbe stato commesso due giorni prima, rispetto al momento del controllo del Dune.

Tale elemento infatti non solo non emerge da alcun elemento di prova contenuto nel fascicolo processuale, ma è stato equivocamente considerato in relazione al punto a pagina 1 della sentenza dove si chiariva che il brigadiere Rosa in sede di udienza di convalida di arresto aveva precisato che il Dune era stato denunciato pochi giorni prima per la violazione di cui all'art. 650 cod. pen., mentre il motorino era stato rubato quella sera stessa in via Castiglione in Bologna, come precisato dall'agente operante predetto.

Anche il verbale di arresto doveva essere considerato inequivoco in tal senso, attese le dichiarazioni confessorie del Dune e quanto riportato nel verbale dove si dava atto che il mezzo non risultava ancora denunciato come rubato.

La Corte nel rigettare la richiesta di assorbimento aveva inoltre erroneamente ritenuto che non sussistesse alcuna connessione tra l'uso degli strumenti e la commissione del furto, nonostante la stessa descrizione del capo di imputazione evidenziasse che il mezzo si caratterizzava per l'essere stato divelto lo scudo anteriore e per il taglio dei fili della accensione.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Deve essere preliminarmente considerato, per priorità logica, il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del primo.È difatti fondata l'osservazione della difesa quanto alla ricorrenza di un travisamento della prova da parte del giudice di appello quanto al motivo di ricorso proposto in appello.

In tal senso giova premettere che il "travisamento" del fatto o della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, è consentito dedurre in sede di legittimità, è rappresentato dalla contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01 secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; di recente Sez. 2, n. 27.929, del 12706/2019, Borriello, Rv. 276567- 01).

Ciò posto, occorre considerare come dalle allegazioni della difesa e dagli atti presenti al fascicolo dibattimentale emerga che il furto del motociclo era avvenuto poco prima che il Dune venisse fermato e trovato anche in possesso di un cacciavite.

Il motoveicolo si caratterizzava per un'evidente forzatura dell'accensione con i fili pendenti e per la rimozione del relativo scudo di protezione.

La detenzione di arnesi da scasso appariva all'evidenza funzionale allo scopo di illecita sottrazione del mezzo come sostenuto dalla difesa anche in appello.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente evidenziato su questo tema che quanto ai rapporti tra la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e il delitto di furto aggravato si verifica l'assorbimento soltanto nel caso in cui gli arnesi atti allo scasso siano effettivamente serviti per la commissione del furto e il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione, senza protrarsi per un ulteriore lasso di tempo giuridicamente apprezzabile, ricorrendo un collegamento tra i due illeciti, da intendersi in termini di immediatezza e di strumentalità, realizzandosi così una fattispecie complessa, che rende operante il principio di specialità.

Occorre, dunque, che non vi sia frattura temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi da scasso, ma ciò in sé non è sufficiente, dovendosi invece ritenere il concorso materiale tra il delitto e la contravvenzione quando gli arnesi trovati in possesso dell'agente siano tali e tanti da assumere una autonoma giuridica rilevanza (Sez, 2, n. 46868 del t41_ 02/12/2021, Caschetto; Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, Lamonaca, Rv. 278371- 02; Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, Patanè, Rv. 26558-01).

La Corte di appello non ha fatto buon governo del principio in questione, atteso che le circostanze del rinvenimento e sequestro del cacciavite, le condizioni del motociclo al momento dell'arresto del Dune evidenziavano la ricorrenza di diretta ed immediata correlazione dello strumento rispetto al furto del motociclo, con conseguente necessario assorbimento della fattispecie contravvenzionale ascritta.

2. La fondatezza del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento del primo motivo di ricorso, a sua volta fondato, quanto all'illegalità della pena relativa all'aumento in continuazione irrogato sulla pena base per la fattispecie contravvenzionale in esame.

Non essendo sul punto necessario alcun ulteriore accertamento di fatto è possibile, ai sensi dell'art. 620, lett.

I) , cod. proc. pen. rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, eliminando la porzione di pena irrogata in continuazione per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. per giungere quindi alla pena finale di anni 1 e mesi 1 e giorni 10 di reclusione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 707 cod. pen. rideterminando la pena per i residui reati ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 18/06/2020 emessa ad esito di rito abbreviato con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile dei reati allo stesso ascritti (artt. 337, 624, 625 e 707 cod. pen.) e condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, unificati i reati dal vincolo della continuazione, con la diminuente per il rito alla pena di anni uno mesi due di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione per erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come novellato dalla I. n. 103 del 2017; la Corte di appello non ha riformato la pena irrogata riducendo l'aumento in continuazione sulla pena base relativo alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. della metà, anziché di un terzo come erroneamente stabilito dal giudice di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio della motivazione per travisamento della prova, nonché per manifesta illogicità, in relazione al mancato assorbimento del reato contestato ai sensi dell'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato; la Corte ha travisato la prova affermando che il furto sarebbe stato commesso due giorni prima, rispetto al momento del controllo del Dune. Tale elemento infatti non solo non emerge da alcun elemento di prova contenuto nel fascicolo processuale, ma è stato equivocamente considerato in relazione al punto a pagina 1 della sentenza dove si chiariva che il brigadiere Rosa in sede di udienza di convalida di arresto aveva precisato che il Dune era stato denunciato pochi giorni prima per la violazione di cui all'art. 650 cod. pen., mentre il motorino era stato rubato quella sera stessa in via Castiglione in Bologna, come precisato dall'agente operante predetto. Anche il verbale di arresto doveva essere considerato inequivoco in tal senso, attese le dichiarazioni confessorie del Dune e quanto riportato nel verbale dove si dava atto che il mezzo non risultava ancora denunciato come rubato. La Corte nel rigettare la richiesta di assorbimento aveva inoltre erroneamente ritenuto che non sussistesse alcuna connessione tra l'uso degli strumenti e la commissione del furto, nonostante la stessa descrizione del capo di imputazione evidenziasse che il mezzo si caratterizzava per l'essere stato divelto lo scudo anteriore e per il taglio dei fili della accensione. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Deve essere preliminarmente considerato, per priorità logica, il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del primo.È difatti fondata l'osservazione della difesa quanto alla ricorrenza di un travisamento della prova da parte del giudice di appello quanto al motivo di ricorso proposto in appello. In tal senso giova premettere che il "travisamento" del fatto o della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, è consentito dedurre in sede di legittimità, è rappresentato dalla contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01 secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; di recente Sez. 2, n. 27.929, del 12706/2019, Borriello, Rv. 276567- 01). Ciò posto, occorre considerare come dalle allegazioni della difesa e dagli atti presenti al fascicolo dibattimentale emerga che il furto del motociclo era avvenuto poco prima che il Dune venisse fermato e trovato anche in possesso di un cacciavite. Il motoveicolo si caratterizzava per un'evidente forzatura dell'accensione con i fili pendenti e per la rimozione del relativo scudo di protezione. La detenzione di arnesi da scasso appariva all'evidenza funzionale allo scopo di illecita sottrazione del mezzo come sostenuto dalla difesa anche in appello. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente evidenziato su questo tema che quanto ai rapporti tra la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e il delitto di furto aggravato si verifica l'assorbimento soltanto nel caso in cui gli arnesi atti allo scasso siano effettivamente serviti per la commissione del furto e il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione, senza protrarsi per un ulteriore lasso di tempo giuridicamente apprezzabile, ricorrendo un collegamento tra i due illeciti, da intendersi in termini di immediatezza e di strumentalità, realizzandosi così una fattispecie complessa, che rende operante il principio di specialità. Occorre, dunque, che non vi sia frattura temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi da scasso, ma ciò in sé non è sufficiente, dovendosi invece ritenere il concorso materiale tra il delitto e la contravvenzione quando gli arnesi trovati in possesso dell'agente siano tali e tanti da assumere una autonoma giuridica rilevanza (Sez, 2, n. 46868 del t41_ 02/12/2021, Caschetto; Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, Lamonaca, Rv. 278371- 02; Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, Patanè, Rv. 26558-01). La Corte di appello non ha fatto buon governo del principio in questione, atteso che le circostanze del rinvenimento e sequestro del cacciavite, le condizioni del motociclo al momento dell'arresto del Dune evidenziavano la ricorrenza di diretta ed immediata correlazione dello strumento rispetto al furto del motociclo, con conseguente necessario assorbimento della fattispecie contravvenzionale ascritta. 2. La fondatezza del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento del primo motivo di ricorso, a sua volta fondato, quanto all'illegalità della pena relativa all'aumento in continuazione irrogato sulla pena base per la fattispecie contravvenzionale in esame. Non essendo sul punto necessario alcun ulteriore accertamento di fatto è possibile, ai sensi dell'art. 620, lett. I) , cod. proc. pen. rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, eliminando la porzione di pena irrogata in continuazione per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. per giungere quindi alla pena finale di anni 1 e mesi 1 e giorni 10 di reclusione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 707 cod. pen. rideterminando la pena per i residui reati ne
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