CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 37154/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 settembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di accoglimento parziale (ristoro di euro 13104,00 a fronte di giorni 1638) di istanza risarcitoria per detenzione contraria ai principi di cui all'art.3 CEDU (art.35 ter ord. pen.). Il reclamante rappresentava di aver subito, a causa del trattamento penitenziario somministratogli nel corso della sua detenzione negli Istituti di Viterbo, Catania, L'Aquila, Cuneo e Spoleto, condizioni di detenzione contrarie al senso di umanità e contrastanti con i principi stabiliti dall'ordinamento penitenziario e dall'art. 3 Cedu. In motivazione, dandosi atto di quanto evidenziato dal Magistrato di Sorveglianza circa il rispetto della superficie minima pro capite in cella e degli altri profili trattamentali accessori, si ribadiscono tali statuizioni, precisando inoltre -in parziale accoglimento del reclamo del Dap- il ricalcolo dei giorni effettivi -1008- e della somma dovuta -euro 8064,00-. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. Al primo si deduce vizio di motivazione per essere il Tribunale incorso in un errore tecnico giuridico. Il reclamo era teso a sottoporre la questione del mancato riconoscimento del rimedio principale -riduzione di pena ancora da espiare, in forma specifica-, in tesi compatibile con la pena "perpetua". Al secondo si deduce violazione di legge regolatrice per non essere stati presi in considerazione i periodi pregressi, sin dal 1999, di carcerazione vissuti in egual maniera in condizioni degradanti. Si evidenzia che il requisito di "attualità" del pregiudizio previsto dall'art. 69 comma 6, lett. b) ord. pen. -richiamato dall'art. 35 ter ord. pen.- non è condizione necessaria per l'ammissibilità della domanda risarcitoria qualora perduri, come nel caso di specie, lo stato di detenzione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la proposizione di motivi non consentiti. 3.1 Ed invero, le doglianze specifiche, introdotte con l'atto di ricorso, non sono state formulate in sede di reclamo al Tribunale, il che comporta l'applicazione della causa di inammissibilità di cui all'art. 606 co.3 cod.proc.pen.Per il resto, la interpretazione fornita dal Tribunale risulta immune da vizi in diritto e si pone in linea con gli orientamenti interpretativi emersi nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]