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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 1994

Cassazione n. 16193/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1994 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 42350/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto vizio di motivazione circa l'affermazione di penale responsabilità e, precisamente, quanto alla durata e alle ragioni dell'allontanamento, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dando conto dei tempi e delle modalità dell'intervento degli operanti eseguito con riferimento sia al luogo di lavoro, ove l'imputato era autorizzato a recarsi, e sia all'abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1994 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 42350/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto vizio di motivazione circa l'affermazione di penale responsabilità e, precisamente, quanto alla durata e alle ragioni dell'allontanamento, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dando conto dei tempi e delle modalità dell'intervento degli operanti eseguito con riferimento sia al luogo di lavoro, ove l'imputato era autorizzato a recarsi, e sia all'abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 16193/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris