CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 1951
Cassazione n. 37726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1951; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1972; avverso la sentenza del 25/11/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per la dichiarazione di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 25 novembre 2021, 13 luglio 2021 la corte di appello di Milano riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Lodi del 28 marzo 2019 dichiarava la parziale nullità della stessa limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e °ceri Attilio con trasmissione degli atti al tribunale di Lodi, e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] confermando nel testo la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il rispettivo difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando il primo sei motivi di impugnazione, e la seconda quattro motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla questione preliminare, che si reitera in questa sede, relativa agli artt. 585 comma 1 cod. proc. pen. e 154 comma 4 bis disp. att. cod. proc. pen. in relazione gali artt. 3, 24 e 11 comma 3 Cost. Si sostiene l'irragionevolezza della permanenza del solo termine massimo di 45 giorni per impugnare una sentenza, ancorchè per il deposito della relativa motivazione sia stata disposta - come nel caso di specie - la proroga del termine medesimo ex art. 154 comma 4 bis cod. proc. pen., alla luce della complessità del procedimento, per fatti risalenti nel tempo, con pluralità di imputati e articolata istruttoria. Con violazione del diritto di difesa. Sul punto si aggiunge che con la sentenza impugnata la questione sarebbe stata rigettata senza illustrazione dei motivi di condivisione di un richiamato precedente giurisprudenziale al riguardo, e senza considerare il caso concreto, e si ribadisce l'irragionevolezza di ritenere che a fronte di un caso complesso che giustifichi la proroga del termine di deposito rimanga immutata la necessità di soli 45 giorni per l'impugnazione del difensore. Oltre ad osservarsi che proprio il corposo atto di appello comunque depositato avrebbe confermato la necessità di un maggior termine di impugnazione. 4. Con il secondo motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) (a tale ultimo riguardo per carenza di motivazione) cod. proc. pen., in ordine agli art. 25 Cost. comma 1, 8 comma 3 e 16 cod. proc. pen., 18 Dlgs. 74/2000 e alla competenza territoriale del tribunale di Lodi. Si contesta la sentenza impugnata, osservando come la corte di appello non avrebbe considerato gli argomenti svolti in tema di critica alla ritenuta competenza territoriale del tribunale di Lodi, e volti a dimostrare l'impossibilità di fissare la base del "sistema" criminoso in Codogno, posto che i giudici di appello, nel rigettare le predette critiche, avrebbero fondato il rinvenimento della sede operativa in Codogno in ragione solo della presenza, ivi, di due dipendenti con ruoli speculari a quelli svolti dalla Di Legge, del rinvenimento, nella sede di Codogno, di 54 faldoni riguardanti la intera gestione contabile e amministrativa delle società del gruppo e della individuazione, in Codogno, della residenza di Mario e [OSCURATO:PERSONA]. Circostanze, queste, passivamente recepite dalla sentenza di primo grado senza alcun confronto con i motivi di appello riportati in ricorso. Integrerebbe solo una motivazione aggiuntiva e apparente, l'ulteriore notazione, ai fini in esame, da parte della corte di appello, per cui la sede di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto solo rilievo tecnico, e sarebbe sorta dopo quella di Codogno - non spiegandosi così le ragioni della individuazione della base operativa della attività criminale in Codogno -, come anche quella per cui la documentazione rinvenuta in Cologno comprendeva copie degli stessi documenti 2 z( esistenti in Codogno - omettendosi di considerare la rilevanza della presenza in Cologno di quelle copie, in funzione proprio della operatività del sodalizio -, e come quella per cui, comunque, le decisioni essenziali sulla gestione dei dipendenti erano prese in Codogno - trattandosi di mera petizione di principio -. Medesime osservazioni sono svolte in ordine al rilievo motivazionale della corte di appello consistente nel richiamo di e - mail, trattandosi di dato che confonderebbe l'operatività quotidiana nella amministrazione del personale con la ipotizzata manifestazione di attività criminosa. Posto che l'operatività della associazione andrebbe individuata ove si è ideata e attuata l'operazione di trasferimento del personale, finalizzata alle compensazioni fiscali oggetto di reati fine. 5. Con il terzo motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) (a tale ultimo riguardo per carenza di motivazione) cod. proc. pen., con riguardo all'art. 429 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Con riferimento alla sollevata questione inerente la nullità della imputazione per insufficiente determinazione dei fatti, la corte di appello, rigettando l'eccezione, avrebbe confuso concetti (confondendo la qualifica di amministratore di fatto con quella di ideatore e promotore) e avrebbe formulato una decisione non pertinente. Essa non si sarebbe misurata con i "fatti" di cui all'art. 2639 cod. civ., che avrebbero dovuto essere contestati in relazione alla qualifica di amministratore di fatto imputata al Proietti. 6. Con il quarto motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) (a tale ultimo riguardo per carenza di motivazione) cod. proc. pen., con riguardo all'art. 2369 cod. civ. da porre in relazione con le norme contestate con i singoli reati. La corte di appello, con riguardo al tema introdotto dalla difesa con motivi di appello - riportati in ricorso con rinvio agli stessi per i profili di diritto qui ritenuti rilevanti -, circa la configurabilità„ nei confronti del ricorrente, della qualifica di amministratore di fatto, non si sarebbe confrontata con i motivi di gravame proposti e non li avrebbe superati, facendo cattivo governo dei principi relativi alla applicazione dell'art. 2369 cod. civ., confondendo concetti ( quali quelli di amministratore di fatto e di "artefice di tutto"), forzando le risultanze processuali, di cui si cita una in ricorso "a titolo esemplificativo". La sentenza pertanto, non presenterebbe passaggi illustrativi di operazioni di gestione delle società da parte dell'imputato, quale amministratore di fatto, né darebbe indicazioni sulla "continuità" e significatività della gestione, e mai avrebbe preso in considerazione, nel quadro delle sue riflessioni, la attività di dottore commercialista svolta dal ricorrente. 7. Con il quinto motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) (a tale ultimo riguardo per carenza di motivazione) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110 e 416 cod. pen. Richiamati i motivi di appello in relazione alla insussistenza di una associazione per delinquere, e i profili di diritto ivi riportati, si contesta l'esistenza di elementi atti a suffragare che i tre principali soggetti della contestata associazione (Mario e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) abbiano operato tra loro per un programma indeterminato di reati da realizzare. 8. Con il sesto motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) (a tale ultimo riguardo per carenza di motivazione) cod. proc. pen., con riferimento alla legittimità delle operazioni di outsourcing in relazione agli artt. 2, 8 e 10 quater del Dlgs. 74/2000 e al "correlato complesso quadro accusatorio". Affermato che con atto di appello si sarebbe ribadita la legittimità delle operazioni di outsourcing alla base delle contestazioni inerenti i reati tributari, e riportati i relativi motivi di gravame richiamandosi, per il ricorso, i profili di diritto, si sostiene che la motivazione sarebbe in contrasto con le richiamate norme di diritto e integrerebbe una motivazione apparente e incongrua, siccome assertiva e priva di forza argomentativa, illogica e incoerente. 9. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., sostenendo l'incompetenza territoriale del tribunale di Lodi. Dopo avere riportato sul punto l'atto di appello e citato la decisione al riguardo intervenuta da parte della Corte di appello, la ricorrente richiama le identiche ragioni proposte dal Proietti a sostegno delle critiche avanzate in ordine alle decisione assunta sul punto dai secondi giudici. Alle quali quindi si rinvia per l'illustrazione del motivo qui in esame. 10. Con il secondo motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) con riguardo all'art. 429 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e alla indeterminatezza dei capi di imputazione. Richiamati e riportati al riguardo i motivi di gravame proposti, e riportata parte della motivazione della sentenza impugnata elaborata sul punto, la ricorrente, dissentendo dalla tesi dei giudici di appello per cui l'attribuzione alla stessa della qualifica di "gestore tecnico e amministrativo" sarebbe sufficiente per indicare il contributo apportato dalla stessa al sodalizio, consentendo al riguardo una idonea difesa, rappresenta che il collegio sarebbe partito da un'erronea qualificazione del significato di gestione, che confligge con le mansioni svolte dall'imputata, riferibili ad attività di mera natura esecutiva. Quindi erroneo sarebbe il richiamo a profili gestori. 11. Con il terzo motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) con riguardo agli artt. 110 e 416 cod. pen. e i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si richiama e riporta quanto sostenuto al riguardo nell'atto di appello e quindi la decisione della corte di appello al riguardo. Quindi si sostiene l'erroneità della sentenza in ordine al riconoscimento della sussistenza tra gli imputati di un "sodalizio generale e continuativo", osservando l'esistenza di una motivazione carente al riguardo, nei confronti della ricorrente, atteso che la corte di appello recependo la decisione del tribunale avrebbe collocato l'imputata "al secondo livello dell'organizzazione", senza spiegare, piuttosto, le ragioni della esistenza di un concorso nel reato. La motivazione sarebbe altresì carente, nonché contraddittoria nella parte in cui, dopo avere dato per esistente un sistema associativo tra le due società Multiconsult e le tre società di Latina, si esclude l'esistenza della prova circa la natura di società cartiere delle tre ultime. Concludendo altresì anche per la violazione di legge in assenza di elementi caratterizzanti l'associazione. 12. Con il quarto motivo deduce vizi di motivazione. Riportato l'atto di appello in ordine al tema nella insussistenza di prove a carico in ordine alla partecipazione al reato associativo della ricorrente e riportata la parte della sentenza impugnata con cui si è ritenuto infondato il gravame, si sostiene il mancato superamento dei motivi di appello essendosi la corte limitata a elencare elementi aventi solo valenza indiziante nella fase delle indagini. Inoltre, non si illustrerebbe in sentenza il ragionamento logico da cui si fa discendere la consapevolezza di partecipare ad una attività illecita quale conseguenza dello svolgimento di una serie di attività professionali in materia di consulenza sul lavoro. La motivazione sarebbe altresì illogica non indicando quale sia il criterio adottato per ritenere che le comunicazioni epistolari acquisite conducano alla conclusione per cui la ricorrente sarebbe stata consapevole di partecipare ad attività illecite. Mancherebbe poi l'analisi delle prove evidenziate con atto di appello e le ragioni della loro mancata valutazione. Sarebbe priva di motivazione la distinzione tra la Di Legge e il Sarallo e mancante la illustrazione delle ragioni della ritenuta non consapevolezza in capo a costui della partecipazione al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo proposto dal Proietti, inerente vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla questione preliminare, che si reitera in questa sede, relativa agli arti. 585 comma 1 cod. proc. pen. e 154 comma 4 bis disp. att. cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 11 comma 3 Cost. è manifestamente infondato. A fronte di una motivazione in linea con il richiamato indirizzo di legittimità, con il quale questa Suprema Corte ha condivisibilmente sottolineato la diversità dei profili giustificativi della proroga del termine di deposito della motivazione ex art. 154 comma 4 bis cod. proc. pen. rispetto a quelli che vengono in rilievo in rapporto alla determinazione, per legge, dei 5 L termini di impugnazione, diversi e distinti, cosicchè il prolungamento dei primi termini non comporta un necessario, corrispondente o proporzionale aumento dei secondi, il ricorrente si è limitato a ribadire - con proprie valutazioni in alcun modo condivisibili e quindi inidonee a fondare i vizi attribuiti sul punto alla sentenza - le ragioni della ritenuta illegittimità costituzionale. Quanto alla questione di legittimità costituzionale in sé, qui reiterata, oltre che priva del requisito della non manifesta infondatezza e', ancor prima, priva di rilevanza rispetto al caso in esame, posto che, come rilevato dalla corte, il ricorrente ha comunque proposto l'atto di impugnazione, e tempestivamente, né ha rappresentato, se non in maniera del tutto generica e quindi inammissibile, il paventato concreto vulnus difensivo in sede di redazione dell'atto di appello. 2. Il secondo motivo, inerente la ritenuta incompetenza territoriale del tribunale di Todi, deve essere esaminato congiuntamente con le medesime censure proposte sul punto dalla Di Legge. Esso è inammissibile. Innanzitutto in ordine al vizio di carenza di motivazione dedotto dal Proietti, posto che gli stessi ricorrenti ammettono l'elaborazione, sul punto, di una motivazione, ancorchè non condivisa. Né ricorrono gli estremi di una motivazione apparente, come pure sostenuto, tale essendo solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» ,(Sez. 11, n. 4787 del 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA]), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov). Al contrario, la corte di appello ha illustrato, correttamente e ampiamente, le ragioni per cui ha individuato, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., in Codogno, il luogo di manifestazione del più grave reato associativo, connesso con gli altri reati contestati. Luogo così ricostruito quale ubicazione del "core business" della associazione, siccome sede operativa da cui si diramavano le direttive sul distacco fittizio dei dipendenti dalle società capogruppo a quelle satellite (considerato quale uno dei principali meccanismi funzionali all'ottenimento di indebiti risparmi). E a supporto ha citato plurimi dati, che invero appaiono ragionevolmente coerenti rispetto all'assunto conclusivo, a partire dalla stessa ammissione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la parte preponderante della società era a Codogno. Rispetto a tali dati i ricorrenti, oltre a non procedere ad una completa confutazione critica, con particolare riguardo a quest'ultimo significativo elemento citato, circa le dichiarazioni del Ciceri, si sono limitati a prospettare una diversa valutazione di dati raccolti, in questa sede inammissibile. Come noto, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 3. Il terzo motivo dedotto dal Proietti risulta infondato. Tanto con riferimento, preliminarmente, al dedotto vizio di carenza di motivazione - che appare quello in concreto sollevato nel motivo in esame alla luce di quanto sostenuto nei paragrafi relativi al "motivo di impugnazione" e alle "conclusioni" -, sussistendo una precisa e puntuale argomentazione sul punto contestato. Tale è invero il rilievo dei giudici di appello per cui, alla luce del capo di imputazione inerente il delitto associativo e degli altri capi di imputazione, emerge una precisa contestazione dei fatti sul piano spazio-temporale come anche sul piano della loro indicazione, operata anche attraverso una nozione, quale quella di "amministratore di fatto" per i reati tributari, coniugata con l'indicazione, altresì, nei vari capi, delle principali azioni svolte da ciascun imputato, tra cui evidentemente anche il ricorrente. Si tratta, in altri termini, di una motivazione che, oltre ad apparire consona con le contestazioni, effettivamente articolate ciascuna nella definizione di ruoli e illustrazione delle linee comportamentali fondanti, e quindi in linea con l'orientamento di legittimità per cui in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5 - , n. 16993 del 02/03/2020 Rv. 279090 - 01), risulta conseguentemente sussistente (come invece escluso dal ricorrente), nient'affatto apparente, tantomeno manifestamente illogica ( sebbene tale ultimo vizio non sia dedotto). Né in tal modo emergono gli ulteriori vizi di legittimità dedotti ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. 4. Quanto al quarto motivo, relativo a vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) (a tale ultimo riguardo per carenza di motivazione) cod. proc. pen., con riguardo all'art. 2369 cod. civ. da porre in relazione con le norme contestate con 7 e, i singoli reati, è inammissibile. Invero, passando attraverso la discutibile tecnica del generale richiamo ai motivi di gravame sul punto e della parte della sentenza di appello elaborata sul tema così proposto, senza tuttavia illustrare gli specifici passaggi motivazionali che sarebbero inficiati da vizi indicati nella rubrica del motivo in esame, il ricorrente si limita a sostenere, in maniera inevitabilmente assertiva, che la sentenza non supererebbe quanto indicato in sede di gravame (senza appunto precisare di quali specifici aspetti si tratti e in rapporto a quale vizio), giungendo, sempre genericamente, a sostenere la rilevanza, in questa sede, dei "profili di diritto" emergenti in sede di gravame. Invero, si tratta di prospettazioni che appaiono in contrasto con acclarati principi elaborati dal giudice di legittimità, con riguardo al tema della tecnica redazionale del ricorso. Con riferimento, da una parte, al principio per cui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo ratto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02). Laddove invece, nel caso in esame, vi è un indistinto richiamo a tutti gli argomenti spesi con atto di appello sul tema in questione, senza alcuna doverosa e ragionata illustrazione delle specifiche censure proposte, considerate in rapporto a ben individuati passaggi motivazionali di riferimento, per giungere alla coerente delineazione di uno specifico vizio di legittimità. E del resto, il portato della necessità di sottrarsi a tale modus procedendi, connotato dal generico rinvio a motivi di appello, con altrettanto generica affermazione di conseguenti vizi per la loro mancata valutazione o per un asserito mancato superamento, è espresso nell'ulteriore indirizzo di legittimità secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Generica appare altresì l'affermazione, non meglio spiegata, nella logica dell'illustrata tecnica di impugnazione seguita, per cui vi sarebbe stato un malgoverno dei principi inerenti l'applicazione dell'art. 2639 cod. civ., e vi sarebbe confusione tra concetti nonché forzatura di risultanze processuali. Laddove con riguardo a quest'ultima affermazione non può certo bastare il mero riferimento ad una singola circostanza citata "a titolo esemplificativo".Tanto si pone a fronte, d'altro canto, di una motivazione puntuale e ampia sul punto, nient'affatto lontana, anche in relazione alla prima sentenza, dall'illustrazione delle ragioni fondanti i ruoli attribuiti al ricorrente ( da pag. 42 e ss.); per cui è ben difficile comprendere le ragioni secondo le quali al riguardo vi sarebbe, invece, una mancanza di motivazione, come espressamente dedotto in rubrica. Né è dato comprendere quale altro vizio motivazionale possa integrare la conclusione del ricorrente per cui non vi sarebbe "adeguata motivazione" a suffragio delle conclusioni sostenute, sebbene sia noto che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Né in questo quadro è dato comprendere la asserita violazione dell'art. 2639 cod. civ. Laddove ciò che conta - e risulta invero rispettato tale indirizzo nella sentenza in questione, attraverso l'ampia illustrazione, tra l'altro, della conoscenza, da parte del ricorrente, della attività gestoria contabile e finanziaria delle società satellite, con suoi ruoli anche operativi ( a pag 43), anomale fatturazioni a favore di suoi amici o familiari da parte della Isi s.r.I., bonifici a suo favore privi di giustificazione, mail illustrative della sua effettiva operatività all'interno di società coinvolte nel sistema criminale emerso, partecipazioni a riunioni per il passaggio di lavoratori dalla capogruppo alle società satellite, adozione di direttive -, è che ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5 - n. 45134 del 27/06/2019 Rv. 277540 - 01). 5. Riguardo al quinto motivo, inerente vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) (a tale ultimo riguardo per carenza di motivazione) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110 e 416 cod. pen. è sufficiente richiamare le considerazioni svolte con riguardo al motivo precedente, in punto di inadeguatezza della strutturazione del ricorso per la illustrazione di specifiche censure, rispetto alle argomentazioni anche in proposito svolte dalla corte di appello ( da pag. 27 e ss.) e quindi tutt'altro che inesistenti come dedotto; con estrema genericità e assertività, pertanto delle affermazioni critiche sollevate, peraltro, nella sostanza, meramente rivalutative di dati ( e quindi anche per tale motivo inammissibili in questa sede). 6. Identiche a quelle immediatamente sopra elaborate, sono le considerazioni da formulare per il sesto motivo, proposto attraverso la medesima struttura impugnativa prima criticata, e quindi mediante una finale assertiva affermazione di contrasto a norme di legge e di assertività, incongruità ed apparenza della motivazione - invece sussistente e articolata - senza alcuna pur necessaria puntuale specificazione. 7. Riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo, in tema di incompetenza territoriale è stato esaminato, siccome identico, in sede di verifica del corrispondente secondo motivo proposto dal Proietti. Per cui si rinvia alle relative considerazioni in tema di inammissibilità. 8. Quanto al secondo motivo relativo a vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) con riguardo all'art. 429 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e alla indeterminatezza dei capi di imputazione, esso appare infondato per le medesime ragioni già espresse in relazione all'analogo terzo motivo proposto dal Proietti. In altri termini, il rilievo dei giudici di appello per cui, alla luce del capo di imputazione inerente il delitto associativo e degli altri capi di imputazione, emerge una precisa contestazione dei fatti sul piano spazio temporale come anche sul piano della loro indicazione, operata anche attraverso una nozione, quanto alla ricorrente, di "gestore tecnico e amministrativo", coniugata con l'indicazione altresì, nei vari capi, delle principali azioni svolte da ciascun imputato, tra cui evidentemente anche la ricorrente. Quanto all'ulteriore rilievo della ricorrente per cui il collegio sarebbe partito da una erronea qualificazione del significato di gestione che confliggerebbe con le mansioni svolte dall'imputata, riferibili ad attività di mera natura esecutiva, per cui erroneo sarebbe il richiamo a profili gestori, da una parte appare nuovo, atteso che non compare nel riepilogo - incontestato - del corrispondente motivo di gravame e tantomeno all'interno del medesimo come riportato in ricorso, dall'altra, facendosi riferimento ad una parte di contestazione che secondo la ricorrente non sarebbe conforme alla realtà delle condotte, esecutive, svolte dalla imputata, nulla ha a che vedere con il tema della insufficiente determinazione del capo di imputazione, quanto, al più, a quello, non sollevato, della corrispondenza tra la contestazione e la decisione finale. 9. Inammissibile è il terzo motivo, atteso che rispetto ad una corposa quanto articolata motivazione descrittiva delle ragioni di sussistenza dei requisiti fondanti il contestato sodalizio criminale, si oppone, attraverso il previo mero richiamo dei motivi di appello e la sintesi della motivazione della corte di appello sul punto, l'assertiva affermazione per cui sarebbe stato erroneamente ritenuto I esistente un sodalizio tra gli imputati di carattere generale e continuativo, senza alcuna altra spiegazione. Così da incorrere in un difetto di specificità alla luce dei principi sul tema già in precedenza richiamati nell'analisi del ricorso del Proietti e cui si rinvia. Quanto alla assenza di motivazione per avere la corte ricondotto la ricorrente al secondo livello della associazione, senza spiegare le ragioni di esclusione di un mero concorso, si tratta anche in tal caso di una censura intrinsecamente inammissibile, posto che non contestandosi la motivazione in punto di partecipazione al sodalizio (invero presente e ampia) bensì solo la ritenuta mancata spiegazione della esclusione del concorso in un reato continuato, si formula una critica del tutto generica siccome mancante della illustrazione specifica e puntuale delle ragioni per cui tale concorso si sarebbe dovuto ritenere sussistente. Può aggiungersi che con specifico riferimento ai vizi di mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Quanto alla censura di contraddittorietà, essa è inammissibile per genericità atteso che non si spiega la ragione per cui tale vizio conseguirebbe al fatto per cui la corte di appello, dopo avere dato per esistente un sistema associativo tra le due società Multiconsult e le tre società di Latina, ha escluso l'esistenza della prova circa la natura di società cartiere delle tre ultime società. 10. Manifestamente infondato è il quarto motivo, avendo la corte fornito risposte alle censure proposte, sia ricostruendo il ruolo della imputata e le fonti probatorie al riguardo, sia spiegando la sua consapevole partecipazione al sodalizio attraverso il richiamo a dati ragionevolmente fondanti tale tesi, quali il pluriennale rapporto con il Proietti, le competenze tecniche e la sua funzione di punto di riferimento in ordine anche ai problemi che emergevano in ordine ai dipendenti e alle diverse società del gruppo, così emergendo un soggetto addentro, anche sul piano psicologico, alle dinamiche criminali contestate. Tale motivazione consente di considerare disattese le deduzioni difensive genericamente richiamate con rinvio ai motivi di appello, logicamente incompatibili con la decisione adottata, mentre del tutto inidoneo - sul piano logico e giuridico - a prospettare alcun serio motivo di ricorso è il confronto con valutazioni formulate nei confronti di altro distinto soggetto quale il Sarallo, in assenza peraltro di ogni illustrazione circa le caratteristiche della sua posizione rispe