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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 49469/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI(aàto --a-Wig5 alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile (decreto di fissazione di camera di consiglio per incidente di esecuzione, col quale era, altresì, disposta l'acquisizione d'ufficio delle sentenze non allegate, richiamate dalla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena).

Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. b) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI(aàto --a-Wig5 alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile (decreto di fissazione di camera di consiglio per incidente di esecuzione, col quale era, altresì, disposta l'acquisizione d'ufficio delle sentenze non allegate, richiamate dalla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena). Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. b) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.
Decreto Cassazione n. 49469/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris