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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 ottobre 2023

Cassazione n. 18151/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rinunciante) avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 16 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciandosi ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 15 settembre 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Mondragone il 18 dicembre 2018.

Secondo il Tribunale del riesame di Napoli, nel pomeriggio del 18 dicembre 2018, l'imputato provocava la morte di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della sua abitazione, che si verificava dopo una violenta aggressione, nel corso della quale il ricorrente, dopo avere sopraffatto fisicamente l'anziana vittima, colpendola ripetutamente e immobilizzandola sul pavimento, le occludeva il cavo orale con un fazzoletto e la attingeva alla testa con un ferro da stiro, provocandone il decesso per un'asfissia meccanica violenta e per un edema cerebrale causato da un trauma cranico.

I gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, innanzitutto, venivano desunti dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tre amiche della vittima, che riferivano del rapporto di frequentazione esistente tra l'indagato e la persona offesa e delle difficoltà economiche patite dalla anziana dopo avere iniziato a frequentare il ricorrente, al quale aveva prestato somme consistenti.

Tali dichiarazioni, a loro volta, venivano correlate ai messaggi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e un amico, [OSCURATO:PERSONA], registrati tra il 12 e il 29 novembre 2018, dai quali si evinceva che la vittima aveva prestato delle somme di denaro all'indagato e che, dopo la sua richiesta di ottenerne la restituzione, erano iniziate gli attriti tra i due soggetti„ confermati dal contenuto delle comunicazioni richiamate.

In questa cornice, il Tribunale del riesame di Napoli riteneva corretta la qualificazione dell'omicidio contestato a [OSCURATO:PERSONA] e sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della custodia in carcere dell'indagato, confermando l'ordinanza impugnata.

3. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con due atti di impugnazione.

3.1. Con il primo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], venivano articolate tre motivi di ricorso, riguardanti l'assenza di autonomia valutativa tra il provvedimento impugnato e l'ordinanza cautelare genetica; l'incongruità del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti del ricorrente; l'insussistenza di elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, rilevanti ai fini dell'applicazione della misura carceraria.

3.2. Con il secondo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], venivano articolate due motivi di ricorso, riguardanti l'incongruità del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; nonché l'insussistenza di elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, necessari per applicare la misura carceraria.

3.3. Infine, il 13 febbraio 2024, i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], muniti di procura speciale, rinunciavano al ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.

2. Osserva il Collegio che, il 13 febbraio 2024, dopo la presentazione del ricorso, i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], muniti di procura speciale, depositavano, ex ah:. 589, comma 2, cod. proc. pen., la rinuncia al ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'indagato.

La rinuncia all'impugnazione proposta dai difensori di fiducia dell'indagato, che sottoscriveva l'atto per accettazione e ratifica, è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Ne discende conclusivamente l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si quantifica in 500,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa de!El ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rinunciante) avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 16 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciandosi ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 15 settembre 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Mondragone il 18 dicembre 2018. Secondo il Tribunale del riesame di Napoli, nel pomeriggio del 18 dicembre 2018, l'imputato provocava la morte di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della sua abitazione, che si verificava dopo una violenta aggressione, nel corso della quale il ricorrente, dopo avere sopraffatto fisicamente l'anziana vittima, colpendola ripetutamente e immobilizzandola sul pavimento, le occludeva il cavo orale con un fazzoletto e la attingeva alla testa con un ferro da stiro, provocandone il decesso per un'asfissia meccanica violenta e per un edema cerebrale causato da un trauma cranico. I gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, innanzitutto, venivano desunti dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tre amiche della vittima, che riferivano del rapporto di frequentazione esistente tra l'indagato e la persona offesa e delle difficoltà economiche patite dalla anziana dopo avere iniziato a frequentare il ricorrente, al quale aveva prestato somme consistenti. Tali dichiarazioni, a loro volta, venivano correlate ai messaggi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e un amico, [OSCURATO:PERSONA], registrati tra il 12 e il 29 novembre 2018, dai quali si evinceva che la vittima aveva prestato delle somme di denaro all'indagato e che, dopo la sua richiesta di ottenerne la restituzione, erano iniziate gli attriti tra i due soggetti„ confermati dal contenuto delle comunicazioni richiamate. In questa cornice, il Tribunale del riesame di Napoli riteneva corretta la qualificazione dell'omicidio contestato a [OSCURATO:PERSONA] e sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della custodia in carcere dell'indagato, confermando l'ordinanza impugnata. 3. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con due atti di impugnazione. 3.1. Con il primo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], venivano articolate tre motivi di ricorso, riguardanti l'assenza di autonomia valutativa tra il provvedimento impugnato e l'ordinanza cautelare genetica; l'incongruità del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti del ricorrente; l'insussistenza di elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, rilevanti ai fini dell'applicazione della misura carceraria. 3.2. Con il secondo atto di impugnazione, proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], venivano articolate due motivi di ricorso, riguardanti l'incongruità del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; nonché l'insussistenza di elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, necessari per applicare la misura carceraria. 3.3. Infine, il 13 febbraio 2024, i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], muniti di procura speciale, rinunciavano al ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta rinuncia. 2. Osserva il Collegio che, il 13 febbraio 2024, dopo la presentazione del ricorso, i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], muniti di procura speciale, depositavano, ex ah:. 589, comma 2, cod. proc. pen., la rinuncia al ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'indagato. La rinuncia all'impugnazione proposta dai difensori di fiducia dell'indagato, che sottoscriveva l'atto per accettazione e ratifica, è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ne discende conclusivamente l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si quantifica in 500,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa de!El ammende
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