CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 4 maggio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per i reati meglio indicati in rubrica, di ricettazione e furto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla intervenuta estinzione dei reati; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato come il motivo afferente la prescrizione dei reati in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata (il decorso successivo è irrilevante in considerazione della inammissibilità dei motivi di ricorso) è manifestamente infondato posto che il termine è rimasto sospeso fra il 24 marzo 2017 ed il 20 febbraio 2018 e fra il 3 maggio ed il 15 novembre 2018; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugn