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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 1994

Cassazione n. 18400/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1994 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 01/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 12/02/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione (di un telefono cellulare).

Considerato che i motivi di ricorso - che contestano, per un verso, il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in ordine al mancato raggiungimento della prova circa l'elemento soggettivo del reato e all'esclusione della particolare tenuità dell'ipotesi di ricettazione e, per altro verso, il trattamento sanzionatorio (diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha dato congruamente conto della valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento al possesso del cellulare di provenienza furtiva e alla mancanza di plausibili giustificazioni a riguardo nonché al valore del bene ricettato, ostativo sia all'attenuazione della responsabilità ex art. 648, secondo comma, cod. pen. sia al riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.; considerato che anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato, atteso il riferimento alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dalle modalità della condotta delittuosa, in assenza di elementi valutativi in senso contrario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/04/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1994 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 01/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 12/02/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione (di un telefono cellulare). Considerato che i motivi di ricorso - che contestano, per un verso, il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in ordine al mancato raggiungimento della prova circa l'elemento soggettivo del reato e all'esclusione della particolare tenuità dell'ipotesi di ricettazione e, per altro verso, il trattamento sanzionatorio (diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha dato congruamente conto della valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento al possesso del cellulare di provenienza furtiva e alla mancanza di plausibili giustificazioni a riguardo nonché al valore del bene ricettato, ostativo sia all'attenuazione della responsabilità ex art. 648, secondo comma, cod. pen. sia al riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.; considerato che anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato, atteso il riferimento alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dalle modalità della condotta delittuosa, in assenza di elementi valutativi in senso contrario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023
Sentenza Cassazione n. 18400/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris