Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 17988/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

anello-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1074/2020depositata il 09/07/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.Numero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026La presente causa, iniziata da [OSCURATO:PERSONA] contro i fratelliGrazia e [OSCURATO:PERSONA] e la nipote [OSCURATO:PERSONA], è riferitaalla successione dei comuni genitori dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ma, ineffetti, riguardante la successione testamentaria della sola madreCarmela Bona.Si chiede la dichiarazione di nullità di un vitalizio assistenzialestipulato dalla de cuius [OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],convenuti nel giudizio dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], la quale deduce ancheche la de cuius, con atto del 27 luglio 2012, aveva donato alla nipoteSabrina Sciabica, figlia di [OSCURATO:PERSONA], la propria quota di un appartamentoin Canicattì, via [OSCURATO:PERSONA]

75. Si chiede ancora tenersi contodi somme di denaro che i convenuti avevano prelevato da contiintestati alla defunta.

I convenuti si costituiscono e denunziano che lamadre aveva fatto una donazione indiretta di un immobile, acquistatocon denaro proprio e intestato in nome della figlia [OSCURATO:PERSONA] e delfidanzato di lei D’[OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa: acquisto,preceduto da preliminare sottoscritto dalla sola de cuius, seguito dallastipula del definitivo con la diversa intestazione (atto del 27 gennaio1977).

I convenuti, in relazione alla donazione in favore di Sabrina,forniscono una ricostruzione giuridica intesa a escludere lasussistenza della liberalità.Il Tribunale accoglie la domanda relativamente alla nullità delvitalizio, recependo, quanto al resto, le deduzioni dei convenuti, sia inordine alla donazione fatta in favore di Sabrina, sia in ordine alladonazione indiretta in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, inoltre, rigettala domanda relativa ai prelievi dai conti intestati alla defunta; quindidetermina la misura della legittima, al netto di quanto ricevuto daNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026Calogera, nella quale include il credito che la de cuius aveva verso ilnipote [OSCURATO:PERSONA]Auria, oggetto di legato in favore della stessaCalogera; accerta la misura della lesione e definisce la lite neiseguenti termini: riduce la disposizione testamentaria, con la quale latestatrice aveva istituito eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha quantificato ilvalore di quanto ricevuto dagli istituiti (la proprietà di un immobile ela quota di 1/3 di un terreno, di proprietà, in parti uguali, per laresidua quota di 2/3 dei figli, compresa [OSCURATO:PERSONA]); ha constatato che iconvenuti avevano ricevuto un valore superiore alla riserva; quindi hadisposto che la reintegrazione della quota di riserva di [OSCURATO:PERSONA] fosseeffettuata attribuendo all’attrice una del quota del terreno sito inCampobello di Licata, in [OSCURATO:PERSONA], corrispondenteall’ammontare della lesione; ha di seguito attribuito l’intero terreno dicui sopra a [OSCURATO:PERSONA], già comproprietaria del medesimo per la quotadi 2/9 insieme ai fratelli, ponendo a suo carico, sulla base deiconteggi, il conguaglio di € 5.426,00 da pagarsi a ciascuno dei duefratelli.La Corte d’appello, adita da [OSCURATO:PERSONA] e dal D’Auria, riforma ladecisione di primo grado esclusivamente in relazione all’acquisto diSabrina, che riconosce quale donazione fatta dalla de cuius,disattendendo la spiegazione giuridica alternativa proposta daiconvenuti.

Ciò chiaramente ha indotto la Corte d’appello allaridefinizione la quota di riserva su una diversa composizione dell’asse.La Corte d’appello ha rigettato gli altri motivi d’appello riferiti aiprelievi dai conti della de cuius e all’imputazione del legatotestamentario nella quota di [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, tenuta fermal’attribuzione del terreno già disposta dal primo giudice, ha ridotto laNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026misura dei conguagli, che [OSCURATO:PERSONA] doveva versare ai fratelli,quantificandoli nell’importo di 1.759,72 ciascuno.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] e D’AuriaMariano hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, oltre a unasegnalazione di errore materiale nei conteggi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia “violazione e falsa applicazione di normedi diritto in riferimento agli artt. 809-782-769 c.c. ed omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (pag. 7), in relazione all’accertamento delladonazione indiretta avente ad oggetto la compravendita del27.01.1977 del lotto di terreno sito a Campobello di Licata tra le vieLargo Martiri di Modena e via Bufalino in favore dei coniugiManganello e D’Auria”.Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha riconosciuto che ladazione del denaro copriva l’intero investimento e ha accertato che ildenaro fu elargito per l’acquisto, preceduto da preliminare sottoscrittodalla sola de cuius.

La violazione di legge, nella prospettiva deiricorrenti, non è riferita a una inesatta nozione dell’istituto delladonazione indiretta, ma riflette una supposta carenza nellaricostruzione del fatto.

Questa Suprema Corte ha chiarito chel’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dalprovvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridondaNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anchecostituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sededi legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Ildiscrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in sensoproprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecienormativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione dellacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) èsegnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura enon anche la prima è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).In effetti, i ricorrenti deducono anche il vizio di omesso esame, matale deduzione è inammissibile, in presenza di “doppia conforme”.Trattandosi di giudizio d'appello iscritto a ruolo nel 2017, il motivoincorre nella preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma,c.p.c., applicabile, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n.26860/20:14).

In base a tale norma non sono impugnabili peromesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesidi c.d. doppia conforme.

L'ipotesi ricorre quando nei due gradi dimerito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesseragioni" (Cass. n. 26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n.8320/2022).

Sotto questo profilo, la preclusione è, nella specie,certamente operante, essendo identica la questione di fatto risolta neidue gradi del giudizio (l'accertamento della non comoda divisibilità delcespite) ed essendo identiche le ragioni addotte dai giudici di primogrado e d'appello per giustificare la decisione assunta.2.

Il secondo motivo denunzia “violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazioneNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026all’esclusione dalla massa da dividere dello somme di denaro dipertinenza della sig. [OSCURATO:PERSONA], giacenti presso Banca SanGiovanni”.Il motivo è inammissibile.

Esso non deduce né il vizio di violazione dilegge, né quello di omesso esame di fatto decisivo, ma si pretendeuna ripetizione del giudizio sul fatto, estranea alle finalità del giudiziodi cassazione: invero, la corte del merito ha disatteso la censura,argomentando che «in realtà, non vi è ragione di credere che i singoliprelevamenti non siano stati fatti per disposizione, con laconsapevolezza e sotto il controllo della titolare del conto, in ragione,almeno in parte, delle personali esigenze di costei, come dichiaratodai testi Giuliana, Bona e Amendola; e nulla è possibile dire, al di làdelle mere supposizioni, circa l’impiego del denaro prelevato, la cuidispersione, peraltro, ove accertata, non potrebbe ascriversi aentrambi i convenuti [OSCURATO:PERSONA] in parti uguali sulla base di unasorta di presunzione semplice, piuttosto che, sulla scorta di precisidati di fatto, all'uno, all'altro o a terzi».

A fronte di tale argomentare,il motivo non solleva specifiche censure nei confronti delprovvedimento impugnato, ma pone le questioni negli stessi terminiin cui si porrebbe davanti a un giudice di merito, ossiapresupponendo che vengano in questa sede svolti anche gliaccertamenti dei fatti rilevanti.

Il richiamo del principio di noncontestazione, operato nell’ambito del motivo, è del tutto fuori luogo,perché la paternità dei prelievi è riconosciuta dalla Corte d’appello.

Laratio della decisione non è nel mancato riconoscimento dei prelievinella loro materialità, ma nell’avere riconosciuto che essi furono fatticon il consenso e nell’interesse della defunta.Numero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/20263.

Il terzo motivo denunzia “violazione o falsa applicazione di normedi diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’imputazionealla porzione di legittima della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di euro 5.000,00 legata a D’[OSCURATO:PERSONA]”.Il motivo è inammissibile, perché non denunzia alcun vizio nel qualesarebbe incorsa la sentenza impugnata, che, riconosciuto il credito,considera il legato oggetto di imputazione ex se.

In ciò applicacorrettamente l’art. 564 c.c.4.

Il quarto motivo denunzia “violazione o falsa applicazione di normedi diritto in riferimento all’art. 720 c.c. ed omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti in relazione all’assegnazione in natura alla sig.ra ManganelloCalogera, in luogo della vendita all’incanto con formazione successivadi separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi, del terrenosito in Campobello di Licata, C.da Virgini, in catasto al f. 17, p.lle 172,173 e 174”.La sentenza è cesurata per avere attribuito il bene intero aManganello [OSCURATO:PERSONA] in assenza di richiesta dell’interessata.Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha sul punto condiviso lasoluzione del primo giudice, il quale, dopo avere reintegrato la quotadi [OSCURATO:PERSONA] con una quota del terreno, sito in Campobello di Licata,ha attribuito il medesimo terreno per intero alla sola [OSCURATO:PERSONA],essendo la stessa già titolare della quota di 2/9, e questo «nell’otticadi pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria sul cespite».opportunità, non è prevista dalla legge, che richiede, qualepresupposto imprescindibile, l’istanza dell’interessato: nell'ambitoNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanzadel condividente interessato assurge ad imprescindibile presuppostodell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionaliall'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di uncondividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolaredella maggior quota (Cass. n. 11769/1992).

Pur non essendo stataposta con i motivi d’appello, la questione non può ritenersi nuova.

Imotivi d’appello riguardavano la definizione della massa di calcolo.

LaCorte d’appello ha accolto in parte tale motivo e ciò ha comportato lacaducazione sia della pronunzia di riduzione, sia della conseguentenell’attribuire il bene alla legittimaria con diverso conguaglio hapronunziato autonomamente sul punto, attribuendo ex novo ed’ufficio il bene indivisibile.

Il motivo di ricorso è pertanto ammissibileè fondato.La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversacomposizione, che definirà la divisione attenendosi al principio di cuisopra.La stessa corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.La istanza di correzione, in conseguenza della cassazione con rinvio,diviene irrilevante.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigettati i restanti motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026innanzi alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anello-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1074/2020depositata il 09/07/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.Numero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026La presente causa, iniziata da [OSCURATO:PERSONA] contro i fratelliGrazia e [OSCURATO:PERSONA] e la nipote [OSCURATO:PERSONA], è riferitaalla successione dei comuni genitori dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ma, ineffetti, riguardante la successione testamentaria della sola madreCarmela Bona.Si chiede la dichiarazione di nullità di un vitalizio assistenzialestipulato dalla de cuius [OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],convenuti nel giudizio dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], la quale deduce ancheche la de cuius, con atto del 27 luglio 2012, aveva donato alla nipoteSabrina Sciabica, figlia di [OSCURATO:PERSONA], la propria quota di un appartamentoin Canicattì, via [OSCURATO:PERSONA] 75. Si chiede ancora tenersi contodi somme di denaro che i convenuti avevano prelevato da contiintestati alla defunta. I convenuti si costituiscono e denunziano che lamadre aveva fatto una donazione indiretta di un immobile, acquistatocon denaro proprio e intestato in nome della figlia [OSCURATO:PERSONA] e delfidanzato di lei D’[OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa: acquisto,preceduto da preliminare sottoscritto dalla sola de cuius, seguito dallastipula del definitivo con la diversa intestazione (atto del 27 gennaio1977). I convenuti, in relazione alla donazione in favore di Sabrina,forniscono una ricostruzione giuridica intesa a escludere lasussistenza della liberalità.Il Tribunale accoglie la domanda relativamente alla nullità delvitalizio, recependo, quanto al resto, le deduzioni dei convenuti, sia inordine alla donazione fatta in favore di Sabrina, sia in ordine alladonazione indiretta in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, inoltre, rigettala domanda relativa ai prelievi dai conti intestati alla defunta; quindidetermina la misura della legittima, al netto di quanto ricevuto daNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026Calogera, nella quale include il credito che la de cuius aveva verso ilnipote [OSCURATO:PERSONA]Auria, oggetto di legato in favore della stessaCalogera; accerta la misura della lesione e definisce la lite neiseguenti termini: riduce la disposizione testamentaria, con la quale latestatrice aveva istituito eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha quantificato ilvalore di quanto ricevuto dagli istituiti (la proprietà di un immobile ela quota di 1/3 di un terreno, di proprietà, in parti uguali, per laresidua quota di 2/3 dei figli, compresa [OSCURATO:PERSONA]); ha constatato che iconvenuti avevano ricevuto un valore superiore alla riserva; quindi hadisposto che la reintegrazione della quota di riserva di [OSCURATO:PERSONA] fosseeffettuata attribuendo all’attrice una del quota del terreno sito inCampobello di Licata, in [OSCURATO:PERSONA], corrispondenteall’ammontare della lesione; ha di seguito attribuito l’intero terreno dicui sopra a [OSCURATO:PERSONA], già comproprietaria del medesimo per la quotadi 2/9 insieme ai fratelli, ponendo a suo carico, sulla base deiconteggi, il conguaglio di € 5.426,00 da pagarsi a ciascuno dei duefratelli.La Corte d’appello, adita da [OSCURATO:PERSONA] e dal D’Auria, riforma ladecisione di primo grado esclusivamente in relazione all’acquisto diSabrina, che riconosce quale donazione fatta dalla de cuius,disattendendo la spiegazione giuridica alternativa proposta daiconvenuti. Ciò chiaramente ha indotto la Corte d’appello allaridefinizione la quota di riserva su una diversa composizione dell’asse.La Corte d’appello ha rigettato gli altri motivi d’appello riferiti aiprelievi dai conti della de cuius e all’imputazione del legatotestamentario nella quota di [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, tenuta fermal’attribuzione del terreno già disposta dal primo giudice, ha ridotto laNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026misura dei conguagli, che [OSCURATO:PERSONA] doveva versare ai fratelli,quantificandoli nell’importo di 1.759,72 ciascuno.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] e D’AuriaMariano hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, oltre a unasegnalazione di errore materiale nei conteggi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia “violazione e falsa applicazione di normedi diritto in riferimento agli artt. 809-782-769 c.c. ed omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (pag. 7), in relazione all’accertamento delladonazione indiretta avente ad oggetto la compravendita del27.01.1977 del lotto di terreno sito a Campobello di Licata tra le vieLargo Martiri di Modena e via Bufalino in favore dei coniugiManganello e D’Auria”.Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha riconosciuto che ladazione del denaro copriva l’intero investimento e ha accertato che ildenaro fu elargito per l’acquisto, preceduto da preliminare sottoscrittodalla sola de cuius. La violazione di legge, nella prospettiva deiricorrenti, non è riferita a una inesatta nozione dell’istituto delladonazione indiretta, ma riflette una supposta carenza nellaricostruzione del fatto. Questa Suprema Corte ha chiarito chel’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dalprovvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridondaNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anchecostituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sededi legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Ildiscrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in sensoproprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecienormativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione dellacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) èsegnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura enon anche la prima è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).In effetti, i ricorrenti deducono anche il vizio di omesso esame, matale deduzione è inammissibile, in presenza di “doppia conforme”.Trattandosi di giudizio d'appello iscritto a ruolo nel 2017, il motivoincorre nella preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma,c.p.c., applicabile, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n.26860/20:14). In base a tale norma non sono impugnabili peromesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesidi c.d. doppia conforme. L'ipotesi ricorre quando nei due gradi dimerito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesseragioni" (Cass. n. 26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n.8320/2022). Sotto questo profilo, la preclusione è, nella specie,certamente operante, essendo identica la questione di fatto risolta neidue gradi del giudizio (l'accertamento della non comoda divisibilità delcespite) ed essendo identiche le ragioni addotte dai giudici di primogrado e d'appello per giustificare la decisione assunta.2. Il secondo motivo denunzia “violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazioneNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026all’esclusione dalla massa da dividere dello somme di denaro dipertinenza della sig. [OSCURATO:PERSONA], giacenti presso Banca SanGiovanni”.Il motivo è inammissibile. Esso non deduce né il vizio di violazione dilegge, né quello di omesso esame di fatto decisivo, ma si pretendeuna ripetizione del giudizio sul fatto, estranea alle finalità del giudiziodi cassazione: invero, la corte del merito ha disatteso la censura,argomentando che «in realtà, non vi è ragione di credere che i singoliprelevamenti non siano stati fatti per disposizione, con laconsapevolezza e sotto il controllo della titolare del conto, in ragione,almeno in parte, delle personali esigenze di costei, come dichiaratodai testi Giuliana, Bona e Amendola; e nulla è possibile dire, al di làdelle mere supposizioni, circa l’impiego del denaro prelevato, la cuidispersione, peraltro, ove accertata, non potrebbe ascriversi aentrambi i convenuti [OSCURATO:PERSONA] in parti uguali sulla base di unasorta di presunzione semplice, piuttosto che, sulla scorta di precisidati di fatto, all'uno, all'altro o a terzi». A fronte di tale argomentare,il motivo non solleva specifiche censure nei confronti delprovvedimento impugnato, ma pone le questioni negli stessi terminiin cui si porrebbe davanti a un giudice di merito, ossiapresupponendo che vengano in questa sede svolti anche gliaccertamenti dei fatti rilevanti. Il richiamo del principio di noncontestazione, operato nell’ambito del motivo, è del tutto fuori luogo,perché la paternità dei prelievi è riconosciuta dalla Corte d’appello. Laratio della decisione non è nel mancato riconoscimento dei prelievinella loro materialità, ma nell’avere riconosciuto che essi furono fatticon il consenso e nell’interesse della defunta.Numero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/20263. Il terzo motivo denunzia “violazione o falsa applicazione di normedi diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’imputazionealla porzione di legittima della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di euro 5.000,00 legata a D’[OSCURATO:PERSONA]”.Il motivo è inammissibile, perché non denunzia alcun vizio nel qualesarebbe incorsa la sentenza impugnata, che, riconosciuto il credito,considera il legato oggetto di imputazione ex se. In ciò applicacorrettamente l’art. 564 c.c.4. Il quarto motivo denunzia “violazione o falsa applicazione di normedi diritto in riferimento all’art. 720 c.c. ed omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti in relazione all’assegnazione in natura alla sig.ra ManganelloCalogera, in luogo della vendita all’incanto con formazione successivadi separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi, del terrenosito in Campobello di Licata, C.da Virgini, in catasto al f. 17, p.lle 172,173 e 174”.La sentenza è cesurata per avere attribuito il bene intero aManganello [OSCURATO:PERSONA] in assenza di richiesta dell’interessata.Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha sul punto condiviso lasoluzione del primo giudice, il quale, dopo avere reintegrato la quotadi [OSCURATO:PERSONA] con una quota del terreno, sito in Campobello di Licata,ha attribuito il medesimo terreno per intero alla sola [OSCURATO:PERSONA],essendo la stessa già titolare della quota di 2/9, e questo «nell’otticadi pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria sul cespite».opportunità, non è prevista dalla legge, che richiede, qualepresupposto imprescindibile, l’istanza dell’interessato: nell'ambitoNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanzadel condividente interessato assurge ad imprescindibile presuppostodell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionaliall'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di uncondividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolaredella maggior quota (Cass. n. 11769/1992). Pur non essendo stataposta con i motivi d’appello, la questione non può ritenersi nuova. Imotivi d’appello riguardavano la definizione della massa di calcolo. LaCorte d’appello ha accolto in parte tale motivo e ciò ha comportato lacaducazione sia della pronunzia di riduzione, sia della conseguentenell’attribuire il bene alla legittimaria con diverso conguaglio hapronunziato autonomamente sul punto, attribuendo ex novo ed’ufficio il bene indivisibile. Il motivo di ricorso è pertanto ammissibileè fondato.La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversacomposizione, che definirà la divisione attenendosi al principio di cuisopra.La stessa corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.La istanza di correzione, in conseguenza della cassazione con rinvio,diviene irrilevante. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigettati i restanti motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaNumero registro generale 24876/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 17988/2026Data pubblicazione 04/06/2026innanzi alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17988/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris