CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39095/2021 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento, da parte del giudice del rinvio, della richiesta di sostituzione ex artt. 53 e ss. della pena detentiva e chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, pronunciando in sede di rinvio dopo la sen- tenza 49157/2018 di questa Corte che aveva annullato con rinvio sul punto, hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto da questa Corte, del perché hanno ritenuto di negare la chiesta sostituzione della pena detentiva ex art. 53 e ss. L. 689/81, ritenendo che le già valutate gravità del fatto (comprovata dall'elevato numero dei supporti), l'assenza di elementi comprovanti che il reo svolga attività lavorativa, valutate in uno alle ulteriori condizioni personali dell'imputato (sprovvisto del permesso di soggiorno e di documenti di riconoscimento, nonché di fatto irreperibile non es- sendo stato rinvenuto, ai fini delle notifiche del giudizio di primo e secondo grado, presso il domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p.) ed alla constatazione che, succes- sivamente ai fatti per cui è processo , il Diallo risulta essere stato ripetutamente denunciato per fatti-reato del tutto analoghi a quello di cui trattasi (come risulta dal certificato dei carichi Pendenti, acquisito in atti), non depongono a favore della richiesta avanzata dal difensore con riguardo alla sostituzione della pena detentiva ex art.53 e ss. 1.689/81). Ebbene, con motivazione logica e congrua la Corte territoriale rileva che dall'intero contesto motivazionale ed argomentativo svolto in precedenza con ri- guardo al trattamento sanzionatorio, nonché dalle complessive valutazioni del fatto (il Diallo veniva sorpreso in un mercatino di Augusta - comune distante da quello in cui aveva dichiarato di risiedere - intento a vendere numerosi supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, ad indice di una professionalità acquisita nello specifico settore ed in ogni caso presupponente contatti con personaggi dediti a tale illecita attività) e della personalità dell'imputato (che seppur formalmente in- censurato è illegalmente presente nel territorio dello Stato e, con ogni verosimi- glianza, vive di espedienti essendo sprovvisto di un regolare permesso di sog- giorno e reiteratamente denunciato per fatti analoghi), deve concludersi che non N. 39095/2021 R.G. sussistono i presupposti per provvedere alla conversione della pena detentiva con quella pecuniaria risultando non solo altamente verosimile che l'imputato si sot- trarrà all'esecuzione della sanzione sostitutiva ma soprattutto che, per il futuro, non si asterrà dalla commissione di analoghi fatti di reato. Da ciò la logica conclusione dell'insussistenza di motivi - peraltro neppure concretamente prospettati dal difensore - per concedere all'odierno ricorrente il beneficio di cui all'art.53 e ss. L.689/1981 3. La sentenza de qua, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le misure sostitutive devono tendere al reinserimento sociale del condannato, per cui i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per cui devono essere utilizzati nell'ottica di valutare se sia prevedibile che non vi sarà una ricaduta nel reato. Pertanto, un giudizio prognostico favorevole sulla con- cedibilità della misura sostitutiva può essere formulato anche nei confronti di un soggetto che, in relazione alla entità del fatto criminoso commesso, non sia rite- nuto meritevole delle attenuanti generiche (Sez. 3, n.37814 del 06/06/2013, Zi- caro Romenelli, Rv. 25697901; Sez. 5, n. 3643 del 21/01/1999, Capitano, Rv. 21353601; Sez. 4, n. 3882 del 19/02/1990, Noce, Rv. 18375501). Giova, sul tema, ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274); in tale pronun- cia, la Corte ha chiaramente affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche (in termini, tra le altre, Sez. 3, n.17013 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bolognini, Rv.266639; Sez. 6, n.36639 del 10/7/2014, Sgura, Rv.260333). Se dev'essere dunque, ribadito il principio per cui la valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art. 58, comma 1, legge n.689/81 deve essere sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che dovrà tenere in partico- lare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è interve- nuta condanna e la personalità del condannato, nell'ottica di valutare se sia pre- vedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato, va detto che tale valuta- zione risulta essere stata operata, dando valore preminente, in senso sfavorevole all'imputato, alla negativa personalità desumibile dai suoi precedenti.. La Corte territoriale, dunque, non è incorsa nel vizio denunciato; come detto, l'art.58 legge n.689/1981 regola il potere discrezionale del giudice nella sostitu- zione della pena detentiva, imponendogli di attenersi ai parametri di cui all'art.133 N. 39095/2021 R.G. cod. pen. e la Corte ha fornito una motivazione che esplicita le ragioni dell'omessa conversione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Cos