Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30661/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] W/09/1991 avverso la sentenza del 13/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha riformato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del 30/09/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, che aveva condannato gli odierni ricorrenti per le violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 loro rispettivamente ascritte in imputazione, provvedendo allarideterminazione delle pene inflitte in primo grado (assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dall'addebito associativo; escludendo il ruolo di capo promotore contestato a [OSCURATO:PERSONA]; escludendo gli effetti della recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA]; riconoscendo a quest'ultimo, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - gli ultimi due non ricorrenti in questa sede - le circostanze attenuanti generiche).

2. I ricorrenti impugnano la sentenza indicata in epigrafe, proponendo motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M.G.

Platania, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione: la Corte di appello di Catania avrebbe dovuto qualificare i fatti contestati al ricorrente come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

2.2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso con i quali deduce vizi di motivazione.

Con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe error in procedendo in ordine alla determinazione della misura degli aumenti stabiliti per la continuazione.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena stabilita per il reato più grave del cumulo giuridico. 2.3.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze: essendo intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di partecipazione all'associazione per delinquere, avrebbe dovuto essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90; l'esclusione di tale aggravante avrebbe dovuto inevitabilmente influire anche sul giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, risultando così viziato l'esito di tale giudizio, che avrebbe dovuto essere stabilito in termini di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.

Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena per il reato più grave, il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e della misura degli aumenti per i reati satellite: si tratta di un aspetto sul quale la motivazione della Corte territoriale è apparente, se non addirittura inesistente.

2.4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta.

2.5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone un 2unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta.

2.6. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta.

3. Si tratta di ricorsi inammissibili, suscettibile di trattazione senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4.

Va premesso che il Collegio condivide i consolidati approdi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'impugnazione delle sentenze emesse dalla Corte di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., a seguito di concordato con rinuncia ai motivi di appello.

Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che è non controverso in giurisprudenza che - con l'impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato - possano essere fatti valere: «1) i vizi che attengono all'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sulla richiesta; 2) il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiesta di concordato; 3) l'applicazione di una pena illegale; 4) la prescrizione intervenuta prima della sentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice di appello, restando precluse le censure relative ai motivi rinunciati o, ancora, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005, considerato in diritto n. 9).

Ancora di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che «non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva» (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033)

5. Alla luce di tale premessa, risultano inammissibili i ricorsi proposti da tutti i ricorrenti che, appunto, sollevano censure diverse da quelle sopra indicate.

Infatti, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deducono l'esistenza di vizi motivazionali nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto che, tuttavia, era stata oggetto di concordato, con rinuncia ai motivi.

Tuttavia, «è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa 3all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

Parimenti inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'addebito di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti avrebbe imposto l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, relativa al numero di partecipi.

Si tratta di censura manifestamente infondata per due motivi: in primo luogo, l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90 è stata contestata e ritenuta sussistente sotto due profili (il numero di partecipi e l'avere preso parte al sodalizio persone dedite all'uso di stupefacenti); l'eventuale esclusione di una delle due ipotesi, dunque, non fa venire meno l'altra; in secondo luogo, per il fatto che — anche elidendo la persona di [OSCURATO:PERSONA] dal novero dei partecipanti al sodalizio, occorre considerare che, di esso, fa parte anche [OSCURATO:PERSONA], non giudicato in questa sede (e, computando la partecipazione di quest'ultimo al sodalizio, il numero dei partecipanti al sodalizio è di dieci persone, così configurandosi l'aggravante di cui si lamenta l'erronea applicazione).

Le restanti censure formulate da [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto la determinazione del trattamento sanzionatorio e deducono solo vizi di motivazione, non deducibili in questa sede, non essendo stata irrogata dalla Corte di appello una pena illegale.

6. I ricorsi sono dunque inammissibili.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] W/09/1991 avverso la sentenza del 13/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha riformato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del 30/09/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, che aveva condannato gli odierni ricorrenti per le violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 loro rispettivamente ascritte in imputazione, provvedendo allarideterminazione delle pene inflitte in primo grado (assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dall'addebito associativo; escludendo il ruolo di capo promotore contestato a [OSCURATO:PERSONA]; escludendo gli effetti della recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA]; riconoscendo a quest'ultimo, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - gli ultimi due non ricorrenti in questa sede - le circostanze attenuanti generiche). 2. I ricorrenti impugnano la sentenza indicata in epigrafe, proponendo motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M.G. Platania, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione: la Corte di appello di Catania avrebbe dovuto qualificare i fatti contestati al ricorrente come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 2.2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso con i quali deduce vizi di motivazione. Con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe error in procedendo in ordine alla determinazione della misura degli aumenti stabiliti per la continuazione. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena stabilita per il reato più grave del cumulo giuridico. 2.3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze: essendo intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di partecipazione all'associazione per delinquere, avrebbe dovuto essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90; l'esclusione di tale aggravante avrebbe dovuto inevitabilmente influire anche sul giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, risultando così viziato l'esito di tale giudizio, che avrebbe dovuto essere stabilito in termini di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena per il reato più grave, il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e della misura degli aumenti per i reati satellite: si tratta di un aspetto sul quale la motivazione della Corte territoriale è apparente, se non addirittura inesistente. 2.4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta. 2.5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone un 2unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta. 2.6. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta. 3. Si tratta di ricorsi inammissibili, suscettibile di trattazione senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Va premesso che il Collegio condivide i consolidati approdi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'impugnazione delle sentenze emesse dalla Corte di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., a seguito di concordato con rinuncia ai motivi di appello. Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che è non controverso in giurisprudenza che - con l'impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato - possano essere fatti valere: «1) i vizi che attengono all'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sulla richiesta; 2) il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiesta di concordato; 3) l'applicazione di una pena illegale; 4) la prescrizione intervenuta prima della sentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice di appello, restando precluse le censure relative ai motivi rinunciati o, ancora, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005, considerato in diritto n. 9). Ancora di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che «non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva» (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033) 5. Alla luce di tale premessa, risultano inammissibili i ricorsi proposti da tutti i ricorrenti che, appunto, sollevano censure diverse da quelle sopra indicate. Infatti, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deducono l'esistenza di vizi motivazionali nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto che, tuttavia, era stata oggetto di concordato, con rinuncia ai motivi. Tuttavia, «è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa 3all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). Parimenti inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'addebito di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti avrebbe imposto l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, relativa al numero di partecipi. Si tratta di censura manifestamente infondata per due motivi: in primo luogo, l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90 è stata contestata e ritenuta sussistente sotto due profili (il numero di partecipi e l'avere preso parte al sodalizio persone dedite all'uso di stupefacenti); l'eventuale esclusione di una delle due ipotesi, dunque, non fa venire meno l'altra; in secondo luogo, per il fatto che — anche elidendo la persona di [OSCURATO:PERSONA] dal novero dei partecipanti al sodalizio, occorre considerare che, di esso, fa parte anche [OSCURATO:PERSONA], non giudicato in questa sede (e, computando la partecipazione di quest'ultimo al sodalizio, il numero dei partecipanti al sodalizio è di dieci persone, così configurandosi l'aggravante di cui si lamenta l'erronea applicazione). Le restanti censure formulate da [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto la determinazione del trattamento sanzionatorio e deducono solo vizi di motivazione, non deducibili in questa sede, non essendo stata irrogata dalla Corte di appello una pena illegale. 6. I ricorsi sono dunque inammissibili. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30661/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris