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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41451/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Dell'economia E Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaroha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] relazione alla misura cautelar e della custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal 06/09/2004 sino al 21/02/2005 e a quelladegli arresti domiciliari applicata da tale ultima data sino al 24/09/2005 in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il reato di cui agli artt. 100, 81, 644, comma quinto, nn.3 e 4 cod.pen. e art.7 della l. 12 luglio 1991, n.203, dal quale il ricorrente era stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza del Tribunale di Cosenza del 26/02/2015; avverso la quale il p.m. presso il Tribunale di Cosenza aveva interposto appello rinunciando successivamente all’impugnazione, di modo che la Corte d’appello di Catanzaro – in data 08/02/2018 – aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello medesimo, con pronuncia divenuta definitiva.

LaCorte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha osservato che non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda.

Difatti, ha citatola giurisprudenza di legittimità in tema di insussistenza del diritto alla riparazione in ipotesi di reato dichiarato prescritto, richiamando anche quanto statuito dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.319/2008, non potendo la relativa sentenzaessere assimilata al proscioglimento nel merito, unico astrattamente passibile di dare diritto al riconoscimento dell’indennizzo, anche in considerazione della rinunciabilità alla prescrizione medesima.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione ed errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 125 e 314 cod.proc.pen..

Ha dedotto che la Corte catanzarese, incorrendo in errata lettura degli atti processuali, avrebbe richiamato i principi in tema di non riconoscibilità dell’indennizzo in caso di sentenza dichiarativa della prescrizione; allorquando, nel caso di specie, dopo una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto, il giudizio era stato definito con una pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto dal p.m., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza assolutoria di primo grado. 3.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata, il giudice della riparazione ha richiamato iprincipi espressi da questa Corte secondo cui il proscioglimento da un reato per intervenuta prescrizione preclude il diritto alla riparazione qualora il periodo della misura cautelare sofferta, rilevante ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen., sia di durata inferiore rispetto alla pena astrattamente irrogabile per tale delitto.

Si rammenta in proposito che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 giugno 2008, n. 219, pur ritenendo manifestamente irragionevole e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., la scelta legislativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. di limitare il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, non è tuttavia pervenuta ad affermare che gli epiloghi decisori diversi da quelli indicati dalla predetta disposizione radichino, per ciò solo, tale diritto.

Ed invero il Giudice delle leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente affermato che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi ( ...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto»;la Consulta ha precisato al riguardo che «solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dalla imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato, quanto ovviamente ai solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta; anche in questo caso, risulta di immediata percezione che l'ordinamento giuridico, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che ne travalica il grado di responsabilità personale».

3. La Suprema Corte (Sez.

Un. n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009 , Pellegrino,Rv. 241855), ha affermato, in applicazione dei principi sopra enunciati, che la riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado cui, poi, abbiafatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione.

In tal caso il giudice, qualora non ravvisi cause di esclusione di tale diritto per dolo o colpa grave dell'istante, dovrà tenere conto, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, esclusivamente della parte di detenzione cautelare patita in eccedenza rispetto alla pena corrisposta con la condanna inflitta in primo grado.

La giurisprudenza successiva, in linea di continuità con il predetto orientamento (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014,dep. 2015, Rv. 262396; S ez. 4, n. 5621 del 16/10/2013,dep. 2014, R V . 258607; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013 Rv. 258086), ha ulteriormente ribadito che, nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è applicabile nelle ipotesi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile e solo in relazione a tale parte.

Al riguardo, si è osservato (cfr. Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchélimitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione.

Inoltre l'ordinamento giudico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conclami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 -dep. 2014 - Rv. 258607).

Mentre, ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in relazione a più reati nel caso in cui sia dichiarata l'estinzione per prescrizione di taluni soltanto di essi, pur se autonomamente idonei a legittimare l'adozione di misura cautelare ( Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024 , Rv. 285871 ) e che , in ipotesi di processo avente ad oggetto più imputazioni, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di queste -che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento dalle altre imputazioni(Sez. 4, n. 29623 del14/10/2020, Rv. 279713 ).

4. Peraltro, i richiamati principi devono essereopportunamente adattati al caso di specie; ciò in quanto il proscioglimento dell’imputato non è stato pronunciato per effetto della constatazione, da parte del giudice di secondo grado, della intervenuta prescrizione del reato ma –dopo l’emissione di una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto –a seguito della riscontrata inammissibilità dell’appello pronunciata ai sensi degli artt. art.589 e 591, comma primo, lett.d), cod.proc.pen., a seguito della rinuncia al gravame da parte del Procuratore generale, pur se motivata con la dedotta prescrizione del reato; scansione processuale che, atteso l’assorbente rilievo procedurale da attribuire alla rinuncia al gravamein presenza di una precedente assoluzione nel merito, non avrebbe neanche consentito all’imputato di rinunciare eventualmente alla prescrizione.

5. Va altresì osservato, in riferimento a quanto argomentato dalla Corte territoriale, che non è richiamabile utilmente l’esito del procedimento per il riconoscimento dell’indennizzo incardinato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con esito negativo e oggetto della pronuncia di Sez.4, n.38936 del 09/06/2023, n.m.; in quanto, nel predetto caso, si verteva in un’ipotesi in cui l’imputato era stato prosciolto da alcune imputazioni con contestuale ed espressa dichiarazione di prescrizione per altre, costituenti di per se sole, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione e il mantenimento del provvedimento cautelare, senza che la custodia patita avessesoverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i detti reati.

6. Sulla base delle predette considerazioni, i l provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, che dovrà quindi riesaminare nello stretto merito l’istanza riparatoria formulata dall’odierno ricorrente.

Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Catanzaro cui deman

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Dell'economia E Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaroha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] relazione alla misura cautelar e della custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal 06/09/2004 sino al 21/02/2005 e a quelladegli arresti domiciliari applicata da tale ultima data sino al 24/09/2005 in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il reato di cui agli artt. 100, 81, 644, comma quinto, nn.3 e 4 cod.pen. e art.7 della l. 12 luglio 1991, n.203, dal quale il ricorrente era stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza del Tribunale di Cosenza del 26/02/2015; avverso la quale il p.m. presso il Tribunale di Cosenza aveva interposto appello rinunciando successivamente all’impugnazione, di modo che la Corte d’appello di Catanzaro – in data 08/02/2018 – aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello medesimo, con pronuncia divenuta definitiva. LaCorte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha osservato che non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda. Difatti, ha citatola giurisprudenza di legittimità in tema di insussistenza del diritto alla riparazione in ipotesi di reato dichiarato prescritto, richiamando anche quanto statuito dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.319/2008, non potendo la relativa sentenzaessere assimilata al proscioglimento nel merito, unico astrattamente passibile di dare diritto al riconoscimento dell’indennizzo, anche in considerazione della rinunciabilità alla prescrizione medesima. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione ed errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 125 e 314 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte catanzarese, incorrendo in errata lettura degli atti processuali, avrebbe richiamato i principi in tema di non riconoscibilità dell’indennizzo in caso di sentenza dichiarativa della prescrizione; allorquando, nel caso di specie, dopo una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto, il giudizio era stato definito con una pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto dal p.m., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza assolutoria di primo grado. 3.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata, il giudice della riparazione ha richiamato iprincipi espressi da questa Corte secondo cui il proscioglimento da un reato per intervenuta prescrizione preclude il diritto alla riparazione qualora il periodo della misura cautelare sofferta, rilevante ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen., sia di durata inferiore rispetto alla pena astrattamente irrogabile per tale delitto. Si rammenta in proposito che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 giugno 2008, n. 219, pur ritenendo manifestamente irragionevole e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., la scelta legislativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. di limitare il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, non è tuttavia pervenuta ad affermare che gli epiloghi decisori diversi da quelli indicati dalla predetta disposizione radichino, per ciò solo, tale diritto. Ed invero il Giudice delle leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente affermato che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi ( ...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto»;la Consulta ha precisato al riguardo che «solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dalla imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato, quanto ovviamente ai solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta; anche in questo caso, risulta di immediata percezione che l'ordinamento giuridico, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che ne travalica il grado di responsabilità personale». 3. La Suprema Corte (Sez. Un. n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009 , Pellegrino,Rv. 241855), ha affermato, in applicazione dei principi sopra enunciati, che la riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado cui, poi, abbiafatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. In tal caso il giudice, qualora non ravvisi cause di esclusione di tale diritto per dolo o colpa grave dell'istante, dovrà tenere conto, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, esclusivamente della parte di detenzione cautelare patita in eccedenza rispetto alla pena corrisposta con la condanna inflitta in primo grado. La giurisprudenza successiva, in linea di continuità con il predetto orientamento (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014,dep. 2015, Rv. 262396; S ez. 4, n. 5621 del 16/10/2013,dep. 2014, R V . 258607; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013 Rv. 258086), ha ulteriormente ribadito che, nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è applicabile nelle ipotesi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile e solo in relazione a tale parte. Al riguardo, si è osservato (cfr. Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchélimitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. Inoltre l'ordinamento giudico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conclami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 -dep. 2014 - Rv. 258607). Mentre, ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in relazione a più reati nel caso in cui sia dichiarata l'estinzione per prescrizione di taluni soltanto di essi, pur se autonomamente idonei a legittimare l'adozione di misura cautelare ( Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024 , Rv. 285871 ) e che , in ipotesi di processo avente ad oggetto più imputazioni, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di queste -che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento dalle altre imputazioni(Sez. 4, n. 29623 del14/10/2020, Rv. 279713 ). 4. Peraltro, i richiamati principi devono essereopportunamente adattati al caso di specie; ciò in quanto il proscioglimento dell’imputato non è stato pronunciato per effetto della constatazione, da parte del giudice di secondo grado, della intervenuta prescrizione del reato ma –dopo l’emissione di una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto –a seguito della riscontrata inammissibilità dell’appello pronunciata ai sensi degli artt. art.589 e 591, comma primo, lett.d), cod.proc.pen., a seguito della rinuncia al gravame da parte del Procuratore generale, pur se motivata con la dedotta prescrizione del reato; scansione processuale che, atteso l’assorbente rilievo procedurale da attribuire alla rinuncia al gravamein presenza di una precedente assoluzione nel merito, non avrebbe neanche consentito all’imputato di rinunciare eventualmente alla prescrizione. 5. Va altresì osservato, in riferimento a quanto argomentato dalla Corte territoriale, che non è richiamabile utilmente l’esito del procedimento per il riconoscimento dell’indennizzo incardinato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con esito negativo e oggetto della pronuncia di Sez.4, n.38936 del 09/06/2023, n.m.; in quanto, nel predetto caso, si verteva in un’ipotesi in cui l’imputato era stato prosciolto da alcune imputazioni con contestuale ed espressa dichiarazione di prescrizione per altre, costituenti di per se sole, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione e il mantenimento del provvedimento cautelare, senza che la custodia patita avessesoverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i detti reati. 6. Sulla base delle predette considerazioni, i l provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, che dovrà quindi riesaminare nello stretto merito l’istanza riparatoria formulata dall’odierno ricorrente. Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Catanzaro cui deman
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