CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 1997
Cassazione n. 29583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1997 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6886/19 in data 12/11/2021 del Tribunale di Genova, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Genova, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguente incongruità per eccesso della pena applicata. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. e, in ogni caso, è manifestamente infondato avendo il giudice pienamente assolto al proprio obbligo motivazionale. In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, nella specie del tutto inesistente, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. In particolare, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al riconoscimento o al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509): inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i