CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 30136/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 6013- 2023 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale sono rappresentati e difes i , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrenti - Ric. 2023 n. 6013 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 2 - avverso il decreton. 2652 / 2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO , pubblicatoil 12/9/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti controricorrenti ; rilevato che: - c on ricorso del 3/1/2022, il Ministero della giustizia propose opposizione, ex art. 5 ter l. 89/2001, avverso il decreto del 6/12/2021, con cui il Consigliere delegato della Corte d’appello di Salerno lo aveva condannato a corrisponderead [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali garanti di [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l. , a titolo di equo indennizzo, la somma di Euro 2.400,00 ciascuna, per l’irragionevole durata del giudizio presupposto, iniziato nel novembre 2011 e conclusosi nell’aprile 2021; -il giudizio presupposto aveva avuto ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n.1041/2011, con cui il Tribunale di Nocera inferiore, ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.n.c. e ai fideiussori e soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di pagare, in solido tra loro, la somma di Euro 130.589,52 oltre interessi e spesee ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali garanti, la somma di Euro 104.000,00; dopo dieci anni, il giudizio si era concluso con l’accertamento del credito dovuto da ciascuna delle garanti Ciaravola e Ambrosio nella misura di Euro 473,02. -i n applicazione del limite stabilito dal comma 3 dell’art. 2 bis della l. 89/2001, il Ministero chiese, pertanto, la revoca parziale del decreto monocratico della Corte d’appello e la rideterminazione dell’equo indennizzo spettante alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei limiti del diritto accertato dal giudice e, cioè, in Euro 473,02 per ognuna; Ric. 2023 n. 6013 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 3 - -la Corte d’appello di Salerno, con decreto n. 2652/2022, rigett ò l’opposizione, ritenendo che, anche per le garanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il «patema d’animo» dovesse inevitabilmente essere «correlato al valore patrimoniale oggetto della controversia»; - a vverso questo decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese con controricorso, illustrato con successiva memoria; con lo stesso controricorso si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore e socio, a cui il ricorso era stato pure notificato; considerato che: - c on l’unico motivo di ricorso, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero della giustizia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis comma 3 della legge n. 89/2001, per non avere la Corte d’appello limitato l’indennizzo dovuto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , evidentemente inferiore al valore della domanda azionata nel giudizio presupposto, al valore del diritto accertato dal Giudice; -l’art. 2 bis, come aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, per fissare i criteri di determinazione dell’indennizzo, prevede al terzo comma che la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non possain ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice; - la Corte Costituzionale , nelle ordinanze n. 124 e 204 del 2014, ha chiaritoche il limite del «valore accertato» posto dalla norma deve essere inteso come riferito ai soli casi in cui il Giudice abbia comunque accertato l'esistenza di un diritto e che il «valore» dell'accertamento Ric. 2023 n. 6013 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 4 - contenuto nella sentenza, come individuato nella norma, è quello del diritto fatto valere dalla parte attrice, che costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto; in tal senso, è possibile attribuire alla norma un significato conforme alla CEDU, tenuto conto che la Corte europea dei diritti dell'uomo interpreta l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, nel senso della spettanza dell'equa soddisfazione per la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo a tutte le parti di esso e, in particolare, anche alla parte che sia risultata soccombente (ex aliis, sentenza 19 febbraio 1998, Paulsen-Medalen e Svensson contro Svezia, 149/1996/770/967) (così Corte costituzionale, n. 124 del 2014 e, di seguito, n. 204 del 2014, n. 240 del 2014, n. 280 del 2014); -questa Corte ha già stabilito che, con l'introduzione dell’art. 2 bis, il legislatore del 2012 ha recepito l'esigenza, già in precedenza evidenziata (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 12937 del 2012), di evitare il rischio di sovracompensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti(Cass. Sez. 6 - 2, n. 14047 del 08/07/2016 ) ; i l limite posto dall'art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2102), all'indennizzo per ingiusta durata del processo presuppone, perciò,che il giudice dell'equa riparazione individui l'esatto valore della causa, del quale l'eventuale accertamento del diritto da parte del giudice a quo costituisce un dato oggettivo, a prescindere dalla soccombenza della parte istante nel processo presupposto(Cass. Sez. 6 - 2, n. 25711 del 21/12/2015); -nella specie, oltre il termine di durata ragionevole, in giudizio è stato incisivamente ridimensionata (in Euro 473,02)la pretesa di parte ingiungente opposta, ma le opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2023 n. 6013 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 5 - hanno dovuto inizialmente difendersi da un’ingiunzione di Euro 104.000,00; - nelle ordinanze n. 124 e 204 del 2014, la stessa Corte Costituzionale ha, comunque, precisato che resta va estranea all’oggetto del giudizio «ogni valutazione in ordine alla legittimità del limite del valore del diritto accertato dal giudice con riguardo all’applicazione dello stesso nel caso in cui tale diritto sia stato accertato in parte esistente»; -conseguentemente, il Collegio ritiene opportuna la trattazione del caso in esame in pubblica udienza, con specifico riferimento alla portata dell’applicabilità del comma 3 dell’art. 2 bis della legge n. 89/2001a parte convenuta, in ipotesi di incisivo ridimensionamento della pretesa attorea; P.Q.M. La Corte rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secon