CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 04561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/06/2020 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni della parte civile GUERRIERO Antonietta (quale amministratore di sostegno di MANZI Gemma), che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese come da notula [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 10/07/2019 dal Tribunale di Avellino, con la quale FRUNCILLO Gregorio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di ricettazione, truffa (esclusa l'aggravante di cui al secondo comma dell'art.640 cod. pen.), falsificazione di una carta di identità, sostituzione di persona ed autoriciclaggio (ritenuta l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 648-ter.1 cod. Pen.) a lui ascritti in concorso ai capi da a) a f) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il FRUNCILLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'omessa citazione, per il giudizio di primo grado, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato dal ricorrente durante la detenzione in carcere. Si censura la sentenza per non aver tenuto conto che tale nomina era intervenuta prima dell'emissione del decreto di giudizio immediato, pur avendo la predetta nomina, effettuata presso l'Ufficio matricola della casa circondariale, efficacia come se fosse stata ricevuta direttamente dall'[OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento ai motivi dedotti circa l'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per non essersi confrontata con i motivi di appello concernenti il concorso nei reati di cui ai capi da a) a d), con una acritica adesione alle valutazioni del primo giudice e un illegittimo utilizzo della motivazione per relationem. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di condotte concorsuali nella ricettazione, nel falso e nella sostituzione di persona. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità per autoriciclaggio. Si censura la sentenza per non aver adeguatamente comprovato il coinvolgimento del FRUNCILLO nelle società beneficiarie dei versamenti effettuati. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della seconda richiesta di patteggiamento. Si censura il riferimento alla recidiva reiterata, quale elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza, senza considerare che il primo giudice non aveva applicato la recidiva, "escludendola dalla motivazione" e non collegando ad essa alcun aumento di pena. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla recidiva, non applicata dal primo giudice. 3. Con memoria del 22/09/2021, la parte civile ha concluso insistendo per la conferma della sentenza impugnata, per la tardività dell'eccezione sollevata, la genericità delle ulteriori censure e la manifesta infondatezza di quella relativa al patteggia mento. 4. Con memoria in data 04/10/2021, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, svolgendo rilievi analoghi a quelli prospettati dalla parte civile.2 5. In data 14/10/2021, il difensore del FRUNCILLO fa richiesta di rinvio dell'udienza, avendo ricevuto solo nella predetta data le conclusioni del P.G. Peraltro, con memoria depositata il 19/10/2021, il difensore: insiste per l'accoglimento del primo motivo, evidenziando l'inconferenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati nelle conclusioni del P.G.; Si riporta ai motivi del ricorso principale dal secondo al quarto; insiste per l'accoglimento del motivo concernente la recidiva, dissentendo dalle conclusioni del procuratore generale che non si era avveduto che la recidiva non era stata considerata dal primo giudice; insiste per l'accoglimento del sesto motivo per la già evidenziata reformatio in pejus. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di rinvio dell'udienza camerale formulata dalla difesa dell'imputato. Assume invero rilievo assorbente il fatto che il difensore, attraverso il deposito della articolata memoria difensiva, tra l'altro dedicata alla confutazione degli argomenti svolti dal Procuratore Generale, si è certamente avvalso della facoltà cui era preordinato il termine per l'invio della requisitoria, accettando gli effetti della tardiva trasmissione: deve quindi ritenersi integrata la sanatoria di cui all'art. 183 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, perché in alcuni aspetti privo della necessaria specificità, e per altri manifestamente infondato. In particolare, per i primi quattro motivi, deve farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2.1. Con riferimento al primo motivo, deve invero osservarsi che la difesa ha riproposto il tema dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio senza in alcun modo confrontarsi con la diffusa e del tutto condivisibile motivazione della Corte territoriale, imperniata sul fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era in quel momento codifensore del FRUNGILLO, con conseguente inquadramento della omessa citazione in termini di nullità a regime intermedio e onere di deduzione entro la conclusione del giudizio di primo grado, a nulla rilevando che l'altro difensore non fosse a conoscenza dell'intervenuta nuova nomina (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651, secondo la quale «il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di 3 fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati»; Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, Guardascione, Rv. 245502, secondo cui «il mancato rinvenimento dell'atto di nomina di uno dei difensori nel fascicolo processuale non giustifica la mancata tempestiva eccezione, da parte del codifensore, dell'omessa notifica al collega di atti processuali (nella specie, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari), sia perché sarebbe stato onere dell'imputato informarlo della nomina di altro difensore, sia perché tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa»). Risulta evidente che la mera riproposizione della doglianza, fondata sul principio dell'immediata efficacia della nomina effettuata da un imputato detenuto, risulta inidonea a dar luogo ad una effettiva confutazione del percorso argomentativo svolto dalla Corte territoriale. 2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle ulteriori doglianze proposte contro l'affermazione di responsabilità del FRUNCILLO. La difesa ha lamentato il mancato confronto, da parte della Corte territoriale, con le argomentazioni svolte nell'atto di appello. Tali doglianze appaiono peraltro prive della necessaria correlazione con gli apprezzamenti e le conseguenti decisioni assunte dalla Corte territoriale: decisioni di inammissibilità dei vari motivi di appello concernenti la condanna del FRUNCILLO per i capi da a) a f) della rubrica, per la mancanza di adeguata confutazione del percorso argomentativo svolto dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 2.2.1. Le valutazioni della Corte d'Appello appaiono del tutto in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, secondo cui «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»). È stata infatti posta in rilievo l'assenza di effettiva confutazione, nei motivi di appello, della diffusa motivazione con cui il Tribunale di Avellino aveva ritenuto dimostrato il pieno coinvolgimento del FRUNCILLO in ogni aspetto dell'intera vicenda delittuosa, consistita dapprima nella ricezione e abusiva monetizzazione di ben 44 buoni postali trafugati a MANZI Gemma, soggetto incapace sottoposto ad amministrazione di sostegno (monetizzazione materialmente in essere dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 4 presentatasi in banca con un falso documento intestato alla MANZI), e poi nell'autoriciclaggio (in parte consumato, in parte tentato) delle somme ottenute e dirottate verso società riconducibili al FRUNCILLO. In particolare, la Corte d'Appello ha evidenziato la mancata confutazione degli elementi valorizzati dal Tribunale a sostegno dell'assunto per cui il FRUNCILLO era "dietro la [OSCURATO:PERSONA], in funzione direttiva e di primo piano": l'aver accompagnato la [OSCURATO:PERSONA] in banca per l'apertura del conto corrente, presentandola al funzionario come una propria zia; i plurimi contatti telefonici tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], comprovati dai tabulati, avviati poco prima dell'apertura del conto e proseguiti durante tutto il periodo di abusiva liquidazione dei buoni; la riconducibilità al FRUNCILLO delle società ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) destinatarie delle somme ottenute dalla monetizzazione dei titoli. Elementi ritenuti idonei ad affermare la responsabilità del FRUNCILLO non solo per i delitti di truffa, falso e sostituzione di persona, ma anche (pag. 18 segg. della sentenza di primo grado) per quello di ricettazione, facendo leva sul dato oggettivo della disponibilità di numerosi titoli di complessivo ingente importo in capo ad un soggetto diverso dal titolare (persona da anni sottoposta ad amministrazione di sostegno perché incapace di provvedere a se stessa), sul mancato rinvenimento dei titoli da parte dell'amministratore di sostegno e sulla conseguente certa consapevolezza della loro provenienza delittuosa dei titoli, non essendo necessaria la precisa cognizione delle circostanze in cui avvenne il trafugamento (probabilmente riconducibile alla situazione di grave degrado in cui la MANZI aveva vissuto fino alla morte del fratello). Si tratta in definitiva di un articolato percorso motivazionale che la Corte d'Appello ha motivatamente ritenuto del tutto privo di effettiva confutazione, dichiarando inammissibili i motivi di appello: la conseguente decisione di inammissibilità non è stata qui contrastata dalla difesa, con conseguente inammissibilità, in parte qua, anche dell'odierno ricorso. 2.2.2. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte quanto ai motivi concernenti l'affermazione di responsabilità del FRUNCILLO per i capi e) e f). Anche in questo caso, la Corte d'Appello è pervenuta a conclusioni di inammissibilità valorizzando l'omessa confutazione delle diffuse argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine alla riconducibilità al FRUNCILLO delle due già citate società. In effetti, il giudice di primo grado (pag. 13 ss.) ha tutt'altro che illogicamente fatto riferimento, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], all'acquisto di un biglietto ferroviario a nome del FRUNCILLO, pagato con la carta di debito della società, nonché a pagamenti effettuati con la medesima carta in favore di soggetti terzi che - pur escludendo di avere la [OSCURATO:PERSONA] come cliente abituale - hanno comunque riconosciuto il FRUNCILLO in tale veste, per 5 conto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] invece alla FITNESS, il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni di BORRIELLO Giovanni (amministratore fino al subentro di un cittadino rumeno presentatogli dal FRUNCILLO) relative anche al preliminare di vendita di un immobile stipulato il ricorrente, e nel quale era subentrata una persona qualificatasi come "MANZI Gemma"; inoltre, il giudice di primo grado aveva evidenziato che la società aveva sede presso lo studio del FRUNCILLO, e che il cittadino rumeno individuato come amministratore (CRACIUN [OSCURATO:PERSONA]) era il marito di CRACIUN Viorica, amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. Il mancato confronto con tali univoche risultanze ha determinato una declaratoria di inammissibilità del motivo, che in questa sede non ha trovato la necessaria confutazione da parte dell'odierno ricorrente. 3. Le residue doglianze difensive sono manifestamente infondate. 3.1. Con riferimento alla reiterata censura afferente il rigetto della seconda richiesta di patteggiamento, non può che convenirsi con i rilievi della Corte d'Appello sulla erroneità del presupposto su cui si fonda il motivo, ovvero l'insussistenza della recidiva reiterata e specifica: essendo quest'ultima stata espressamente "ritenuta sussistente in concreto" (pag. 24 della sentenza di primo grado), e valutata insieme alle altre aggravanti equivalente alle attenuanti generiche. 3.2. [OSCURATO:SOCIETA] poi ai motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, la COrte d'Appello ha espresso sintetiche ma compiute valutazioni non solo in ordine all'impossibilità di modificare il giudizio di bilanciamento o comunque di addivenire ad una riduzione di pena (valorizzando sia la "intensa" gravità del fatto per l'ingente valore dei buoni postali, lo stato soggettivo della persona offesa, la complessità dell'operazione delittuosa connotata da più agenti e dalla commissione di plurimi reati, sia la scaltrezza e spregiudicatezza palesate dal FRUNCILLO, gravato da plurimi e gravi precedenti), ma anche in ordine alla correttezza dell'applicazione della recidiva (avuto riguardo all'assoluta assenza di effetti deterrenti sul FRUNCILLO, ricaduto in una serie di reati e perciò palesante una maggiore pericolosità). Trattasi di un complesso argomentativo del tutto immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà deducibili in questa sede. È poi appena il caso di evidenziare, conclusivamente, la manifesta infondatezza - alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo - anche del rilievo per cui l'applicazione della recidiva avrebbe comportato una violazione del divieto di reformatio in peius. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.6 Il FRUNCILLO deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile GUERRIERO Antonietta (nella qualità di amministratore di sostegno di MANZI Gemma), spese che si liquidano in complessivi Euro 3.510,00, oltre agli accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GUERRIERO Antonietta nella qualità di amministratore di sostegno di MA