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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 30970/2023

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la seguente SENTENZA, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Marocco, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Arezzo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la re:azione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 4 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Arezzo ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rapp-esentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso il decreto di convalida del sequestro, perché non risultava in al:ti la nomina del difensore.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagata per violazione di norme processuali poiché la sua nomina era stata ritualmente trasmessa alla Procura della Repubblica a mezzo posta. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il difensore ha ritualmente documentato di essere stato nominato con procura comunicata all'Autorità procedente con raccomandata spedita il 22 dicembre e ricevuta il 23 dicembre 2022, in data anteriore alla presentazione dell'istanza di riesame.

Pertanto, la circostanza che tale nomina non fosse nel fascicolo del Pubblico ministero, il quale aveva attestato che il 27 dicembre 2022 risultava un difensore d'ufficio, è il frutto di un mero disguido imputabile all'ufficio e non alla parte.

In conclusione, la decisione del Tribunale del riesame va annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 29 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Marocco, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Arezzo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la re:azione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 4 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Arezzo ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rapp-esentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso il decreto di convalida del sequestro, perché non risultava in al:ti la nomina del difensore. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagata per violazione di norme processuali poiché la sua nomina era stata ritualmente trasmessa alla Procura della Repubblica a mezzo posta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il difensore ha ritualmente documentato di essere stato nominato con procura comunicata all'Autorità procedente con raccomandata spedita il 22 dicembre e ricevuta il 23 dicembre 2022, in data anteriore alla presentazione dell'istanza di riesame. Pertanto, la circostanza che tale nomina non fosse nel fascicolo del Pubblico ministero, il quale aveva attestato che il 27 dicembre 2022 risultava un difensore d'ufficio, è il frutto di un mero disguido imputabile all'ufficio e non alla parte. In conclusione, la decisione del Tribunale del riesame va annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 29 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30970/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris