CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2024
Cassazione n. 45558/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA ABT z„ C, i (J,D . j ect,r. sul Eggl_proposto da: [OSCURATO:PERSONA] VIGEVANOavverso il decreto del 10/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VIGEVANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/e~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col provvedimento in epigrafe il Giudice di pace di Vigevano, nel procedimento a carico eki [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, ha dato seguito alla richiesta di trasmissione alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la decisione sulla competenza territoriale. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede di risolversi il conflitto con la dichiarazione di competenza del Giudice di pace di Pavia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel caso in esame non vi è un conflitto negativo di competenza, che sussiste quando due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Invero, in atti vi è il solo provvedimento del Giudice di pace di Vigevano che, a seguito di eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], pur parlando impropriamente di «conflitto di competenza» ai sensi dell'art. 24-bis cod. prcc. pen., si limita ad un rinvio pregiudiziale degli atti a questa Corte per la questione concernente la competenza per territorio. Tanto premesso, la competenza in ordine al reato di diffamazione per il quale si procede va individuata in capo al Giudice di pace di Pavia, cui vanno trasmessi gli atti. E' principio consolidato che la diffamazione, quale reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i soggetti terzi - rispetto all'agente e all'offeso - percepiscono le espressioni offensive (con riguardo alla diffamazione commessa mediante spedizione di una missiva si veda Sez. 1, n. 40200 del 29/09/2010, Badolati e altro, Rv. 244248, secondo cui il reato si consuma nel luogo in cui è avvenuta la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l'altrui reputazione; con riguardo, invece, all'ipotesi in cui frasi o immagini lesive siano state inserite in un messaggio di posta elettronica si veda Sez. 5, n. 55386 del 22/10/2018, Assirelli, Rv. 274608, che fa leva, ai fini della consumazione del reato, sull'effettivo recapito di tale tipo di messaggio; con riguardo altresì al reato di diffamazione, non consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale si veda Sez. 5, n. 33287 del 21/04/2016, Paolini, Rv. 267703, secondo cui la fattispecie si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa, (, per cui la competenza territoriale appartiene al giudice del territorio in cui si è verificata la percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva). Orbene, nel caso in esame, come rilevato dal difensore nel sollevare la questione di competenza territoriale, l'esposto dall'asserito contenuto offensivo aveva come destinatario il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia e nella sede di Pavia ne veniva data lettura, dopo l'apertura della lettera raccomandata che lo conteneva, con percezione delle offese all'altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., determina la competenza del Giudice di pace di Pavia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso i