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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2019

Cassazione n. 23773/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2311/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di ‘già’ soci, rispettivamente accomandatario e accomandante, della società [OSCURATO:PERSONA] di Sacco M. C. s.a.s., nonché la [OSCURATO:PERSONA] M. C. S.A.S., in persona del legale rappresentante, tutti elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to FA- [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro FEDRO S.R.L., in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 955 /20 19 del la CORTE D’APPELLO DI BRESCIAdepositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/07/2023 dal Consigliere Dott.

MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 13/6/2019, la C orte d’appello di Milano harigettato le impugnazioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Zacco M .

C . s.a.s.nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , questi ultimi due ri- spettivamente soci accomandatario e accomandante della prima, av- versoil lodo arbitrale emesso a Brescia in data 11/2/2013 con il quale ilCollegio arbitra le aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Zacco M. C. s.a.s.al pagamento, in favore della Fedro s.r.l., di somme a titolo di canoni impagati di affitto d’azienda, nonché a titolo di risarcimento danni,con il rigetto di tutte le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] fè di ZaccoM.

C. s.a.s., società affittuaria, nei confronti della concedente Fedros.r.l.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – pre- messal’inammissibilità dell’ impugnazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] di ZaccoM.

C. s.a.s. , in qu anto proposta da una società già cancellata dal registro delle imprese – ha evidenziato la carenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], già soci della società cancellata, all’impugnazionedel lodo arbitrale nella parte in cui aveva rigettato l e proprie pretese creditorie, dovendo ritenersi che, con il compimento dellaprocedura estintiva della società, le relative pretese creditorie do- vevanoritenersi implicitamente rinunciate; quanto alle restanti doglianze proposte nei confronti del lodo, la corteterritoriale ha sottolineato come il C ollegio arbitrale avesse cor- rettamenteesplicitato le ragioni poste a fondamento di ciascun punto delladecisione contestata, senza incorrere in alcuna violazione di legge e senza che le contestazioni concernenti il merito della controversia potesseroammissibilmente proporsi in sede di impugnazione del lodo dinanzialla corte d’appello;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza della corte milanese , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in proprio e in qualità di ‘già’ soci, rispettivamente accomanda- tarioe accomandante, della società [OSCURATO:PERSONA] di Sacco M. C. s.a.s., nonché(“per quanto occorrer possa ”) quest’ultima direttamente (cfr. pag. 1 del ricorso) , propon gono ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi d’impugnazione; laFedro s.r.l. resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. ed il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le partihanno depositato memoria; consideratoche, dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso propostoin proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] di Zacco M. C. s.a.s., trovando nellaspecie applicazione il principio , consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, ai sensi del quale l a cancell azione della società dal regi- strodelle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare ingiudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art.10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pen- denzadi un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo,disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con even- tualeprosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, suc- cessoridella società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'e- ventonon sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quandofarlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'im- pugnazionedella sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenireo essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confrontidei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un sog- getto estinto non può eccedere il grado di giudi zio nel quale l'evento estintivo è occorso (Sez.

U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv.Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 625324– 01; Sez.

U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, Rv. 625327 –01; Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014, Rv. 633443 – 01; Sez.6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28 /11/2014, Rv. 633493 – 01; Sez.

L,Sentenza n. 19580 del 04/08/2017, Rv. 645591 – 01; Sez.

L, Sen- tenzan. 13183 del 25/05/2017, Rv. 644517 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n.20840 del 21/08/2018, Rv. 650423 – 03; Sez. 5, Ordinanza n. 5605 del02/03/2021, Rv. 66076 3 - 01) ; datali premesse discende l’inevitabile responsabilità del difensore dellasocietà estinta per l’attività processuale spesa in questa sede – in particolare dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , in quanto sottoscrittore dell’atto di impugnazione (anche) per la [OSCURATO:PERSONA] di Zacco M. C. s.a.s.– d ovendo nella specie trovare applicazione il consolidato inse- gnamentodella giurisprudenza di questa C orte, secondo cui la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassa zione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pre- gressacancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presup- poneun rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussisterein mancanza del mandante; ne consegue che l'attività pro- cessualesvolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è,pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentementedalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza dellaqualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a confe- rirglila procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltreche l ’i denti tà del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, divalidi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare glieffetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsa- bilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudiziodi riv alsa - , laddove abbia consapevolmente speso poteri rap- presentatividella società già cancellata dal registro delle imprese (v.Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].3, Sentenza n. 27847 del 22/09/2022 , Rv. 665953 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 16225 del 19/05/2022 , Rv. 664903 – 01 ; Sez. 5, Se n- tenzan. 17360 del 17/06/2021 , Rv. 661475 – 01 ; Sez.

L, Ordinanza n.1392 del 22/01/2020 , Rv. 656536 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10071del 21/04/2017 , Rv. 643992 - 01) ; conil primo motivo, i restanti ricorrent i censurano la sentenza im- pugnataper viol azione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2312 c.c., nonchédell’art. 110 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la ca- renza di interesse dei soci accomandante e accomandat ario della so- cietàcancellata dal registro delle imprese all’impugnazione del lodo ar- bitrale(con particolare riguardo a l pronunciato rigetto delle domande propostenei confronti della Fedro s.r.l.), non essendo mai inequivoca- mente emers a alcuna volontà a bdi cativa dei singoli soci in relazione allepretese creditorie azionate in giudizio dalla società cancellata; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ri- corsoè inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questionidi diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esamedei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orien- tamentodella stessa; inparticolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibi lità del relativo ricorso percassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nelcaso di specie, il giudice a quo ha rilevato la carenza di interesse deisoci all’impugnazione del lodo arbitr ale uniformandosi ai principi di diritto consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dei Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quali,in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dallasocietà medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciatoalla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, perla cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo de lla società; tale presunzione comportache non si determini alcun fenomeno successorio nella pre- tesasub iudice , sicché i soci della società estinta non sono legittimati adimpugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa (Sez.3, Sentenz a n. 15782 del 29/07/2016, Rv. 641155 - 01) ; inaltri termini, l 'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un feno- menodi tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclu- sivamentele obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresinel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle merepretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti oilliquidi necessitanti dell'accer tamento giudiziale non concluso, il cui mancatoespletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ri- tenereche la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conse- guenzache gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giu- dizio(Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 15/11/2016, Rv. 642411 - 01) ; piùdi recente si è ribadito come, in tema di effetti della cancella- zionedelle società di persone dal registro delle imprese, non si verific hi lasuccessione dei soci nella titolarità di mere p retese, ancorché azio- nateo azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinun- ciatidalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo (Sez.1, Ordinan za n. 19302 del 19/07/2018, Rv. 649904 - 01) ;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri intermini più particolari, si è altresì ritenuto come il principio se- condoil quale, per effetto dell'estinzione di una società di persone con- seguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, l'ogget to della successione dei soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa,è limitato ai diritti e beni non compresi nel bilancio di liquida- zionedella società estinta, mentre non si estende alle mere pretese, ancorchéazionate o azionabili in giud izio, né ai diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), trov i applicazione, conriguardo ai crediti risarcitori da illecito extracontrattuale, sol o nell'i- potesi in cui la società, al tempo della cancellazione, fosse in grado, conl'ordinaria diligenza, di avere conoscenza non solo del danno ma anche del fatto illecito e della derivazione causale del primo dal se- condo,mentre non opera nella contrari a ipotesi in cui, pur essendovi giàla percezione del pregiudizio economico, non era stata ancora ac- certatala sua riconducibilità al fatto illecito del terzo; ciò in quanto il fondamentodel detto principio si ravvisa nella presunzione di una vo- lontàdismissiva della società che non può prescindere dalla conoscenza o conoscibilità del diritto rinunciato (Sez.

U, Sentenza n. 29108 del 18/12/2020,Rv. 660008 - 01) ; nelcaso di specie, trattandosi di pretese creditorie connesse a un titolocontrattuale, da presumersi pienamente noto alla società inte- ressata,del tutto correttamente il giudice a quo h a rilevato l’interve- nuta rinuncia degli ex soci alle pretese creditorie rimaste non soddi- sfatteanteriormente all’estinzione della società ; rispettoa tale princ ipi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, gliodierni ricorrent i ha nno sostanzialmente omesso di confrontarsi in terminidiretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraversoil richiamo di spunti argomentativi da ritenersi non decisiv i opertinenti;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata peromessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della con- troversia,anche in relazione ai principi del giusto processo di cui all’art . 111Cost., non ché per violazione dell’art . 112 c.p.c. (in relazione all’art . 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso dirilevare l’avvenuta pronuncia, da parte del C ollegio arbitrale , della condannadella società affittuaria al pagamento di somme di denaro in misurasuperiore a quella effettivamente rivendicata dalla controparte, nonchéin relazione a titoli (come il non dovuto pagamento dell’Iva sui canoni dovuti) mai dedott i in giudizio, senza che il C ollegio arbitrale avesseadeguatamente supportato tal i decisione sul piano motivazio- nale; ilmotivo è inammissibile ; osserva preliminarmente il Collegio come i ricorrenti abbiano, da unlato, evocato inammissibilmente il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. secondola formulazione previgente (il cui scrutinio deve ritenersi in tal guisanon consentita ratione temporis ) e, dall’altro, dedotto la viola- zionedell’art. 112 c.p.c. in modo palesemente errato e non corrispon- denteal contenuto della sentenza impugnata, essendosi la corte terri- toriale espressamente pronunciata sulla domanda di pagamento dei canoni, con la conseguente insussistenza dell ’ omessa pronuncia de- nunciata; varràperaltro sottolineare – ferma l’astratta applicabilità del prin- cipiodi necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche in relazione al lodo arbitrale nonostante il relativo mancato richiamo nell’art. 829 c.p.c . ( con la conseguente nullità, in caso di violazione, della pronuncia arbitrale , con eventuale riconduzione al n. 4 dell’art.829c.p.c.: v ., con riferimento al regime anteriore a quello applicabile, Sez.1, Sentenza n. 19786 del 19/09/2014 , Rv. 632533 - 0 1 ; Sez. 1, Sentenzan. 8038 del 22/05/2003 Rv. 563422 - 01 ) – come, nel caso Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dispecie, l’illustrazione dei ricorrenti ignor i del tutto il punto della mo- tivazione(cfr. pag. 15 ) cui si sottolinea come la domanda fosse stata propostasin dall’origine anche per ‘ quella somma diversa maggiore o minore risultante dal giudizio ’ , dovendo in tal modo trovare applica- zioneil principio di diritto secondo cui, q uando l'attore, con l'atto intro- duttivodel giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di u na somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventual- mentemaggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nelvizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al paga- mentodi una somma maggiore di quella risulta nte dalla formale quan- tificazioneinizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a que- st'ultimospettante in base alle emergenze acquisite nel corso del pro- cesso(Sez.

L, Ordinanza n. 20707 del 10/08/2018 , Rv. 649926 – 01; Sez.1, Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022, Rv. 666456 - 01) ; deltutto erroneamente, pertanto, i ricorrenti hanno affermato che lasomma ulteriore fosse stata richiesta solo in sede di produzione di memorie;nel motivo di ricorso, infatti, si allude (pag. 25 del ricorso) allamemoria autorizzata in data 16 gennaio 2012 (da identificare, in mancanzadi chiarezza nell’illustrazione del motivi, in quella del 26 gen- naio 2012 : cfr. pag. 15 della sentenza impugnata ) che, definita nella stessasentenza impugnata come ‘introduttiva’, viene c ontestata dagli odierniricorrenti senza alcuna considerazione del suo effettivo conte- nuto(neppure riprodotto) in cui, secondo quanto rilevato dalla stessa sentenza impugnata, figurava, accanto all’indicazione della richiesta sommadi euro 10.800,00 , l’in ciso “ o quella diversa maggiore o minore somma”; nederiva l’inammissibilità della censura per la mancata critica della motivazioneeffettiva della pronuncia impugnata , secondo quanto in- segnatoda Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005 (Rv. 579564 - 01) , Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilcui consolidato principio di diritto risulta altresì ribadito, in motiva- zioneespressa, sebbene non massimata sul punto, da Sez.

U, Sentenza n.7074 del 20/03/2017 ; delpari inammissibile deve ritenersi la censura avanzata dai ricor- renticon riguardo alla relativa condanna al pagamento dell’Iva sui ca- nonidi affitto; sulpunto, la corte territoriale ha sottolineato come la richiesta del pagamentodell’Iva sui canoni d’affitto implicasse l’interpretazione, da parte del giudice di merito , degli accordi a l riguardo conclusi tra le parti;ciò posto, non avendo gli interessati indicato con opportuna at- tivitàspecificativa nel ricorso che cosa avevano dedott o, in sede di im- pugnazionedel lodo, su tale aspetto , non è dato sapere se la motiva- zionedella sentenz a impugnata sia stata o meno pertinente al devoluto con l’impugnazione, sicché, in ragione di tale carenza , si deve esclu- dere ogni possibile o legittimo recupero in questa sede di legittimità dellacritica svolta nella censura in esame , non essendo stato r eso noto a questa Corte se quanto ne è oggetto fosse appartenuto al tenore dell’impugnazione,sì da giustificare un esame da parte della corte ter- ritorialediverso da quello compiuto; devenella specie trovare applicazione il principio ai sensi del quale, intema di arbitrato, la decisione della c orte d'appello sull ’ impugnazione dellodo per violazione delle norme di legge in tema d'interpretazione deicontratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propridella sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificar e soltanto che la c orte di merito abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione ade- guatae corretta della soluzione adottata ( Sez. 1, Sentenza n. 3260 del 02/02/2022, Rv. 664101 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 15086 del 10/09/2012,Rv. 623 671 - 01) ;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata peromessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della con- troversia,anche in relazione ai principi del giusto processo di cui all’art. 111Cost., nonché per violazione degli artt. 1226 e 1218 c.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- menteconfermato la condanna della società affittuaria a l risarcimento deidanni in favore della controparte con specifico riguardo al costo per ilriempimento della piscina, senza alcuna indicazione circa gli elementi istruttoriutilizzati ai fini dell’attestazione dell’inadempimento della so- cietàaffittuaria e della quantificazione del dann o; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, att raverso la proposizione della censura inesame, i ricorrenti abbiano , da un lato, del tutto trascurato l’esame di quella parte della motivazione con cui la corte appello ha rilevato l’inammissibilitàdel corrispondente motivo d ’ impugnazione del lodo e, dall’altro,nel criticare il resto della motivazione (a partire da “ribaditi…” a pag. 22 ) , omesso di coglie re come il giudice a quo abbia (seppure implicitamente) inteso escludere la nullità del lodo ai sensi del n. 5 dell’art.829 c.p.c. in relazione all’art . 823, n. 5 c.p.c., con la conse- guenza che, lungi dal contestare l’eventuale erronea applicazione di tale ultima norma , i ricorrenti si sono inammissibilmente limitati allo svolgimento di mere considerazioni di merito, prospettan d o una di- versainterpretazione dei fatti, e trascurando, in ogni caso, di conside- rarel’intero sviluppo argomentativo della motivazione dipanat a nella sentenzaimpugnata, limitandosi ad estrapolarne unicamente due sin- golibrani; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata ai sensi dell’art . 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente condannato [OSCURATO:PERSONA] g i e [OSCURATO:PERSONA] a l risarci- Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri mento dei danni ex art . 96 c.p.c. in assenza di alcuna valida motiva- zione a supporto nonché in ass enza dei relativi presupposti previsti dallalegge; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia specificamente sottolineato come la condanna al risarcimento dei danni ex art . 96 c.p.c. fosse stata nella specie giustificata dall’avvenuta proposizione, daparte degli impugnant i , di plurimi profili di nullità del lodo inammis- sibili, siccome sostanzialmente legati a una chiesta rinnovazione del riesame del merito della vicenda, nonché di domande palesemente inammissibili(opposizione a precetto, indennità di avviamento) , con la conseguenteindividuazione della colpa grave nell’esercizio dell’azione giudiziaria; ciòposto, trova applicazione al caso di specie l’insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, ai sens i del quale , i n materia di respon- sabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarci- mentodei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistitoin giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normaleprudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo - per i ricorsi proposti avverso sentenze depositateprima dell'11.9.2012 - il controllo di sufficienza della moti- vazione(Sez. 3, Sentenza n. 19298 del 29/09/2016, Rv. 642582 - 01): nelcaso in esame, la corte te rritoriale ha in ogni caso dettata una mo- tivazionepienamente sufficiente a fondamento della condanna al risar- cimentodel danno ex art. 96 c.p.c., con la conseguente radicale insus- sistenzadel vizio concernente il difetto di motivazione specificamente denunciatoin questa sede ; sullabase di tali premesse – ribadita l’inammissibilità del ricorso propostodall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (sottoscrittore dell’atto di impu- Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri gnazione) per la A qua C afè di Z acco M . c. s .a.s. – ri levata la com- plessiva infondatezza d elle censure esaminate, deve essere pronun- ciato il rigetto del ricorso proposto, i n proprio, da [OSCURATO:PERSONA] e AlbertoMaggi; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; dev’essere,infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte de i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso , a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ri corso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Zacco M. C. s.a.s. .

Rigettail ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

Condanna l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore del la controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 2.1 00,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

CondannaManuela Zacco e da [OSCURATO:PERSONA], in solido tra l oro, al rimborso,in favore del la controricorrente, delle spese del presente giu- dizio,liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2311/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di ‘già’ soci, rispettivamente accomandatario e accomandante, della società [OSCURATO:PERSONA] di Sacco M. C. s.a.s., nonché la [OSCURATO:PERSONA] M. C. S.A.S., in persona del legale rappresentante, tutti elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to FA- [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro FEDRO S.R.L., in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 955 /20 19 del la CORTE D’APPELLO DI BRESCIAdepositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/07/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 13/6/2019, la C orte d’appello di Milano harigettato le impugnazioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Zacco M . C . s.a.s.nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , questi ultimi due ri- spettivamente soci accomandatario e accomandante della prima, av- versoil lodo arbitrale emesso a Brescia in data 11/2/2013 con il quale ilCollegio arbitra le aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Zacco M. C. s.a.s.al pagamento, in favore della Fedro s.r.l., di somme a titolo di canoni impagati di affitto d’azienda, nonché a titolo di risarcimento danni,con il rigetto di tutte le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] fè di ZaccoM. C. s.a.s., società affittuaria, nei confronti della concedente Fedros.r.l.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – pre- messal’inammissibilità dell’ impugnazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] di ZaccoM. C. s.a.s. , in qu anto proposta da una società già cancellata dal registro delle imprese – ha evidenziato la carenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], già soci della società cancellata, all’impugnazionedel lodo arbitrale nella parte in cui aveva rigettato l e proprie pretese creditorie, dovendo ritenersi che, con il compimento dellaprocedura estintiva della società, le relative pretese creditorie do- vevanoritenersi implicitamente rinunciate; quanto alle restanti doglianze proposte nei confronti del lodo, la corteterritoriale ha sottolineato come il C ollegio arbitrale avesse cor- rettamenteesplicitato le ragioni poste a fondamento di ciascun punto delladecisione contestata, senza incorrere in alcuna violazione di legge e senza che le contestazioni concernenti il merito della controversia potesseroammissibilmente proporsi in sede di impugnazione del lodo dinanzialla corte d’appello;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza della corte milanese , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in proprio e in qualità di ‘già’ soci, rispettivamente accomanda- tarioe accomandante, della società [OSCURATO:PERSONA] di Sacco M. C. s.a.s., nonché(“per quanto occorrer possa ”) quest’ultima direttamente (cfr. pag. 1 del ricorso) , propon gono ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi d’impugnazione; laFedro s.r.l. resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. ed il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le partihanno depositato memoria; consideratoche, dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso propostoin proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] di Zacco M. C. s.a.s., trovando nellaspecie applicazione il principio , consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, ai sensi del quale l a cancell azione della società dal regi- strodelle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare ingiudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art.10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pen- denzadi un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo,disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con even- tualeprosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, suc- cessoridella società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'e- ventonon sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quandofarlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'im- pugnazionedella sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenireo essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confrontidei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un sog- getto estinto non può eccedere il grado di giudi zio nel quale l'evento estintivo è occorso (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv.Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 625324– 01; Sez. U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, Rv. 625327 –01; Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014, Rv. 633443 – 01; Sez.6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28 /11/2014, Rv. 633493 – 01; Sez. L,Sentenza n. 19580 del 04/08/2017, Rv. 645591 – 01; Sez. L, Sen- tenzan. 13183 del 25/05/2017, Rv. 644517 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n.20840 del 21/08/2018, Rv. 650423 – 03; Sez. 5, Ordinanza n. 5605 del02/03/2021, Rv. 66076 3 - 01) ; datali premesse discende l’inevitabile responsabilità del difensore dellasocietà estinta per l’attività processuale spesa in questa sede – in particolare dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , in quanto sottoscrittore dell’atto di impugnazione (anche) per la [OSCURATO:PERSONA] di Zacco M. C. s.a.s.– d ovendo nella specie trovare applicazione il consolidato inse- gnamentodella giurisprudenza di questa C orte, secondo cui la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassa zione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pre- gressacancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presup- poneun rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussisterein mancanza del mandante; ne consegue che l'attività pro- cessualesvolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è,pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentementedalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza dellaqualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a confe- rirglila procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltreche l ’i denti tà del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, divalidi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare glieffetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsa- bilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudiziodi riv alsa - , laddove abbia consapevolmente speso poteri rap- presentatividella società già cancellata dal registro delle imprese (v.Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].3, Sentenza n. 27847 del 22/09/2022 , Rv. 665953 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 16225 del 19/05/2022 , Rv. 664903 – 01 ; Sez. 5, Se n- tenzan. 17360 del 17/06/2021 , Rv. 661475 – 01 ; Sez. L, Ordinanza n.1392 del 22/01/2020 , Rv. 656536 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10071del 21/04/2017 , Rv. 643992 - 01) ; conil primo motivo, i restanti ricorrent i censurano la sentenza im- pugnataper viol azione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2312 c.c., nonchédell’art. 110 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la ca- renza di interesse dei soci accomandante e accomandat ario della so- cietàcancellata dal registro delle imprese all’impugnazione del lodo ar- bitrale(con particolare riguardo a l pronunciato rigetto delle domande propostenei confronti della Fedro s.r.l.), non essendo mai inequivoca- mente emers a alcuna volontà a bdi cativa dei singoli soci in relazione allepretese creditorie azionate in giudizio dalla società cancellata; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ri- corsoè inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questionidi diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esamedei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orien- tamentodella stessa; inparticolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibi lità del relativo ricorso percassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nelcaso di specie, il giudice a quo ha rilevato la carenza di interesse deisoci all’impugnazione del lodo arbitr ale uniformandosi ai principi di diritto consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dei Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quali,in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dallasocietà medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciatoalla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, perla cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo de lla società; tale presunzione comportache non si determini alcun fenomeno successorio nella pre- tesasub iudice , sicché i soci della società estinta non sono legittimati adimpugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa (Sez.3, Sentenz a n. 15782 del 29/07/2016, Rv. 641155 - 01) ; inaltri termini, l 'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un feno- menodi tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclu- sivamentele obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresinel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle merepretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti oilliquidi necessitanti dell'accer tamento giudiziale non concluso, il cui mancatoespletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ri- tenereche la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conse- guenzache gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giu- dizio(Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 15/11/2016, Rv. 642411 - 01) ; piùdi recente si è ribadito come, in tema di effetti della cancella- zionedelle società di persone dal registro delle imprese, non si verific hi lasuccessione dei soci nella titolarità di mere p retese, ancorché azio- nateo azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinun- ciatidalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo (Sez.1, Ordinan za n. 19302 del 19/07/2018, Rv. 649904 - 01) ;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri intermini più particolari, si è altresì ritenuto come il principio se- condoil quale, per effetto dell'estinzione di una società di persone con- seguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, l'ogget to della successione dei soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa,è limitato ai diritti e beni non compresi nel bilancio di liquida- zionedella società estinta, mentre non si estende alle mere pretese, ancorchéazionate o azionabili in giud izio, né ai diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), trov i applicazione, conriguardo ai crediti risarcitori da illecito extracontrattuale, sol o nell'i- potesi in cui la società, al tempo della cancellazione, fosse in grado, conl'ordinaria diligenza, di avere conoscenza non solo del danno ma anche del fatto illecito e della derivazione causale del primo dal se- condo,mentre non opera nella contrari a ipotesi in cui, pur essendovi giàla percezione del pregiudizio economico, non era stata ancora ac- certatala sua riconducibilità al fatto illecito del terzo; ciò in quanto il fondamentodel detto principio si ravvisa nella presunzione di una vo- lontàdismissiva della società che non può prescindere dalla conoscenza o conoscibilità del diritto rinunciato (Sez. U, Sentenza n. 29108 del 18/12/2020,Rv. 660008 - 01) ; nelcaso di specie, trattandosi di pretese creditorie connesse a un titolocontrattuale, da presumersi pienamente noto alla società inte- ressata,del tutto correttamente il giudice a quo h a rilevato l’interve- nuta rinuncia degli ex soci alle pretese creditorie rimaste non soddi- sfatteanteriormente all’estinzione della società ; rispettoa tale princ ipi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, gliodierni ricorrent i ha nno sostanzialmente omesso di confrontarsi in terminidiretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraversoil richiamo di spunti argomentativi da ritenersi non decisiv i opertinenti;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata peromessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della con- troversia,anche in relazione ai principi del giusto processo di cui all’art . 111Cost., non ché per violazione dell’art . 112 c.p.c. (in relazione all’art . 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso dirilevare l’avvenuta pronuncia, da parte del C ollegio arbitrale , della condannadella società affittuaria al pagamento di somme di denaro in misurasuperiore a quella effettivamente rivendicata dalla controparte, nonchéin relazione a titoli (come il non dovuto pagamento dell’Iva sui canoni dovuti) mai dedott i in giudizio, senza che il C ollegio arbitrale avesseadeguatamente supportato tal i decisione sul piano motivazio- nale; ilmotivo è inammissibile ; osserva preliminarmente il Collegio come i ricorrenti abbiano, da unlato, evocato inammissibilmente il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. secondola formulazione previgente (il cui scrutinio deve ritenersi in tal guisanon consentita ratione temporis ) e, dall’altro, dedotto la viola- zionedell’art. 112 c.p.c. in modo palesemente errato e non corrispon- denteal contenuto della sentenza impugnata, essendosi la corte terri- toriale espressamente pronunciata sulla domanda di pagamento dei canoni, con la conseguente insussistenza dell ’ omessa pronuncia de- nunciata; varràperaltro sottolineare – ferma l’astratta applicabilità del prin- cipiodi necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche in relazione al lodo arbitrale nonostante il relativo mancato richiamo nell’art. 829 c.p.c . ( con la conseguente nullità, in caso di violazione, della pronuncia arbitrale , con eventuale riconduzione al n. 4 dell’art.829c.p.c.: v ., con riferimento al regime anteriore a quello applicabile, Sez.1, Sentenza n. 19786 del 19/09/2014 , Rv. 632533 - 0 1 ; Sez. 1, Sentenzan. 8038 del 22/05/2003 Rv. 563422 - 01 ) – come, nel caso Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dispecie, l’illustrazione dei ricorrenti ignor i del tutto il punto della mo- tivazione(cfr. pag. 15 ) cui si sottolinea come la domanda fosse stata propostasin dall’origine anche per ‘ quella somma diversa maggiore o minore risultante dal giudizio ’ , dovendo in tal modo trovare applica- zioneil principio di diritto secondo cui, q uando l'attore, con l'atto intro- duttivodel giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di u na somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventual- mentemaggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nelvizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al paga- mentodi una somma maggiore di quella risulta nte dalla formale quan- tificazioneinizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a que- st'ultimospettante in base alle emergenze acquisite nel corso del pro- cesso(Sez. L, Ordinanza n. 20707 del 10/08/2018 , Rv. 649926 – 01; Sez.1, Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022, Rv. 666456 - 01) ; deltutto erroneamente, pertanto, i ricorrenti hanno affermato che lasomma ulteriore fosse stata richiesta solo in sede di produzione di memorie;nel motivo di ricorso, infatti, si allude (pag. 25 del ricorso) allamemoria autorizzata in data 16 gennaio 2012 (da identificare, in mancanzadi chiarezza nell’illustrazione del motivi, in quella del 26 gen- naio 2012 : cfr. pag. 15 della sentenza impugnata ) che, definita nella stessasentenza impugnata come ‘introduttiva’, viene c ontestata dagli odierniricorrenti senza alcuna considerazione del suo effettivo conte- nuto(neppure riprodotto) in cui, secondo quanto rilevato dalla stessa sentenza impugnata, figurava, accanto all’indicazione della richiesta sommadi euro 10.800,00 , l’in ciso “ o quella diversa maggiore o minore somma”; nederiva l’inammissibilità della censura per la mancata critica della motivazioneeffettiva della pronuncia impugnata , secondo quanto in- segnatoda Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005 (Rv. 579564 - 01) , Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilcui consolidato principio di diritto risulta altresì ribadito, in motiva- zioneespressa, sebbene non massimata sul punto, da Sez. U, Sentenza n.7074 del 20/03/2017 ; delpari inammissibile deve ritenersi la censura avanzata dai ricor- renticon riguardo alla relativa condanna al pagamento dell’Iva sui ca- nonidi affitto; sulpunto, la corte territoriale ha sottolineato come la richiesta del pagamentodell’Iva sui canoni d’affitto implicasse l’interpretazione, da parte del giudice di merito , degli accordi a l riguardo conclusi tra le parti;ciò posto, non avendo gli interessati indicato con opportuna at- tivitàspecificativa nel ricorso che cosa avevano dedott o, in sede di im- pugnazionedel lodo, su tale aspetto , non è dato sapere se la motiva- zionedella sentenz a impugnata sia stata o meno pertinente al devoluto con l’impugnazione, sicché, in ragione di tale carenza , si deve esclu- dere ogni possibile o legittimo recupero in questa sede di legittimità dellacritica svolta nella censura in esame , non essendo stato r eso noto a questa Corte se quanto ne è oggetto fosse appartenuto al tenore dell’impugnazione,sì da giustificare un esame da parte della corte ter- ritorialediverso da quello compiuto; devenella specie trovare applicazione il principio ai sensi del quale, intema di arbitrato, la decisione della c orte d'appello sull ’ impugnazione dellodo per violazione delle norme di legge in tema d'interpretazione deicontratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propridella sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificar e soltanto che la c orte di merito abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione ade- guatae corretta della soluzione adottata ( Sez. 1, Sentenza n. 3260 del 02/02/2022, Rv. 664101 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 15086 del 10/09/2012,Rv. 623 671 - 01) ;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata peromessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della con- troversia,anche in relazione ai principi del giusto processo di cui all’art. 111Cost., nonché per violazione degli artt. 1226 e 1218 c.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- menteconfermato la condanna della società affittuaria a l risarcimento deidanni in favore della controparte con specifico riguardo al costo per ilriempimento della piscina, senza alcuna indicazione circa gli elementi istruttoriutilizzati ai fini dell’attestazione dell’inadempimento della so- cietàaffittuaria e della quantificazione del dann o; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, att raverso la proposizione della censura inesame, i ricorrenti abbiano , da un lato, del tutto trascurato l’esame di quella parte della motivazione con cui la corte appello ha rilevato l’inammissibilitàdel corrispondente motivo d ’ impugnazione del lodo e, dall’altro,nel criticare il resto della motivazione (a partire da “ribaditi…” a pag. 22 ) , omesso di coglie re come il giudice a quo abbia (seppure implicitamente) inteso escludere la nullità del lodo ai sensi del n. 5 dell’art.829 c.p.c. in relazione all’art . 823, n. 5 c.p.c., con la conse- guenza che, lungi dal contestare l’eventuale erronea applicazione di tale ultima norma , i ricorrenti si sono inammissibilmente limitati allo svolgimento di mere considerazioni di merito, prospettan d o una di- versainterpretazione dei fatti, e trascurando, in ogni caso, di conside- rarel’intero sviluppo argomentativo della motivazione dipanat a nella sentenzaimpugnata, limitandosi ad estrapolarne unicamente due sin- golibrani; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata ai sensi dell’art . 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente condannato [OSCURATO:PERSONA] g i e [OSCURATO:PERSONA] a l risarci- Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri mento dei danni ex art . 96 c.p.c. in assenza di alcuna valida motiva- zione a supporto nonché in ass enza dei relativi presupposti previsti dallalegge; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia specificamente sottolineato come la condanna al risarcimento dei danni ex art . 96 c.p.c. fosse stata nella specie giustificata dall’avvenuta proposizione, daparte degli impugnant i , di plurimi profili di nullità del lodo inammis- sibili, siccome sostanzialmente legati a una chiesta rinnovazione del riesame del merito della vicenda, nonché di domande palesemente inammissibili(opposizione a precetto, indennità di avviamento) , con la conseguenteindividuazione della colpa grave nell’esercizio dell’azione giudiziaria; ciòposto, trova applicazione al caso di specie l’insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, ai sens i del quale , i n materia di respon- sabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarci- mentodei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistitoin giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normaleprudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo - per i ricorsi proposti avverso sentenze depositateprima dell'11.9.2012 - il controllo di sufficienza della moti- vazione(Sez. 3, Sentenza n. 19298 del 29/09/2016, Rv. 642582 - 01): nelcaso in esame, la corte te rritoriale ha in ogni caso dettata una mo- tivazionepienamente sufficiente a fondamento della condanna al risar- cimentodel danno ex art. 96 c.p.c., con la conseguente radicale insus- sistenzadel vizio concernente il difetto di motivazione specificamente denunciatoin questa sede ; sullabase di tali premesse – ribadita l’inammissibilità del ricorso propostodall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (sottoscrittore dell’atto di impu- Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2311 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri gnazione) per la A qua C afè di Z acco M . c. s .a.s. – ri levata la com- plessiva infondatezza d elle censure esaminate, deve essere pronun- ciato il rigetto del ricorso proposto, i n proprio, da [OSCURATO:PERSONA] e AlbertoMaggi; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; dev’essere,infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte de i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso , a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ri corso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Zacco M. C. s.a.s. . Rigettail ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Condanna l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore del la controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 2.1 00,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. CondannaManuela Zacco e da [OSCURATO:PERSONA], in solido tra l oro, al rimborso,in favore del la controricorrente, delle spese del presente giu- dizio,liq
Sentenza Cassazione n. 23773/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris