CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02216/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria inviata per PEC, Ritenuto che il primo motivo, analogo per entrambi i ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare rispetto al requisito dell'altruità della cosa richiesto dall'art. 628 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare va rilevato come il giudice di appello abbia correttamente affermato che lo spossessamento del bene accompagnato dall'uso di violenza impedisce la riqualificazione della fattispecie nell'illecito di sottrazione di cose comuni; ritenuto che è allo stesso modo indeducibile la doglianza, contenuta nel primo motivo di entrambi i ricorsi, con la quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 635 cod.pen. in quello di cui all'art. 393 cod.pen. avendo la corte di appello correttamente escluso la possibilità di tale riqualificazione con corretti argomenti esposti a p. 9 della sentenza; considerato che analogamente reiterativo appare il secondo motivo di entrambi i ricorsi con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del delitto di lesioni personali in quello, meno grave, di percosse avendo il giudice di appello adeguatamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalle videoriprese nel luogo dei fatti delittuosi come emerge dal percorso argomentativo esposto alle pag. 7-9; ritenuto che il suddetto motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7-9) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] r