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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2025

Cassazione n. 11020/2026

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SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Zizioli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rizzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Morreale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Scaratti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso di MottinOrtensia e [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità o insubordine rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità o in subordine rigettodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali siriporta.[OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dei motividi impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di gravame, insistendo per l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi d'impugnazione e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 16 aprile 2025, in riformadella decisione del Tribunale di Milano del 9 novembre 2023, resa in esito a giudiziocelebrato nelle forme del rito ordinario, dichiarava non doversi procedere per intervenutaprescrizione in ordine ai reati di cui al capo B (artt. 110 cod. pen. e 232, comma primo ecomma terzo, n. 1, l. fall.) limitatamente al fatto del 15 dicembre 2012, al capo D (artt.110 cod. pen. e 232, comma primo e comma terzo, n. 1, l. fall.) limitatamente al fatto del27 luglio 2012, al capo F (artt. 110, 476 cod. pen.) limitatamente al fatto del 27 luglio2012, capo G (artt. 48, 110, 479 cod. pen.) limitatamente al fatto del 21 dicembre 2016,ritenendo gli imputati responsabili dei reati ascritti relativamente al capo A (art. 416,comma primo, secondo e terzo, cod. pen.), al capo B (artt. 110 cod. pen. e 232, commaprimo e comma terzo, n. 1, l. fall.) in esso assorbito il capo C (artt. 56, 640 cod. pen.)limitatamente al fatto del 26 marzo 2018, al capo D (artt. 110 cod. pen. e 232, commaprimo e comma terzo, n. 1, l. fall.) in esso assorbito il capo E (artt. 56, 640 cod. pen.)limitatamente al fatto del 26 marzo 2018, al capo G (artt. 48, 110, 479 cod. pen.)limitatamente al fatto dell’8 marzo 2018, rideterminando la pena inflitta con revoca delleconfische dirette e per equivalente, ed infine rideterminava la pena su concorde richiestadelle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Giova premettere alla trattazione dei ricorsi unasintetica ricostruzione della vicenda processuale, in quanto necessaria a contestualizzare imotivi dei proposti ricorsi.Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionatesentenze è scaturito dall’attività di indagine compiuta dalla Procura delle Repubblica diVicenza nel 2016 a seguito della denuncia di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] riferiva che un proprio credito - vantato nell’ambito di una proceduraesecutiva nei confronti di un debitore - era stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA], soggettosconosciuto.Nel corso delle indagini vicentine venne arrestato un cancelliere del Tribunale diVicenza, nel cui cellulare furono rinvenuti contatti con [OSCURATO:PERSONA].In conseguenza dell’attività intercettiva disposta, emersero fatti verificatesi nelcircondario del Tribunale di Milano, con conseguente trasmissione degli atti di competenzaalla Procura della Repubblica di Milano, che evidenziavano l’esistenza di un consolidatomodus operandi, indicato da [OSCURATO:PERSONA] come il “giochetto della Cinzia”, così riassunti: --a) ricerca e monitoraggio tra i vari creditori dei fallimenti per la individuazione prima dellascadenza del quinquennio dalla chiusura dei fallimenti di crediti vantati da creditori assentio irreperibili; --b) simulazione della cessione dei crediti, mediante la predisposizione di falsicontratti di cessione del credito, con autenticazione degli atti da parte della [OSCURATO:PERSONA] inqualità di funzionario in servizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; --c) presentazione delledomande di svincolo delle somme accantonate, corredate dei documenti giustificativiredatti appositamente allo scopo.I giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità degliimputati in ordine ai reati loro ascritti in concorso sulla base di un articolato compendioprobatorio, nel quale convergono le dichiarazioni di numerosi testimoni, i sequestri e gliesiti dell’attività intercettiva.In particolare, le indagini espletate hanno così ricostruito il sistema di destinazionedelle somme: --a) nel momento in cui erano eseguiti i riparti era possibile che ci fosserocreditori irreperibili; --b) il curatore era obbligato a presentare al Tribunale fallimentare lachiusura del fallimento e contestuale apertura di libretti postali giudiziari intestati a ciascuncreditore irreperibile; --c) decorsi cinque anni, gli importi ivi depositati sarebbero statidevoluti al fondo unico di giustizia.Gli odierni imputati, avvalendosi di società di comodo, in particolar modo IncotexS.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]., presentavano istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 117 l. fall.,asserendo di essere cessionari di crediti già insinuati al passivo, incamerando le relativesomme.I documenti sequestrati avevano dimostrato come l’attività del sodalizio non fosselimitata solo al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]. ma anche di altri fallimenti.L’esistenza del reato associativo era desunta, tra le altre cose, dalla rete dicointeressenze tra pubblici ufficiali in grado di fornire supporto ai falsi contratti di cessionedi crediti ([OSCURATO:PERSONA]), cancellieri della sezione fallimentare del Tribunale di Milano in gradodi fornire notizie riservate in merito ai fallimenti ed al numero di libretti postali intestati acreditori irreperibili ([OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, la sinergica suddivisione dei ruoli, la stabilità del vincolo in un non brevearco temporale, nonché l'impiego di risorse finalizzate a garantire il raggiungimento degliobiettivi illeciti, sono state considerate dai giudici stessi circostanze sintomatichedell'operatività dell'associazione.In conclusione, la sistematica attività di accaparramento del denaro si era realizzatacon conseguente simulazione dei crediti vantati nei confronti delle procedure fallimentari;--b) distrazione dei beni con dispersione del ricavato attraverso società riconducibili agliimputati; --c) mancanza di atti giustificativi delle cessioni di credito; --d) induzione inerrore degli organi della procedura con autorizzazione al pagamento delle richieste disvincolo di ingenti somme, come indicate nei capi di imputazione contestati.2.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta erronea applicazione di normegiuridiche relativamente alla determinazione del giudice territorialmente competentein relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., oltre alla contraddittorietà dellamotivazione.Invero, il reato associativo, delitto più grave, sarebbe stato commesso nelcircondario di Brescia, dal momento che in quel territorio si sarebbe svolta l’attivitàorganizzativo-decisionale dell’asserito sodalizio.Tale conclusione sarebbe confortata dai seguenti elementi: --a) gli uffici oveprestavano la loro quotidiana attività professionale gli imputati erano ubicati nelterritorio bresciano, tenuto conto che i documenti sequestrati sono stati rinvenuti inquei luoghi; --b) la sede dalla [OSCURATO:SOCIETA]., principale società coinvolta nellavicenda, era ubicata nel territorio bresciano; --c) la coimputata [OSCURATO:PERSONA] prestavaservizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Brescia.Inoltre, la Corte di appello ha incidentalmente fatto riferimento alla sede dialcune società ubicata nel territorio milanese in ciò incappando nella contraddittorietàdella motivazione non potendo ricorrere ai criteri residuali di cui all’art. 9, comma 1,cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale inrelazione alla indeterminatezza del piano criminoso.I delitti fine contestati sono solo due, circoscritti nel tempo e nello spazio,meticolosamente programmati e ideati, sicché mancherebbe l’indeterminatezza delprogramma criminoso.2.3.

Con il terzo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale conriferimento alla tipicità della condotta contestata agli imputati nonché mancanza omera apparenza della motivazione in relazione alle specifiche doglianze prospettatecon l’atto di appello.In particolare, la difesa ha contestato la configurabilità del delitto contestato inrelazione all’art. 232 l. fall. difettando l’elemento costitutivo della presentazione delladomanda di insinuazione al passivo, giacché quest’ultima era stata legittimamentepresentata dall’originario creditore: le somme di cui si è chiesta l’assegnazione nelcaso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate ai creditori che sisono insinuati.In altri termini, il contegno distrattivo addebitato si colloca nel momento in cuila procedura concorsuale era stata completata, di guisa che non esisteva più unpatrimonio fallimentare.2.4.

Con il quarto motivo si censura la mancanza di motivazione ovvero la suamera apparenza in relazione alla riconosciuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 48e 479 cod. pen.La Corte di appello non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori diretti adimostrare l’effettività dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte nella cessione delcredito della Cornaro.2.5.

Con il quinto motivo si censura l’erronea applicazione della legge inrelazione alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.La Corte di appello avrebbe fatto ricorso a formule stereotipate, non avendogiustificato né la pena base né i singoli aumenti in continuazione.2.6.

Con il sesto motivo deduce erronea applicazione della legge in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso MottinOrtensia, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi dicensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.3.1.

Con il primo motivo è stata dedotta erronea applicazione di normegiuridiche relativamente alla determinazione del giudice territorialmente competentein relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. oltre alla contraddittorietà dellamotivazione.Invero, il reato associativo, delitto più grave, sarebbe stato commesso nelcircondario di Brescia, dal momento che in quel territorio si sarebbe svolta l’attivitàorganizzativo-decisionale dell’asserito sodalizio.Tale conclusione sarebbe confortata dai seguenti elementi: --a) gli uffici oveprestavano la loro quotidiana attività professionale gli imputati erano ubicati nelterritorio bresciano, tenuto conto che i documenti sequestrati sono stati rinvenuti inquei luoghi; --b) la sede dalla [OSCURATO:SOCIETA]., principale società coinvolta nellavicenda, era ubicata nel territorio bresciano; --c) la coimputata [OSCURATO:PERSONA] prestavaservizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Brescia.Inoltre, la Corte di appello ha incidentalmente fatto riferimento alla sede dialcune società ubicata nel territorio milanese, in ciò incappando nella contraddittorietàmotivazionale non potendo ricorrere ai criteri residuali di cui all’art. 9, comma 1, cod.proc. pen.3.2.

Con il secondo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale inrelazione alla indeterminatezza del piano criminoso.I delitti fine contestati sono solo due, circoscritti nel tempo e nello spazio,meticolosamente programmati e ideati, sicché mancherebbe l’indeterminatezza delprogramma criminoso.3.3.

Con il terzo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale conriferimento alla tipicità della condotta contestata agli imputati nonché mancanza omera apparenza della motivazione in relazione alle specifiche doglianze prospettatecon l’atto di appello.In particolare, la difesa ha contestato la configurabilità del delitto contestato inrelazione all’art. 232 l. fall. difettando l’elemento costitutivo della presentazione delladomanda di insinuazione al passivo, giacché quest’ultima era stata legittimamentepresentata dall’originario creditore: le somme di cui si è chiesta l’assegnazione nelcaso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate ai creditori che sisono insinuati.In altri termini, il contegno distrattivo addebitato si colloca nel momento in cuila procedura concorsuale era stata completata, di guisa che non esisteva più unpatrimonio fallimentare.3.4.

Con il quarto motivo si censura la mancanza di motivazione ovvero la suamera apparenza in relazione alla riconosciuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 48e 479 cod. pen.La Corte di appello non avrebbe tenuto degli elementi probatori diretti adimostrare l’effettività dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte nella cessione delcredito della Cornaro.3.5.

Con il quinto motivo si censura l’erronea applicazione della legge inrelazione alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.La Corte di appello avrebbe fatto ricorso a formule stereotipate, non avendogiustificato né la pena base né i singoli aumenti in continuazione.3.6.

Con il sesto motivo deduce erronea applicazione della legge in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.4.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Con il primo motivo censura violazione di legge in relazione all’art. 232 l.fall.Il momento consumativo del reato si perfeziona con il deposito della istanzaovvero nel caso di cessione nel momento in cui si concretizza la condotta fraudolentache consente al reo di subentrare al creditore legittimo.Da tale premessa discende per la difesa che il momento consumativo siidentifica con la richiesta di subentro depositata nel 2012, con il corollario chel’ulteriore istanza depositata il 26 marzo 2018 costituirebbe un post factum nonpunibile.4.2.

Con il secondo motivo censura la contraddittorietà o manifesta illogicitàdella sentenza in ordine al reato associativo.In particolare, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle testimonianzedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dalle quali emergerebbe l’estraneità delricorrente a qualsiasi associazione criminale, avendo lo stesso agito in buona fede perdimostrare la legittimità della pretesa creditoria.5.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso Morrealecensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.5.1.

Con il primo motivo censura la violazione di legge in relazione agli artt. 192e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicitàdella sentenza.La difesa sostiene che non vi erano notizie riservate in relazione alle domandedi svincolo delle somme accantonate a favore dei creditori irreperibili.Tale circostanza emergerebbe con solare evidenza dalla deposizione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], legale della cessionaria delle quote della [OSCURATO:PERSONA], che ha riferitocome le informazioni relative ai creditori irreperibili erano disponibili per tutti icreditori.Sotto altro aspetto, il ricorrente non era l’unico cancelliere deputato allatrattazione delle procedure straordinarie, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] nondoveva necessariamente ricorrere a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere notizie sulleprocedure di interesse.5.2.

Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. nonché illogicità dellamotivazione.Dagli atti di causa è emersa la insussistenza del delitto previsto dall’art. 232 l.fall. sicché la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, limitatamente allacondotta relativa all’episodio del 27 luglio 2012, sarebbe errata dal momento che laCorte di appello avrebbe dovuto riconoscere la piena innocenza del [OSCURATO:PERSONA].5.3.

Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e, 538, 539, comma 2, 546, comma 1,lett. e, n. 3, cod. proc. pen.In particolare, il ricorrente ha mosso contestazioni in ordine al quantum dellaprovvisionale.5.4.

Con il quarto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale in relazione al trattamento sanzionatorio complessivamente considerato.6.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso ScarattiRosaria, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi dicensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.6.1.

Con il primo motivo censura la violazione di legge in relazione agli artt.538, 539 e 546 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità dellasentenza.Innanzi al Tribunale la parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneaveva depositato proprie conclusioni, mentre nel giudizio di appello le conclusioni sonostate presentate dalla JDS-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sicché le conclusioni in primo grado sono state depositate da una societàoramai estinta, con la conseguenza che le statuizioni civile devono essere revocate.Sotto altro aspetto ha dedotto l’erroneità del calcolo della liquidazione delrisarcimento del danno.6.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione allamancata condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese della partecivile, con la conseguenza che la somma liquidata alla parte civile è stata ripartita solotra quattro imputati in luogo di cinque.6.3.

Con il terzo motivo chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionaledell’art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. che impedirebbela trattazione di questioni civilistiche pur in presenza di concordato con il PG.7.

Con memoria del 2 dicembre 2025, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] eccepiva con duedistinti motivi la violazione dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. per contraddittorietàdella motivazione.In primo luogo, i giudici di merito avrebbero offerto una ricostruzione erratadegli accadimenti, non avendo tenuto conto: --a) delle spontanee dichiarazioni resedal ricorrente; --b) dall’accordo di lavoro del 4 novembre 2009.Sotto altro aspetto, la Corte ambrosiana sarebbe incorsa in contraddizioni inmerito al riconoscimento in capo al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo associativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

È necessario premettere, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che lagiurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia decisione di merito conforme, èradicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale dellesentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello sisaldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo,quando le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementidi prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi diappello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], non mass.).In presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appellonon è tenuto a svolgere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni delle parti né a esaminaresingolarmente ogni risultanza processuale.

È sufficiente che, attraverso una valutazionecomplessiva, esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento,dimostrando di aver considerato i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi dellasentenza (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del16/01/2024, non mass.).In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensive che, purnon espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata,purché il giudice dia conto, in modo coerente, della propria valutazione globale dellerisultanze e delle deduzioni (ex multis, Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900).Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essere invalidatoda prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso inesame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della sentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametridi ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito,perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di unamigliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concretorealizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruitàe logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tradivergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedicoe altri, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).1.1.

In premessa, va pure ricordato, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra lealtre, Sez.

III, n. 18521 del 11 gennaio 2018, Ferri, Rv. 273217), che il sindacatodemandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non puòconcernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi alriscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una direttarivisitazione delle acquisizioni processuali.Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilitàdei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttivadella vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che glielementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica esecondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano dellaconsequenzialità, le conclusioni tratte (Sez.

U, n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella,Rv. 226074).Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture delquadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisitoda parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula,tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventualesussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità,tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti lamotivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv.258153).Ne discende, è stato ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747), che "In tema di motivi dì ricorso per cassazione, non sono deducibili censuredalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento".Inoltre, quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità èopportuno precisare - tenuto conto che i ricorsi degli imputati, ad eccezione di quellodi [OSCURATO:PERSONA] denunciano il vizio della motivazione - come il compito del giudicedi legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta daigiudici di merito.Tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questiultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito unacorretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta allededuzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nellosviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n, 930 del 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv.229369; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro G, Rv. 215745).Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari.Esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo dellamotivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversavalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché taledi legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando sequest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lohanno condotto ad emettere la decisione.La specificità della disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regoleprocessuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cuiall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Venendo al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" dellamotivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sulfronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppail tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per ilgiudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove sianoeffettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti delprocesso; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazionenon consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultatidell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, bendiverso, di stabilire se i giudici di merito: --a) abbiano esaminato tutti gli elementi aloro disposizione; --b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; --c)nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica,le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delleprove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre.1.2.

Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che nonsia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo delprovvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui nonpuò essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nelprovvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che inquest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamentiriservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168;Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).I vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono esserededotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato,diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltantoquell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez. 5, n. 15899 del15/2/2021, Gregotti, Rv 281030).Pertanto, il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzionedei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testodell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: - l'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; - l'assenza di difetto ocontraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Con l'ulterioreprecisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, che la stessa deve essere evidente("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo ilsindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà dellegislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilitàdi verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).Com’è noto, nel giudizio di legittimità la cognizione della Corte di cassazione èfunzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il sensocomune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le suecompetenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzionedei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto,Rv. 285504), sicché “non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quandomancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, essendopertanto inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività,l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità e dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento” (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747).Il controllo di legittimità concerne, infatti, il rapporto tra motivazione edecisione, e non già quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione chededuca il vizio di motivazione, per poter essere ritenuto ammissibile, deve rivolgere lecensure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, e non giànei confronti della valutazione probatoria sottesa, la quale, essendo riservata al giudicedi merito, resta estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione(Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del7/10/2015, Musso, Rv. 265482).2.

Ciò premesso, i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quantodiretti a prospettare le medesime censure, possono essere trattati congiuntamente esono inammissibili.2.1.

Manifestamente infondata è l’eccezione volta a contestare la riconosciutacompetenza del Tribunale di Milano, indicando, invece, il Tribunale di Brescia quale giudicecompetente in relazione al luogo in cui si assume essere avvenuta l’attività diorganizzazione e programmazione dell’attività illecita.Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di reati associativi la competenza perterritorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono laprogrammazione, l’ideazione e la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio,assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello incui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv.265282; Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, Morinelli, Rv. 259653).La consumazione deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un minimum dimantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato,coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attivitàdell’associazione, ovvero con quello nel quale si esteriorizza l’associazione attraversol’esecuzione dei delitti programmati, così manifestandosi e realizzandosi, secondo uncriterio di effettività, l’operatività della società criminosa (Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016,Bilali e altri, Rv. 267635).In altri termini, il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello delluogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, che coincide con il momento in cuil’operatività del sodalizio criminoso diviene per la prima volta percettibile all’esterno, e noncon quello della sua costituzione.Alla luce di tali princìpi, correttamente i giudici di merito hanno valorizzato l’attivitàsvolta dai sodali presso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, piuttosto che lasede sociale, trattandosi di significativo indizio della piena operatività dell’associazione,quale luogo in cui venivano presentate le domande di svincolo.Pertanto, allorché l’individuazione del forum loci sia condotta in ossequio ai principidettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia – secondo cui deve aversi riguardo nontanto al luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto a quello in cui si è effettivamentemanifestata e realizzata l’operatività della struttura (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013,Vallelonga, Rv. 255829; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185) – econsegua a un apprezzamento che, seppur necessariamente circoscritto in ragione dellafase preliminare in cui si svolge, si regga su elementi pregnanti e convergenti desumibilidalla stessa contestazione, la valutazione della competenza finisce per costituire unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sorretta da motivazione adeguata.La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione esaustiva e noncontraddittoria, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, giacché non haindividuato il giudice competente – come erroneamente dedotto nei ricorsi – nel [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sede della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA] o della Incofisco, ma hafatto riferimento a tali elementi esclusivamente al fine di evidenziare come il giudiceterritorialmente competente non potesse individuarsi nel luogo in cui erano avvenuti isequestri.Invero, senza alcuna contraddizione, la Corte di appello ha espressamente ritenutocorretta la decisione del Tribunale di ancorare la competenza all’ultimo luogo in cui sonostate commesse le condotte criminose, rilevando come le evidenze processuali abbianoreso manifesto il luogo verso cui erano state indirizzate le energie del sodalizio, individuatonelle procedure fallimentari pendenti presso il Tribunale di Milano.2.2.

Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la sussistenza dell’associazione perdelinquere sub A), avendo considerato accertata, con articolato discorso giustificativo, unaserie sistematica di condotte tese all’attuazione del programma illecito avente ad oggettola presentazione di domande di svincolo delle somme accantonate in favore di creditoriirreperibili; programma illecito, peraltro, temporalmente indeterminato, sebbene concompetenti organi di polizia; associazione formata da un gruppo di appartenenti, fra cui gliimputati ricorrenti, dotato di un’organizzazione, sia pure basica.Il giudice di secondo grado, quindi, ha esposto la ravvisabilità dell’esistenza diun’associazione per delinquere, perché sono rilevabili: a) l’esistenza di una stabile strutturaorganizzativa, caratterizzata dalla disponibilità di una pluralità di mezzi, in particolarecostituiti da numerose società coinvolte nel sistema predisposto;b) la pluralità di soggetti agenti in cooperazione tra di loro, quali i due attuali ricorrenti;c) l’indeterminata serialità di presentazione di domande di svincolo delle sommeaccantonate in favore di creditori irreperibili, di cui due già realizzate per ingenti importi.Per il resto, la dequotazione delle corrispondenti risultanze prospettata dai ricorrentinon può essere fatta propria dal Collegio, nella parte in cui essi sollecitano una rivalutazionedi merito delle risultanze acquisite.La ricognizione degli elementi costitutivi del delitto associativo di cui all’art. 416cod. pen., compiuta dai giudici del merito, si è, nella sua sostanza, attenuta al principio,qui condiviso, secondo il quale, ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere,è necessaria l’esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminatodi delitti da commettere, ben potendo, tuttavia, l’associazione essere progettata peroperare per un tempo determinato (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv.277531; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099).Oltre ai restanti elementi, anche la sussistenza del concordato – fra gli aderenti alsodalizio, inclusi i ricorrenti – su un programma criminoso indeterminato è risultataadeguatamente argomentata nella sentenza impugnata.Né può criticarsi in modo fondato la Corte di secondo grado per avere individuato laprova piena del reato associativo tenendo conto anche della condotta degli imputati nellarealizzazione ripetuta – e con modalità reiterative – dei descritti reati fine.

In tema diassociazione per delinquere, è, infatti, consentito al giudice, pur nell’autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, desumere la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dallacommissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive,dal momento che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione(Sez.

U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; fra le successive, Sez. 2, n. 33580 del06/07/2023, Santagata, Rv. 285126; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv.266670).Invero, la Corte di appello, con motivazione adeguata alle pp. 65 e ss., individua edanalizza gli elementi costitutivi dell’associazione contestata al capo A), evidenziando come,dall’analisi dei supporti informatici in sequestro, sia stato rinvenuto un prospetto deifallimenti aggiornato al 5 dicembre 2017, ove erano indicati i fallimenti di altre società cheerano oggetto di analisi da parte degli imputati, al fine di riprodurre quello che dallo stessoZizioli è stato definito «il giochetto della Cinzia».Tale circostanza è significativa del fatto che gli imputati agissero secondo unconsolidato modus operandi, non certamente circoscritto ai due delitti fine contestatinell’odierno processo.In particolare, nulla dice la difesa sulla documentazione sequestrata il 20 marzo2018, relativa a un file contenente una serie di procedure concorsuali (tutte indicate a p.69 della sentenza di appello, ma anche alle pp. 135 e 155 e ss. della sentenza di primogrado), circostanza significativa di come l’associazione stesse acquisendo informazioni sualtre procedure e di come solo l’intervento delle forze dell’ordine abbia bloccato laperpetrazione di ulteriori reati.2.3.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.La difesa perora la ricostruzione a mente della quale nel caso di specie difetterebbe lamaterialità del delitto di cui all’art. 232 l. fall., giacché la domanda di ammissione alpassivo fallimentare non è stata presentata dai ricorrenti, ma era stata legittimamentepresentata dagli effettivi titolari del relativo credito.Invero, la cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso,anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve esserecomunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall’art. 115, comma secondo, l.fall., con l’indicazione dell’atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, ilquale provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile direclamo, al pari dell’eventuale omissione, a norma dell’art. 36 l. fall.Pertanto, nel caso in cui, come nella specie, il credito ceduto sia già statoammesso al passivo, il cessionario deve seguire la procedura prevista dall’art. 115,comma secondo, l. fall., nel testo successivo alle modifiche dettate dai decretilegislativi nn. 5/2006 e 169/2007, ritenuta applicabile anche ai fallimenti regolati dalladisciplina previgente (Sez. 1, civ., n. 15660 del 2011; Sez. 1, civ., n. 814 del 2016;Sez. 1, civ., n. 19930 del 2017).Ne deriva che, sebbene la domanda di ammissione al passivo sia statapresentata dai creditori originari, tuttavia gli imputati si sono attivati per realizzare unfalso atto di cessione del credito poi successivamente comunicato al curatore, sicchéla loro condotta è perfettamente riconducibile nella fattispecie contestata, giacché, ovesi accedesse alla soluzione prospettata dalla difesa, ipotesi come quella oggi contestatanon sarebbero perseguibili, con evidente vulnus per i creditori insinuati portatori dieffettive pretese nonché per lo stesso fallito, una volta che la liquidazione dell’asseconcorsuale possa serbargli un residuo attivo.La condotta dei ricorrenti, sostanziantesi nella predisposizione fraudolenta dellacessione di crediti, nel conseguente subingresso nella posizione dell’originario creditoree nella successiva istanza di svincolo, è idonea a pregiudicare l’interesse della massadei creditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dallaproposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità disoddisfacimento dei crediti effettivi.Sul punto deve precisarsi che è precluso il ricorso all’analogia in malam partemnella materia penale, in applicazione del principio di legalità di cui all’art. 25, secondocomma, Cost., nonché, a livello di fonti primarie, dell’art. 14 delle preleggi e –implicitamente – dell’art. 1 cod. pen. (Corte cost., sentenza n. 447 del 1998).Con la conseguenza che “[i]l divieto di analogia non consente di riferire la normaincriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali,e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative adisposizione del giudice di fronte al testo legislativo.

E ciò in quanto, nella prospettivaculturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, èil testo della legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera dellagiurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa leconseguenze sanzionatorie delle proprie condotte” (Corte cost., sentenza n. 98 del2021).Al contrario, l’interpretazione estensiva della previsione incriminatrice èconcetto non sovrapponibile a quello di analogia, vietata in via di principio in ambitopenale.La prima, infatti, è il percorso concettuale che si pone in essere allorquando ilperimetro applicativo di una determinata figura tipica – a causa di una necessità diordine logico, semantico, ovvero in virtù di una sostanziale equivalenza riscontrabilenei dati empirici – venga esteso a un caso che, sebbene non rientrante nell’ambitoprevisionale, secondo la rigorosa veste testuale dello schema normativo, si possareputare ricompreso nella sfera applicativa della fattispecie stessa; operazione di“ricongiunzione” che può esser compiuta all’esito di un ricollegamento ideale del casostesso alle intenzioni del Legislatore e, quindi, alla ratio della norma, secondo il dettatodell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.L’interpretazione estensiva, pertanto, non incorre nelle limitazioni di cui all’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Essa non dilata (impropriamente) ilcontenuto precettivo effettivo della previsione incriminatrice e non viola il principio ditassatività delle fattispecie incriminatrici, bensì scongiura la possibilità chedeterminate fattispecie, soggette a previsione tipica già esistente, possano restareingiustamente immuni dalla disciplina precettiva e sanzionatoria, a causa di unimmotivato limite, incongruamente desunto dall’esistenza di mere espressioni letterali.Dovere specifico dell’interprete è, infatti, quello di applicare la norma in manieraanche più estesa rispetto al mero dato testuale, così da far coincidere la portata dellanorma stessa con il pensiero e la volontà del Legislatore (sul punto, si potranno vederei principi di diritto risalenti, ma mai rivisitati, cristallizzati nelle decisioni assunte daSez. 4, n. 11380 del 27/04/1990, Dolci, Rv. 185084; Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980,Riva, Rv. 144606).Tanto precisato – e venendo più specificamente alla concreta vicenda per laquale si procede – ci si accorgerà come la soluzione della questione si debba rinvenire,semplicemente, sotto il profilo della lettura complessiva e coordinata, piuttosto chedefinitiva, non presta il fianco ad alcuna critica, né sotto il profilo logico, né quanto alversante della coerenza sistematica.Invero, la soluzione prospettata dalla difesa si pone in contrasto con la ratiodell’incriminazione, id est la tutela dell’interesse alla veridicità e all’effettività deicrediti insinuati, onde impedire che l’ammissione di crediti simulati – che tengono luogodell’originario credito ammesso su istanza del creditore effettivo – annulli o diminuiscala possibilità di soddisfacimento dei crediti reali, giacché sarebbero esenti daresponsabilità penale le condotte oggi contestate, allorquando la domanda diammissione al passivo fallimentare sia stata presentata dagli effettivi titolari delrelativo credito.Invero, se la ratio della norma è quella di tutelare l’interesse della massa deicreditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dalla proposizionedi crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità disoddisfacimento dei crediti effettivi, ne consegue che la fattispecie di cui all’art. 232,comma 1, l. fall., risponde all’esigenza di apprestare un’efficace tutela penale controle condotte fraudolente in grado di pregiudicare la par condicio creditorum, esigenzache ricorre anche qualora la domanda di ammissione al passivo fallimentare sia statapresentata dagli effettivi titolari del relativo credito, poi oggetto di cessione simulata,come nell’odierna fattispecie.2.4.

Né è accoglibile la tesi secondo la quale le somme di cui si è chiestal’assegnazione nel caso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate aicreditori che si sono insinuati.L’art. 117, commi quarto e quinto, l. fall., nel testo introdotto dall’art. 107, d.lgs. n.5 del 2006, applicabile all’odierna fattispecie, dispongono che, ove i creditori ai quali sianostate assegnate non si siano presentati a riscuoterle o siano irreperibili, le somme indicatenel piano di riparto «sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca giàindicati ai sensi dell’art. 34», e che, decorsi cinque anni dal deposito, possano esseredistribuite, con i relativi interessi, ai creditori rimasti insoddisfatti che ne abbiano fattorichiesta, dovendo altrimenti essere versate «a cura del depositario all’entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia».Il testo previgente si limitava, invece, a prevedere che le medesime sommedovessero essere depositate «presso un istituto di credito», specificando che «il certificatodi deposito vale quietanza».La differenza più rilevante tra le due formulazioni della norma in esame è costituitaproprio da quest’ultimo inciso, che, attribuendo al deposito delle somme presso l’istituto dicredito un effetto liberatorio, formalmente attestato dal certificato di deposito, nedeterminava la fuoriuscita immediata dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità delfallimento, dispensando gli organi di quest’ultimo dai successivi adempimenti e rendendo,pertanto, superflua l’ulteriore disciplina introdotta dal decreto di riforma.In proposito, questa Corte, in sede civile, ha già avuto modo di evidenziare che l’art.117, comma quarto, l. fall., nella formulazione attuale e applicabile all’odierna vicendaprocessuale, consentendo di provvedere alla redistribuzione delle somme depositate nelcaso in cui i creditori ai quali sono state assegnate non si siano presentati a riscuoterleentro cinque anni o risultino irreperibili, postula che, quanto meno fino alla scadenza delpredetto termine, le medesime somme rimangano nella disponibilità del fallimento, in talmodo impedendo di attribuire al deposito efficacia liberatoria (Sez. 1 civ., n. 18571dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 674917).Ed era proprio tale efficacia a escludere, nel sistema previgente, la possibilità diprocedere a una nuova distribuzione delle somme depositate presso l’istituto bancario, chedovevano ritenersi ormai definitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di ripartoe depositate nel loro interesse.Da quanto precede, consegue che, con l’attuale disciplina, le somme depositate enon riscosse dai creditori irreperibili possono formare oggetto di diritto dei creditori rimastiinsoddisfatti, circostanza che dimostra come tali somme, dopo l’assegnazione, nonfuoriescano dalla disponibilità del fallimento.2.5.

Inammissibile è il quarto motivo di ricorso.Al riguardo, occorre premettere, in termini generali, che il delitto di falso perinduzione si configura quando la falsità dell’atto si correla all’attività decettiva di unaltro soggetto, causalmente produttiva dell’errore dell’autore immediato.In particolare, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l’ingannoda cui deriva la responsabilità ex art. 48 cod. pen. può consistere in qualunque artificioo in altro comportamento idoneo a sorprendere l’altrui buona fede, attraverso il qualel’autore mediato induca in errore l’autore immediato del delitto (Sez. 5, n. 13249 del13/01/2006, Mellini, Rv. 234104; Sez. 6, n. 10159 del 27/10/1989, dep. 1990,Margarita, Rv. 184861).Con riguardo alla problematica che viene in rilievo nel giudizio in esame, occorreconsiderare che le decisioni giudiziarie rientrano nel novero degli atti dispositivi, ossiadi quelli che consistono in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazioneo descrizione di un fatto.In proposito, Sez.

U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117 – nel solcodella quale si sono poste, negli anni successivi, ribadendone le conclusioni, Sez.

U, n.35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867 – ha chiarito che anche nell’atto dispositivoè configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte “descrittiva” in essocontenuta e, più precisamente, all’attestazione, non conforme a verità, dell’esistenzadi una determinata situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per i lcompimento dell’atto.Ciò a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suotenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, nonmenzionata nell’atto, costituisce un indefettibile presupposto di fatto o una condizionenormativa dell’attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o al tenoreimplicito necessario dell’atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell’omessamenzione – talora scaltramente preordinata – ai fini della sussistenza della falsitàideologica (Sez.

U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117).In particolare, con riguardo a una fattispecie relativa al verbale di un esame dilaurea e al rilascio di un diploma di laurea, entrambi atti dispositivi, in quantocontenenti l’approvazione del candidato e la sua proclamazione di «dottore», è stataritenuta la sussistenza della falsità ideologica in relazione all’attestazione implicita diverità di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati di falsità, materialee/o ideologica, non essendo mai stati sostenuti, pur risultando formalmente superati.Negli anni successivi, tale orientamento è stato posto in discussione dallaconcezione più restrittiva espressa, tra le altre, da Sez. 5, n. 38453 del 25/09/2001,Perfetto, Rv. 220001, secondo cui – per quanto maggiormente rileva in questa sede –l’ipotesi nella quale il soggetto ingannato non solo riproduca la dichiarazione delmentitore, ma la utilizzi anche come premessa di un’argomentazione che esiti in unaconclusione errata, non integra il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., poiché,sebbene siano false tanto la dichiarazione del mentitore quanto la conclusione delsoggetto ingannato, costui commette un errore e non un falso.Ciò in quanto la proposizione assunta come premessa del ragionamento dalsoggetto ingannato non è immediatamente descrittiva del fatto rappresentato dalmentitore, bensì dell’intervenuta dichiarazione di costui.

Ne consegue che la falsitàdella conclusione dell’argomentazione non dipende dalla falsità della premessa, che èvera, bensì dall’invalidità dell’argomento, nel quale la conclusione viene tratta comeconseguenza necessaria dell’attestazione del mentitore, senza considerare lapossibilità che questa sia falsa.La richiamata sentenza Scelsi ha tuttavia ribadito che il falso ideologico neidocumenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite,dell’atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositivadell’atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dalpubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (Sez.U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867).2.6.

La giurisprudenza di legittimità, nell’elaborazione successiva, hariconosciuto in diverse occasioni che anche il delitto di falso ideologico per induzionepuò essere integrato in fattispecie nelle quali la falsità riguardi atti aventi contenutodispositivo, come i provvedimenti giudiziari, qualora l’induzione in errore abbia adoggetto le premesse dalle quali muove il ragionamento del giudice.In particolare, sulla scorta dei principi sanciti dalle richiamate sentenze delleSezioni Unite, si è, tra l’altro, ritenuto che il delitto in esame sia integrato: dallacondotta di colui che, mediante la falsificazione di un titolo di credito, induca il giudicead emettere un decreto ingiuntivo, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta, inmodo non conforme al vero, l’esistenza di una situazione costituente il presuppostoindispensabile per il compimento dell’atto (Sez. 5, n. 48389 del 24/09/2014, Dicivili in forza di procure apparentemente rilasciate da persone in realtà ignare o giàdecedute, induce il giudice all’emissione di sentenze di accoglimento delle relativedomande (Sez.

F, n. 39192 del 29/08/2013, Tralicci, Rv. 257018); dalla falsità dellaprocura alle liti che induca in errore l’autorità giudiziaria sulla legittimazione deldifensore a compiere atti processuali, consentendo gli stessi in un’ipotesi nella qualedovrebbe dichiarare l’inammissibilità dell’azione (Sez. 5, n. 5861 del 20/12/2013, dep.2014, Vallefuoco, Rv. 258346).Come si evince dalle pronunce richiamate, la falsità ideologica (e, dunque,quella per induzione che ad essa si correla) è sì configurabile anche rispetto a unamanifestazione di giudizio, quale è la sentenza, ma solo con riferimento allasussistenza dei presupposti necessari per l’adozione dell’atto.Ciò implica che debba essere effettuata una distinzione tra le decisionigiudiziarie che, in forza di questo criterio, possono ritenersi ideologicamente false equelle che sono, in tesi, solo espressione di erronee valutazioni del materiale istruttorioa disposizione dell’organo giudicante.A riguardo, non si può trascurare che, rispetto alla più ampia nozione di “falsovalutativo”, le Sezioni Unite di questa Corte hanno posto in rilievo che l’atto valutativocomporta necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore,apprezzamento che può essere più o meno ampio a seconda dei criteri eventualmenteprevisti sul piano normativo per limitare il relativo potere (Sez.

U, n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, parr. 9.5, 9.6 e 9.7).

Dunque, la valutazione può dirsi falsasolo se esonda i limiti del vaglio discrezionale consentito, sul piano legislativo, alsoggetto chiamato a emanare l’atto.Questo principio, rispetto alle decisioni giudiziarie, comporta che la falsitàideologica sia configurabile soltanto a fronte di una statuizione che, dinanzi a undeterminato presupposto, non avrebbe potuto che essere quella, escludendoqualsivoglia valutazione discrezionale dell’organo giudicante.Dal che deriva, correlativamente, che il delitto di falso ideologico per induzioneè configurabile solo se l’attività decettiva commessa dall’autore mediato si ponga qualeineludibile premessa della decisione che, in forza del presupposto sul quale la stessaIn sostanza, una pronuncia giudiziaria può essere considerata ideologicamentefalsa per induzione solo quando una delle parti depositi documenti falsi o rendadichiarazioni non veritiere che, oltre a rivestire carattere decisivo per la definizionedella controversia, escludano ex lege qualsivoglia successiva valutazione demandataall’autorità giudiziaria.Un esempio normativamente disciplinato che consente di comprendere ilfenomeno è, nel processo civile, quello del giuramento c.d. decisorio: infatti, in virtùdell’art. 2736 cod. civ., se una parte deferisce all’altra il giuramento su circostanzefavorevoli alla parte chiamata a giurare, la controversia non può che essere definita insenso favorevole alla parte che giura (Sez. 1 civ., n. 9831 del 07/05/2014, Rv. 631124-01; Sez. 3 civ., n. 24025 del 13/11/2009, Rv. 610118), e ciò anche se è giurato ilfalso, circostanza, questa, che non può portare alla caducazione della sentenza, fermala responsabilità, sul piano penale, di colui che ha prestato il giuramento per il delittodi cui all’art. 371 cod. pen.Per altro verso, una decisione giudiziaria è invece solo frutto di una valutazioneerrata quando il giudice, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti a seconda del tipo diprocesso e del complesso della documentazione e del materiale istruttorio messi adisposizione dalle parti, pervenga a un esito non corrispondente all’accertamento dellaverità materiale per un errore nella valutazione delle prove allo stesso liberamentedemandata nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri discrezionali.Con la conseguenza che, rispetto agli atti e alle risultanze dell’istruttoria oggettodi valutazioni rimesse all’apprezzamento dell’organo giudicante, un’ipotetica attivitàdecettiva della parte non determina la responsabilità penale per il delitto di falsoideologico per induzione, atteso che l’erroneità della decisione non dipende in viaimmediata e diretta da quella attività decettiva, sulla quale si innesta l’autonomopotere valutativo delle complessive risultanze istruttorie da parte del giudice.Nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto documenti falsi ( id est produzionedi falsi atti di cessione di crediti) indispensabili per l’accoglimento della domanda disvincolo da parte dell’autorità giudiziaria e, a fronte del deposito dei quali, dunque,l’esito divisato non poteva che essere quello auspicato dagli autor i mediati.2.7.

Ciò posto, i giudici di appello, alle pp. 63 e ss., spiegano in modo congruoed esaustivo le ragioni per le quali gli atti di cessione dei crediti non erano validi.In particolare, nel progr. n. 1286, lo [OSCURATO:PERSONA] ammette la falsità di tutte le firmefatte autenticare dalla [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, si osserva che il giudice di primo grado, alle pp. 133 e ss., dedicaun intero paragrafo al rinvenimento, nel computer della [OSCURATO:PERSONA], della scannerizzazionedelle sottoscrizioni della Cornaro; così come, alle successive pp. 148 e ss., sonopuntualmente indicate le ragioni del carattere apocrifo della sottoscrizione diCremonesi Claudio.La difesa non si confronta con le puntuali argomentazioni spese al riguardo.In particolare, non è stata provata l’origine dei crediti e, anzi, il presidente delcollegio sindacale della Incofisco non aveva mai sentito parlare della cessione di creditodella Cornaro.Inoltre, a pp. 54 e ss., i giudici di appello indicano ulteriori elementi che militanonella direzione della falsità degli atti redatti.In particolare, la Corte di appello valorizza i seguenti elementi:a) assenza di documentazione societaria a sostegno dell’operazione apparentementeautorizzata dal consiglio di amministrazione Incofisco; b) assenza di giustificazione inordine all’assunzione della garanzia da parte della Cornaro del debito contratto dalgruppo Pasculli (v., in particolare, p. 54, ove sono analiticamente indicati gli elementidimostrativi della inoperatività del gruppo Pasculli e, quindi, la inidoneità ad assumereobbligazioni patrimoniali rilevanti); c) riferimento alla cessione di credito da [OSCURATO:PERSONA], mentre nel verbale dei sindaci si fa riferimento ad accollo di debito da partedella società [OSCURATO:PERSONA];d) il presidente del collegio sindacale non ha mai sentito parlare del gruppo Pasculli;e) difformità delle firme originali della Cornaro rispetto a quelle risultanti dall’atto dicessione.2.8.

Il quinto e il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, inquanto diretti a contestare complessivamente il trattamento sanzionatorio, e sonoinammissibili.Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che laesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudiziodi cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; da ultimo, v.

Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).In particolare, per assolvere al relativo obbligo di motivazione – non sindacabilein sede di legittimità – è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dicui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o«congruo aumento», ovvero mediante il richiamo alla gravità del reato o alla capacitàa delinquere; è, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione delragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv.269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

È stato, altresì,precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nelcaso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve esserecalcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo perdue il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale eaggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, DelPapa, Rv. 276288).Nel caso di specie, la Corte di appello ha giustificato il discostamento dal minimoedittale in ragione della oggettiva gravità dei fatti e del ruolo di preminenza rivestitodai ricorrenti, sicché lo stesso è stato adeguatamente motivato: si tratta di motivazioneidonea, essendo stati indicati i plurimi elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen.,ritenuti determinanti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativosulla personalità degli imputati; elementi che questi ultimi hanno censurato in modogenerico e, soprattutto, esclusivamente sul piano valutativo e della considerazionedella gravità della condotta, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.Inammissibile è anche la questione relativa all’aumento di pena inflitto pereffetto della continuazione tra i reati.Sul tema, le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satell ite.In tale occasione si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordineai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previstidall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale dipene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).Nel caso di specie, come già osservato con riferimento alla determinazione dellapena base, i parametri valutativi che hanno indotto la Corte territoriale a stabilirel’aumento per la continuazione nella misura di sei mesi di reclusione per i capi B) e D)e di quindici giorni per il capo G) si evincono dal testo della sentenza nel suo complessoargomentativo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949) e,comunque, l’aumento è stato fissato in una misura di entità limitata rispetto alla penabase.Stessa sorte di inammissibilità tocca al motivo con il quale si contesta lamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «in tema di attenuantigeneriche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato,a p. 72 della motivazione della sentenza impugnata, il ruolo di primo piano rivestito ele modalità della condotta che, per la loro assoluta gravità, precludono l’applicazionedelle circostanze attenuanti generiche.Ha, quindi, valorizzato, in senso ulteriormente ostativo alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche, i motivi di natura economica e connessi al pregressosvolgimento di attività illecita.Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantieneall’interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalatedai ricorrenti i quali – va ancora una volta ribadito – sollecitano un intervento che ilgiudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizilogici e che tiene debitamente conto delle risultanze processuali.Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzoermeneutico secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuantigeneriche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalitàdel colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultareall’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez.5, n. 43952 del 13/02/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e «in tema di diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all’art. 62-biscod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ognisingola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).2.9.

La possibilità di rilevare la prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all’episodio del 15 gennaio 2018 del capo B, maturata dopo la pronunciadella sentenza di appello, è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e dellaconseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, con conseguenteimpossibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966).3.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.3.1.

Inammissibile è il primo motivo di ricorso.L’art. 232 l. fall. punisce, al contestato comma 1, “chiunque, fuori dai casi diconcorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda diammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato”.L’incriminazione mira alla protezione, da un lato, dei creditori insinuati portatoridi effettive pretese, dall’altro, dello stesso fallito, una volta che la liquidazione dell’asseconcorsuale possa serbargli un residuo attivo, tutelando l’esigenza processuale di uncorretto svolgimento della vicenda fallimentare.Come osservato, con condivisibile argomentare, dalla dottrina, la ratio dellanorma è quella di tutelare l'interesse della massa dei creditori a che i crediti insinuatisiano veridici e reali, evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad esserediminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi.

Propriol'utilizzazione della clausola di esclusione “fuori dei casi di concorso in bancarotta”rende evidente che la fattispecie di cui all'art. 232, comma 1, l. fall., rispondeall'esigenza di apprestare un'efficace tutela penale contro le condotte fraudolenteposte in essere da soggetti diversi dall'imprenditore fallito, ovvero da chi rivesta unadelle qualità indicate nell'art. 223, comma 1, l. fall., in pregiudizio della par condiciocreditorum.Per l'integrazione di tale fattispecie di reato è, dunque, necessario presentareuna domanda di ammissione al passivo fallimentare per un credito “fraudolentementesimulato”.Si tratta, pertanto, di stabilire, innanzitutto, che cosa si debba intendere per“credito simulato”.Al riguardo, ritiene il Collegio che, tenuto conto della ratio della disposizione inesame, debba ritenersi simulato ogni preteso diritto di credito, oggetto della domandadi ammissione al passivo da parte del soggetto attivo del reato, non corrispondentealla realtà giuridica da esso formalmente rappresentata e, quindi, in quanto tale,idoneo a incidere negativamente sul regolare soddisfacimento delle ragioni del cetocreditorio in sede di riconoscimento dei rispettivi diritti di credito e di ripartizionedell'attivo fallimentare.Rientrano, pertanto, in tale categoria non solo tutti i casi di cd.

“simulazioneassoluta”, in cui manchi del tutto il diritto di credito, ma anche i casi di cd.

“simulazionerelativa”, in cui la falsa rappresentazione della realtà giuridica espressa dal d iritto dicredito vantato è solo parziale, ma decisiva per creare le condizioni (apparenti) perconsentirne l'ammissione al passivo fallimentare.Sono questi i casi, ad esempio, come è stato rilevato in dottrina con condivisibiliaffermazioni: 1) del credito effettivamente esistente, ma di cui non è titolare ilsoggetto attivo del reato, che, nel presentare la domanda di ammissione, si sostituisceal creditore effettivo, il quale ha, invece, rinunciato a insinuare il proprio credito, senzacederlo; 2) della domanda di ammissione al passivo di un credito ordinario, che vienefatto apparire falsamente come privilegiato; 3) del credito che viene insinuato perun'entità quantitativamente superiore a quella effettiva; 4) della domanda diammissione al passivo di un credito estinto, che venga presentato come ancoraesigibile.Non basta, tuttavia, che il credito sia simulato, occorrendo, come si è visto, chesi tratti di un credito “fraudolentemente simulato”.

Occorre, in altri termini, perintegrare l'elemento oggettivo del delitto di cui si discute, un quid pluris rispetto allasemplice simulazione, che si traduce ontologicamente nella presentazione di unadomanda di ammissione ideologicamente falsa nella misura in cui si fonda su unapretesa creditoria non corrispondente alla realtà, vale a dire una condotta, come, adesempio, la produzione di documentazione relativa al diritto di credito, che sia idoneaa perfezionare l'inganno.Orbene, la norma incriminatrice, assume il ricorrente, individua quale condottapunibile la presentazione della domanda di ammissione al passivo con mezzifraudolenti, sicché, trattandosi di un reato di pericolo istantaneo, l'unica condottarilevante è la presentazione della domanda, cui la frode deve accompagnarsi,coincidendo con il momento consumativo; la condotta criminosa, in altri termini, èintegrata dalla presentazione della domanda di ammissione al passivo, accompagnatao preceduta dalla fraudolenta simulazione del credito, ossia dalla predisposizione dielementi di prova caratterizzati da artifici o raggiri, documenti falsi, o altro, tali da farapparire reale un credito fittizio.Tale ricostruzione non è fondata, dal momento che la norma incriminatricerelazione a un credito fraudolentemente simulato (“presenta domanda di ammissioneal passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato”).Va, tuttavia, chiarito che la presentazione di una domanda di ammissione alpassivo integra un elemento normativo della fattispecie penale, non certo un elementonaturalistico; nel senso che la “domanda di ammissione”, per essere giuridicamenterilevante, anche ai fini penali, deve avere determinati requisiti previsti dalla legge.L’art. 93 l. fall. prevede, infatti, che il ricorso contenente la domanda diammissione al passivo, oltre a indicare la somma, la “ragione della domanda”, leeventuali ragioni di prelazione, debba essere altresì corredato dai documentigiustificativi del credito vantato (comma 6: “Al ricorso sono allegati i documentidimostrativi del diritto del creditore”).Ai fini della consumazione del reato, quindi, è necessario che la domanda diinsinuazione al passivo sia completa dei requisiti di ammissibilità (indicazione dellasomma, della ragione della domanda, ecc.) e corredata dalla documentazionedimostrativa del diritto di credito preteso, quale requisito di proponibilità.Al riguardo, anche autorevole dottrina si è espressa nel senso che, per lasussistenza della fraudolenta simulazione, non è sufficiente la mera presentazionedella domanda, ma occorre che ad essa sia allegata una qualche documentazione attaa perfezionare l'inganno.In tal senso, del resto, depone anche l'interpretazione elaborata al riguardodalla giurisprudenza civile di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui,in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, il portatore di un titolo dicredito che eserciti azione causale deve produrre il titolo in originale ai sensi dell'art.66, legge cambiaria, e dell'art. 58, legge assegno, posto che, in mancanza di taleproduzione, il credito, pur provato, deve essere ammesso con riserva; detta riserva,peraltro, concerne documenti giustificativi richiesti non quale integrazione di una provaallegata ma non prodotta, bensì quale requisito di proponibilità della domanda,previsto a tutela del debitore, ad evitare la possibilità dell'insinuazione di altri creditoriin via cambiaria, ovvero per assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azionicambiarie di regresso (Sez. 1 civ., n. 13073 del 08/09/2003, Rv. 566626); invero,poiché la produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisitoindefettibile per l'esercizio sia dell'azione cartolare sia dell'azione causale, laproduzione degli originali costituisce requisito per l'esame nel merito della domanda(Sez. 1 civ., n. 22531 del 28/11/2011, Rv. 620393).A [OSCURATO:PERSONA], con la contestazione del comma 1 dell'art. 232 l. fall., è statorimproverato di avere presentato, in concorso con altri soggetti, una domanda diammissione al passivo di un credito che era emerso essere stato fraudolentementesimulato mediante le ricordate cessioni del medesimo a partire dall'originario creditore,irreperibile o non più esistente, ottenendo il pagamento di due rate del complessivocredito e l'approvazione, da parte degli organi dell'amministrazione straordinaria, alversamento di una terza rata.Invero, per effetto dell’originaria domanda di subentro nel passivo, il 26 marzo2018 fu presentata al Presidente della sezione fallimentare un’ulteriore istanza perottenere il pagamento di somme spettanti ai creditori irreperibili, condotta integrantecomportamento fraudolento in pregiudizio della par condicio creditorum, con ciòrealizzando una lesione del bene tutelato.La non plausibilità dell'opinione contraria, sostenuta nel ricorso, è, del resto,evidenziata dall'effetto interpretativo abrogans della norma incriminatrice, in quantoconsentirebbe di eludere agevolmente e sistematicamente la fattispecie penalemediante la sola presentazione della domanda di ammissione, presentando poisuccessive domande di svincolo dei fondi intestati a favore di creditori irreperibili;secondo lo schema seguito, emblematicamente, proprio nel caso di specie, in cuiall'originaria domanda è seguita la presentazione di distinte domande di svincolo, conil conseguimento di un evidente ingiusto profitto, rappresentato dalla duplicazione delpagamento del credito, ai danni del ceto creditorio.Invero, la soluzione prospettata si pone in contrasto con la ratiodell’incriminazione, id est la tutela dell’interesse alla veridicità e all’effettività deicrediti insinuati, onde impedire che l’ammissione di crediti simulati annulli o diminuiscala possibilità di soddisfacimento dei crediti reali, giacché sarebbero esenti daresponsabilità penale domande di svincolo successive alla prima.Del resto, a ogni domanda di svincolo – seppure connessa alla stessa istanza diammissione al passivo fondata su documenti falsi – corrispondevano distintiprovvedimenti autorizzatori da parte del Tribunale fallimentare, basati sullapreliminare – e distinta – verifica, da parte del curatore, dell’assenza di altri creditoriche avessero richiesto di partecipare alla distribuzione delle somme ai sensi dell’art.117, comma quarto, l. fall.Nel caso di specie si è in presenza di un reato istantaneo, dovendo valorizzarsi,tuttavia, quali ulteriori atti fraudolenti, le singole riscossioni nelle quali l’inizialeproposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sull’illiceità della situazione.Pertanto, ai fini della valutazione circa l’eventuale maturazione dellaprescrizione del reato, deve farsi riferimento al momento nel quale è posta in esserel’ultima azione utile finalizzata a ottenere l’ulteriore quota di distribuzione dellesomme.3.2.

Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.Quando viene dedotto il travisamento della prova, è onere del ricorrente (come nellaspecie, a pp. 13 e ss. del ricorso, ove si invoca la mancata valutazione delle testimonianzedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e le prove documentali da loro prodotte), in virtùdel principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediantela completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limitidi quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudicedi legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emergaall’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F,n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative,estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale, al fine di trarre rafforzamentodall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare inblocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone l’integralelettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv.263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizionedella specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali l’art. 606,comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile insede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio,l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazioneprecisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunquetali da non costringere la Corte di cassazione a una lettura totale degli atti, dandosi luogoaltrimenti a una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degliartt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).È necessario, pertanto: --a) identificare l’atto processuale omesso o travisato;--b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risultaincompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; --c) dare la prova della veritàdell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenzadell’atto processuale su cui tale prova si fonda; --d) indicare le ragioni per cui l’atto inficiae compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale "incompatibilità" all’interno dell’impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).Nel caso di specie, nulla di tutto quanto indicato è stato fatto dalla difesa, che nonsi è neppure premurata di riportare le dichiarazioni testimoniali asseritamente pretermessedalla Corte di appello.Ad ogni modo, la sentenza oggi impugnata, a pp. 67 e ss., indica analiticamente laragnatela di società utilizzate per la realizzazione dei fini associativi, specificando, da unlato, che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata costituita dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso amministrata, dall’altro,che la stessa deteneva quote in società coinvolte nell’odierna vicenda processuale (p. 67).In particolare, sulla scorta di quanto appurato dal curatore fallimentare, il [OSCURATO:PERSONA] erail “dominus effettivo” della [OSCURATO:SOCIETA]., le cui quote societarie, per il 70%, eranodetenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]..3.3.

Analoga sorte deve essere riservata ai motivi aggiunti, giacché tutti versatiin fatto, tendono a sostituire una propria ricostruzione a quella offerta dalla Corte diappello, con motivazione logica e capace di resistere alle censure proposte (v. p. 71della sentenza impugnata, nella quale sono anche indicati i solidi rapporti di affariintercorrenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA]).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelliadottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez.6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservatain via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenutedal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che la difesa rinvia a specifici attiprocessuali (accordo di lavoro del 4 novembre 2009, spontanee dichiarazioni delricorrente), senza allegarli e, anzi, onerando la Corte di un accertamento non di suaspettanza.4.

Inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Inammissibile è il primo motivo di ricorso.Invero, il motivo non si confronta con il principio di autosufficienza per comeesplicitato nel § 3.2, cui si rimanda.Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il difensore, da un lato, invoca daparte della Corte di cassazione una lettura totale degli atti, rinviando integralmente aidocumenti indicati ai nn. 2, 3, 9, 10, 11 e 12 del ricorso; dall’altro, riporta meri stralcidi singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’attoprocessuale (v. nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’indice allegati al ricorso), sicché tale doglianzadifetta della necessaria specificità, sub specie del difetto di autosufficienzanell’allegazione documentale.Ad ogni modo, la Corte di appello, con motivazione congrua e articolata, hapuntualmente indicato le ragioni per le quali le informazioni comunicate dal ricorrenteai correi fossero riservate (v. p. 59), così come che, benché intervenuto ilpensionamento, [OSCURATO:PERSONA] continuasse a essere inserito nella compagine associativa (p.61), circostanza dimostrata dalla vicenda relativa alla vendita del salottino di ceramicaCapodimonte (pp. 61 e 62 della sentenza di appello; nonché pp. 99 e ss. della sentenzadi primo grado).4.2.

Inammissibile è il secondo motivo.Nel caso di estinzione del reato per prescrizione, non rinunciata dall’imputato,l’art. 129 cod. proc. pen. richiede (affinché vi sia pronuncia assolutoria) un quid pluris:l’elemento indicato come in grado di scardinare l’ipotesi accusatoria deve essere di taleforza e natura da non ingenerare, semplicemente, un incontrovertibile ragionevoledubbio di colpevolezza, bensì da far risultare palese l’innocenza dell’accusato (Sez. 6,n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091; Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022,Grosso, Rv. 283131; Sez. 5, n. 33145 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG c\Cari, Rv. 279842).Tanto è chiaramente assente nella censura in esame, che si diffonde in articolateconsiderazioni giuridiche e fattuali, assolutamente controvertibili e meramentealternative rispetto all’ipotesi accusatoria e che, di certo, non fanno emergerel’evidenza della dedotta innocenza per insussistenza del fatto.Parte ricorrente censura esclusivamente la declaratoria di prescrizionerelativamente all’episodio del 27 luglio 2012, senza affrontare alcuna questione didiritto in merito alla configurabilità del reato, limitandosi a precisare: «dagli atti dicausa è emerso chiaramente come il procedimento indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] già dovuto dare evidenza dell’insussistenza del fatto ascritto ex art. 232 l.fall. (nello specifico, si rinvia a quanto precisato nel § 3.1 relativamente al reato di cuiall’art. 232, comma primo, l. fall.)».È evidente, dunque, che in tal modo ci si collochi su un piano eminentementevalutativo e, quindi, fattuale (causa esso stesso di inammissibilità del motivo di ricorsoin cassazione), mirando a una – meramente possibile, ma non oggettivamenteemergente con palmare evidenza – diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quellaoperata in sede di merito.Si è, insomma, in un ambito del tutto eccentrico rispetto al necessario giudizio di“evidenza” dell’innocenza.4.3.

Manifestamente infondato è il terzo motivo con il quale si contestano le statuizionicivili relative alla provvisionale.Il ricorrente, infatti, si sofferma esclusivamente sul riconoscimento e sulla misura dellaprovvisionale, dei quali non può, tuttavia, dolersi in questa sede, trattandosi di decisioni dinatura discrezionale, meramente delibative e non necessariamente motivate, per loronatura insuscettibili di passare in giudicato e destinate ad essere travolte dall’effettivaliquidazione dell’integrale risarcimento.Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, «il provvedimento con ilquale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno,assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non èimpugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicatoe destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento» (Sez.U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722).Trattasi di un orientamento consolidato nella successiva giurisprudenza di legittimità(Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014,Patricola, Rv. 261054), al quale il Collegio aderisce, ribadito anche in tempi più recentidalla Suprema Corte (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; nonmassimate: Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi; Sez. 5, n. 19700 del 05/03/2019,Oleari; Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli).4.4.

Inammissibile è il quarto motivo con il quale si contesta il trattamentosanzionatorio.La Corte di appello ha precisato come la pena non sia stata contenuta nel minimoedittale, in considerazione della qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal ricorrente e inragione della condotta posta in essere dopo essere andato in pensione, chiarendo che lariduzione di pena era solo conseguenza dell’intervenuta estinzione per prescrizione dialcune condotte per le quali era stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado.Si tratta di motivazione che implicitamente dà conto delle ragioni per le quali, acagione della non minima rilevanza della condotta illecita, era esclusa la configurazione diun rapporto di comparazione tra circostanze in termini di concessione delle attenuanti eaggravanti.In altri termini, per la Corte territoriale la non minima rilevanza della condotta illecitaimpediva una formulazione del giudizio di comparazione che desse prevalenza alleInammissibile la doglianza relativa alla quantificazione della continuazione, giacché laCorte di appello, mercé il richiamo alla valutazione complessiva della condotta realizzatadal ricorrente, ha precisato che gli stessi argomenti supportano gli aumenti disposti in sededi continuazione.5.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.5.1.

Inammissibile è il primo motivo di ricorso.Invero, osserva il Collegio che, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello,concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sullaresponsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non ètenuta a motivare nuovamente sull’an della responsabilità, proprio per effetto della rinunciaai motivi sul punto da parte dell’imputato; sicché l’accordo sulla pena, ex art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56, entrata in vigoreil 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggettodi rinuncia.Orbene, in tema di definizione della pena concordata in appello, la rinunciadell’imputato ai motivi di impugnazione ben può ricomprendere anche le doglianze relativealla costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 25199 del 25/05/2007, Rossi, Rv. 237072); adogni modo, la rinuncia ai motivi, fatti salvi quelli inerenti al trattamento sanzionatorio,implica rinuncia anche alle doglianze inerenti alle statuizioni civili, dato che questeintegrano un punto della decisione autonomo rispetto a quello che inerisce al trattamentosanzionatorio, in quanto si tratta di tema correlato piuttosto alla statuizione diaccertamento della responsabilità, che l’imputato ha rinunciato a contestare.Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla invalidità della costituzionedi parte civile per essere state depositate le conclusioni da parte di una società estinta (idest la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione).Tale doglianza oblitera il testo dell’art. 2504-bis cod. civ.Invero, va ricordato che, secondo l’art. 2504-bis cod. civ. (effetti della fusione), «lasocietà che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi dellesocietà partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali,anteriori alla fusione».Quindi, la norma prevede espressamente la prosecuzione dei rapporti giuridici, ancheprocessuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti irapporti preesistenti.

Il ricorrente confonde, invece, quella che è la sorte del soggettoincorporato, che, pur a seguito della fusione, subisce soltanto una vicenda evolutivo-modificativa (Sez. 6 – 5 civ., n. 12119 del 16/05/2017, Rv. 644171).Non appare, invero, revocabile in dubbio il principio (Sez.

U civ., n. 19698 del17/10/2010) per cui «in tema di fusione, l’art. 2504-bis cod. civ., introdotto dalla riformadel diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ha natura innovativa e noninterpretativa… per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in unnuovo assetto organizzativo».Con riguardo al nuovo art. 2504-bis cod. civ., conseguente alla riforma del dirittosocietario, le Sezioni Unite civili di questa Corte, con l’ordinanza n. 2637/2006 (seguita daSez. 1 civ., n. 14526/2006 e da Sez. 1 civ., n. 6058/2012), valorizzando la lettera delladisposizione, che non contiene più il riferimento all’effetto estintivo e che, inoltre, sottolineache la società che risulta dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti,anche processuali, anteriori alla fusione, hanno sostenuto che la fusione tra società nondetermina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata,né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazionemediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in unavicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva lapropria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.Ne consegue che, a seguito della fusione, si ha la prosecuzione dei rapporti giuridicinel soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti precedenti.5.2.

Inammissibile il motivo con il quale si contesta la determinazione dellaprovvisionale.Sul punto si rinvia a quanto già esplicitato nel § 4.3.Sotto altro aspetto non possono trovare ingresso in questa sede le ricostruzionirelative all’asserito minor ruolo rivestito, perché si tratta di tema correlato piuttosto allastatuizione di accertamento della responsabilità, che l'imputata ha rinunciato a contestare.5.3.

Manifestamente infondato è il motivo relativo alla condanna alle speseprocessuali.La materia della condanna alle spese relative all’azione civile trova espressadisciplina nella norma dell’art. 541 cod. proc. pen., per la quale, con riferimento all’ipotesidisciplinata al comma 1, «con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o dirisarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido alpagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne,per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».Si tratta di norma all’evidenza fondata sui principi di causalità e di soccombenza chegenericamente regolano la materia della condanna al pagamento delle spese processuali.Nella sua accezione letterale, essa prevede un generale obbligo di condannadell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel caso in cui vi siastato – quale univoco presupposto necessario – il preventivo accoglimento della domandadi restituzione o di risarcimento dei danni.Non appare, tuttavia, superfluo ricordare che, in tema di disciplina relativa allespese processuali applicabile in caso di parte civile costituita nei confronti di più imputati,l’art. 541 cod. proc. pen., nella sua formulazione letterale, fa riferimento solo all’imputatoe al responsabile civile – tenuti al pagamento in solido delle spese processuali in favoredella parte civile costituita – ma non prevede espressamente la disciplina da applicare nelcaso di parte civile costituita nei confronti di più imputati.In tal senso, è stato osservato da questa Corte regolatrice che, considerata lapeculiarità della posizione della parte civile, la quale, pur nell’ambito del processo penale,esercita comunque un’azione civile, si rende necessario raccordare l’art. 541 cod. proc.pen. con la disciplina dettata dal legislatore con riguardo alle spese processuali da liquidarenel processo civile, ossia con l’art. 97 cod. proc. civ.; detta norma prevede che «se le partisoccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni inproporzione del rispettivo interesse nella causa, potendo anche pronunciare condannasolidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse comune».A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che lacondanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti può esserepronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, mapure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anchedalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di29/07/2015, Rv. 636621; Sez. civ. 2, n. 17281 del 12/08/2011, Rv. 618984).La condanna in solido delle parti alla rifusione delle spese processuali postula,dunque, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., una responsabilità solidale in ordineall’obbligazione dedotta in giudizio, ovvero una mera comunanza di interessi tra le parti,che può sussistere indipendentemente dalla prima e che è correlabile anche a unaconvergenza di atteggiamenti difensivi.Detto principio, che governa il processo civile e deve, quindi, orientare anchel’interpretazione dell’art. 541 cod. proc. pen., consente di affermare che, nel caso di partecivile costituita nei confronti di più imputati, ricorrendone le condizioni sopra indicate, benpuò essere disposta la solidarietà nel pagamento delle spese processuali in favoredell’anzidetta parte, non potendo assumere rilievo, in senso contrario, la norma dettatadall’art. 535 cod. proc. pen., che, disciplinando le spese relative al processo penale, ha unpresupposto e un ambito applicativo diversi rispetto a quelli dell’art. 541 cod. proc. pen.,giacché ciò che viene in rilievo è la statuizione sulle spese processuali attinenti a un’azionecivile (Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013, Poloni, Rv. 25484).Pertanto, la soccombenza dell’imputato nei confronti della parte civile impone lapronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., che esprime una regola generaleriferita non solo all’accoglimento, nei confronti dell’imputato, della domanda della partecivile di risarcimento del danno o di restituzione, ma anche a tutte le pronunce dalle qualiderivi la conferma delle statuizioni civili.Ciò premesso, la ricorrente non ha interesse a impugnare la sentenza che abbiaomesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno a carico di tutti icoimputati, trattandosi, al più, di un interesse mediato, essendo in realtà la parte civilel’unico soggetto legittimato a dolersi di tale omissione.5.4.

Inammissibile è la questione di legittimità agitata dalla difesa.Invero, non vi è alcuna lesione del diritto di difesa giacché le questioni civili sonostate esaminate da questa Corte.6.

Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionepecuniaria nella misura indicata in dispositivo.Inoltre, gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che devonoessere liquidate in complessivi 4500,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, D.M. n. 55del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, tenuto conto dell'attività svolta edelle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art.2, D.M. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltreall'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11020/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1628/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Zizioli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rizzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Morreale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Scaratti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso di MottinOrtensia e [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità o insubordine rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità o in subordine rigettodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali siriporta.[OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dei motividi impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di gravame, insistendo per l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi d'impugnazione e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 16 aprile 2025, in riformadella decisione del Tribunale di Milano del 9 novembre 2023, resa in esito a giudiziocelebrato nelle forme del rito ordinario, dichiarava non doversi procedere per intervenutaprescrizione in ordine ai reati di cui al capo B (artt. 110 cod. pen. e 232, comma primo ecomma terzo, n. 1, l. fall.) limitatamente al fatto del 15 dicembre 2012, al capo D (artt.110 cod. pen. e 232, comma primo e comma terzo, n. 1, l. fall.) limitatamente al fatto del27 luglio 2012, al capo F (artt. 110, 476 cod. pen.) limitatamente al fatto del 27 luglio2012, capo G (artt. 48, 110, 479 cod. pen.) limitatamente al fatto del 21 dicembre 2016,ritenendo gli imputati responsabili dei reati ascritti relativamente al capo A (art. 416,comma primo, secondo e terzo, cod. pen.), al capo B (artt. 110 cod. pen. e 232, commaprimo e comma terzo, n. 1, l. fall.) in esso assorbito il capo C (artt. 56, 640 cod. pen.)limitatamente al fatto del 26 marzo 2018, al capo D (artt. 110 cod. pen. e 232, commaprimo e comma terzo, n. 1, l. fall.) in esso assorbito il capo E (artt. 56, 640 cod. pen.)limitatamente al fatto del 26 marzo 2018, al capo G (artt. 48, 110, 479 cod. pen.)limitatamente al fatto dell’8 marzo 2018, rideterminando la pena inflitta con revoca delleconfische dirette e per equivalente, ed infine rideterminava la pena su concorde richiestadelle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Giova premettere alla trattazione dei ricorsi unasintetica ricostruzione della vicenda processuale, in quanto necessaria a contestualizzare imotivi dei proposti ricorsi.Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionatesentenze è scaturito dall’attività di indagine compiuta dalla Procura delle Repubblica diVicenza nel 2016 a seguito della denuncia di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] riferiva che un proprio credito - vantato nell’ambito di una proceduraesecutiva nei confronti di un debitore - era stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA], soggettosconosciuto.Nel corso delle indagini vicentine venne arrestato un cancelliere del Tribunale diVicenza, nel cui cellulare furono rinvenuti contatti con [OSCURATO:PERSONA].In conseguenza dell’attività intercettiva disposta, emersero fatti verificatesi nelcircondario del Tribunale di Milano, con conseguente trasmissione degli atti di competenzaalla Procura della Repubblica di Milano, che evidenziavano l’esistenza di un consolidatomodus operandi, indicato da [OSCURATO:PERSONA] come il “giochetto della Cinzia”, così riassunti: --a) ricerca e monitoraggio tra i vari creditori dei fallimenti per la individuazione prima dellascadenza del quinquennio dalla chiusura dei fallimenti di crediti vantati da creditori assentio irreperibili; --b) simulazione della cessione dei crediti, mediante la predisposizione di falsicontratti di cessione del credito, con autenticazione degli atti da parte della [OSCURATO:PERSONA] inqualità di funzionario in servizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; --c) presentazione delledomande di svincolo delle somme accantonate, corredate dei documenti giustificativiredatti appositamente allo scopo.I giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità degliimputati in ordine ai reati loro ascritti in concorso sulla base di un articolato compendioprobatorio, nel quale convergono le dichiarazioni di numerosi testimoni, i sequestri e gliesiti dell’attività intercettiva.In particolare, le indagini espletate hanno così ricostruito il sistema di destinazionedelle somme: --a) nel momento in cui erano eseguiti i riparti era possibile che ci fosserocreditori irreperibili; --b) il curatore era obbligato a presentare al Tribunale fallimentare lachiusura del fallimento e contestuale apertura di libretti postali giudiziari intestati a ciascuncreditore irreperibile; --c) decorsi cinque anni, gli importi ivi depositati sarebbero statidevoluti al fondo unico di giustizia.Gli odierni imputati, avvalendosi di società di comodo, in particolar modo IncotexS.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]., presentavano istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 117 l. fall.,asserendo di essere cessionari di crediti già insinuati al passivo, incamerando le relativesomme.I documenti sequestrati avevano dimostrato come l’attività del sodalizio non fosselimitata solo al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]. ma anche di altri fallimenti.L’esistenza del reato associativo era desunta, tra le altre cose, dalla rete dicointeressenze tra pubblici ufficiali in grado di fornire supporto ai falsi contratti di cessionedi crediti ([OSCURATO:PERSONA]), cancellieri della sezione fallimentare del Tribunale di Milano in gradodi fornire notizie riservate in merito ai fallimenti ed al numero di libretti postali intestati acreditori irreperibili ([OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, la sinergica suddivisione dei ruoli, la stabilità del vincolo in un non brevearco temporale, nonché l'impiego di risorse finalizzate a garantire il raggiungimento degliobiettivi illeciti, sono state considerate dai giudici stessi circostanze sintomatichedell'operatività dell'associazione.In conclusione, la sistematica attività di accaparramento del denaro si era realizzatacon conseguente simulazione dei crediti vantati nei confronti delle procedure fallimentari;--b) distrazione dei beni con dispersione del ricavato attraverso società riconducibili agliimputati; --c) mancanza di atti giustificativi delle cessioni di credito; --d) induzione inerrore degli organi della procedura con autorizzazione al pagamento delle richieste disvincolo di ingenti somme, come indicate nei capi di imputazione contestati.2.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta erronea applicazione di normegiuridiche relativamente alla determinazione del giudice territorialmente competentein relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., oltre alla contraddittorietà dellamotivazione.Invero, il reato associativo, delitto più grave, sarebbe stato commesso nelcircondario di Brescia, dal momento che in quel territorio si sarebbe svolta l’attivitàorganizzativo-decisionale dell’asserito sodalizio.Tale conclusione sarebbe confortata dai seguenti elementi: --a) gli uffici oveprestavano la loro quotidiana attività professionale gli imputati erano ubicati nelterritorio bresciano, tenuto conto che i documenti sequestrati sono stati rinvenuti inquei luoghi; --b) la sede dalla [OSCURATO:SOCIETA]., principale società coinvolta nellavicenda, era ubicata nel territorio bresciano; --c) la coimputata [OSCURATO:PERSONA] prestavaservizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Brescia.Inoltre, la Corte di appello ha incidentalmente fatto riferimento alla sede dialcune società ubicata nel territorio milanese in ciò incappando nella contraddittorietàdella motivazione non potendo ricorrere ai criteri residuali di cui all’art. 9, comma 1,cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale inrelazione alla indeterminatezza del piano criminoso.I delitti fine contestati sono solo due, circoscritti nel tempo e nello spazio,meticolosamente programmati e ideati, sicché mancherebbe l’indeterminatezza delprogramma criminoso.2.3.

Con il terzo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale conriferimento alla tipicità della condotta contestata agli imputati nonché mancanza omera apparenza della motivazione in relazione alle specifiche doglianze prospettatecon l’atto di appello.In particolare, la difesa ha contestato la configurabilità del delitto contestato inrelazione all’art. 232 l. fall. difettando l’elemento costitutivo della presentazione delladomanda di insinuazione al passivo, giacché quest’ultima era stata legittimamentepresentata dall’originario creditore: le somme di cui si è chiesta l’assegnazione nelcaso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate ai creditori che sisono insinuati.In altri termini, il contegno distrattivo addebitato si colloca nel momento in cuila procedura concorsuale era stata completata, di guisa che non esisteva più unpatrimonio fallimentare.2.4.

Con il quarto motivo si censura la mancanza di motivazione ovvero la suamera apparenza in relazione alla riconosciuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 48e 479 cod. pen.La Corte di appello non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori diretti adimostrare l’effettività dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte nella cessione delcredito della Cornaro.2.5.

Con il quinto motivo si censura l’erronea applicazione della legge inrelazione alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.La Corte di appello avrebbe fatto ricorso a formule stereotipate, non avendogiustificato né la pena base né i singoli aumenti in continuazione.2.6.

Con il sesto motivo deduce erronea applicazione della legge in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso MottinOrtensia, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi dicensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.3.1.

Con il primo motivo è stata dedotta erronea applicazione di normegiuridiche relativamente alla determinazione del giudice territorialmente competentein relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. oltre alla contraddittorietà dellamotivazione.Invero, il reato associativo, delitto più grave, sarebbe stato commesso nelcircondario di Brescia, dal momento che in quel territorio si sarebbe svolta l’attivitàorganizzativo-decisionale dell’asserito sodalizio.Tale conclusione sarebbe confortata dai seguenti elementi: --a) gli uffici oveprestavano la loro quotidiana attività professionale gli imputati erano ubicati nelterritorio bresciano, tenuto conto che i documenti sequestrati sono stati rinvenuti inquei luoghi; --b) la sede dalla [OSCURATO:SOCIETA]., principale società coinvolta nellavicenda, era ubicata nel territorio bresciano; --c) la coimputata [OSCURATO:PERSONA] prestavaservizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Brescia.Inoltre, la Corte di appello ha incidentalmente fatto riferimento alla sede dialcune società ubicata nel territorio milanese, in ciò incappando nella contraddittorietàmotivazionale non potendo ricorrere ai criteri residuali di cui all’art. 9, comma 1, cod.proc. pen.3.2.

Con il secondo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale inrelazione alla indeterminatezza del piano criminoso.I delitti fine contestati sono solo due, circoscritti nel tempo e nello spazio,meticolosamente programmati e ideati, sicché mancherebbe l’indeterminatezza delprogramma criminoso.3.3.

Con il terzo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale conriferimento alla tipicità della condotta contestata agli imputati nonché mancanza omera apparenza della motivazione in relazione alle specifiche doglianze prospettatecon l’atto di appello.In particolare, la difesa ha contestato la configurabilità del delitto contestato inrelazione all’art. 232 l. fall. difettando l’elemento costitutivo della presentazione delladomanda di insinuazione al passivo, giacché quest’ultima era stata legittimamentepresentata dall’originario creditore: le somme di cui si è chiesta l’assegnazione nelcaso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate ai creditori che sisono insinuati.In altri termini, il contegno distrattivo addebitato si colloca nel momento in cuila procedura concorsuale era stata completata, di guisa che non esisteva più unpatrimonio fallimentare.3.4.

Con il quarto motivo si censura la mancanza di motivazione ovvero la suamera apparenza in relazione alla riconosciuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 48e 479 cod. pen.La Corte di appello non avrebbe tenuto degli elementi probatori diretti adimostrare l’effettività dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte nella cessione delcredito della Cornaro.3.5.

Con il quinto motivo si censura l’erronea applicazione della legge inrelazione alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.La Corte di appello avrebbe fatto ricorso a formule stereotipate, non avendogiustificato né la pena base né i singoli aumenti in continuazione.3.6.

Con il sesto motivo deduce erronea applicazione della legge in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.4.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Con il primo motivo censura violazione di legge in relazione all’art. 232 l.fall.Il momento consumativo del reato si perfeziona con il deposito della istanzaovvero nel caso di cessione nel momento in cui si concretizza la condotta fraudolentache consente al reo di subentrare al creditore legittimo.Da tale premessa discende per la difesa che il momento consumativo siidentifica con la richiesta di subentro depositata nel 2012, con il corollario chel’ulteriore istanza depositata il 26 marzo 2018 costituirebbe un post factum nonpunibile.4.2.

Con il secondo motivo censura la contraddittorietà o manifesta illogicitàdella sentenza in ordine al reato associativo.In particolare, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle testimonianzedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dalle quali emergerebbe l’estraneità delricorrente a qualsiasi associazione criminale, avendo lo stesso agito in buona fede perdimostrare la legittimità della pretesa creditoria.5.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso Morrealecensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.5.1.

Con il primo motivo censura la violazione di legge in relazione agli artt. 192e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicitàdella sentenza.La difesa sostiene che non vi erano notizie riservate in relazione alle domandedi svincolo delle somme accantonate a favore dei creditori irreperibili.Tale circostanza emergerebbe con solare evidenza dalla deposizione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], legale della cessionaria delle quote della [OSCURATO:PERSONA], che ha riferitocome le informazioni relative ai creditori irreperibili erano disponibili per tutti icreditori.Sotto altro aspetto, il ricorrente non era l’unico cancelliere deputato allatrattazione delle procedure straordinarie, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] nondoveva necessariamente ricorrere a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere notizie sulleprocedure di interesse.5.2.

Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. nonché illogicità dellamotivazione.Dagli atti di causa è emersa la insussistenza del delitto previsto dall’art. 232 l.fall. sicché la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, limitatamente allacondotta relativa all’episodio del 27 luglio 2012, sarebbe errata dal momento che laCorte di appello avrebbe dovuto riconoscere la piena innocenza del [OSCURATO:PERSONA].5.3.

Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e, 538, 539, comma 2, 546, comma 1,lett. e, n. 3, cod. proc. pen.In particolare, il ricorrente ha mosso contestazioni in ordine al quantum dellaprovvisionale.5.4.

Con il quarto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale in relazione al trattamento sanzionatorio complessivamente considerato.6.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso ScarattiRosaria, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi dicensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.6.1.

Con il primo motivo censura la violazione di legge in relazione agli artt.538, 539 e 546 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità dellasentenza.Innanzi al Tribunale la parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneaveva depositato proprie conclusioni, mentre nel giudizio di appello le conclusioni sonostate presentate dalla JDS-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sicché le conclusioni in primo grado sono state depositate da una societàoramai estinta, con la conseguenza che le statuizioni civile devono essere revocate.Sotto altro aspetto ha dedotto l’erroneità del calcolo della liquidazione delrisarcimento del danno.6.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione allamancata condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese della partecivile, con la conseguenza che la somma liquidata alla parte civile è stata ripartita solotra quattro imputati in luogo di cinque.6.3.

Con il terzo motivo chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionaledell’art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. che impedirebbela trattazione di questioni civilistiche pur in presenza di concordato con il PG.7.

Con memoria del 2 dicembre 2025, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] eccepiva con duedistinti motivi la violazione dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. per contraddittorietàdella motivazione.In primo luogo, i giudici di merito avrebbero offerto una ricostruzione erratadegli accadimenti, non avendo tenuto conto: --a) delle spontanee dichiarazioni resedal ricorrente; --b) dall’accordo di lavoro del 4 novembre 2009.Sotto altro aspetto, la Corte ambrosiana sarebbe incorsa in contraddizioni inmerito al riconoscimento in capo al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo associativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

È necessario premettere, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che lagiurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia decisione di merito conforme, èradicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale dellesentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello sisaldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo,quando le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementidi prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi diappello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], non mass.).In presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appellonon è tenuto a svolgere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni delle parti né a esaminaresingolarmente ogni risultanza processuale.

È sufficiente che, attraverso una valutazionecomplessiva, esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento,dimostrando di aver considerato i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi dellasentenza (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del16/01/2024, non mass.).In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensive che, purnon espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata,purché il giudice dia conto, in modo coerente, della propria valutazione globale dellerisultanze e delle deduzioni (ex multis, Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900).Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essere invalidatoda prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso inesame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della sentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametridi ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito,perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di unamigliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concretorealizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruitàe logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tradivergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedicoe altri, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).1.1.

In premessa, va pure ricordato, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra lealtre, Sez.

III, n. 18521 del 11 gennaio 2018, Ferri, Rv. 273217), che il sindacatodemandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non puòconcernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi alriscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una direttarivisitazione delle acquisizioni processuali.Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilitàdei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttivadella vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che glielementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica esecondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano dellaconsequenzialità, le conclusioni tratte (Sez.

U, n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella,Rv. 226074).Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture delquadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisitoda parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula,tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventualesussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità,tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti lamotivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv.258153).Ne discende, è stato ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747), che "In tema di motivi dì ricorso per cassazione, non sono deducibili censuredalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento".Inoltre, quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità èopportuno precisare - tenuto conto che i ricorsi degli imputati, ad eccezione di quellodi [OSCURATO:PERSONA] denunciano il vizio della motivazione - come il compito del giudicedi legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta daigiudici di merito.Tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questiultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito unacorretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta allededuzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nellosviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n, 930 del 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv.229369; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro G, Rv. 215745).Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari.Esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo dellamotivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversavalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché taledi legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando sequest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lohanno condotto ad emettere la decisione.La specificità della disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regoleprocessuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cuiall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Venendo al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" dellamotivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sulfronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppail tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per ilgiudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove sianoeffettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti delprocesso; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazionenon consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultatidell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, bendiverso, di stabilire se i giudici di merito: --a) abbiano esaminato tutti gli elementi aloro disposizione; --b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; --c)nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica,le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delleprove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre.1.2.

Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che nonsia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo delprovvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui nonpuò essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nelprovvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che inquest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamentiriservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168;Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).I vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono esserededotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato,diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltantoquell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez. 5, n. 15899 del15/2/2021, Gregotti, Rv 281030).Pertanto, il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzionedei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testodell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: - l'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; - l'assenza di difetto ocontraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Con l'ulterioreprecisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, che la stessa deve essere evidente("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo ilsindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà dellegislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilitàdi verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).Com’è noto, nel giudizio di legittimità la cognizione della Corte di cassazione èfunzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il sensocomune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le suecompetenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzionedei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto,Rv. 285504), sicché “non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quandomancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, essendopertanto inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività,l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità e dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento” (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747).Il controllo di legittimità concerne, infatti, il rapporto tra motivazione edecisione, e non già quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione chededuca il vizio di motivazione, per poter essere ritenuto ammissibile, deve rivolgere lecensure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, e non giànei confronti della valutazione probatoria sottesa, la quale, essendo riservata al giudicedi merito, resta estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione(Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del7/10/2015, Musso, Rv. 265482).2.

Ciò premesso, i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quantodiretti a prospettare le medesime censure, possono essere trattati congiuntamente esono inammissibili.2.1.

Manifestamente infondata è l’eccezione volta a contestare la riconosciutacompetenza del Tribunale di Milano, indicando, invece, il Tribunale di Brescia quale giudicecompetente in relazione al luogo in cui si assume essere avvenuta l’attività diorganizzazione e programmazione dell’attività illecita.Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di reati associativi la competenza perterritorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono laprogrammazione, l’ideazione e la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio,assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello incui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv.265282; Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, Morinelli, Rv. 259653).La consumazione deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un minimum dimantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato,coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attivitàdell’associazione, ovvero con quello nel quale si esteriorizza l’associazione attraversol’esecuzione dei delitti programmati, così manifestandosi e realizzandosi, secondo uncriterio di effettività, l’operatività della società criminosa (Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016,Bilali e altri, Rv. 267635).In altri termini, il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello delluogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, che coincide con il momento in cuil’operatività del sodalizio criminoso diviene per la prima volta percettibile all’esterno, e noncon quello della sua costituzione.Alla luce di tali princìpi, correttamente i giudici di merito hanno valorizzato l’attivitàsvolta dai sodali presso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, piuttosto che lasede sociale, trattandosi di significativo indizio della piena operatività dell’associazione,quale luogo in cui venivano presentate le domande di svincolo.Pertanto, allorché l’individuazione del forum loci sia condotta in ossequio ai principidettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia – secondo cui deve aversi riguardo nontanto al luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto a quello in cui si è effettivamentemanifestata e realizzata l’operatività della struttura (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013,Vallelonga, Rv. 255829; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185) – econsegua a un apprezzamento che, seppur necessariamente circoscritto in ragione dellafase preliminare in cui si svolge, si regga su elementi pregnanti e convergenti desumibilidalla stessa contestazione, la valutazione della competenza finisce per costituire unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sorretta da motivazione adeguata.La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione esaustiva e noncontraddittoria, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, giacché non haindividuato il giudice competente – come erroneamente dedotto nei ricorsi – nel [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sede della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA] o della Incofisco, ma hafatto riferimento a tali elementi esclusivamente al fine di evidenziare come il giudiceterritorialmente competente non potesse individuarsi nel luogo in cui erano avvenuti isequestri.Invero, senza alcuna contraddizione, la Corte di appello ha espressamente ritenutocorretta la decisione del Tribunale di ancorare la competenza all’ultimo luogo in cui sonostate commesse le condotte criminose, rilevando come le evidenze processuali abbianoreso manifesto il luogo verso cui erano state indirizzate le energie del sodalizio, individuatonelle procedure fallimentari pendenti presso il Tribunale di Milano.2.2.

Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la sussistenza dell’associazione perdelinquere sub A), avendo considerato accertata, con articolato discorso giustificativo, unaserie sistematica di condotte tese all’attuazione del programma illecito avente ad oggettola presentazione di domande di svincolo delle somme accantonate in favore di creditoriirreperibili; programma illecito, peraltro, temporalmente indeterminato, sebbene concompetenti organi di polizia; associazione formata da un gruppo di appartenenti, fra cui gliimputati ricorrenti, dotato di un’organizzazione, sia pure basica.Il giudice di secondo grado, quindi, ha esposto la ravvisabilità dell’esistenza diun’associazione per delinquere, perché sono rilevabili: a) l’esistenza di una stabile strutturaorganizzativa, caratterizzata dalla disponibilità di una pluralità di mezzi, in particolarecostituiti da numerose società coinvolte nel sistema predisposto;b) la pluralità di soggetti agenti in cooperazione tra di loro, quali i due attuali ricorrenti;c) l’indeterminata serialità di presentazione di domande di svincolo delle sommeaccantonate in favore di creditori irreperibili, di cui due già realizzate per ingenti importi.Per il resto, la dequotazione delle corrispondenti risultanze prospettata dai ricorrentinon può essere fatta propria dal Collegio, nella parte in cui essi sollecitano una rivalutazionedi merito delle risultanze acquisite.La ricognizione degli elementi costitutivi del delitto associativo di cui all’art. 416cod. pen., compiuta dai giudici del merito, si è, nella sua sostanza, attenuta al principio,qui condiviso, secondo il quale, ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere,è necessaria l’esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminatodi delitti da commettere, ben potendo, tuttavia, l’associazione essere progettata peroperare per un tempo determinato (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv.277531; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099).Oltre ai restanti elementi, anche la sussistenza del concordato – fra gli aderenti alsodalizio, inclusi i ricorrenti – su un programma criminoso indeterminato è risultataadeguatamente argomentata nella sentenza impugnata.Né può criticarsi in modo fondato la Corte di secondo grado per avere individuato laprova piena del reato associativo tenendo conto anche della condotta degli imputati nellarealizzazione ripetuta – e con modalità reiterative – dei descritti reati fine.

In tema diassociazione per delinquere, è, infatti, consentito al giudice, pur nell’autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, desumere la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dallacommissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive,dal momento che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione(Sez.

U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; fra le successive, Sez. 2, n. 33580 del06/07/2023, Santagata, Rv. 285126; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv.266670).Invero, la Corte di appello, con motivazione adeguata alle pp. 65 e ss., individua edanalizza gli elementi costitutivi dell’associazione contestata al capo A), evidenziando come,dall’analisi dei supporti informatici in sequestro, sia stato rinvenuto un prospetto deifallimenti aggiornato al 5 dicembre 2017, ove erano indicati i fallimenti di altre società cheerano oggetto di analisi da parte degli imputati, al fine di riprodurre quello che dallo stessoZizioli è stato definito «il giochetto della Cinzia».Tale circostanza è significativa del fatto che gli imputati agissero secondo unconsolidato modus operandi, non certamente circoscritto ai due delitti fine contestatinell’odierno processo.In particolare, nulla dice la difesa sulla documentazione sequestrata il 20 marzo2018, relativa a un file contenente una serie di procedure concorsuali (tutte indicate a p.69 della sentenza di appello, ma anche alle pp. 135 e 155 e ss. della sentenza di primogrado), circostanza significativa di come l’associazione stesse acquisendo informazioni sualtre procedure e di come solo l’intervento delle forze dell’ordine abbia bloccato laperpetrazione di ulteriori reati.2.3.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.La difesa perora la ricostruzione a mente della quale nel caso di specie difetterebbe lamaterialità del delitto di cui all’art. 232 l. fall., giacché la domanda di ammissione alpassivo fallimentare non è stata presentata dai ricorrenti, ma era stata legittimamentepresentata dagli effettivi titolari del relativo credito.Invero, la cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso,anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve esserecomunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall’art. 115, comma secondo, l.fall., con l’indicazione dell’atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, ilquale provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile direclamo, al pari dell’eventuale omissione, a norma dell’art. 36 l. fall.Pertanto, nel caso in cui, come nella specie, il credito ceduto sia già statoammesso al passivo, il cessionario deve seguire la procedura prevista dall’art. 115,comma secondo, l. fall., nel testo successivo alle modifiche dettate dai decretilegislativi nn. 5/2006 e 169/2007, ritenuta applicabile anche ai fallimenti regolati dalladisciplina previgente (Sez. 1, civ., n. 15660 del 2011; Sez. 1, civ., n. 814 del 2016;Sez. 1, civ., n. 19930 del 2017).Ne deriva che, sebbene la domanda di ammissione al passivo sia statapresentata dai creditori originari, tuttavia gli imputati si sono attivati per realizzare unfalso atto di cessione del credito poi successivamente comunicato al curatore, sicchéla loro condotta è perfettamente riconducibile nella fattispecie contestata, giacché, ovesi accedesse alla soluzione prospettata dalla difesa, ipotesi come quella oggi contestatanon sarebbero perseguibili, con evidente vulnus per i creditori insinuati portatori dieffettive pretese nonché per lo stesso fallito, una volta che la liquidazione dell’asseconcorsuale possa serbargli un residuo attivo.La condotta dei ricorrenti, sostanziantesi nella predisposizione fraudolenta dellacessione di crediti, nel conseguente subingresso nella posizione dell’originario creditoree nella successiva istanza di svincolo, è idonea a pregiudicare l’interesse della massadei creditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dallaproposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità disoddisfacimento dei crediti effettivi.Sul punto deve precisarsi che è precluso il ricorso all’analogia in malam partemnella materia penale, in applicazione del principio di legalità di cui all’art. 25, secondocomma, Cost., nonché, a livello di fonti primarie, dell’art. 14 delle preleggi e –implicitamente – dell’art. 1 cod. pen. (Corte cost., sentenza n. 447 del 1998).Con la conseguenza che “[i]l divieto di analogia non consente di riferire la normaincriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali,e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative adisposizione del giudice di fronte al testo legislativo.

E ciò in quanto, nella prospettivaculturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, èil testo della legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera dellagiurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa leconseguenze sanzionatorie delle proprie condotte” (Corte cost., sentenza n. 98 del2021).Al contrario, l’interpretazione estensiva della previsione incriminatrice èconcetto non sovrapponibile a quello di analogia, vietata in via di principio in ambitopenale.La prima, infatti, è il percorso concettuale che si pone in essere allorquando ilperimetro applicativo di una determinata figura tipica – a causa di una necessità diordine logico, semantico, ovvero in virtù di una sostanziale equivalenza riscontrabilenei dati empirici – venga esteso a un caso che, sebbene non rientrante nell’ambitoprevisionale, secondo la rigorosa veste testuale dello schema normativo, si possareputare ricompreso nella sfera applicativa della fattispecie stessa; operazione di“ricongiunzione” che può esser compiuta all’esito di un ricollegamento ideale del casostesso alle intenzioni del Legislatore e, quindi, alla ratio della norma, secondo il dettatodell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.L’interpretazione estensiva, pertanto, non incorre nelle limitazioni di cui all’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Essa non dilata (impropriamente) ilcontenuto precettivo effettivo della previsione incriminatrice e non viola il principio ditassatività delle fattispecie incriminatrici, bensì scongiura la possibilità chedeterminate fattispecie, soggette a previsione tipica già esistente, possano restareingiustamente immuni dalla disciplina precettiva e sanzionatoria, a causa di unimmotivato limite, incongruamente desunto dall’esistenza di mere espressioni letterali.Dovere specifico dell’interprete è, infatti, quello di applicare la norma in manieraanche più estesa rispetto al mero dato testuale, così da far coincidere la portata dellanorma stessa con il pensiero e la volontà del Legislatore (sul punto, si potranno vederei principi di diritto risalenti, ma mai rivisitati, cristallizzati nelle decisioni assunte daSez. 4, n. 11380 del 27/04/1990, Dolci, Rv. 185084; Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980,Riva, Rv. 144606).Tanto precisato – e venendo più specificamente alla concreta vicenda per laquale si procede – ci si accorgerà come la soluzione della questione si debba rinvenire,semplicemente, sotto il profilo della lettura complessiva e coordinata, piuttosto chedefinitiva, non presta il fianco ad alcuna critica, né sotto il profilo logico, né quanto alversante della coerenza sistematica.Invero, la soluzione prospettata dalla difesa si pone in contrasto con la ratiodell’incriminazione, id est la tutela dell’interesse alla veridicità e all’effettività deicrediti insinuati, onde impedire che l’ammissione di crediti simulati – che tengono luogodell’originario credito ammesso su istanza del creditore effettivo – annulli o diminuiscala possibilità di soddisfacimento dei crediti reali, giacché sarebbero esenti daresponsabilità penale le condotte oggi contestate, allorquando la domanda diammissione al passivo fallimentare sia stata presentata dagli effettivi titolari delrelativo credito.Invero, se la ratio della norma è quella di tutelare l’interesse della massa deicreditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dalla proposizionedi crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità disoddisfacimento dei crediti effettivi, ne consegue che la fattispecie di cui all’art. 232,comma 1, l. fall., risponde all’esigenza di apprestare un’efficace tutela penale controle condotte fraudolente in grado di pregiudicare la par condicio creditorum, esigenzache ricorre anche qualora la domanda di ammissione al passivo fallimentare sia statapresentata dagli effettivi titolari del relativo credito, poi oggetto di cessione simulata,come nell’odierna fattispecie.2.4.

Né è accoglibile la tesi secondo la quale le somme di cui si è chiestal’assegnazione nel caso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate aicreditori che si sono insinuati.L’art. 117, commi quarto e quinto, l. fall., nel testo introdotto dall’art. 107, d.lgs. n.5 del 2006, applicabile all’odierna fattispecie, dispongono che, ove i creditori ai quali sianostate assegnate non si siano presentati a riscuoterle o siano irreperibili, le somme indicatenel piano di riparto «sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca giàindicati ai sensi dell’art. 34», e che, decorsi cinque anni dal deposito, possano esseredistribuite, con i relativi interessi, ai creditori rimasti insoddisfatti che ne abbiano fattorichiesta, dovendo altrimenti essere versate «a cura del depositario all’entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia».Il testo previgente si limitava, invece, a prevedere che le medesime sommedovessero essere depositate «presso un istituto di credito», specificando che «il certificatodi deposito vale quietanza».La differenza più rilevante tra le due formulazioni della norma in esame è costituitaproprio da quest’ultimo inciso, che, attribuendo al deposito delle somme presso l’istituto dicredito un effetto liberatorio, formalmente attestato dal certificato di deposito, nedeterminava la fuoriuscita immediata dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità delfallimento, dispensando gli organi di quest’ultimo dai successivi adempimenti e rendendo,pertanto, superflua l’ulteriore disciplina introdotta dal decreto di riforma.In proposito, questa Corte, in sede civile, ha già avuto modo di evidenziare che l’art.117, comma quarto, l. fall., nella formulazione attuale e applicabile all’odierna vicendaprocessuale, consentendo di provvedere alla redistribuzione delle somme depositate nelcaso in cui i creditori ai quali sono state assegnate non si siano presentati a riscuoterleentro cinque anni o risultino irreperibili, postula che, quanto meno fino alla scadenza delpredetto termine, le medesime somme rimangano nella disponibilità del fallimento, in talmodo impedendo di attribuire al deposito efficacia liberatoria (Sez. 1 civ., n. 18571dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 674917).Ed era proprio tale efficacia a escludere, nel sistema previgente, la possibilità diprocedere a una nuova distribuzione delle somme depositate presso l’istituto bancario, chedovevano ritenersi ormai definitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di ripartoe depositate nel loro interesse.Da quanto precede, consegue che, con l’attuale disciplina, le somme depositate enon riscosse dai creditori irreperibili possono formare oggetto di diritto dei creditori rimastiinsoddisfatti, circostanza che dimostra come tali somme, dopo l’assegnazione, nonfuoriescano dalla disponibilità del fallimento.2.5.

Inammissibile è il quarto motivo di ricorso.Al riguardo, occorre premettere, in termini generali, che il delitto di falso perinduzione si configura quando la falsità dell’atto si correla all’attività decettiva di unaltro soggetto, causalmente produttiva dell’errore dell’autore immediato.In particolare, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l’ingannoda cui deriva la responsabilità ex art. 48 cod. pen. può consistere in qualunque artificioo in altro comportamento idoneo a sorprendere l’altrui buona fede, attraverso il qualel’autore mediato induca in errore l’autore immediato del delitto (Sez. 5, n. 13249 del13/01/2006, Mellini, Rv. 234104; Sez. 6, n. 10159 del 27/10/1989, dep. 1990,Margarita, Rv. 184861).Con riguardo alla problematica che viene in rilievo nel giudizio in esame, occorreconsiderare che le decisioni giudiziarie rientrano nel novero degli atti dispositivi, ossiadi quelli che consistono in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazioneo descrizione di un fatto.In proposito, Sez.

U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117 – nel solcodella quale si sono poste, negli anni successivi, ribadendone le conclusioni, Sez.

U, n.35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867 – ha chiarito che anche nell’atto dispositivoè configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte “descrittiva” in essocontenuta e, più precisamente, all’attestazione, non conforme a verità, dell’esistenzadi una determinata situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per i lcompimento dell’atto.Ciò a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suotenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, nonmenzionata nell’atto, costituisce un indefettibile presupposto di fatto o una condizionenormativa dell’attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o al tenoreimplicito necessario dell’atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell’omessamenzione – talora scaltramente preordinata – ai fini della sussistenza della falsitàideologica (Sez.

U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117).In particolare, con riguardo a una fattispecie relativa al verbale di un esame dilaurea e al rilascio di un diploma di laurea, entrambi atti dispositivi, in quantocontenenti l’approvazione del candidato e la sua proclamazione di «dottore», è stataritenuta la sussistenza della falsità ideologica in relazione all’attestazione implicita diverità di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati di falsità, materialee/o ideologica, non essendo mai stati sostenuti, pur risultando formalmente superati.Negli anni successivi, tale orientamento è stato posto in discussione dallaconcezione più restrittiva espressa, tra le altre, da Sez. 5, n. 38453 del 25/09/2001,Perfetto, Rv. 220001, secondo cui – per quanto maggiormente rileva in questa sede –l’ipotesi nella quale il soggetto ingannato non solo riproduca la dichiarazione delmentitore, ma la utilizzi anche come premessa di un’argomentazione che esiti in unaconclusione errata, non integra il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., poiché,sebbene siano false tanto la dichiarazione del mentitore quanto la conclusione delsoggetto ingannato, costui commette un errore e non un falso.Ciò in quanto la proposizione assunta come premessa del ragionamento dalsoggetto ingannato non è immediatamente descrittiva del fatto rappresentato dalmentitore, bensì dell’intervenuta dichiarazione di costui.

Ne consegue che la falsitàdella conclusione dell’argomentazione non dipende dalla falsità della premessa, che èvera, bensì dall’invalidità dell’argomento, nel quale la conclusione viene tratta comeconseguenza necessaria dell’attestazione del mentitore, senza considerare lapossibilità che questa sia falsa.La richiamata sentenza Scelsi ha tuttavia ribadito che il falso ideologico neidocumenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite,dell’atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositivadell’atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dalpubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (Sez.U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867).2.6.

La giurisprudenza di legittimità, nell’elaborazione successiva, hariconosciuto in diverse occasioni che anche il delitto di falso ideologico per induzionepuò essere integrato in fattispecie nelle quali la falsità riguardi atti aventi contenutodispositivo, come i provvedimenti giudiziari, qualora l’induzione in errore abbia adoggetto le premesse dalle quali muove il ragionamento del giudice.In particolare, sulla scorta dei principi sanciti dalle richiamate sentenze delleSezioni Unite, si è, tra l’altro, ritenuto che il delitto in esame sia integrato: dallacondotta di colui che, mediante la falsificazione di un titolo di credito, induca il giudicead emettere un decreto ingiuntivo, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta, inmodo non conforme al vero, l’esistenza di una situazione costituente il presuppostoindispensabile per il compimento dell’atto (Sez. 5, n. 48389 del 24/09/2014, Dicivili in forza di procure apparentemente rilasciate da persone in realtà ignare o giàdecedute, induce il giudice all’emissione di sentenze di accoglimento delle relativedomande (Sez.

F, n. 39192 del 29/08/2013, Tralicci, Rv. 257018); dalla falsità dellaprocura alle liti che induca in errore l’autorità giudiziaria sulla legittimazione deldifensore a compiere atti processuali, consentendo gli stessi in un’ipotesi nella qualedovrebbe dichiarare l’inammissibilità dell’azione (Sez. 5, n. 5861 del 20/12/2013, dep.2014, Vallefuoco, Rv. 258346).Come si evince dalle pronunce richiamate, la falsità ideologica (e, dunque,quella per induzione che ad essa si correla) è sì configurabile anche rispetto a unamanifestazione di giudizio, quale è la sentenza, ma solo con riferimento allasussistenza dei presupposti necessari per l’adozione dell’atto.Ciò implica che debba essere effettuata una distinzione tra le decisionigiudiziarie che, in forza di questo criterio, possono ritenersi ideologicamente false equelle che sono, in tesi, solo espressione di erronee valutazioni del materiale istruttorioa disposizione dell’organo giudicante.A riguardo, non si può trascurare che, rispetto alla più ampia nozione di “falsovalutativo”, le Sezioni Unite di questa Corte hanno posto in rilievo che l’atto valutativocomporta necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore,apprezzamento che può essere più o meno ampio a seconda dei criteri eventualmenteprevisti sul piano normativo per limitare il relativo potere (Sez.

U, n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, parr. 9.5, 9.6 e 9.7).

Dunque, la valutazione può dirsi falsasolo se esonda i limiti del vaglio discrezionale consentito, sul piano legislativo, alsoggetto chiamato a emanare l’atto.Questo principio, rispetto alle decisioni giudiziarie, comporta che la falsitàideologica sia configurabile soltanto a fronte di una statuizione che, dinanzi a undeterminato presupposto, non avrebbe potuto che essere quella, escludendoqualsivoglia valutazione discrezionale dell’organo giudicante.Dal che deriva, correlativamente, che il delitto di falso ideologico per induzioneè configurabile solo se l’attività decettiva commessa dall’autore mediato si ponga qualeineludibile premessa della decisione che, in forza del presupposto sul quale la stessaIn sostanza, una pronuncia giudiziaria può essere considerata ideologicamentefalsa per induzione solo quando una delle parti depositi documenti falsi o rendadichiarazioni non veritiere che, oltre a rivestire carattere decisivo per la definizionedella controversia, escludano ex lege qualsivoglia successiva valutazione demandataall’autorità giudiziaria.Un esempio normativamente disciplinato che consente di comprendere ilfenomeno è, nel processo civile, quello del giuramento c.d. decisorio: infatti, in virtùdell’art. 2736 cod. civ., se una parte deferisce all’altra il giuramento su circostanzefavorevoli alla parte chiamata a giurare, la controversia non può che essere definita insenso favorevole alla parte che giura (Sez. 1 civ., n. 9831 del 07/05/2014, Rv. 631124-01; Sez. 3 civ., n. 24025 del 13/11/2009, Rv. 610118), e ciò anche se è giurato ilfalso, circostanza, questa, che non può portare alla caducazione della sentenza, fermala responsabilità, sul piano penale, di colui che ha prestato il giuramento per il delittodi cui all’art. 371 cod. pen.Per altro verso, una decisione giudiziaria è invece solo frutto di una valutazioneerrata quando il giudice, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti a seconda del tipo diprocesso e del complesso della documentazione e del materiale istruttorio messi adisposizione dalle parti, pervenga a un esito non corrispondente all’accertamento dellaverità materiale per un errore nella valutazione delle prove allo stesso liberamentedemandata nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri discrezionali.Con la conseguenza che, rispetto agli atti e alle risultanze dell’istruttoria oggettodi valutazioni rimesse all’apprezzamento dell’organo giudicante, un’ipotetica attivitàdecettiva della parte non determina la responsabilità penale per il delitto di falsoideologico per induzione, atteso che l’erroneità della decisione non dipende in viaimmediata e diretta da quella attività decettiva, sulla quale si innesta l’autonomopotere valutativo delle complessive risultanze istruttorie da parte del giudice.Nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto documenti falsi ( id est produzionedi falsi atti di cessione di crediti) indispensabili per l’accoglimento della domanda disvincolo da parte dell’autorità giudiziaria e, a fronte del deposito dei quali, dunque,l’esito divisato non poteva che essere quello auspicato dagli autor i mediati.2.7.

Ciò posto, i giudici di appello, alle pp. 63 e ss., spiegano in modo congruoed esaustivo le ragioni per le quali gli atti di cessione dei crediti non erano validi.In particolare, nel progr. n. 1286, lo [OSCURATO:PERSONA] ammette la falsità di tutte le firmefatte autenticare dalla [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, si osserva che il giudice di primo grado, alle pp. 133 e ss., dedicaun intero paragrafo al rinvenimento, nel computer della [OSCURATO:PERSONA], della scannerizzazionedelle sottoscrizioni della Cornaro; così come, alle successive pp. 148 e ss., sonopuntualmente indicate le ragioni del carattere apocrifo della sottoscrizione diCremonesi Claudio.La difesa non si confronta con le puntuali argomentazioni spese al riguardo.In particolare, non è stata provata l’origine dei crediti e, anzi, il presidente delcollegio sindacale della Incofisco non aveva mai sentito parlare della cessione di creditodella Cornaro.Inoltre, a pp. 54 e ss., i giudici di appello indicano ulteriori elementi che militanonella direzione della falsità degli atti redatti.In particolare, la Corte di appello valorizza i seguenti elementi:a) assenza di documentazione societaria a sostegno dell’operazione apparentementeautorizzata dal consiglio di amministrazione Incofisco; b) assenza di giustificazione inordine all’assunzione della garanzia da parte della Cornaro del debito contratto dalgruppo Pasculli (v., in particolare, p. 54, ove sono analiticamente indicati gli elementidimostrativi della inoperatività del gruppo Pasculli e, quindi, la inidoneità ad assumereobbligazioni patrimoniali rilevanti); c) riferimento alla cessione di credito da [OSCURATO:PERSONA], mentre nel verbale dei sindaci si fa riferimento ad accollo di debito da partedella società [OSCURATO:PERSONA];d) il presidente del collegio sindacale non ha mai sentito parlare del gruppo Pasculli;e) difformità delle firme originali della Cornaro rispetto a quelle risultanti dall’atto dicessione.2.8.

Il quinto e il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, inquanto diretti a contestare complessivamente il trattamento sanzionatorio, e sonoinammissibili.Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che laesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudiziodi cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; da ultimo, v.

Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).In particolare, per assolvere al relativo obbligo di motivazione – non sindacabilein sede di legittimità – è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dicui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o«congruo aumento», ovvero mediante il richiamo alla gravità del reato o alla capacitàa delinquere; è, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione delragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv.269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

È stato, altresì,precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nelcaso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve esserecalcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo perdue il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale eaggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, DelPapa, Rv. 276288).Nel caso di specie, la Corte di appello ha giustificato il discostamento dal minimoedittale in ragione della oggettiva gravità dei fatti e del ruolo di preminenza rivestitodai ricorrenti, sicché lo stesso è stato adeguatamente motivato: si tratta di motivazioneidonea, essendo stati indicati i plurimi elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen.,ritenuti determinanti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativosulla personalità degli imputati; elementi che questi ultimi hanno censurato in modogenerico e, soprattutto, esclusivamente sul piano valutativo e della considerazionedella gravità della condotta, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.Inammissibile è anche la questione relativa all’aumento di pena inflitto pereffetto della continuazione tra i reati.Sul tema, le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satell ite.In tale occasione si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordineai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previstidall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale dipene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).Nel caso di specie, come già osservato con riferimento alla determinazione dellapena base, i parametri valutativi che hanno indotto la Corte territoriale a stabilirel’aumento per la continuazione nella misura di sei mesi di reclusione per i capi B) e D)e di quindici giorni per il capo G) si evincono dal testo della sentenza nel suo complessoargomentativo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949) e,comunque, l’aumento è stato fissato in una misura di entità limitata rispetto alla penabase.Stessa sorte di inammissibilità tocca al motivo con il quale si contesta lamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «in tema di attenuantigeneriche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato,a p. 72 della motivazione della sentenza impugnata, il ruolo di primo piano rivestito ele modalità della condotta che, per la loro assoluta gravità, precludono l’applicazionedelle circostanze attenuanti generiche.Ha, quindi, valorizzato, in senso ulteriormente ostativo alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche, i motivi di natura economica e connessi al pregressosvolgimento di attività illecita.Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantieneall’interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalatedai ricorrenti i quali – va ancora una volta ribadito – sollecitano un intervento che ilgiudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizilogici e che tiene debitamente conto delle risultanze processuali.Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzoermeneutico secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuantigeneriche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalitàdel colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultareall’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez.5, n. 43952 del 13/02/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e «in tema di diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all’art. 62-biscod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ognisingola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).2.9.

La possibilità di rilevare la prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all’episodio del 15 gennaio 2018 del capo B, maturata dopo la pronunciadella sentenza di appello, è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e dellaconseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, con conseguenteimpossibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966).3.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.3.1.

Inammissibile è il primo motivo di ricorso.L’art. 232 l. fall. punisce, al contestato comma 1, “chiunque, fuori dai casi diconcorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda diammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato”.L’incriminazione mira alla protezione, da un lato, dei creditori insinuati portatoridi effettive pretese, dall’altro, dello stesso fallito, una volta che la liquidazione dell’asseconcorsuale possa serbargli un residuo attivo, tutelando l’esigenza processuale di uncorretto svolgimento della vicenda fallimentare.Come osservato, con condivisibile argomentare, dalla dottrina, la ratio dellanorma è quella di tutelare l'interesse della massa dei creditori a che i crediti insinuatisiano veridici e reali, evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad esserediminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi.

Propriol'utilizzazione della clausola di esclusione “fuori dei casi di concorso in bancarotta”rende evidente che la fattispecie di cui all'art. 232, comma 1, l. fall., rispondeall'esigenza di apprestare un'efficace tutela penale contro le condotte fraudolenteposte in essere da soggetti diversi dall'imprenditore fallito, ovvero da chi rivesta unadelle qualità indicate nell'art. 223, comma 1, l. fall., in pregiudizio della par condiciocreditorum.Per l'integrazione di tale fattispecie di reato è, dunque, necessario presentareuna domanda di ammissione al passivo fallimentare per un credito “fraudolentementesimulato”.Si tratta, pertanto, di stabilire, innanzitutto, che cosa si debba intendere per“credito simulato”.Al riguardo, ritiene il Collegio che, tenuto conto della ratio della disposizione inesame, debba ritenersi simulato ogni preteso diritto di credito, oggetto della domandadi ammissione al passivo da parte del soggetto attivo del reato, non corrispondentealla realtà giuridica da esso formalmente rappresentata e, quindi, in quanto tale,idoneo a incidere negativamente sul regolare soddisfacimento delle ragioni del cetocreditorio in sede di riconoscimento dei rispettivi diritti di credito e di ripartizionedell'attivo fallimentare.Rientrano, pertanto, in tale categoria non solo tutti i casi di cd.

“simulazioneassoluta”, in cui manchi del tutto il diritto di credito, ma anche i casi di cd.

“simulazionerelativa”, in cui la falsa rappresentazione della realtà giuridica espressa dal d iritto dicredito vantato è solo parziale, ma decisiva per creare le condizioni (apparenti) perconsentirne l'ammissione al passivo fallimentare.Sono questi i casi, ad esempio, come è stato rilevato in dottrina con condivisibiliaffermazioni: 1) del credito effettivamente esistente, ma di cui non è titolare ilsoggetto attivo del reato, che, nel presentare la domanda di ammissione, si sostituisceal creditore effettivo, il quale ha, invece, rinunciato a insinuare il proprio credito, senzacederlo; 2) della domanda di ammissione al passivo di un credito ordinario, che vienefatto apparire falsamente come privilegiato; 3) del credito che viene insinuato perun'entità quantitativamente superiore a quella effettiva; 4) della domanda diammissione al passivo di un credito estinto, che venga presentato come ancoraesigibile.Non basta, tuttavia, che il credito sia simulato, occorrendo, come si è visto, chesi tratti di un credito “fraudolentemente simulato”.

Occorre, in altri termini, perintegrare l'elemento oggettivo del delitto di cui si discute, un quid pluris rispetto allasemplice simulazione, che si traduce ontologicamente nella presentazione di unadomanda di ammissione ideologicamente falsa nella misura in cui si fonda su unapretesa creditoria non corrispondente alla realtà, vale a dire una condotta, come, adesempio, la produzione di documentazione relativa al diritto di credito, che sia idoneaa perfezionare l'inganno.Orbene, la norma incriminatrice, assume il ricorrente, individua quale condottapunibile la presentazione della domanda di ammissione al passivo con mezzifraudolenti, sicché, trattandosi di un reato di pericolo istantaneo, l'unica condottarilevante è la presentazione della domanda, cui la frode deve accompagnarsi,coincidendo con il momento consumativo; la condotta criminosa, in altri termini, èintegrata dalla presentazione della domanda di ammissione al passivo, accompagnatao preceduta dalla fraudolenta simulazione del credito, ossia dalla predisposizione dielementi di prova caratterizzati da artifici o raggiri, documenti falsi, o altro, tali da farapparire reale un credito fittizio.Tale ricostruzione non è fondata, dal momento che la norma incriminatricerelazione a un credito fraudolentemente simulato (“presenta domanda di ammissioneal passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato”).Va, tuttavia, chiarito che la presentazione di una domanda di ammissione alpassivo integra un elemento normativo della fattispecie penale, non certo un elementonaturalistico; nel senso che la “domanda di ammissione”, per essere giuridicamenterilevante, anche ai fini penali, deve avere determinati requisiti previsti dalla legge.L’art. 93 l. fall. prevede, infatti, che il ricorso contenente la domanda diammissione al passivo, oltre a indicare la somma, la “ragione della domanda”, leeventuali ragioni di prelazione, debba essere altresì corredato dai documentigiustificativi del credito vantato (comma 6: “Al ricorso sono allegati i documentidimostrativi del diritto del creditore”).Ai fini della consumazione del reato, quindi, è necessario che la domanda diinsinuazione al passivo sia completa dei requisiti di ammissibilità (indicazione dellasomma, della ragione della domanda, ecc.) e corredata dalla documentazionedimostrativa del diritto di credito preteso, quale requisito di proponibilità.Al riguardo, anche autorevole dottrina si è espressa nel senso che, per lasussistenza della fraudolenta simulazione, non è sufficiente la mera presentazionedella domanda, ma occorre che ad essa sia allegata una qualche documentazione attaa perfezionare l'inganno.In tal senso, del resto, depone anche l'interpretazione elaborata al riguardodalla giurisprudenza civile di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui,in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, il portatore di un titolo dicredito che eserciti azione causale deve produrre il titolo in originale ai sensi dell'art.66, legge cambiaria, e dell'art. 58, legge assegno, posto che, in mancanza di taleproduzione, il credito, pur provato, deve essere ammesso con riserva; detta riserva,peraltro, concerne documenti giustificativi richiesti non quale integrazione di una provaallegata ma non prodotta, bensì quale requisito di proponibilità della domanda,previsto a tutela del debitore, ad evitare la possibilità dell'insinuazione di altri creditoriin via cambiaria, ovvero per assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azionicambiarie di regresso (Sez. 1 civ., n. 13073 del 08/09/2003, Rv. 566626); invero,poiché la produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisitoindefettibile per l'esercizio sia dell'azione cartolare sia dell'azione causale, laproduzione degli originali costituisce requisito per l'esame nel merito della domanda(Sez. 1 civ., n. 22531 del 28/11/2011, Rv. 620393).A [OSCURATO:PERSONA], con la contestazione del comma 1 dell'art. 232 l. fall., è statorimproverato di avere presentato, in concorso con altri soggetti, una domanda diammissione al passivo di un credito che era emerso essere stato fraudolentementesimulato mediante le ricordate cessioni del medesimo a partire dall'originario creditore,irreperibile o non più esistente, ottenendo il pagamento di due rate del complessivocredito e l'approvazione, da parte degli organi dell'amministrazione straordinaria, alversamento di una terza rata.Invero, per effetto dell’originaria domanda di subentro nel passivo, il 26 marzo2018 fu presentata al Presidente della sezione fallimentare un’ulteriore istanza perottenere il pagamento di somme spettanti ai creditori irreperibili, condotta integrantecomportamento fraudolento in pregiudizio della par condicio creditorum, con ciòrealizzando una lesione del bene tutelato.La non plausibilità dell'opinione contraria, sostenuta nel ricorso, è, del resto,evidenziata dall'effetto interpretativo abrogans della norma incriminatrice, in quantoconsentirebbe di eludere agevolmente e sistematicamente la fattispecie penalemediante la sola presentazione della domanda di ammissione, presentando poisuccessive domande di svincolo dei fondi intestati a favore di creditori irreperibili;secondo lo schema seguito, emblematicamente, proprio nel caso di specie, in cuiall'originaria domanda è seguita la presentazione di distinte domande di svincolo, conil conseguimento di un evidente ingiusto profitto, rappresentato dalla duplicazione delpagamento del credito, ai danni del ceto creditorio.Invero, la soluzione prospettata si pone in contrasto con la ratiodell’incriminazione, id est la tutela dell’interesse alla veridicità e all’effettività deicrediti insinuati, onde impedire che l’ammissione di crediti simulati annulli o diminuiscala possibilità di soddisfacimento dei crediti reali, giacché sarebbero esenti daresponsabilità penale domande di svincolo successive alla prima.Del resto, a ogni domanda di svincolo – seppure connessa alla stessa istanza diammissione al passivo fondata su documenti falsi – corrispondevano distintiprovvedimenti autorizzatori da parte del Tribunale fallimentare, basati sullapreliminare – e distinta – verifica, da parte del curatore, dell’assenza di altri creditoriche avessero richiesto di partecipare alla distribuzione delle somme ai sensi dell’art.117, comma quarto, l. fall.Nel caso di specie si è in presenza di un reato istantaneo, dovendo valorizzarsi,tuttavia, quali ulteriori atti fraudolenti, le singole riscossioni nelle quali l’inizialeproposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sull’illiceità della situazione.Pertanto, ai fini della valutazione circa l’eventuale maturazione dellaprescrizione del reato, deve farsi riferimento al momento nel quale è posta in esserel’ultima azione utile finalizzata a ottenere l’ulteriore quota di distribuzione dellesomme.3.2.

Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.Quando viene dedotto il travisamento della prova, è onere del ricorrente (come nellaspecie, a pp. 13 e ss. del ricorso, ove si invoca la mancata valutazione delle testimonianzedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e le prove documentali da loro prodotte), in virtùdel principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediantela completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limitidi quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudicedi legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emergaall’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F,n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative,estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale, al fine di trarre rafforzamentodall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare inblocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone l’integralelettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv.263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizionedella specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali l’art. 606,comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile insede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio,l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazioneprecisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunquetali da non costringere la Corte di cassazione a una lettura totale degli atti, dandosi luogoaltrimenti a una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degliartt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).È necessario, pertanto: --a) identificare l’atto processuale omesso o travisato;--b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risultaincompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; --c) dare la prova della veritàdell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenzadell’atto processuale su cui tale prova si fonda; --d) indicare le ragioni per cui l’atto inficiae compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale "incompatibilità" all’interno dell’impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).Nel caso di specie, nulla di tutto quanto indicato è stato fatto dalla difesa, che nonsi è neppure premurata di riportare le dichiarazioni testimoniali asseritamente pretermessedalla Corte di appello.Ad ogni modo, la sentenza oggi impugnata, a pp. 67 e ss., indica analiticamente laragnatela di società utilizzate per la realizzazione dei fini associativi, specificando, da unlato, che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata costituita dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso amministrata, dall’altro,che la stessa deteneva quote in società coinvolte nell’odierna vicenda processuale (p. 67).In particolare, sulla scorta di quanto appurato dal curatore fallimentare, il [OSCURATO:PERSONA] erail “dominus effettivo” della [OSCURATO:SOCIETA]., le cui quote societarie, per il 70%, eranodetenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]..3.3.

Analoga sorte deve essere riservata ai motivi aggiunti, giacché tutti versatiin fatto, tendono a sostituire una propria ricostruzione a quella offerta dalla Corte diappello, con motivazione logica e capace di resistere alle censure proposte (v. p. 71della sentenza impugnata, nella quale sono anche indicati i solidi rapporti di affariintercorrenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA]).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelliadottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez.6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservatain via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenutedal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che la difesa rinvia a specifici attiprocessuali (accordo di lavoro del 4 novembre 2009, spontanee dichiarazioni delricorrente), senza allegarli e, anzi, onerando la Corte di un accertamento non di suaspettanza.4.

Inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Inammissibile è il primo motivo di ricorso.Invero, il motivo non si confronta con il principio di autosufficienza per comeesplicitato nel § 3.2, cui si rimanda.Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il difensore, da un lato, invoca daparte della Corte di cassazione una lettura totale degli atti, rinviando integralmente aidocumenti indicati ai nn. 2, 3, 9, 10, 11 e 12 del ricorso; dall’altro, riporta meri stralcidi singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’attoprocessuale (v. nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’indice allegati al ricorso), sicché tale doglianzadifetta della necessaria specificità, sub specie del difetto di autosufficienzanell’allegazione documentale.Ad ogni modo, la Corte di appello, con motivazione congrua e articolata, hapuntualmente indicato le ragioni per le quali le informazioni comunicate dal ricorrenteai correi fossero riservate (v. p. 59), così come che, benché intervenuto ilpensionamento, [OSCURATO:PERSONA] continuasse a essere inserito nella compagine associativa (p.61), circostanza dimostrata dalla vicenda relativa alla vendita del salottino di ceramicaCapodimonte (pp. 61 e 62 della sentenza di appello; nonché pp. 99 e ss. della sentenzadi primo grado).4.2.

Inammissibile è il secondo motivo.Nel caso di estinzione del reato per prescrizione, non rinunciata dall’imputato,l’art. 129 cod. proc. pen. richiede (affinché vi sia pronuncia assolutoria) un quid pluris:l’elemento indicato come in grado di scardinare l’ipotesi accusatoria deve essere di taleforza e natura da non ingenerare, semplicemente, un incontrovertibile ragionevoledubbio di colpevolezza, bensì da far risultare palese l’innocenza dell’accusato (Sez. 6,n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091; Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022,Grosso, Rv. 283131; Sez. 5, n. 33145 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG c\Cari, Rv. 279842).Tanto è chiaramente assente nella censura in esame, che si diffonde in articolateconsiderazioni giuridiche e fattuali, assolutamente controvertibili e meramentealternative rispetto all’ipotesi accusatoria e che, di certo, non fanno emergerel’evidenza della dedotta innocenza per insussistenza del fatto.Parte ricorrente censura esclusivamente la declaratoria di prescrizionerelativamente all’episodio del 27 luglio 2012, senza affrontare alcuna questione didiritto in merito alla configurabilità del reato, limitandosi a precisare: «dagli atti dicausa è emerso chiaramente come il procedimento indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] già dovuto dare evidenza dell’insussistenza del fatto ascritto ex art. 232 l.fall. (nello specifico, si rinvia a quanto precisato nel § 3.1 relativamente al reato di cuiall’art. 232, comma primo, l. fall.)».È evidente, dunque, che in tal modo ci si collochi su un piano eminentementevalutativo e, quindi, fattuale (causa esso stesso di inammissibilità del motivo di ricorsoin cassazione), mirando a una – meramente possibile, ma non oggettivamenteemergente con palmare evidenza – diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quellaoperata in sede di merito.Si è, insomma, in un ambito del tutto eccentrico rispetto al necessario giudizio di“evidenza” dell’innocenza.4.3.

Manifestamente infondato è il terzo motivo con il quale si contestano le statuizionicivili relative alla provvisionale.Il ricorrente, infatti, si sofferma esclusivamente sul riconoscimento e sulla misura dellaprovvisionale, dei quali non può, tuttavia, dolersi in questa sede, trattandosi di decisioni dinatura discrezionale, meramente delibative e non necessariamente motivate, per loronatura insuscettibili di passare in giudicato e destinate ad essere travolte dall’effettivaliquidazione dell’integrale risarcimento.Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, «il provvedimento con ilquale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno,assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non èimpugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicatoe destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento» (Sez.U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722).Trattasi di un orientamento consolidato nella successiva giurisprudenza di legittimità(Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014,Patricola, Rv. 261054), al quale il Collegio aderisce, ribadito anche in tempi più recentidalla Suprema Corte (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; nonmassimate: Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi; Sez. 5, n. 19700 del 05/03/2019,Oleari; Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli).4.4.

Inammissibile è il quarto motivo con il quale si contesta il trattamentosanzionatorio.La Corte di appello ha precisato come la pena non sia stata contenuta nel minimoedittale, in considerazione della qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal ricorrente e inragione della condotta posta in essere dopo essere andato in pensione, chiarendo che lariduzione di pena era solo conseguenza dell’intervenuta estinzione per prescrizione dialcune condotte per le quali era stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado.Si tratta di motivazione che implicitamente dà conto delle ragioni per le quali, acagione della non minima rilevanza della condotta illecita, era esclusa la configurazione diun rapporto di comparazione tra circostanze in termini di concessione delle attenuanti eaggravanti.In altri termini, per la Corte territoriale la non minima rilevanza della condotta illecitaimpediva una formulazione del giudizio di comparazione che desse prevalenza alleInammissibile la doglianza relativa alla quantificazione della continuazione, giacché laCorte di appello, mercé il richiamo alla valutazione complessiva della condotta realizzatadal ricorrente, ha precisato che gli stessi argomenti supportano gli aumenti disposti in sededi continuazione.5.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.5.1.

Inammissibile è il primo motivo di ricorso.Invero, osserva il Collegio che, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello,concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sullaresponsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non ètenuta a motivare nuovamente sull’an della responsabilità, proprio per effetto della rinunciaai motivi sul punto da parte dell’imputato; sicché l’accordo sulla pena, ex art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56, entrata in vigoreil 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggettodi rinuncia.Orbene, in tema di definizione della pena concordata in appello, la rinunciadell’imputato ai motivi di impugnazione ben può ricomprendere anche le doglianze relativealla costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 25199 del 25/05/2007, Rossi, Rv. 237072); adogni modo, la rinuncia ai motivi, fatti salvi quelli inerenti al trattamento sanzionatorio,implica rinuncia anche alle doglianze inerenti alle statuizioni civili, dato che questeintegrano un punto della decisione autonomo rispetto a quello che inerisce al trattamentosanzionatorio, in quanto si tratta di tema correlato piuttosto alla statuizione diaccertamento della responsabilità, che l’imputato ha rinunciato a contestare.Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla invalidità della costituzionedi parte civile per essere state depositate le conclusioni da parte di una società estinta (idest la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione).Tale doglianza oblitera il testo dell’art. 2504-bis cod. civ.Invero, va ricordato che, secondo l’art. 2504-bis cod. civ. (effetti della fusione), «lasocietà che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi dellesocietà partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali,anteriori alla fusione».Quindi, la norma prevede espressamente la prosecuzione dei rapporti giuridici, ancheprocessuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti irapporti preesistenti.

Il ricorrente confonde, invece, quella che è la sorte del soggettoincorporato, che, pur a seguito della fusione, subisce soltanto una vicenda evolutivo-modificativa (Sez. 6 – 5 civ., n. 12119 del 16/05/2017, Rv. 644171).Non appare, invero, revocabile in dubbio il principio (Sez.

U civ., n. 19698 del17/10/2010) per cui «in tema di fusione, l’art. 2504-bis cod. civ., introdotto dalla riformadel diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ha natura innovativa e noninterpretativa… per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in unnuovo assetto organizzativo».Con riguardo al nuovo art. 2504-bis cod. civ., conseguente alla riforma del dirittosocietario, le Sezioni Unite civili di questa Corte, con l’ordinanza n. 2637/2006 (seguita daSez. 1 civ., n. 14526/2006 e da Sez. 1 civ., n. 6058/2012), valorizzando la lettera delladisposizione, che non contiene più il riferimento all’effetto estintivo e che, inoltre, sottolineache la società che risulta dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti,anche processuali, anteriori alla fusione, hanno sostenuto che la fusione tra società nondetermina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata,né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazionemediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in unavicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva lapropria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.Ne consegue che, a seguito della fusione, si ha la prosecuzione dei rapporti giuridicinel soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti precedenti.5.2.

Inammissibile il motivo con il quale si contesta la determinazione dellaprovvisionale.Sul punto si rinvia a quanto già esplicitato nel § 4.3.Sotto altro aspetto non possono trovare ingresso in questa sede le ricostruzionirelative all’asserito minor ruolo rivestito, perché si tratta di tema correlato piuttosto allastatuizione di accertamento della responsabilità, che l'imputata ha rinunciato a contestare.5.3.

Manifestamente infondato è il motivo relativo alla condanna alle speseprocessuali.La materia della condanna alle spese relative all’azione civile trova espressadisciplina nella norma dell’art. 541 cod. proc. pen., per la quale, con riferimento all’ipotesidisciplinata al comma 1, «con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o dirisarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido alpagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne,per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».Si tratta di norma all’evidenza fondata sui principi di causalità e di soccombenza chegenericamente regolano la materia della condanna al pagamento delle spese processuali.Nella sua accezione letterale, essa prevede un generale obbligo di condannadell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel caso in cui vi siastato – quale univoco presupposto necessario – il preventivo accoglimento della domandadi restituzione o di risarcimento dei danni.Non appare, tuttavia, superfluo ricordare che, in tema di disciplina relativa allespese processuali applicabile in caso di parte civile costituita nei confronti di più imputati,l’art. 541 cod. proc. pen., nella sua formulazione letterale, fa riferimento solo all’imputatoe al responsabile civile – tenuti al pagamento in solido delle spese processuali in favoredella parte civile costituita – ma non prevede espressamente la disciplina da applicare nelcaso di parte civile costituita nei confronti di più imputati.In tal senso, è stato osservato da questa Corte regolatrice che, considerata lapeculiarità della posizione della parte civile, la quale, pur nell’ambito del processo penale,esercita comunque un’azione civile, si rende necessario raccordare l’art. 541 cod. proc.pen. con la disciplina dettata dal legislatore con riguardo alle spese processuali da liquidarenel processo civile, ossia con l’art. 97 cod. proc. civ.; detta norma prevede che «se le partisoccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni inproporzione del rispettivo interesse nella causa, potendo anche pronunciare condannasolidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse comune».A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che lacondanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti può esserepronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, mapure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anchedalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di29/07/2015, Rv. 636621; Sez. civ. 2, n. 17281 del 12/08/2011, Rv. 618984).La condanna in solido delle parti alla rifusione delle spese processuali postula,dunque, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., una responsabilità solidale in ordineall’obbligazione dedotta in giudizio, ovvero una mera comunanza di interessi tra le parti,che può sussistere indipendentemente dalla prima e che è correlabile anche a unaconvergenza di atteggiamenti difensivi.Detto principio, che governa il processo civile e deve, quindi, orientare anchel’interpretazione dell’art. 541 cod. proc. pen., consente di affermare che, nel caso di partecivile costituita nei confronti di più imputati, ricorrendone le condizioni sopra indicate, benpuò essere disposta la solidarietà nel pagamento delle spese processuali in favoredell’anzidetta parte, non potendo assumere rilievo, in senso contrario, la norma dettatadall’art. 535 cod. proc. pen., che, disciplinando le spese relative al processo penale, ha unpresupposto e un ambito applicativo diversi rispetto a quelli dell’art. 541 cod. proc. pen.,giacché ciò che viene in rilievo è la statuizione sulle spese processuali attinenti a un’azionecivile (Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013, Poloni, Rv. 25484).Pertanto, la soccombenza dell’imputato nei confronti della parte civile impone lapronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., che esprime una regola generaleriferita non solo all’accoglimento, nei confronti dell’imputato, della domanda della partecivile di risarcimento del danno o di restituzione, ma anche a tutte le pronunce dalle qualiderivi la conferma delle statuizioni civili.Ciò premesso, la ricorrente non ha interesse a impugnare la sentenza che abbiaomesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno a carico di tutti icoimputati, trattandosi, al più, di un interesse mediato, essendo in realtà la parte civilel’unico soggetto legittimato a dolersi di tale omissione.5.4.

Inammissibile è la questione di legittimità agitata dalla difesa.Invero, non vi è alcuna lesione del diritto di difesa giacché le questioni civili sonostate esaminate da questa Corte.6.

Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionepecuniaria nella misura indicata in dispositivo.Inoltre, gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che devonoessere liquidate in complessivi 4500,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, D.M. n. 55del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, tenuto conto dell'attività svolta edelle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art.2, D.M. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltreall'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, iricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4500,00, oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma il 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, iricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4500,00, oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma il 18/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Zizioli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rizzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Morreale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Scaratti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso di MottinOrtensia e [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità o insubordine rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità o in subordine rigettodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali siriporta.[OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dei motividi impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di gravame, insistendo per l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi d'impugnazione e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 16 aprile 2025, in riformadella decisione del Tribunale di Milano del 9 novembre 2023, resa in esito a giudiziocelebrato nelle forme del rito ordinario, dichiarava non doversi procedere per intervenutaprescrizione in ordine ai reati di cui al capo B (artt. 110 cod. pen. e 232, comma primo ecomma terzo, n. 1, l. fall.) limitatamente al fatto del 15 dicembre 2012, al capo D (artt.110 cod. pen. e 232, comma primo e comma terzo, n. 1, l. fall.) limitatamente al fatto del27 luglio 2012, al capo F (artt. 110, 476 cod. pen.) limitatamente al fatto del 27 luglio2012, capo G (artt. 48, 110, 479 cod. pen.) limitatamente al fatto del 21 dicembre 2016,ritenendo gli imputati responsabili dei reati ascritti relativamente al capo A (art. 416,comma primo, secondo e terzo, cod. pen.), al capo B (artt. 110 cod. pen. e 232, commaprimo e comma terzo, n. 1, l. fall.) in esso assorbito il capo C (artt. 56, 640 cod. pen.)limitatamente al fatto del 26 marzo 2018, al capo D (artt. 110 cod. pen. e 232, commaprimo e comma terzo, n. 1, l. fall.) in esso assorbito il capo E (artt. 56, 640 cod. pen.)limitatamente al fatto del 26 marzo 2018, al capo G (artt. 48, 110, 479 cod. pen.)limitatamente al fatto dell’8 marzo 2018, rideterminando la pena inflitta con revoca delleconfische dirette e per equivalente, ed infine rideterminava la pena su concorde richiestadelle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Giova premettere alla trattazione dei ricorsi unasintetica ricostruzione della vicenda processuale, in quanto necessaria a contestualizzare imotivi dei proposti ricorsi.Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionatesentenze è scaturito dall’attività di indagine compiuta dalla Procura delle Repubblica diVicenza nel 2016 a seguito della denuncia di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] riferiva che un proprio credito - vantato nell’ambito di una proceduraesecutiva nei confronti di un debitore - era stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA], soggettosconosciuto.Nel corso delle indagini vicentine venne arrestato un cancelliere del Tribunale diVicenza, nel cui cellulare furono rinvenuti contatti con [OSCURATO:PERSONA].In conseguenza dell’attività intercettiva disposta, emersero fatti verificatesi nelcircondario del Tribunale di Milano, con conseguente trasmissione degli atti di competenzaalla Procura della Repubblica di Milano, che evidenziavano l’esistenza di un consolidatomodus operandi, indicato da [OSCURATO:PERSONA] come il “giochetto della Cinzia”, così riassunti: --a) ricerca e monitoraggio tra i vari creditori dei fallimenti per la individuazione prima dellascadenza del quinquennio dalla chiusura dei fallimenti di crediti vantati da creditori assentio irreperibili; --b) simulazione della cessione dei crediti, mediante la predisposizione di falsicontratti di cessione del credito, con autenticazione degli atti da parte della [OSCURATO:PERSONA] inqualità di funzionario in servizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; --c) presentazione delledomande di svincolo delle somme accantonate, corredate dei documenti giustificativiredatti appositamente allo scopo.I giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità degliimputati in ordine ai reati loro ascritti in concorso sulla base di un articolato compendioprobatorio, nel quale convergono le dichiarazioni di numerosi testimoni, i sequestri e gliesiti dell’attività intercettiva.In particolare, le indagini espletate hanno così ricostruito il sistema di destinazionedelle somme: --a) nel momento in cui erano eseguiti i riparti era possibile che ci fosserocreditori irreperibili; --b) il curatore era obbligato a presentare al Tribunale fallimentare lachiusura del fallimento e contestuale apertura di libretti postali giudiziari intestati a ciascuncreditore irreperibile; --c) decorsi cinque anni, gli importi ivi depositati sarebbero statidevoluti al fondo unico di giustizia.Gli odierni imputati, avvalendosi di società di comodo, in particolar modo IncotexS.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]., presentavano istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 117 l. fall.,asserendo di essere cessionari di crediti già insinuati al passivo, incamerando le relativesomme.I documenti sequestrati avevano dimostrato come l’attività del sodalizio non fosselimitata solo al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]. ma anche di altri fallimenti.L’esistenza del reato associativo era desunta, tra le altre cose, dalla rete dicointeressenze tra pubblici ufficiali in grado di fornire supporto ai falsi contratti di cessionedi crediti ([OSCURATO:PERSONA]), cancellieri della sezione fallimentare del Tribunale di Milano in gradodi fornire notizie riservate in merito ai fallimenti ed al numero di libretti postali intestati acreditori irreperibili ([OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, la sinergica suddivisione dei ruoli, la stabilità del vincolo in un non brevearco temporale, nonché l'impiego di risorse finalizzate a garantire il raggiungimento degliobiettivi illeciti, sono state considerate dai giudici stessi circostanze sintomatichedell'operatività dell'associazione.In conclusione, la sistematica attività di accaparramento del denaro si era realizzatacon conseguente simulazione dei crediti vantati nei confronti delle procedure fallimentari;--b) distrazione dei beni con dispersione del ricavato attraverso società riconducibili agliimputati; --c) mancanza di atti giustificativi delle cessioni di credito; --d) induzione inerrore degli organi della procedura con autorizzazione al pagamento delle richieste disvincolo di ingenti somme, come indicate nei capi di imputazione contestati.2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta erronea applicazione di normegiuridiche relativamente alla determinazione del giudice territorialmente competentein relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., oltre alla contraddittorietà dellamotivazione.Invero, il reato associativo, delitto più grave, sarebbe stato commesso nelcircondario di Brescia, dal momento che in quel territorio si sarebbe svolta l’attivitàorganizzativo-decisionale dell’asserito sodalizio.Tale conclusione sarebbe confortata dai seguenti elementi: --a) gli uffici oveprestavano la loro quotidiana attività professionale gli imputati erano ubicati nelterritorio bresciano, tenuto conto che i documenti sequestrati sono stati rinvenuti inquei luoghi; --b) la sede dalla [OSCURATO:SOCIETA]., principale società coinvolta nellavicenda, era ubicata nel territorio bresciano; --c) la coimputata [OSCURATO:PERSONA] prestavaservizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Brescia.Inoltre, la Corte di appello ha incidentalmente fatto riferimento alla sede dialcune società ubicata nel territorio milanese in ciò incappando nella contraddittorietàdella motivazione non potendo ricorrere ai criteri residuali di cui all’art. 9, comma 1,cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale inrelazione alla indeterminatezza del piano criminoso.I delitti fine contestati sono solo due, circoscritti nel tempo e nello spazio,meticolosamente programmati e ideati, sicché mancherebbe l’indeterminatezza delprogramma criminoso.2.3. Con il terzo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale conriferimento alla tipicità della condotta contestata agli imputati nonché mancanza omera apparenza della motivazione in relazione alle specifiche doglianze prospettatecon l’atto di appello.In particolare, la difesa ha contestato la configurabilità del delitto contestato inrelazione all’art. 232 l. fall. difettando l’elemento costitutivo della presentazione delladomanda di insinuazione al passivo, giacché quest’ultima era stata legittimamentepresentata dall’originario creditore: le somme di cui si è chiesta l’assegnazione nelcaso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate ai creditori che sisono insinuati.In altri termini, il contegno distrattivo addebitato si colloca nel momento in cuila procedura concorsuale era stata completata, di guisa che non esisteva più unpatrimonio fallimentare.2.4. Con il quarto motivo si censura la mancanza di motivazione ovvero la suamera apparenza in relazione alla riconosciuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 48e 479 cod. pen.La Corte di appello non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori diretti adimostrare l’effettività dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte nella cessione delcredito della Cornaro.2.5. Con il quinto motivo si censura l’erronea applicazione della legge inrelazione alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.La Corte di appello avrebbe fatto ricorso a formule stereotipate, non avendogiustificato né la pena base né i singoli aumenti in continuazione.2.6. Con il sesto motivo deduce erronea applicazione della legge in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso MottinOrtensia, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi dicensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.3.1. Con il primo motivo è stata dedotta erronea applicazione di normegiuridiche relativamente alla determinazione del giudice territorialmente competentein relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. oltre alla contraddittorietà dellamotivazione.Invero, il reato associativo, delitto più grave, sarebbe stato commesso nelcircondario di Brescia, dal momento che in quel territorio si sarebbe svolta l’attivitàorganizzativo-decisionale dell’asserito sodalizio.Tale conclusione sarebbe confortata dai seguenti elementi: --a) gli uffici oveprestavano la loro quotidiana attività professionale gli imputati erano ubicati nelterritorio bresciano, tenuto conto che i documenti sequestrati sono stati rinvenuti inquei luoghi; --b) la sede dalla [OSCURATO:SOCIETA]., principale società coinvolta nellavicenda, era ubicata nel territorio bresciano; --c) la coimputata [OSCURATO:PERSONA] prestavaservizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Brescia.Inoltre, la Corte di appello ha incidentalmente fatto riferimento alla sede dialcune società ubicata nel territorio milanese, in ciò incappando nella contraddittorietàmotivazionale non potendo ricorrere ai criteri residuali di cui all’art. 9, comma 1, cod.proc. pen.3.2. Con il secondo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale inrelazione alla indeterminatezza del piano criminoso.I delitti fine contestati sono solo due, circoscritti nel tempo e nello spazio,meticolosamente programmati e ideati, sicché mancherebbe l’indeterminatezza delprogramma criminoso.3.3. Con il terzo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale conriferimento alla tipicità della condotta contestata agli imputati nonché mancanza omera apparenza della motivazione in relazione alle specifiche doglianze prospettatecon l’atto di appello.In particolare, la difesa ha contestato la configurabilità del delitto contestato inrelazione all’art. 232 l. fall. difettando l’elemento costitutivo della presentazione delladomanda di insinuazione al passivo, giacché quest’ultima era stata legittimamentepresentata dall’originario creditore: le somme di cui si è chiesta l’assegnazione nelcaso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate ai creditori che sisono insinuati.In altri termini, il contegno distrattivo addebitato si colloca nel momento in cuila procedura concorsuale era stata completata, di guisa che non esisteva più unpatrimonio fallimentare.3.4. Con il quarto motivo si censura la mancanza di motivazione ovvero la suamera apparenza in relazione alla riconosciuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 48e 479 cod. pen.La Corte di appello non avrebbe tenuto degli elementi probatori diretti adimostrare l’effettività dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte nella cessione delcredito della Cornaro.3.5. Con il quinto motivo si censura l’erronea applicazione della legge inrelazione alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.La Corte di appello avrebbe fatto ricorso a formule stereotipate, non avendogiustificato né la pena base né i singoli aumenti in continuazione.3.6. Con il sesto motivo deduce erronea applicazione della legge in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.4. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo censura violazione di legge in relazione all’art. 232 l.fall.Il momento consumativo del reato si perfeziona con il deposito della istanzaovvero nel caso di cessione nel momento in cui si concretizza la condotta fraudolentache consente al reo di subentrare al creditore legittimo.Da tale premessa discende per la difesa che il momento consumativo siidentifica con la richiesta di subentro depositata nel 2012, con il corollario chel’ulteriore istanza depositata il 26 marzo 2018 costituirebbe un post factum nonpunibile.4.2. Con il secondo motivo censura la contraddittorietà o manifesta illogicitàdella sentenza in ordine al reato associativo.In particolare, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle testimonianzedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dalle quali emergerebbe l’estraneità delricorrente a qualsiasi associazione criminale, avendo lo stesso agito in buona fede perdimostrare la legittimità della pretesa creditoria.5. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso Morrealecensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.5.1. Con il primo motivo censura la violazione di legge in relazione agli artt. 192e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicitàdella sentenza.La difesa sostiene che non vi erano notizie riservate in relazione alle domandedi svincolo delle somme accantonate a favore dei creditori irreperibili.Tale circostanza emergerebbe con solare evidenza dalla deposizione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], legale della cessionaria delle quote della [OSCURATO:PERSONA], che ha riferitocome le informazioni relative ai creditori irreperibili erano disponibili per tutti icreditori.Sotto altro aspetto, il ricorrente non era l’unico cancelliere deputato allatrattazione delle procedure straordinarie, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] nondoveva necessariamente ricorrere a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere notizie sulleprocedure di interesse.5.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. nonché illogicità dellamotivazione.Dagli atti di causa è emersa la insussistenza del delitto previsto dall’art. 232 l.fall. sicché la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, limitatamente allacondotta relativa all’episodio del 27 luglio 2012, sarebbe errata dal momento che laCorte di appello avrebbe dovuto riconoscere la piena innocenza del [OSCURATO:PERSONA].5.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e, 538, 539, comma 2, 546, comma 1,lett. e, n. 3, cod. proc. pen.In particolare, il ricorrente ha mosso contestazioni in ordine al quantum dellaprovvisionale.5.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale in relazione al trattamento sanzionatorio complessivamente considerato.6. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso ScarattiRosaria, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi dicensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.6.1. Con il primo motivo censura la violazione di legge in relazione agli artt.538, 539 e 546 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità dellasentenza.Innanzi al Tribunale la parte civile [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneaveva depositato proprie conclusioni, mentre nel giudizio di appello le conclusioni sonostate presentate dalla JDS-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA]  [OSCURATO:SOCIETA]., sicché le conclusioni in primo grado sono state depositate da una societàoramai estinta, con la conseguenza che le statuizioni civile devono essere revocate.Sotto altro aspetto ha dedotto l’erroneità del calcolo della liquidazione delrisarcimento del danno.6.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione allamancata condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese della partecivile, con la conseguenza che la somma liquidata alla parte civile è stata ripartita solotra quattro imputati in luogo di cinque.6.3. Con il terzo motivo chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionaledell’art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. che impedirebbela trattazione di questioni civilistiche pur in presenza di concordato con il PG.7. Con memoria del 2 dicembre 2025, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] eccepiva con duedistinti motivi la violazione dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. per contraddittorietàdella motivazione.In primo luogo, i giudici di merito avrebbero offerto una ricostruzione erratadegli accadimenti, non avendo tenuto conto: --a) delle spontanee dichiarazioni resedal ricorrente; --b) dall’accordo di lavoro del 4 novembre 2009.Sotto altro aspetto, la Corte ambrosiana sarebbe incorsa in contraddizioni inmerito al riconoscimento in capo al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo associativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È necessario premettere, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che lagiurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia decisione di merito conforme, èradicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale dellesentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello sisaldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo,quando le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementidi prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi diappello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], non mass.).In presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appellonon è tenuto a svolgere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni delle parti né a esaminaresingolarmente ogni risultanza processuale. È sufficiente che, attraverso una valutazionecomplessiva, esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento,dimostrando di aver considerato i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi dellasentenza (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del16/01/2024, non mass.).In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensive che, purnon espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata,purché il giudice dia conto, in modo coerente, della propria valutazione globale dellerisultanze e delle deduzioni (ex multis, Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900).Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essere invalidatoda prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso inesame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della sentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametridi ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito,perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di unamigliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concretorealizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruitàe logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tradivergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedicoe altri, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).1.1. In premessa, va pure ricordato, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra lealtre, Sez. III, n. 18521 del 11 gennaio 2018, Ferri, Rv. 273217), che il sindacatodemandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non puòconcernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi alriscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una direttarivisitazione delle acquisizioni processuali.Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilitàdei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttivadella vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che glielementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica esecondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano dellaconsequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. U, n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella,Rv. 226074).Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture delquadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisitoda parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula,tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventualesussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità,tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti lamotivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv.258153).Ne discende, è stato ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747), che "In tema di motivi dì ricorso per cassazione, non sono deducibili censuredalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento".Inoltre, quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità èopportuno precisare - tenuto conto che i ricorsi degli imputati, ad eccezione di quellodi [OSCURATO:PERSONA] denunciano il vizio della motivazione - come il compito del giudicedi legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta daigiudici di merito.Tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questiultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito unacorretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta allededuzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nellosviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv.229369; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro G, Rv. 215745).Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari.Esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo dellamotivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversavalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché taledi legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando sequest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lohanno condotto ad emettere la decisione.La specificità della disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regoleprocessuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cuiall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Venendo al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" dellamotivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sulfronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppail tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per ilgiudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove sianoeffettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti delprocesso; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazionenon consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultatidell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, bendiverso, di stabilire se i giudici di merito: --a) abbiano esaminato tutti gli elementi aloro disposizione; --b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; --c)nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica,le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delleprove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre.1.2. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che nonsia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo delprovvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui nonpuò essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nelprovvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che inquest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamentiriservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168;Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).I vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono esserededotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato,diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltantoquell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez. 5, n. 15899 del15/2/2021, Gregotti, Rv 281030).Pertanto, il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzionedei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testodell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: - l'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; - l'assenza di difetto ocontraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulterioreprecisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, che la stessa deve essere evidente("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo ilsindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà dellegislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilitàdi verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).Com’è noto, nel giudizio di legittimità la cognizione della Corte di cassazione èfunzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il sensocomune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le suecompetenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzionedei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto,Rv. 285504), sicché “non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quandomancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, essendopertanto inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività,l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità e dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento” (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747).Il controllo di legittimità concerne, infatti, il rapporto tra motivazione edecisione, e non già quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione chededuca il vizio di motivazione, per poter essere ritenuto ammissibile, deve rivolgere lecensure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, e non giànei confronti della valutazione probatoria sottesa, la quale, essendo riservata al giudicedi merito, resta estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione(Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del7/10/2015, Musso, Rv. 265482).2. Ciò premesso, i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quantodiretti a prospettare le medesime censure, possono essere trattati congiuntamente esono inammissibili.2.1. Manifestamente infondata è l’eccezione volta a contestare la riconosciutacompetenza del Tribunale di Milano, indicando, invece, il Tribunale di Brescia quale giudicecompetente in relazione al luogo in cui si assume essere avvenuta l’attività diorganizzazione e programmazione dell’attività illecita.Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di reati associativi la competenza perterritorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono laprogrammazione, l’ideazione e la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio,assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello incui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv.265282; Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, Morinelli, Rv. 259653).La consumazione deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un minimum dimantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato,coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attivitàdell’associazione, ovvero con quello nel quale si esteriorizza l’associazione attraversol’esecuzione dei delitti programmati, così manifestandosi e realizzandosi, secondo uncriterio di effettività, l’operatività della società criminosa (Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016,Bilali e altri, Rv. 267635).In altri termini, il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello delluogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, che coincide con il momento in cuil’operatività del sodalizio criminoso diviene per la prima volta percettibile all’esterno, e noncon quello della sua costituzione.Alla luce di tali princìpi, correttamente i giudici di merito hanno valorizzato l’attivitàsvolta dai sodali presso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, piuttosto che lasede sociale, trattandosi di significativo indizio della piena operatività dell’associazione,quale luogo in cui venivano presentate le domande di svincolo.Pertanto, allorché l’individuazione del forum loci sia condotta in ossequio ai principidettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia – secondo cui deve aversi riguardo nontanto al luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto a quello in cui si è effettivamentemanifestata e realizzata l’operatività della struttura (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013,Vallelonga, Rv. 255829; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185) – econsegua a un apprezzamento che, seppur necessariamente circoscritto in ragione dellafase preliminare in cui si svolge, si regga su elementi pregnanti e convergenti desumibilidalla stessa contestazione, la valutazione della competenza finisce per costituire unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sorretta da motivazione adeguata.La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione esaustiva e noncontraddittoria, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, giacché non haindividuato il giudice competente – come erroneamente dedotto nei ricorsi – nel [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sede della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA] o della Incofisco, ma hafatto riferimento a tali elementi esclusivamente al fine di evidenziare come il giudiceterritorialmente competente non potesse individuarsi nel luogo in cui erano avvenuti isequestri.Invero, senza alcuna contraddizione, la Corte di appello ha espressamente ritenutocorretta la decisione del Tribunale di ancorare la competenza all’ultimo luogo in cui sonostate commesse le condotte criminose, rilevando come le evidenze processuali abbianoreso manifesto il luogo verso cui erano state indirizzate le energie del sodalizio, individuatonelle procedure fallimentari pendenti presso il Tribunale di Milano.2.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la sussistenza dell’associazione perdelinquere sub A), avendo considerato accertata, con articolato discorso giustificativo, unaserie sistematica di condotte tese all’attuazione del programma illecito avente ad oggettola presentazione di domande di svincolo delle somme accantonate in favore di creditoriirreperibili; programma illecito, peraltro, temporalmente indeterminato, sebbene concompetenti organi di polizia; associazione formata da un gruppo di appartenenti, fra cui gliimputati ricorrenti, dotato di un’organizzazione, sia pure basica.Il giudice di secondo grado, quindi, ha esposto la ravvisabilità dell’esistenza diun’associazione per delinquere, perché sono rilevabili: a) l’esistenza di una stabile strutturaorganizzativa, caratterizzata dalla disponibilità di una pluralità di mezzi, in particolarecostituiti da numerose società coinvolte nel sistema predisposto;b) la pluralità di soggetti agenti in cooperazione tra di loro, quali i due attuali ricorrenti;c) l’indeterminata serialità di presentazione di domande di svincolo delle sommeaccantonate in favore di creditori irreperibili, di cui due già realizzate per ingenti importi.Per il resto, la dequotazione delle corrispondenti risultanze prospettata dai ricorrentinon può essere fatta propria dal Collegio, nella parte in cui essi sollecitano una rivalutazionedi merito delle risultanze acquisite.La ricognizione degli elementi costitutivi del delitto associativo di cui all’art. 416cod. pen., compiuta dai giudici del merito, si è, nella sua sostanza, attenuta al principio,qui condiviso, secondo il quale, ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere,è necessaria l’esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminatodi delitti da commettere, ben potendo, tuttavia, l’associazione essere progettata peroperare per un tempo determinato (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv.277531; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099).Oltre ai restanti elementi, anche la sussistenza del concordato – fra gli aderenti alsodalizio, inclusi i ricorrenti – su un programma criminoso indeterminato è risultataadeguatamente argomentata nella sentenza impugnata.Né può criticarsi in modo fondato la Corte di secondo grado per avere individuato laprova piena del reato associativo tenendo conto anche della condotta degli imputati nellarealizzazione ripetuta – e con modalità reiterative – dei descritti reati fine. In tema diassociazione per delinquere, è, infatti, consentito al giudice, pur nell’autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, desumere la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dallacommissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive,dal momento che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione(Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; fra le successive, Sez. 2, n. 33580 del06/07/2023, Santagata, Rv. 285126; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv.266670).Invero, la Corte di appello, con motivazione adeguata alle pp. 65 e ss., individua edanalizza gli elementi costitutivi dell’associazione contestata al capo A), evidenziando come,dall’analisi dei supporti informatici in sequestro, sia stato rinvenuto un prospetto deifallimenti aggiornato al 5 dicembre 2017, ove erano indicati i fallimenti di altre società cheerano oggetto di analisi da parte degli imputati, al fine di riprodurre quello che dallo stessoZizioli è stato definito «il giochetto della Cinzia».Tale circostanza è significativa del fatto che gli imputati agissero secondo unconsolidato modus operandi, non certamente circoscritto ai due delitti fine contestatinell’odierno processo.In particolare, nulla dice la difesa sulla documentazione sequestrata il 20 marzo2018, relativa a un file contenente una serie di procedure concorsuali (tutte indicate a p.69 della sentenza di appello, ma anche alle pp. 135 e 155 e ss. della sentenza di primogrado), circostanza significativa di come l’associazione stesse acquisendo informazioni sualtre procedure e di come solo l’intervento delle forze dell’ordine abbia bloccato laperpetrazione di ulteriori reati.2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.La difesa perora la ricostruzione a mente della quale nel caso di specie difetterebbe lamaterialità del delitto di cui all’art. 232 l. fall., giacché la domanda di ammissione alpassivo fallimentare non è stata presentata dai ricorrenti, ma era stata legittimamentepresentata dagli effettivi titolari del relativo credito.Invero, la cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso,anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve esserecomunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall’art. 115, comma secondo, l.fall., con l’indicazione dell’atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, ilquale provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile direclamo, al pari dell’eventuale omissione, a norma dell’art. 36 l. fall.Pertanto, nel caso in cui, come nella specie, il credito ceduto sia già statoammesso al passivo, il cessionario deve seguire la procedura prevista dall’art. 115,comma secondo, l. fall., nel testo successivo alle modifiche dettate dai decretilegislativi nn. 5/2006 e 169/2007, ritenuta applicabile anche ai fallimenti regolati dalladisciplina previgente (Sez. 1, civ., n. 15660 del 2011; Sez. 1, civ., n. 814 del 2016;Sez. 1, civ., n. 19930 del 2017).Ne deriva che, sebbene la domanda di ammissione al passivo sia statapresentata dai creditori originari, tuttavia gli imputati si sono attivati per realizzare unfalso atto di cessione del credito poi successivamente comunicato al curatore, sicchéla loro condotta è perfettamente riconducibile nella fattispecie contestata, giacché, ovesi accedesse alla soluzione prospettata dalla difesa, ipotesi come quella oggi contestatanon sarebbero perseguibili, con evidente vulnus per i creditori insinuati portatori dieffettive pretese nonché per lo stesso fallito, una volta che la liquidazione dell’asseconcorsuale possa serbargli un residuo attivo.La condotta dei ricorrenti, sostanziantesi nella predisposizione fraudolenta dellacessione di crediti, nel conseguente subingresso nella posizione dell’originario creditoree nella successiva istanza di svincolo, è idonea a pregiudicare l’interesse della massadei creditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dallaproposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità disoddisfacimento dei crediti effettivi.Sul punto deve precisarsi che è precluso il ricorso all’analogia in malam partemnella materia penale, in applicazione del principio di legalità di cui all’art. 25, secondocomma, Cost., nonché, a livello di fonti primarie, dell’art. 14 delle preleggi e –implicitamente – dell’art. 1 cod. pen. (Corte cost., sentenza n. 447 del 1998).Con la conseguenza che “[i]l divieto di analogia non consente di riferire la normaincriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali,e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative adisposizione del giudice di fronte al testo legislativo. E ciò in quanto, nella prospettivaculturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, èil testo della legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera dellagiurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa leconseguenze sanzionatorie delle proprie condotte” (Corte cost., sentenza n. 98 del2021).Al contrario, l’interpretazione estensiva della previsione incriminatrice èconcetto non sovrapponibile a quello di analogia, vietata in via di principio in ambitopenale.La prima, infatti, è il percorso concettuale che si pone in essere allorquando ilperimetro applicativo di una determinata figura tipica – a causa di una necessità diordine logico, semantico, ovvero in virtù di una sostanziale equivalenza riscontrabilenei dati empirici – venga esteso a un caso che, sebbene non rientrante nell’ambitoprevisionale, secondo la rigorosa veste testuale dello schema normativo, si possareputare ricompreso nella sfera applicativa della fattispecie stessa; operazione di“ricongiunzione” che può esser compiuta all’esito di un ricollegamento ideale del casostesso alle intenzioni del Legislatore e, quindi, alla ratio della norma, secondo il dettatodell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.L’interpretazione estensiva, pertanto, non incorre nelle limitazioni di cui all’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale. Essa non dilata (impropriamente) ilcontenuto precettivo effettivo della previsione incriminatrice e non viola il principio ditassatività delle fattispecie incriminatrici, bensì scongiura la possibilità chedeterminate fattispecie, soggette a previsione tipica già esistente, possano restareingiustamente immuni dalla disciplina precettiva e sanzionatoria, a causa di unimmotivato limite, incongruamente desunto dall’esistenza di mere espressioni letterali.Dovere specifico dell’interprete è, infatti, quello di applicare la norma in manieraanche più estesa rispetto al mero dato testuale, così da far coincidere la portata dellanorma stessa con il pensiero e la volontà del Legislatore (sul punto, si potranno vederei principi di diritto risalenti, ma mai rivisitati, cristallizzati nelle decisioni assunte daSez. 4, n. 11380 del 27/04/1990, Dolci, Rv. 185084; Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980,Riva, Rv. 144606).Tanto precisato – e venendo più specificamente alla concreta vicenda per laquale si procede – ci si accorgerà come la soluzione della questione si debba rinvenire,semplicemente, sotto il profilo della lettura complessiva e coordinata, piuttosto chedefinitiva, non presta il fianco ad alcuna critica, né sotto il profilo logico, né quanto alversante della coerenza sistematica.Invero, la soluzione prospettata dalla difesa si pone in contrasto con la ratiodell’incriminazione, id est la tutela dell’interesse alla veridicità e all’effettività deicrediti insinuati, onde impedire che l’ammissione di crediti simulati – che tengono luogodell’originario credito ammesso su istanza del creditore effettivo – annulli o diminuiscala possibilità di soddisfacimento dei crediti reali, giacché sarebbero esenti daresponsabilità penale le condotte oggi contestate, allorquando la domanda diammissione al passivo fallimentare sia stata presentata dagli effettivi titolari delrelativo credito.Invero, se la ratio della norma è quella di tutelare l’interesse della massa deicreditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dalla proposizionedi crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità disoddisfacimento dei crediti effettivi, ne consegue che la fattispecie di cui all’art. 232,comma 1, l. fall., risponde all’esigenza di apprestare un’efficace tutela penale controle condotte fraudolente in grado di pregiudicare la par condicio creditorum, esigenzache ricorre anche qualora la domanda di ammissione al passivo fallimentare sia statapresentata dagli effettivi titolari del relativo credito, poi oggetto di cessione simulata,come nell’odierna fattispecie.2.4. Né è accoglibile la tesi secondo la quale le somme di cui si è chiestal’assegnazione nel caso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate aicreditori che si sono insinuati.L’art. 117, commi quarto e quinto, l. fall., nel testo introdotto dall’art. 107, d.lgs. n.5 del 2006, applicabile all’odierna fattispecie, dispongono che, ove i creditori ai quali sianostate assegnate non si siano presentati a riscuoterle o siano irreperibili, le somme indicatenel piano di riparto «sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca giàindicati ai sensi dell’art. 34», e che, decorsi cinque anni dal deposito, possano esseredistribuite, con i relativi interessi, ai creditori rimasti insoddisfatti che ne abbiano fattorichiesta, dovendo altrimenti essere versate «a cura del depositario all’entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia».Il testo previgente si limitava, invece, a prevedere che le medesime sommedovessero essere depositate «presso un istituto di credito», specificando che «il certificatodi deposito vale quietanza».La differenza più rilevante tra le due formulazioni della norma in esame è costituitaproprio da quest’ultimo inciso, che, attribuendo al deposito delle somme presso l’istituto dicredito un effetto liberatorio, formalmente attestato dal certificato di deposito, nedeterminava la fuoriuscita immediata dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità delfallimento, dispensando gli organi di quest’ultimo dai successivi adempimenti e rendendo,pertanto, superflua l’ulteriore disciplina introdotta dal decreto di riforma.In proposito, questa Corte, in sede civile, ha già avuto modo di evidenziare che l’art.117, comma quarto, l. fall., nella formulazione attuale e applicabile all’odierna vicendaprocessuale, consentendo di provvedere alla redistribuzione delle somme depositate nelcaso in cui i creditori ai quali sono state assegnate non si siano presentati a riscuoterleentro cinque anni o risultino irreperibili, postula che, quanto meno fino alla scadenza delpredetto termine, le medesime somme rimangano nella disponibilità del fallimento, in talmodo impedendo di attribuire al deposito efficacia liberatoria (Sez. 1 civ., n. 18571dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 674917).Ed era proprio tale efficacia a escludere, nel sistema previgente, la possibilità diprocedere a una nuova distribuzione delle somme depositate presso l’istituto bancario, chedovevano ritenersi ormai definitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di ripartoe depositate nel loro interesse.Da quanto precede, consegue che, con l’attuale disciplina, le somme depositate enon riscosse dai creditori irreperibili possono formare oggetto di diritto dei creditori rimastiinsoddisfatti, circostanza che dimostra come tali somme, dopo l’assegnazione, nonfuoriescano dalla disponibilità del fallimento.2.5. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso.Al riguardo, occorre premettere, in termini generali, che il delitto di falso perinduzione si configura quando la falsità dell’atto si correla all’attività decettiva di unaltro soggetto, causalmente produttiva dell’errore dell’autore immediato.In particolare, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l’ingannoda cui deriva la responsabilità ex art. 48 cod. pen. può consistere in qualunque artificioo in altro comportamento idoneo a sorprendere l’altrui buona fede, attraverso il qualel’autore mediato induca in errore l’autore immediato del delitto (Sez. 5, n. 13249 del13/01/2006, Mellini, Rv. 234104; Sez. 6, n. 10159 del 27/10/1989, dep. 1990,Margarita, Rv. 184861).Con riguardo alla problematica che viene in rilievo nel giudizio in esame, occorreconsiderare che le decisioni giudiziarie rientrano nel novero degli atti dispositivi, ossiadi quelli che consistono in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazioneo descrizione di un fatto.In proposito, Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117 – nel solcodella quale si sono poste, negli anni successivi, ribadendone le conclusioni, Sez. U, n.35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867 – ha chiarito che anche nell’atto dispositivoè configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte “descrittiva” in essocontenuta e, più precisamente, all’attestazione, non conforme a verità, dell’esistenzadi una determinata situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per i lcompimento dell’atto.Ciò a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suotenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, nonmenzionata nell’atto, costituisce un indefettibile presupposto di fatto o una condizionenormativa dell’attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o al tenoreimplicito necessario dell’atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell’omessamenzione – talora scaltramente preordinata – ai fini della sussistenza della falsitàideologica (Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117).In particolare, con riguardo a una fattispecie relativa al verbale di un esame dilaurea e al rilascio di un diploma di laurea, entrambi atti dispositivi, in quantocontenenti l’approvazione del candidato e la sua proclamazione di «dottore», è stataritenuta la sussistenza della falsità ideologica in relazione all’attestazione implicita diverità di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati di falsità, materialee/o ideologica, non essendo mai stati sostenuti, pur risultando formalmente superati.Negli anni successivi, tale orientamento è stato posto in discussione dallaconcezione più restrittiva espressa, tra le altre, da Sez. 5, n. 38453 del 25/09/2001,Perfetto, Rv. 220001, secondo cui – per quanto maggiormente rileva in questa sede –l’ipotesi nella quale il soggetto ingannato non solo riproduca la dichiarazione delmentitore, ma la utilizzi anche come premessa di un’argomentazione che esiti in unaconclusione errata, non integra il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., poiché,sebbene siano false tanto la dichiarazione del mentitore quanto la conclusione delsoggetto ingannato, costui commette un errore e non un falso.Ciò in quanto la proposizione assunta come premessa del ragionamento dalsoggetto ingannato non è immediatamente descrittiva del fatto rappresentato dalmentitore, bensì dell’intervenuta dichiarazione di costui. Ne consegue che la falsitàdella conclusione dell’argomentazione non dipende dalla falsità della premessa, che èvera, bensì dall’invalidità dell’argomento, nel quale la conclusione viene tratta comeconseguenza necessaria dell’attestazione del mentitore, senza considerare lapossibilità che questa sia falsa.La richiamata sentenza Scelsi ha tuttavia ribadito che il falso ideologico neidocumenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite,dell’atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositivadell’atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dalpubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (Sez.U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867).2.6. La giurisprudenza di legittimità, nell’elaborazione successiva, hariconosciuto in diverse occasioni che anche il delitto di falso ideologico per induzionepuò essere integrato in fattispecie nelle quali la falsità riguardi atti aventi contenutodispositivo, come i provvedimenti giudiziari, qualora l’induzione in errore abbia adoggetto le premesse dalle quali muove il ragionamento del giudice.In particolare, sulla scorta dei principi sanciti dalle richiamate sentenze delleSezioni Unite, si è, tra l’altro, ritenuto che il delitto in esame sia integrato: dallacondotta di colui che, mediante la falsificazione di un titolo di credito, induca il giudicead emettere un decreto ingiuntivo, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta, inmodo non conforme al vero, l’esistenza di una situazione costituente il presuppostoindispensabile per il compimento dell’atto (Sez. 5, n. 48389 del 24/09/2014, Dicivili in forza di procure apparentemente rilasciate da persone in realtà ignare o giàdecedute, induce il giudice all’emissione di sentenze di accoglimento delle relativedomande (Sez. F, n. 39192 del 29/08/2013, Tralicci, Rv. 257018); dalla falsità dellaprocura alle liti che induca in errore l’autorità giudiziaria sulla legittimazione deldifensore a compiere atti processuali, consentendo gli stessi in un’ipotesi nella qualedovrebbe dichiarare l’inammissibilità dell’azione (Sez. 5, n. 5861 del 20/12/2013, dep.2014, Vallefuoco, Rv. 258346).Come si evince dalle pronunce richiamate, la falsità ideologica (e, dunque,quella per induzione che ad essa si correla) è sì configurabile anche rispetto a unamanifestazione di giudizio, quale è la sentenza, ma solo con riferimento allasussistenza dei presupposti necessari per l’adozione dell’atto.Ciò implica che debba essere effettuata una distinzione tra le decisionigiudiziarie che, in forza di questo criterio, possono ritenersi ideologicamente false equelle che sono, in tesi, solo espressione di erronee valutazioni del materiale istruttorioa disposizione dell’organo giudicante.A riguardo, non si può trascurare che, rispetto alla più ampia nozione di “falsovalutativo”, le Sezioni Unite di questa Corte hanno posto in rilievo che l’atto valutativocomporta necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore,apprezzamento che può essere più o meno ampio a seconda dei criteri eventualmenteprevisti sul piano normativo per limitare il relativo potere (Sez. U, n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, parr. 9.5, 9.6 e 9.7). Dunque, la valutazione può dirsi falsasolo se esonda i limiti del vaglio discrezionale consentito, sul piano legislativo, alsoggetto chiamato a emanare l’atto.Questo principio, rispetto alle decisioni giudiziarie, comporta che la falsitàideologica sia configurabile soltanto a fronte di una statuizione che, dinanzi a undeterminato presupposto, non avrebbe potuto che essere quella, escludendoqualsivoglia valutazione discrezionale dell’organo giudicante.Dal che deriva, correlativamente, che il delitto di falso ideologico per induzioneè configurabile solo se l’attività decettiva commessa dall’autore mediato si ponga qualeineludibile premessa della decisione che, in forza del presupposto sul quale la stessaIn sostanza, una pronuncia giudiziaria può essere considerata ideologicamentefalsa per induzione solo quando una delle parti depositi documenti falsi o rendadichiarazioni non veritiere che, oltre a rivestire carattere decisivo per la definizionedella controversia, escludano ex lege qualsivoglia successiva valutazione demandataall’autorità giudiziaria.Un esempio normativamente disciplinato che consente di comprendere ilfenomeno è, nel processo civile, quello del giuramento c.d. decisorio: infatti, in virtùdell’art. 2736 cod. civ., se una parte deferisce all’altra il giuramento su circostanzefavorevoli alla parte chiamata a giurare, la controversia non può che essere definita insenso favorevole alla parte che giura (Sez. 1 civ., n. 9831 del 07/05/2014, Rv. 631124-01; Sez. 3 civ., n. 24025 del 13/11/2009, Rv. 610118), e ciò anche se è giurato ilfalso, circostanza, questa, che non può portare alla caducazione della sentenza, fermala responsabilità, sul piano penale, di colui che ha prestato il giuramento per il delittodi cui all’art. 371 cod. pen.Per altro verso, una decisione giudiziaria è invece solo frutto di una valutazioneerrata quando il giudice, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti a seconda del tipo diprocesso e del complesso della documentazione e del materiale istruttorio messi adisposizione dalle parti, pervenga a un esito non corrispondente all’accertamento dellaverità materiale per un errore nella valutazione delle prove allo stesso liberamentedemandata nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri discrezionali.Con la conseguenza che, rispetto agli atti e alle risultanze dell’istruttoria oggettodi valutazioni rimesse all’apprezzamento dell’organo giudicante, un’ipotetica attivitàdecettiva della parte non determina la responsabilità penale per il delitto di falsoideologico per induzione, atteso che l’erroneità della decisione non dipende in viaimmediata e diretta da quella attività decettiva, sulla quale si innesta l’autonomopotere valutativo delle complessive risultanze istruttorie da parte del giudice.Nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto documenti falsi ( id est produzionedi falsi atti di cessione di crediti) indispensabili per l’accoglimento della domanda disvincolo da parte dell’autorità giudiziaria e, a fronte del deposito dei quali, dunque,l’esito divisato non poteva che essere quello auspicato dagli autor i mediati.2.7. Ciò posto, i giudici di appello, alle pp. 63 e ss., spiegano in modo congruoed esaustivo le ragioni per le quali gli atti di cessione dei crediti non erano validi.In particolare, nel progr. n. 1286, lo [OSCURATO:PERSONA] ammette la falsità di tutte le firmefatte autenticare dalla [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, si osserva che il giudice di primo grado, alle pp. 133 e ss., dedicaun intero paragrafo al rinvenimento, nel computer della [OSCURATO:PERSONA], della scannerizzazionedelle sottoscrizioni della Cornaro; così come, alle successive pp. 148 e ss., sonopuntualmente indicate le ragioni del carattere apocrifo della sottoscrizione diCremonesi Claudio.La difesa non si confronta con le puntuali argomentazioni spese al riguardo.In particolare, non è stata provata l’origine dei crediti e, anzi, il presidente delcollegio sindacale della Incofisco non aveva mai sentito parlare della cessione di creditodella Cornaro.Inoltre, a pp. 54 e ss., i giudici di appello indicano ulteriori elementi che militanonella direzione della falsità degli atti redatti.In particolare, la Corte di appello valorizza i seguenti elementi:a) assenza di documentazione societaria a sostegno dell’operazione apparentementeautorizzata dal consiglio di amministrazione Incofisco; b) assenza di giustificazione inordine all’assunzione della garanzia da parte della Cornaro del debito contratto dalgruppo Pasculli (v., in particolare, p. 54, ove sono analiticamente indicati gli elementidimostrativi della inoperatività del gruppo Pasculli e, quindi, la inidoneità ad assumereobbligazioni patrimoniali rilevanti); c) riferimento alla cessione di credito da [OSCURATO:PERSONA], mentre nel verbale dei sindaci si fa riferimento ad accollo di debito da partedella società [OSCURATO:PERSONA];d) il presidente del collegio sindacale non ha mai sentito parlare del gruppo Pasculli;e) difformità delle firme originali della Cornaro rispetto a quelle risultanti dall’atto dicessione.2.8. Il quinto e il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, inquanto diretti a contestare complessivamente il trattamento sanzionatorio, e sonoinammissibili.Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che laesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudiziodi cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; da ultimo, v. Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).In particolare, per assolvere al relativo obbligo di motivazione – non sindacabilein sede di legittimità – è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dicui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o«congruo aumento», ovvero mediante il richiamo alla gravità del reato o alla capacitàa delinquere; è, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione delragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv.269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). È stato, altresì,precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nelcaso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve esserecalcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo perdue il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale eaggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, DelPapa, Rv. 276288).Nel caso di specie, la Corte di appello ha giustificato il discostamento dal minimoedittale in ragione della oggettiva gravità dei fatti e del ruolo di preminenza rivestitodai ricorrenti, sicché lo stesso è stato adeguatamente motivato: si tratta di motivazioneidonea, essendo stati indicati i plurimi elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen.,ritenuti determinanti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativosulla personalità degli imputati; elementi che questi ultimi hanno censurato in modogenerico e, soprattutto, esclusivamente sul piano valutativo e della considerazionedella gravità della condotta, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.Inammissibile è anche la questione relativa all’aumento di pena inflitto pereffetto della continuazione tra i reati.Sul tema, le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satell ite.In tale occasione si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordineai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previstidall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale dipene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).Nel caso di specie, come già osservato con riferimento alla determinazione dellapena base, i parametri valutativi che hanno indotto la Corte territoriale a stabilirel’aumento per la continuazione nella misura di sei mesi di reclusione per i capi B) e D)e di quindici giorni per il capo G) si evincono dal testo della sentenza nel suo complessoargomentativo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949) e,comunque, l’aumento è stato fissato in una misura di entità limitata rispetto alla penabase.Stessa sorte di inammissibilità tocca al motivo con il quale si contesta lamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «in tema di attenuantigeneriche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato,a p. 72 della motivazione della sentenza impugnata, il ruolo di primo piano rivestito ele modalità della condotta che, per la loro assoluta gravità, precludono l’applicazionedelle circostanze attenuanti generiche.Ha, quindi, valorizzato, in senso ulteriormente ostativo alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche, i motivi di natura economica e connessi al pregressosvolgimento di attività illecita.Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantieneall’interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalatedai ricorrenti i quali – va ancora una volta ribadito – sollecitano un intervento che ilgiudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizilogici e che tiene debitamente conto delle risultanze processuali.Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzoermeneutico secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuantigeneriche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalitàdel colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultareall’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez.5, n. 43952 del 13/02/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e «in tema di diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all’art. 62-biscod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ognisingola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).2.9. La possibilità di rilevare la prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all’episodio del 15 gennaio 2018 del capo B, maturata dopo la pronunciadella sentenza di appello, è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e dellaconseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, con conseguenteimpossibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966).3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.3.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso.L’art. 232 l. fall. punisce, al contestato comma 1, “chiunque, fuori dai casi diconcorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda diammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato”.L’incriminazione mira alla protezione, da un lato, dei creditori insinuati portatoridi effettive pretese, dall’altro, dello stesso fallito, una volta che la liquidazione dell’asseconcorsuale possa serbargli un residuo attivo, tutelando l’esigenza processuale di uncorretto svolgimento della vicenda fallimentare.Come osservato, con condivisibile argomentare, dalla dottrina, la ratio dellanorma è quella di tutelare l'interesse della massa dei creditori a che i crediti insinuatisiano veridici e reali, evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad esserediminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi. Propriol'utilizzazione della clausola di esclusione “fuori dei casi di concorso in bancarotta”rende evidente che la fattispecie di cui all'art. 232, comma 1, l. fall., rispondeall'esigenza di apprestare un'efficace tutela penale contro le condotte fraudolenteposte in essere da soggetti diversi dall'imprenditore fallito, ovvero da chi rivesta unadelle qualità indicate nell'art. 223, comma 1, l. fall., in pregiudizio della par condiciocreditorum.Per l'integrazione di tale fattispecie di reato è, dunque, necessario presentareuna domanda di ammissione al passivo fallimentare per un credito “fraudolentementesimulato”.Si tratta, pertanto, di stabilire, innanzitutto, che cosa si debba intendere per“credito simulato”.Al riguardo, ritiene il Collegio che, tenuto conto della ratio della disposizione inesame, debba ritenersi simulato ogni preteso diritto di credito, oggetto della domandadi ammissione al passivo da parte del soggetto attivo del reato, non corrispondentealla realtà giuridica da esso formalmente rappresentata e, quindi, in quanto tale,idoneo a incidere negativamente sul regolare soddisfacimento delle ragioni del cetocreditorio in sede di riconoscimento dei rispettivi diritti di credito e di ripartizionedell'attivo fallimentare.Rientrano, pertanto, in tale categoria non solo tutti i casi di cd. “simulazioneassoluta”, in cui manchi del tutto il diritto di credito, ma anche i casi di cd. “simulazionerelativa”, in cui la falsa rappresentazione della realtà giuridica espressa dal d iritto dicredito vantato è solo parziale, ma decisiva per creare le condizioni (apparenti) perconsentirne l'ammissione al passivo fallimentare.Sono questi i casi, ad esempio, come è stato rilevato in dottrina con condivisibiliaffermazioni: 1) del credito effettivamente esistente, ma di cui non è titolare ilsoggetto attivo del reato, che, nel presentare la domanda di ammissione, si sostituisceal creditore effettivo, il quale ha, invece, rinunciato a insinuare il proprio credito, senzacederlo; 2) della domanda di ammissione al passivo di un credito ordinario, che vienefatto apparire falsamente come privilegiato; 3) del credito che viene insinuato perun'entità quantitativamente superiore a quella effettiva; 4) della domanda diammissione al passivo di un credito estinto, che venga presentato come ancoraesigibile.Non basta, tuttavia, che il credito sia simulato, occorrendo, come si è visto, chesi tratti di un credito “fraudolentemente simulato”. Occorre, in altri termini, perintegrare l'elemento oggettivo del delitto di cui si discute, un quid pluris rispetto allasemplice simulazione, che si traduce ontologicamente nella presentazione di unadomanda di ammissione ideologicamente falsa nella misura in cui si fonda su unapretesa creditoria non corrispondente alla realtà, vale a dire una condotta, come, adesempio, la produzione di documentazione relativa al diritto di credito, che sia idoneaa perfezionare l'inganno.Orbene, la norma incriminatrice, assume il ricorrente, individua quale condottapunibile la presentazione della domanda di ammissione al passivo con mezzifraudolenti, sicché, trattandosi di un reato di pericolo istantaneo, l'unica condottarilevante è la presentazione della domanda, cui la frode deve accompagnarsi,coincidendo con il momento consumativo; la condotta criminosa, in altri termini, èintegrata dalla presentazione della domanda di ammissione al passivo, accompagnatao preceduta dalla fraudolenta simulazione del credito, ossia dalla predisposizione dielementi di prova caratterizzati da artifici o raggiri, documenti falsi, o altro, tali da farapparire reale un credito fittizio.Tale ricostruzione non è fondata, dal momento che la norma incriminatricerelazione a un credito fraudolentemente simulato (“presenta domanda di ammissioneal passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato”).Va, tuttavia, chiarito che la presentazione di una domanda di ammissione alpassivo integra un elemento normativo della fattispecie penale, non certo un elementonaturalistico; nel senso che la “domanda di ammissione”, per essere giuridicamenterilevante, anche ai fini penali, deve avere determinati requisiti previsti dalla legge.L’art. 93 l. fall. prevede, infatti, che il ricorso contenente la domanda diammissione al passivo, oltre a indicare la somma, la “ragione della domanda”, leeventuali ragioni di prelazione, debba essere altresì corredato dai documentigiustificativi del credito vantato (comma 6: “Al ricorso sono allegati i documentidimostrativi del diritto del creditore”).Ai fini della consumazione del reato, quindi, è necessario che la domanda diinsinuazione al passivo sia completa dei requisiti di ammissibilità (indicazione dellasomma, della ragione della domanda, ecc.) e corredata dalla documentazionedimostrativa del diritto di credito preteso, quale requisito di proponibilità.Al riguardo, anche autorevole dottrina si è espressa nel senso che, per lasussistenza della fraudolenta simulazione, non è sufficiente la mera presentazionedella domanda, ma occorre che ad essa sia allegata una qualche documentazione attaa perfezionare l'inganno.In tal senso, del resto, depone anche l'interpretazione elaborata al riguardodalla giurisprudenza civile di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui,in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, il portatore di un titolo dicredito che eserciti azione causale deve produrre il titolo in originale ai sensi dell'art.66, legge cambiaria, e dell'art. 58, legge assegno, posto che, in mancanza di taleproduzione, il credito, pur provato, deve essere ammesso con riserva; detta riserva,peraltro, concerne documenti giustificativi richiesti non quale integrazione di una provaallegata ma non prodotta, bensì quale requisito di proponibilità della domanda,previsto a tutela del debitore, ad evitare la possibilità dell'insinuazione di altri creditoriin via cambiaria, ovvero per assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azionicambiarie di regresso (Sez. 1 civ., n. 13073 del 08/09/2003, Rv. 566626); invero,poiché la produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisitoindefettibile per l'esercizio sia dell'azione cartolare sia dell'azione causale, laproduzione degli originali costituisce requisito per l'esame nel merito della domanda(Sez. 1 civ., n. 22531 del 28/11/2011, Rv. 620393).A [OSCURATO:PERSONA], con la contestazione del comma 1 dell'art. 232 l. fall., è statorimproverato di avere presentato, in concorso con altri soggetti, una domanda diammissione al passivo di un credito che era emerso essere stato fraudolentementesimulato mediante le ricordate cessioni del medesimo a partire dall'originario creditore,irreperibile o non più esistente, ottenendo il pagamento di due rate del complessivocredito e l'approvazione, da parte degli organi dell'amministrazione straordinaria, alversamento di una terza rata.Invero, per effetto dell’originaria domanda di subentro nel passivo, il 26 marzo2018 fu presentata al Presidente della sezione fallimentare un’ulteriore istanza perottenere il pagamento di somme spettanti ai creditori irreperibili, condotta integrantecomportamento fraudolento in pregiudizio della par condicio creditorum, con ciòrealizzando una lesione del bene tutelato.La non plausibilità dell'opinione contraria, sostenuta nel ricorso, è, del resto,evidenziata dall'effetto interpretativo abrogans della norma incriminatrice, in quantoconsentirebbe di eludere agevolmente e sistematicamente la fattispecie penalemediante la sola presentazione della domanda di ammissione, presentando poisuccessive domande di svincolo dei fondi intestati a favore di creditori irreperibili;secondo lo schema seguito, emblematicamente, proprio nel caso di specie, in cuiall'originaria domanda è seguita la presentazione di distinte domande di svincolo, conil conseguimento di un evidente ingiusto profitto, rappresentato dalla duplicazione delpagamento del credito, ai danni del ceto creditorio.Invero, la soluzione prospettata si pone in contrasto con la ratiodell’incriminazione, id est la tutela dell’interesse alla veridicità e all’effettività deicrediti insinuati, onde impedire che l’ammissione di crediti simulati annulli o diminuiscala possibilità di soddisfacimento dei crediti reali, giacché sarebbero esenti daresponsabilità penale domande di svincolo successive alla prima.Del resto, a ogni domanda di svincolo – seppure connessa alla stessa istanza diammissione al passivo fondata su documenti falsi – corrispondevano distintiprovvedimenti autorizzatori da parte del Tribunale fallimentare, basati sullapreliminare – e distinta – verifica, da parte del curatore, dell’assenza di altri creditoriche avessero richiesto di partecipare alla distribuzione delle somme ai sensi dell’art.117, comma quarto, l. fall.Nel caso di specie si è in presenza di un reato istantaneo, dovendo valorizzarsi,tuttavia, quali ulteriori atti fraudolenti, le singole riscossioni nelle quali l’inizialeproposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sull’illiceità della situazione.Pertanto, ai fini della valutazione circa l’eventuale maturazione dellaprescrizione del reato, deve farsi riferimento al momento nel quale è posta in esserel’ultima azione utile finalizzata a ottenere l’ulteriore quota di distribuzione dellesomme.3.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.Quando viene dedotto il travisamento della prova, è onere del ricorrente (come nellaspecie, a pp. 13 e ss. del ricorso, ove si invoca la mancata valutazione delle testimonianzedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e le prove documentali da loro prodotte), in virtùdel principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediantela completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limitidi quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudicedi legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emergaall’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F,n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative,estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale, al fine di trarre rafforzamentodall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare inblocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone l’integralelettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv.263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizionedella specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali l’art. 606,comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile insede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio,l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazioneprecisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunquetali da non costringere la Corte di cassazione a una lettura totale degli atti, dandosi luogoaltrimenti a una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degliartt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).È necessario, pertanto: --a) identificare l’atto processuale omesso o travisato;--b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risultaincompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; --c) dare la prova della veritàdell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenzadell’atto processuale su cui tale prova si fonda; --d) indicare le ragioni per cui l’atto inficiae compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale "incompatibilità" all’interno dell’impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).Nel caso di specie, nulla di tutto quanto indicato è stato fatto dalla difesa, che nonsi è neppure premurata di riportare le dichiarazioni testimoniali asseritamente pretermessedalla Corte di appello.Ad ogni modo, la sentenza oggi impugnata, a pp. 67 e ss., indica analiticamente laragnatela di società utilizzate per la realizzazione dei fini associativi, specificando, da unlato, che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata costituita dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso amministrata, dall’altro,che la stessa deteneva quote in società coinvolte nell’odierna vicenda processuale (p. 67).In particolare, sulla scorta di quanto appurato dal curatore fallimentare, il [OSCURATO:PERSONA] erail “dominus effettivo” della [OSCURATO:SOCIETA]., le cui quote societarie, per il 70%, eranodetenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]..3.3. Analoga sorte deve essere riservata ai motivi aggiunti, giacché tutti versatiin fatto, tendono a sostituire una propria ricostruzione a quella offerta dalla Corte diappello, con motivazione logica e capace di resistere alle censure proposte (v. p. 71della sentenza impugnata, nella quale sono anche indicati i solidi rapporti di affariintercorrenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA]).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelliadottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez.6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservatain via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenutedal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che la difesa rinvia a specifici attiprocessuali (accordo di lavoro del 4 novembre 2009, spontanee dichiarazioni delricorrente), senza allegarli e, anzi, onerando la Corte di un accertamento non di suaspettanza.4. Inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].4.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso.Invero, il motivo non si confronta con il principio di autosufficienza per comeesplicitato nel § 3.2, cui si rimanda.Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il difensore, da un lato, invoca daparte della Corte di cassazione una lettura totale degli atti, rinviando integralmente aidocumenti indicati ai nn. 2, 3, 9, 10, 11 e 12 del ricorso; dall’altro, riporta meri stralcidi singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’attoprocessuale (v. nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’indice allegati al ricorso), sicché tale doglianzadifetta della necessaria specificità, sub specie del difetto di autosufficienzanell’allegazione documentale.Ad ogni modo, la Corte di appello, con motivazione congrua e articolata, hapuntualmente indicato le ragioni per le quali le informazioni comunicate dal ricorrenteai correi fossero riservate (v. p. 59), così come che, benché intervenuto ilpensionamento, [OSCURATO:PERSONA] continuasse a essere inserito nella compagine associativa (p.61), circostanza dimostrata dalla vicenda relativa alla vendita del salottino di ceramicaCapodimonte (pp. 61 e 62 della sentenza di appello; nonché pp. 99 e ss. della sentenzadi primo grado).4.2. Inammissibile è il secondo motivo.Nel caso di estinzione del reato per prescrizione, non rinunciata dall’imputato,l’art. 129 cod. proc. pen. richiede (affinché vi sia pronuncia assolutoria) un quid pluris:l’elemento indicato come in grado di scardinare l’ipotesi accusatoria deve essere di taleforza e natura da non ingenerare, semplicemente, un incontrovertibile ragionevoledubbio di colpevolezza, bensì da far risultare palese l’innocenza dell’accusato (Sez. 6,n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091; Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022,Grosso, Rv. 283131; Sez. 5, n. 33145 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG c\Cari, Rv. 279842).Tanto è chiaramente assente nella censura in esame, che si diffonde in articolateconsiderazioni giuridiche e fattuali, assolutamente controvertibili e meramentealternative rispetto all’ipotesi accusatoria e che, di certo, non fanno emergerel’evidenza della dedotta innocenza per insussistenza del fatto.Parte ricorrente censura esclusivamente la declaratoria di prescrizionerelativamente all’episodio del 27 luglio 2012, senza affrontare alcuna questione didiritto in merito alla configurabilità del reato, limitandosi a precisare: «dagli atti dicausa è emerso chiaramente come il procedimento indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] già dovuto dare evidenza dell’insussistenza del fatto ascritto ex art. 232 l.fall. (nello specifico, si rinvia a quanto precisato nel § 3.1 relativamente al reato di cuiall’art. 232, comma primo, l. fall.)».È evidente, dunque, che in tal modo ci si collochi su un piano eminentementevalutativo e, quindi, fattuale (causa esso stesso di inammissibilità del motivo di ricorsoin cassazione), mirando a una – meramente possibile, ma non oggettivamenteemergente con palmare evidenza – diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quellaoperata in sede di merito.Si è, insomma, in un ambito del tutto eccentrico rispetto al necessario giudizio di“evidenza” dell’innocenza.4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo con il quale si contestano le statuizionicivili relative alla provvisionale.Il ricorrente, infatti, si sofferma esclusivamente sul riconoscimento e sulla misura dellaprovvisionale, dei quali non può, tuttavia, dolersi in questa sede, trattandosi di decisioni dinatura discrezionale, meramente delibative e non necessariamente motivate, per loronatura insuscettibili di passare in giudicato e destinate ad essere travolte dall’effettivaliquidazione dell’integrale risarcimento.Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, «il provvedimento con ilquale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno,assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non èimpugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicatoe destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento» (Sez.U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722).Trattasi di un orientamento consolidato nella successiva giurisprudenza di legittimità(Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014,Patricola, Rv. 261054), al quale il Collegio aderisce, ribadito anche in tempi più recentidalla Suprema Corte (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; nonmassimate: Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi; Sez. 5, n. 19700 del 05/03/2019,Oleari; Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli).4.4. Inammissibile è il quarto motivo con il quale si contesta il trattamentosanzionatorio.La Corte di appello ha precisato come la pena non sia stata contenuta nel minimoedittale, in considerazione della qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal ricorrente e inragione della condotta posta in essere dopo essere andato in pensione, chiarendo che lariduzione di pena era solo conseguenza dell’intervenuta estinzione per prescrizione dialcune condotte per le quali era stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado.Si tratta di motivazione che implicitamente dà conto delle ragioni per le quali, acagione della non minima rilevanza della condotta illecita, era esclusa la configurazione diun rapporto di comparazione tra circostanze in termini di concessione delle attenuanti eaggravanti.In altri termini, per la Corte territoriale la non minima rilevanza della condotta illecitaimpediva una formulazione del giudizio di comparazione che desse prevalenza alleInammissibile la doglianza relativa alla quantificazione della continuazione, giacché laCorte di appello, mercé il richiamo alla valutazione complessiva della condotta realizzatadal ricorrente, ha precisato che gli stessi argomenti supportano gli aumenti disposti in sededi continuazione.5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.5.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso.Invero, osserva il Collegio che, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello,concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sullaresponsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non ètenuta a motivare nuovamente sull’an della responsabilità, proprio per effetto della rinunciaai motivi sul punto da parte dell’imputato; sicché l’accordo sulla pena, ex art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56, entrata in vigoreil 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggettodi rinuncia.Orbene, in tema di definizione della pena concordata in appello, la rinunciadell’imputato ai motivi di impugnazione ben può ricomprendere anche le doglianze relativealla costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 25199 del 25/05/2007, Rossi, Rv. 237072); adogni modo, la rinuncia ai motivi, fatti salvi quelli inerenti al trattamento sanzionatorio,implica rinuncia anche alle doglianze inerenti alle statuizioni civili, dato che questeintegrano un punto della decisione autonomo rispetto a quello che inerisce al trattamentosanzionatorio, in quanto si tratta di tema correlato piuttosto alla statuizione diaccertamento della responsabilità, che l’imputato ha rinunciato a contestare.Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla invalidità della costituzionedi parte civile per essere state depositate le conclusioni da parte di una società estinta (idest la [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione).Tale doglianza oblitera il testo dell’art. 2504-bis cod. civ.Invero, va ricordato che, secondo l’art. 2504-bis cod. civ. (effetti della fusione), «lasocietà che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi dellesocietà partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali,anteriori alla fusione».Quindi, la norma prevede espressamente la prosecuzione dei rapporti giuridici, ancheprocessuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti irapporti preesistenti. Il ricorrente confonde, invece, quella che è la sorte del soggettoincorporato, che, pur a seguito della fusione, subisce soltanto una vicenda evolutivo-modificativa (Sez. 6 – 5 civ., n. 12119 del 16/05/2017, Rv. 644171).Non appare, invero, revocabile in dubbio il principio (Sez. U civ., n. 19698 del17/10/2010) per cui «in tema di fusione, l’art. 2504-bis cod. civ., introdotto dalla riformadel diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ha natura innovativa e noninterpretativa… per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in unnuovo assetto organizzativo».Con riguardo al nuovo art. 2504-bis cod. civ., conseguente alla riforma del dirittosocietario, le Sezioni Unite civili di questa Corte, con l’ordinanza n. 2637/2006 (seguita daSez. 1 civ., n. 14526/2006 e da Sez. 1 civ., n. 6058/2012), valorizzando la lettera delladisposizione, che non contiene più il riferimento all’effetto estintivo e che, inoltre, sottolineache la società che risulta dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti,anche processuali, anteriori alla fusione, hanno sostenuto che la fusione tra società nondetermina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata,né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazionemediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in unavicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva lapropria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.Ne consegue che, a seguito della fusione, si ha la prosecuzione dei rapporti giuridicinel soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti precedenti.5.2. Inammissibile il motivo con il quale si contesta la determinazione dellaprovvisionale.Sul punto si rinvia a quanto già esplicitato nel § 4.3.Sotto altro aspetto non possono trovare ingresso in questa sede le ricostruzionirelative all’asserito minor ruolo rivestito, perché si tratta di tema correlato piuttosto allastatuizione di accertamento della responsabilità, che l'imputata ha rinunciato a contestare.5.3. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla condanna alle speseprocessuali.La materia della condanna alle spese relative all’azione civile trova espressadisciplina nella norma dell’art. 541 cod. proc. pen., per la quale, con riferimento all’ipotesidisciplinata al comma 1, «con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o dirisarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido alpagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne,per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».Si tratta di norma all’evidenza fondata sui principi di causalità e di soccombenza chegenericamente regolano la materia della condanna al pagamento delle spese processuali.Nella sua accezione letterale, essa prevede un generale obbligo di condannadell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel caso in cui vi siastato – quale univoco presupposto necessario – il preventivo accoglimento della domandadi restituzione o di risarcimento dei danni.Non appare, tuttavia, superfluo ricordare che, in tema di disciplina relativa allespese processuali applicabile in caso di parte civile costituita nei confronti di più imputati,l’art. 541 cod. proc. pen., nella sua formulazione letterale, fa riferimento solo all’imputatoe al responsabile civile – tenuti al pagamento in solido delle spese processuali in favoredella parte civile costituita – ma non prevede espressamente la disciplina da applicare nelcaso di parte civile costituita nei confronti di più imputati.In tal senso, è stato osservato da questa Corte regolatrice che, considerata lapeculiarità della posizione della parte civile, la quale, pur nell’ambito del processo penale,esercita comunque un’azione civile, si rende necessario raccordare l’art. 541 cod. proc.pen. con la disciplina dettata dal legislatore con riguardo alle spese processuali da liquidarenel processo civile, ossia con l’art. 97 cod. proc. civ.; detta norma prevede che «se le partisoccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni inproporzione del rispettivo interesse nella causa, potendo anche pronunciare condannasolidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse comune».A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che lacondanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti può esserepronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, mapure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anchedalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di29/07/2015, Rv. 636621; Sez. civ. 2, n. 17281 del 12/08/2011, Rv. 618984).La condanna in solido delle parti alla rifusione delle spese processuali postula,dunque, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., una responsabilità solidale in ordineall’obbligazione dedotta in giudizio, ovvero una mera comunanza di interessi tra le parti,che può sussistere indipendentemente dalla prima e che è correlabile anche a unaconvergenza di atteggiamenti difensivi.Detto principio, che governa il processo civile e deve, quindi, orientare anchel’interpretazione dell’art. 541 cod. proc. pen., consente di affermare che, nel caso di partecivile costituita nei confronti di più imputati, ricorrendone le condizioni sopra indicate, benpuò essere disposta la solidarietà nel pagamento delle spese processuali in favoredell’anzidetta parte, non potendo assumere rilievo, in senso contrario, la norma dettatadall’art. 535 cod. proc. pen., che, disciplinando le spese relative al processo penale, ha unpresupposto e un ambito applicativo diversi rispetto a quelli dell’art. 541 cod. proc. pen.,giacché ciò che viene in rilievo è la statuizione sulle spese processuali attinenti a un’azionecivile (Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013, Poloni, Rv. 25484).Pertanto, la soccombenza dell’imputato nei confronti della parte civile impone lapronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., che esprime una regola generaleriferita non solo all’accoglimento, nei confronti dell’imputato, della domanda della partecivile di risarcimento del danno o di restituzione, ma anche a tutte le pronunce dalle qualiderivi la conferma delle statuizioni civili.Ciò premesso, la ricorrente non ha interesse a impugnare la sentenza che abbiaomesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno a carico di tutti icoimputati, trattandosi, al più, di un interesse mediato, essendo in realtà la parte civilel’unico soggetto legittimato a dolersi di tale omissione.5.4. Inammissibile è la questione di legittimità agitata dalla difesa.Invero, non vi è alcuna lesione del diritto di difesa giacché le questioni civili sonostate esaminate da questa Corte.6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionepecuniaria nella misura indicata in dispositivo.Inoltre, gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che devonoessere liquidate in complessivi 4500,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, D.M. n. 55del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, tenuto conto dell'attività svolta edelle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art.2, D.M. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltreall'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11020/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1628/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Zizioli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rizzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Morreale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Scaratti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso di MottinOrtensia e [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità o insubordine rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità o in subordine rigettodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali siriporta.[OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dei motividi impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di gravame, insistendo per l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi d'impugnazione e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 16 aprile 2025, in riformadella decisione del Tribunale di Milano del 9 novembre 2023, resa in esito a giudiziocelebrato nelle forme del rito ordinario, dichiarava non doversi procedere per intervenutaprescrizione in ordine ai reati di cui al capo B (artt. 110 cod. pen. e 232, comma primo ecomma terzo, n. 1, l. fall.) limitatamente al fatto del 15 dicembre 2012, al capo D (artt.110 cod. pen. e 232, comma primo e comma terzo, n. 1, l. fall.) limitatamente al fatto del27 luglio 2012, al capo F (artt. 110, 476 cod. pen.) limitatamente al fatto del 27 luglio2012, capo G (artt. 48, 110, 479 cod. pen.) limitatamente al fatto del 21 dicembre 2016,ritenendo gli imputati responsabili dei reati ascritti relativamente al capo A (art. 416,comma primo, secondo e terzo, cod. pen.), al capo B (artt. 110 cod. pen. e 232, commaprimo e comma terzo, n. 1, l. fall.) in esso assorbito il capo C (artt. 56, 640 cod. pen.)limitatamente al fatto del 26 marzo 2018, al capo D (artt. 110 cod. pen. e 232, commaprimo e comma terzo, n. 1, l. fall.) in esso assorbito il capo E (artt. 56, 640 cod. pen.)limitatamente al fatto del 26 marzo 2018, al capo G (artt. 48, 110, 479 cod. pen.)limitatamente al fatto dell’8 marzo 2018, rideterminando la pena inflitta con revoca delleconfische dirette e per equivalente, ed infine rideterminava la pena su concorde richiestadelle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Giova premettere alla trattazione dei ricorsi unasintetica ricostruzione della vicenda processuale, in quanto necessaria a contestualizzare imotivi dei proposti ricorsi.Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionatesentenze è scaturito dall’attività di indagine compiuta dalla Procura delle Repubblica diVicenza nel 2016 a seguito della denuncia di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] riferiva che un proprio credito - vantato nell’ambito di una proceduraesecutiva nei confronti di un debitore - era stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA], soggettosconosciuto.Nel corso delle indagini vicentine venne arrestato un cancelliere del Tribunale diVicenza, nel cui cellulare furono rinvenuti contatti con [OSCURATO:PERSONA].In conseguenza dell’attività intercettiva disposta, emersero fatti verificatesi nelcircondario del Tribunale di Milano, con conseguente trasmissione degli atti di competenzaalla Procura della Repubblica di Milano, che evidenziavano l’esistenza di un consolidatomodus operandi, indicato da [OSCURATO:PERSONA] come il “giochetto della Cinzia”, così riassunti: --a) ricerca e monitoraggio tra i vari creditori dei fallimenti per la individuazione prima dellascadenza del quinquennio dalla chiusura dei fallimenti di crediti vantati da creditori assentio irreperibili; --b) simulazione della cessione dei crediti, mediante la predisposizione di falsicontratti di cessione del credito, con autenticazione degli atti da parte della [OSCURATO:PERSONA] inqualità di funzionario in servizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; --c) presentazione delledomande di svincolo delle somme accantonate, corredate dei documenti giustificativiredatti appositamente allo scopo.I giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità degliimputati in ordine ai reati loro ascritti in concorso sulla base di un articolato compendioprobatorio, nel quale convergono le dichiarazioni di numerosi testimoni, i sequestri e gliesiti dell’attività intercettiva.In particolare, le indagini espletate hanno così ricostruito il sistema di destinazionedelle somme: --a) nel momento in cui erano eseguiti i riparti era possibile che ci fosserocreditori irreperibili; --b) il curatore era obbligato a presentare al Tribunale fallimentare lachiusura del fallimento e contestuale apertura di libretti postali giudiziari intestati a ciascuncreditore irreperibile; --c) decorsi cinque anni, gli importi ivi depositati sarebbero statidevoluti al fondo unico di giustizia.Gli odierni imputati, avvalendosi di società di comodo, in particolar modo IncotexS.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]., presentavano istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 117 l. fall.,asserendo di essere cessionari di crediti già insinuati al passivo, incamerando le relativesomme.I documenti sequestrati avevano dimostrato come l’attività del sodalizio non fosselimitata solo al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]. ma anche di altri fallimenti.L’esistenza del reato associativo era desunta, tra le altre cose, dalla rete dicointeressenze tra pubblici ufficiali in grado di fornire supporto ai falsi contratti di cessionedi crediti ([OSCURATO:PERSONA]), cancellieri della sezione fallimentare del Tribunale di Milano in gradodi fornire notizie riservate in merito ai fallimenti ed al numero di libretti postali intestati acreditori irreperibili ([OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, la sinergica suddivisione dei ruoli, la stabilità del vincolo in un non brevearco temporale, nonché l'impiego di risorse finalizzate a garantire il raggiungimento degliobiettivi illeciti, sono state considerate dai giudici stessi circostanze sintomatichedell'operatività dell'associazione.In conclusione, la sistematica attività di accaparramento del denaro si era realizzatacon conseguente simulazione dei crediti vantati nei confronti delle procedure fallimentari;--b) distrazione dei beni con dispersione del ricavato attraverso società riconducibili agliimputati; --c) mancanza di atti giustificativi delle cessioni di credito; --d) induzione inerrore degli organi della procedura con autorizzazione al pagamento delle richieste disvincolo di ingenti somme, come indicate nei capi di imputazione contestati.2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta erronea applicazione di normegiuridiche relativamente alla determinazione del giudice territorialmente competentein relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., oltre alla contraddittorietà dellamotivazione.Invero, il reato associativo, delitto più grave, sarebbe stato commesso nelcircondario di Brescia, dal momento che in quel territorio si sarebbe svolta l’attivitàorganizzativo-decisionale dell’asserito sodalizio.Tale conclusione sarebbe confortata dai seguenti elementi: --a) gli uffici oveprestavano la loro quotidiana attività professionale gli imputati erano ubicati nelterritorio bresciano, tenuto conto che i documenti sequestrati sono stati rinvenuti inquei luoghi; --b) la sede dalla [OSCURATO:SOCIETA]., principale società coinvolta nellavicenda, era ubicata nel territorio bresciano; --c) la coimputata [OSCURATO:PERSONA] prestavaservizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Brescia.Inoltre, la Corte di appello ha incidentalmente fatto riferimento alla sede dialcune società ubicata nel territorio milanese in ciò incappando nella contraddittorietàdella motivazione non potendo ricorrere ai criteri residuali di cui all’art. 9, comma 1,cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale inrelazione alla indeterminatezza del piano criminoso.I delitti fine contestati sono solo due, circoscritti nel tempo e nello spazio,meticolosamente programmati e ideati, sicché mancherebbe l’indeterminatezza delprogramma criminoso.2.3. Con il terzo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale conriferimento alla tipicità della condotta contestata agli imputati nonché mancanza omera apparenza della motivazione in relazione alle specifiche doglianze prospettatecon l’atto di appello.In particolare, la difesa ha contestato la configurabilità del delitto contestato inrelazione all’art. 232 l. fall. difettando l’elemento costitutivo della presentazione delladomanda di insinuazione al passivo, giacché quest’ultima era stata legittimamentepresentata dall’originario creditore: le somme di cui si è chiesta l’assegnazione nelcaso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate ai creditori che sisono insinuati.In altri termini, il contegno distrattivo addebitato si colloca nel momento in cuila procedura concorsuale era stata completata, di guisa che non esisteva più unpatrimonio fallimentare.2.4. Con il quarto motivo si censura la mancanza di motivazione ovvero la suamera apparenza in relazione alla riconosciuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 48e 479 cod. pen.La Corte di appello non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori diretti adimostrare l’effettività dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte nella cessione delcredito della Cornaro.2.5. Con il quinto motivo si censura l’erronea applicazione della legge inrelazione alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.La Corte di appello avrebbe fatto ricorso a formule stereotipate, non avendogiustificato né la pena base né i singoli aumenti in continuazione.2.6. Con il sesto motivo deduce erronea applicazione della legge in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso MottinOrtensia, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi dicensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.3.1. Con il primo motivo è stata dedotta erronea applicazione di normegiuridiche relativamente alla determinazione del giudice territorialmente competentein relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. oltre alla contraddittorietà dellamotivazione.Invero, il reato associativo, delitto più grave, sarebbe stato commesso nelcircondario di Brescia, dal momento che in quel territorio si sarebbe svolta l’attivitàorganizzativo-decisionale dell’asserito sodalizio.Tale conclusione sarebbe confortata dai seguenti elementi: --a) gli uffici oveprestavano la loro quotidiana attività professionale gli imputati erano ubicati nelterritorio bresciano, tenuto conto che i documenti sequestrati sono stati rinvenuti inquei luoghi; --b) la sede dalla [OSCURATO:SOCIETA]., principale società coinvolta nellavicenda, era ubicata nel territorio bresciano; --c) la coimputata [OSCURATO:PERSONA] prestavaservizio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Brescia.Inoltre, la Corte di appello ha incidentalmente fatto riferimento alla sede dialcune società ubicata nel territorio milanese, in ciò incappando nella contraddittorietàmotivazionale non potendo ricorrere ai criteri residuali di cui all’art. 9, comma 1, cod.proc. pen.3.2. Con il secondo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale inrelazione alla indeterminatezza del piano criminoso.I delitti fine contestati sono solo due, circoscritti nel tempo e nello spazio,meticolosamente programmati e ideati, sicché mancherebbe l’indeterminatezza delprogramma criminoso.3.3. Con il terzo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale conriferimento alla tipicità della condotta contestata agli imputati nonché mancanza omera apparenza della motivazione in relazione alle specifiche doglianze prospettatecon l’atto di appello.In particolare, la difesa ha contestato la configurabilità del delitto contestato inrelazione all’art. 232 l. fall. difettando l’elemento costitutivo della presentazione delladomanda di insinuazione al passivo, giacché quest’ultima era stata legittimamentepresentata dall’originario creditore: le somme di cui si è chiesta l’assegnazione nelcaso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate ai creditori che sisono insinuati.In altri termini, il contegno distrattivo addebitato si colloca nel momento in cuila procedura concorsuale era stata completata, di guisa che non esisteva più unpatrimonio fallimentare.3.4. Con il quarto motivo si censura la mancanza di motivazione ovvero la suamera apparenza in relazione alla riconosciuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 48e 479 cod. pen.La Corte di appello non avrebbe tenuto degli elementi probatori diretti adimostrare l’effettività dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte nella cessione delcredito della Cornaro.3.5. Con il quinto motivo si censura l’erronea applicazione della legge inrelazione alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.La Corte di appello avrebbe fatto ricorso a formule stereotipate, non avendogiustificato né la pena base né i singoli aumenti in continuazione.3.6. Con il sesto motivo deduce erronea applicazione della legge in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.4. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo censura violazione di legge in relazione all’art. 232 l.fall.Il momento consumativo del reato si perfeziona con il deposito della istanzaovvero nel caso di cessione nel momento in cui si concretizza la condotta fraudolentache consente al reo di subentrare al creditore legittimo.Da tale premessa discende per la difesa che il momento consumativo siidentifica con la richiesta di subentro depositata nel 2012, con il corollario chel’ulteriore istanza depositata il 26 marzo 2018 costituirebbe un post factum nonpunibile.4.2. Con il secondo motivo censura la contraddittorietà o manifesta illogicitàdella sentenza in ordine al reato associativo.In particolare, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle testimonianzedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dalle quali emergerebbe l’estraneità delricorrente a qualsiasi associazione criminale, avendo lo stesso agito in buona fede perdimostrare la legittimità della pretesa creditoria.5. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso Morrealecensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.5.1. Con il primo motivo censura la violazione di legge in relazione agli artt. 192e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicitàdella sentenza.La difesa sostiene che non vi erano notizie riservate in relazione alle domandedi svincolo delle somme accantonate a favore dei creditori irreperibili.Tale circostanza emergerebbe con solare evidenza dalla deposizione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], legale della cessionaria delle quote della [OSCURATO:PERSONA], che ha riferitocome le informazioni relative ai creditori irreperibili erano disponibili per tutti icreditori.Sotto altro aspetto, il ricorrente non era l’unico cancelliere deputato allatrattazione delle procedure straordinarie, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] nondoveva necessariamente ricorrere a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere notizie sulleprocedure di interesse.5.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. nonché illogicità dellamotivazione.Dagli atti di causa è emersa la insussistenza del delitto previsto dall’art. 232 l.fall. sicché la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, limitatamente allacondotta relativa all’episodio del 27 luglio 2012, sarebbe errata dal momento che laCorte di appello avrebbe dovuto riconoscere la piena innocenza del [OSCURATO:PERSONA].5.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e, 538, 539, comma 2, 546, comma 1,lett. e, n. 3, cod. proc. pen.In particolare, il ricorrente ha mosso contestazioni in ordine al quantum dellaprovvisionale.5.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale in relazione al trattamento sanzionatorio complessivamente considerato.6. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso ScarattiRosaria, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi dicensura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.6.1. Con il primo motivo censura la violazione di legge in relazione agli artt.538, 539 e 546 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità dellasentenza.Innanzi al Tribunale la parte civile [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneaveva depositato proprie conclusioni, mentre nel giudizio di appello le conclusioni sonostate presentate dalla JDS-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA]  [OSCURATO:SOCIETA]., sicché le conclusioni in primo grado sono state depositate da una societàoramai estinta, con la conseguenza che le statuizioni civile devono essere revocate.Sotto altro aspetto ha dedotto l’erroneità del calcolo della liquidazione delrisarcimento del danno.6.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione allamancata condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese della partecivile, con la conseguenza che la somma liquidata alla parte civile è stata ripartita solotra quattro imputati in luogo di cinque.6.3. Con il terzo motivo chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionaledell’art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. che impedirebbela trattazione di questioni civilistiche pur in presenza di concordato con il PG.7. Con memoria del 2 dicembre 2025, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] eccepiva con duedistinti motivi la violazione dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. per contraddittorietàdella motivazione.In primo luogo, i giudici di merito avrebbero offerto una ricostruzione erratadegli accadimenti, non avendo tenuto conto: --a) delle spontanee dichiarazioni resedal ricorrente; --b) dall’accordo di lavoro del 4 novembre 2009.Sotto altro aspetto, la Corte ambrosiana sarebbe incorsa in contraddizioni inmerito al riconoscimento in capo al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo associativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È necessario premettere, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che lagiurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia decisione di merito conforme, èradicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale dellesentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello sisaldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo,quando le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementidi prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi diappello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], non mass.).In presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appellonon è tenuto a svolgere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni delle parti né a esaminaresingolarmente ogni risultanza processuale. È sufficiente che, attraverso una valutazionecomplessiva, esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento,dimostrando di aver considerato i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi dellasentenza (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del16/01/2024, non mass.).In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensive che, purnon espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata,purché il giudice dia conto, in modo coerente, della propria valutazione globale dellerisultanze e delle deduzioni (ex multis, Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900).Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essere invalidatoda prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso inesame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della sentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametridi ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito,perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di unamigliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concretorealizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruitàe logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tradivergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedicoe altri, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).1.1. In premessa, va pure ricordato, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra lealtre, Sez. III, n. 18521 del 11 gennaio 2018, Ferri, Rv. 273217), che il sindacatodemandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non puòconcernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi alriscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una direttarivisitazione delle acquisizioni processuali.Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilitàdei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttivadella vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che glielementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica esecondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano dellaconsequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. U, n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella,Rv. 226074).Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture delquadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisitoda parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula,tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventualesussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità,tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti lamotivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv.258153).Ne discende, è stato ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747), che "In tema di motivi dì ricorso per cassazione, non sono deducibili censuredalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento".Inoltre, quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità èopportuno precisare - tenuto conto che i ricorsi degli imputati, ad eccezione di quellodi [OSCURATO:PERSONA] denunciano il vizio della motivazione - come il compito del giudicedi legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta daigiudici di merito.Tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questiultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito unacorretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta allededuzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nellosviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv.229369; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro G, Rv. 215745).Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari.Esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo dellamotivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversavalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché taledi legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando sequest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lohanno condotto ad emettere la decisione.La specificità della disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regoleprocessuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cuiall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Venendo al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" dellamotivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sulfronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppail tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per ilgiudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove sianoeffettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti delprocesso; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazionenon consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultatidell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, bendiverso, di stabilire se i giudici di merito: --a) abbiano esaminato tutti gli elementi aloro disposizione; --b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; --c)nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica,le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delleprove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre.1.2. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che nonsia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo delprovvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui nonpuò essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nelprovvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che inquest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamentiriservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168;Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).I vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono esserededotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato,diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltantoquell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez. 5, n. 15899 del15/2/2021, Gregotti, Rv 281030).Pertanto, il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzionedei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testodell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: - l'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; - l'assenza di difetto ocontraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulterioreprecisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, che la stessa deve essere evidente("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo ilsindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà dellegislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilitàdi verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).Com’è noto, nel giudizio di legittimità la cognizione della Corte di cassazione èfunzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il sensocomune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le suecompetenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzionedei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto,Rv. 285504), sicché “non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quandomancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, essendopertanto inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività,l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità e dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento” (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747).Il controllo di legittimità concerne, infatti, il rapporto tra motivazione edecisione, e non già quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione chededuca il vizio di motivazione, per poter essere ritenuto ammissibile, deve rivolgere lecensure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, e non giànei confronti della valutazione probatoria sottesa, la quale, essendo riservata al giudicedi merito, resta estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione(Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del7/10/2015, Musso, Rv. 265482).2. Ciò premesso, i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quantodiretti a prospettare le medesime censure, possono essere trattati congiuntamente esono inammissibili.2.1. Manifestamente infondata è l’eccezione volta a contestare la riconosciutacompetenza del Tribunale di Milano, indicando, invece, il Tribunale di Brescia quale giudicecompetente in relazione al luogo in cui si assume essere avvenuta l’attività diorganizzazione e programmazione dell’attività illecita.Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di reati associativi la competenza perterritorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono laprogrammazione, l’ideazione e la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio,assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello incui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv.265282; Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, Morinelli, Rv. 259653).La consumazione deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un minimum dimantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato,coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attivitàdell’associazione, ovvero con quello nel quale si esteriorizza l’associazione attraversol’esecuzione dei delitti programmati, così manifestandosi e realizzandosi, secondo uncriterio di effettività, l’operatività della società criminosa (Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016,Bilali e altri, Rv. 267635).In altri termini, il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello delluogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, che coincide con il momento in cuil’operatività del sodalizio criminoso diviene per la prima volta percettibile all’esterno, e noncon quello della sua costituzione.Alla luce di tali princìpi, correttamente i giudici di merito hanno valorizzato l’attivitàsvolta dai sodali presso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, piuttosto che lasede sociale, trattandosi di significativo indizio della piena operatività dell’associazione,quale luogo in cui venivano presentate le domande di svincolo.Pertanto, allorché l’individuazione del forum loci sia condotta in ossequio ai principidettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia – secondo cui deve aversi riguardo nontanto al luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto a quello in cui si è effettivamentemanifestata e realizzata l’operatività della struttura (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013,Vallelonga, Rv. 255829; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185) – econsegua a un apprezzamento che, seppur necessariamente circoscritto in ragione dellafase preliminare in cui si svolge, si regga su elementi pregnanti e convergenti desumibilidalla stessa contestazione, la valutazione della competenza finisce per costituire unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sorretta da motivazione adeguata.La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione esaustiva e noncontraddittoria, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, giacché non haindividuato il giudice competente – come erroneamente dedotto nei ricorsi – nel [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sede della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA] o della Incofisco, ma hafatto riferimento a tali elementi esclusivamente al fine di evidenziare come il giudiceterritorialmente competente non potesse individuarsi nel luogo in cui erano avvenuti isequestri.Invero, senza alcuna contraddizione, la Corte di appello ha espressamente ritenutocorretta la decisione del Tribunale di ancorare la competenza all’ultimo luogo in cui sonostate commesse le condotte criminose, rilevando come le evidenze processuali abbianoreso manifesto il luogo verso cui erano state indirizzate le energie del sodalizio, individuatonelle procedure fallimentari pendenti presso il Tribunale di Milano.2.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la sussistenza dell’associazione perdelinquere sub A), avendo considerato accertata, con articolato discorso giustificativo, unaserie sistematica di condotte tese all’attuazione del programma illecito avente ad oggettola presentazione di domande di svincolo delle somme accantonate in favore di creditoriirreperibili; programma illecito, peraltro, temporalmente indeterminato, sebbene concompetenti organi di polizia; associazione formata da un gruppo di appartenenti, fra cui gliimputati ricorrenti, dotato di un’organizzazione, sia pure basica.Il giudice di secondo grado, quindi, ha esposto la ravvisabilità dell’esistenza diun’associazione per delinquere, perché sono rilevabili: a) l’esistenza di una stabile strutturaorganizzativa, caratterizzata dalla disponibilità di una pluralità di mezzi, in particolarecostituiti da numerose società coinvolte nel sistema predisposto;b) la pluralità di soggetti agenti in cooperazione tra di loro, quali i due attuali ricorrenti;c) l’indeterminata serialità di presentazione di domande di svincolo delle sommeaccantonate in favore di creditori irreperibili, di cui due già realizzate per ingenti importi.Per il resto, la dequotazione delle corrispondenti risultanze prospettata dai ricorrentinon può essere fatta propria dal Collegio, nella parte in cui essi sollecitano una rivalutazionedi merito delle risultanze acquisite.La ricognizione degli elementi costitutivi del delitto associativo di cui all’art. 416cod. pen., compiuta dai giudici del merito, si è, nella sua sostanza, attenuta al principio,qui condiviso, secondo il quale, ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere,è necessaria l’esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminatodi delitti da commettere, ben potendo, tuttavia, l’associazione essere progettata peroperare per un tempo determinato (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv.277531; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099).Oltre ai restanti elementi, anche la sussistenza del concordato – fra gli aderenti alsodalizio, inclusi i ricorrenti – su un programma criminoso indeterminato è risultataadeguatamente argomentata nella sentenza impugnata.Né può criticarsi in modo fondato la Corte di secondo grado per avere individuato laprova piena del reato associativo tenendo conto anche della condotta degli imputati nellarealizzazione ripetuta – e con modalità reiterative – dei descritti reati fine. In tema diassociazione per delinquere, è, infatti, consentito al giudice, pur nell’autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, desumere la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dallacommissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive,dal momento che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione(Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; fra le successive, Sez. 2, n. 33580 del06/07/2023, Santagata, Rv. 285126; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv.266670).Invero, la Corte di appello, con motivazione adeguata alle pp. 65 e ss., individua edanalizza gli elementi costitutivi dell’associazione contestata al capo A), evidenziando come,dall’analisi dei supporti informatici in sequestro, sia stato rinvenuto un prospetto deifallimenti aggiornato al 5 dicembre 2017, ove erano indicati i fallimenti di altre società cheerano oggetto di analisi da parte degli imputati, al fine di riprodurre quello che dallo stessoZizioli è stato definito «il giochetto della Cinzia».Tale circostanza è significativa del fatto che gli imputati agissero secondo unconsolidato modus operandi, non certamente circoscritto ai due delitti fine contestatinell’odierno processo.In particolare, nulla dice la difesa sulla documentazione sequestrata il 20 marzo2018, relativa a un file contenente una serie di procedure concorsuali (tutte indicate a p.69 della sentenza di appello, ma anche alle pp. 135 e 155 e ss. della sentenza di primogrado), circostanza significativa di come l’associazione stesse acquisendo informazioni sualtre procedure e di come solo l’intervento delle forze dell’ordine abbia bloccato laperpetrazione di ulteriori reati.2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.La difesa perora la ricostruzione a mente della quale nel caso di specie difetterebbe lamaterialità del delitto di cui all’art. 232 l. fall., giacché la domanda di ammissione alpassivo fallimentare non è stata presentata dai ricorrenti, ma era stata legittimamentepresentata dagli effettivi titolari del relativo credito.Invero, la cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso,anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve esserecomunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall’art. 115, comma secondo, l.fall., con l’indicazione dell’atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, ilquale provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile direclamo, al pari dell’eventuale omissione, a norma dell’art. 36 l. fall.Pertanto, nel caso in cui, come nella specie, il credito ceduto sia già statoammesso al passivo, il cessionario deve seguire la procedura prevista dall’art. 115,comma secondo, l. fall., nel testo successivo alle modifiche dettate dai decretilegislativi nn. 5/2006 e 169/2007, ritenuta applicabile anche ai fallimenti regolati dalladisciplina previgente (Sez. 1, civ., n. 15660 del 2011; Sez. 1, civ., n. 814 del 2016;Sez. 1, civ., n. 19930 del 2017).Ne deriva che, sebbene la domanda di ammissione al passivo sia statapresentata dai creditori originari, tuttavia gli imputati si sono attivati per realizzare unfalso atto di cessione del credito poi successivamente comunicato al curatore, sicchéla loro condotta è perfettamente riconducibile nella fattispecie contestata, giacché, ovesi accedesse alla soluzione prospettata dalla difesa, ipotesi come quella oggi contestatanon sarebbero perseguibili, con evidente vulnus per i creditori insinuati portatori dieffettive pretese nonché per lo stesso fallito, una volta che la liquidazione dell’asseconcorsuale possa serbargli un residuo attivo.La condotta dei ricorrenti, sostanziantesi nella predisposizione fraudolenta dellacessione di crediti, nel conseguente subingresso nella posizione dell’originario creditoree nella successiva istanza di svincolo, è idonea a pregiudicare l’interesse della massadei creditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dallaproposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità disoddisfacimento dei crediti effettivi.Sul punto deve precisarsi che è precluso il ricorso all’analogia in malam partemnella materia penale, in applicazione del principio di legalità di cui all’art. 25, secondocomma, Cost., nonché, a livello di fonti primarie, dell’art. 14 delle preleggi e –implicitamente – dell’art. 1 cod. pen. (Corte cost., sentenza n. 447 del 1998).Con la conseguenza che “[i]l divieto di analogia non consente di riferire la normaincriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali,e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative adisposizione del giudice di fronte al testo legislativo. E ciò in quanto, nella prospettivaculturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, èil testo della legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera dellagiurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa leconseguenze sanzionatorie delle proprie condotte” (Corte cost., sentenza n. 98 del2021).Al contrario, l’interpretazione estensiva della previsione incriminatrice èconcetto non sovrapponibile a quello di analogia, vietata in via di principio in ambitopenale.La prima, infatti, è il percorso concettuale che si pone in essere allorquando ilperimetro applicativo di una determinata figura tipica – a causa di una necessità diordine logico, semantico, ovvero in virtù di una sostanziale equivalenza riscontrabilenei dati empirici – venga esteso a un caso che, sebbene non rientrante nell’ambitoprevisionale, secondo la rigorosa veste testuale dello schema normativo, si possareputare ricompreso nella sfera applicativa della fattispecie stessa; operazione di“ricongiunzione” che può esser compiuta all’esito di un ricollegamento ideale del casostesso alle intenzioni del Legislatore e, quindi, alla ratio della norma, secondo il dettatodell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.L’interpretazione estensiva, pertanto, non incorre nelle limitazioni di cui all’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale. Essa non dilata (impropriamente) ilcontenuto precettivo effettivo della previsione incriminatrice e non viola il principio ditassatività delle fattispecie incriminatrici, bensì scongiura la possibilità chedeterminate fattispecie, soggette a previsione tipica già esistente, possano restareingiustamente immuni dalla disciplina precettiva e sanzionatoria, a causa di unimmotivato limite, incongruamente desunto dall’esistenza di mere espressioni letterali.Dovere specifico dell’interprete è, infatti, quello di applicare la norma in manieraanche più estesa rispetto al mero dato testuale, così da far coincidere la portata dellanorma stessa con il pensiero e la volontà del Legislatore (sul punto, si potranno vederei principi di diritto risalenti, ma mai rivisitati, cristallizzati nelle decisioni assunte daSez. 4, n. 11380 del 27/04/1990, Dolci, Rv. 185084; Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980,Riva, Rv. 144606).Tanto precisato – e venendo più specificamente alla concreta vicenda per laquale si procede – ci si accorgerà come la soluzione della questione si debba rinvenire,semplicemente, sotto il profilo della lettura complessiva e coordinata, piuttosto chedefinitiva, non presta il fianco ad alcuna critica, né sotto il profilo logico, né quanto alversante della coerenza sistematica.Invero, la soluzione prospettata dalla difesa si pone in contrasto con la ratiodell’incriminazione, id est la tutela dell’interesse alla veridicità e all’effettività deicrediti insinuati, onde impedire che l’ammissione di crediti simulati – che tengono luogodell’originario credito ammesso su istanza del creditore effettivo – annulli o diminuiscala possibilità di soddisfacimento dei crediti reali, giacché sarebbero esenti daresponsabilità penale le condotte oggi contestate, allorquando la domanda diammissione al passivo fallimentare sia stata presentata dagli effettivi titolari delrelativo credito.Invero, se la ratio della norma è quella di tutelare l’interesse della massa deicreditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dalla proposizionedi crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità disoddisfacimento dei crediti effettivi, ne consegue che la fattispecie di cui all’art. 232,comma 1, l. fall., risponde all’esigenza di apprestare un’efficace tutela penale controle condotte fraudolente in grado di pregiudicare la par condicio creditorum, esigenzache ricorre anche qualora la domanda di ammissione al passivo fallimentare sia statapresentata dagli effettivi titolari del relativo credito, poi oggetto di cessione simulata,come nell’odierna fattispecie.2.4. Né è accoglibile la tesi secondo la quale le somme di cui si è chiestal’assegnazione nel caso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate aicreditori che si sono insinuati.L’art. 117, commi quarto e quinto, l. fall., nel testo introdotto dall’art. 107, d.lgs. n.5 del 2006, applicabile all’odierna fattispecie, dispongono che, ove i creditori ai quali sianostate assegnate non si siano presentati a riscuoterle o siano irreperibili, le somme indicatenel piano di riparto «sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca giàindicati ai sensi dell’art. 34», e che, decorsi cinque anni dal deposito, possano esseredistribuite, con i relativi interessi, ai creditori rimasti insoddisfatti che ne abbiano fattorichiesta, dovendo altrimenti essere versate «a cura del depositario all’entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia».Il testo previgente si limitava, invece, a prevedere che le medesime sommedovessero essere depositate «presso un istituto di credito», specificando che «il certificatodi deposito vale quietanza».La differenza più rilevante tra le due formulazioni della norma in esame è costituitaproprio da quest’ultimo inciso, che, attribuendo al deposito delle somme presso l’istituto dicredito un effetto liberatorio, formalmente attestato dal certificato di deposito, nedeterminava la fuoriuscita immediata dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità delfallimento, dispensando gli organi di quest’ultimo dai successivi adempimenti e rendendo,pertanto, superflua l’ulteriore disciplina introdotta dal decreto di riforma.In proposito, questa Corte, in sede civile, ha già avuto modo di evidenziare che l’art.117, comma quarto, l. fall., nella formulazione attuale e applicabile all’odierna vicendaprocessuale, consentendo di provvedere alla redistribuzione delle somme depositate nelcaso in cui i creditori ai quali sono state assegnate non si siano presentati a riscuoterleentro cinque anni o risultino irreperibili, postula che, quanto meno fino alla scadenza delpredetto termine, le medesime somme rimangano nella disponibilità del fallimento, in talmodo impedendo di attribuire al deposito efficacia liberatoria (Sez. 1 civ., n. 18571dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 674917).Ed era proprio tale efficacia a escludere, nel sistema previgente, la possibilità diprocedere a una nuova distribuzione delle somme depositate presso l’istituto bancario, chedovevano ritenersi ormai definitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di ripartoe depositate nel loro interesse.Da quanto precede, consegue che, con l’attuale disciplina, le somme depositate enon riscosse dai creditori irreperibili possono formare oggetto di diritto dei creditori rimastiinsoddisfatti, circostanza che dimostra come tali somme, dopo l’assegnazione, nonfuoriescano dalla disponibilità del fallimento.2.5. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso.Al riguardo, occorre premettere, in termini generali, che il delitto di falso perinduzione si configura quando la falsità dell’atto si correla all’attività decettiva di unaltro soggetto, causalmente produttiva dell’errore dell’autore immediato.In particolare, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l’ingannoda cui deriva la responsabilità ex art. 48 cod. pen. può consistere in qualunque artificioo in altro comportamento idoneo a sorprendere l’altrui buona fede, attraverso il qualel’autore mediato induca in errore l’autore immediato del delitto (Sez. 5, n. 13249 del13/01/2006, Mellini, Rv. 234104; Sez. 6, n. 10159 del 27/10/1989, dep. 1990,Margarita, Rv. 184861).Con riguardo alla problematica che viene in rilievo nel giudizio in esame, occorreconsiderare che le decisioni giudiziarie rientrano nel novero degli atti dispositivi, ossiadi quelli che consistono in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazioneo descrizione di un fatto.In proposito, Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117 – nel solcodella quale si sono poste, negli anni successivi, ribadendone le conclusioni, Sez. U, n.35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867 – ha chiarito che anche nell’atto dispositivoè configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte “descrittiva” in essocontenuta e, più precisamente, all’attestazione, non conforme a verità, dell’esistenzadi una determinata situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per i lcompimento dell’atto.Ciò a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suotenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, nonmenzionata nell’atto, costituisce un indefettibile presupposto di fatto o una condizionenormativa dell’attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o al tenoreimplicito necessario dell’atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell’omessamenzione – talora scaltramente preordinata – ai fini della sussistenza della falsitàideologica (Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117).In particolare, con riguardo a una fattispecie relativa al verbale di un esame dilaurea e al rilascio di un diploma di laurea, entrambi atti dispositivi, in quantocontenenti l’approvazione del candidato e la sua proclamazione di «dottore», è stataritenuta la sussistenza della falsità ideologica in relazione all’attestazione implicita diverità di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati di falsità, materialee/o ideologica, non essendo mai stati sostenuti, pur risultando formalmente superati.Negli anni successivi, tale orientamento è stato posto in discussione dallaconcezione più restrittiva espressa, tra le altre, da Sez. 5, n. 38453 del 25/09/2001,Perfetto, Rv. 220001, secondo cui – per quanto maggiormente rileva in questa sede –l’ipotesi nella quale il soggetto ingannato non solo riproduca la dichiarazione delmentitore, ma la utilizzi anche come premessa di un’argomentazione che esiti in unaconclusione errata, non integra il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., poiché,sebbene siano false tanto la dichiarazione del mentitore quanto la conclusione delsoggetto ingannato, costui commette un errore e non un falso.Ciò in quanto la proposizione assunta come premessa del ragionamento dalsoggetto ingannato non è immediatamente descrittiva del fatto rappresentato dalmentitore, bensì dell’intervenuta dichiarazione di costui. Ne consegue che la falsitàdella conclusione dell’argomentazione non dipende dalla falsità della premessa, che èvera, bensì dall’invalidità dell’argomento, nel quale la conclusione viene tratta comeconseguenza necessaria dell’attestazione del mentitore, senza considerare lapossibilità che questa sia falsa.La richiamata sentenza Scelsi ha tuttavia ribadito che il falso ideologico neidocumenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite,dell’atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositivadell’atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dalpubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (Sez.U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867).2.6. La giurisprudenza di legittimità, nell’elaborazione successiva, hariconosciuto in diverse occasioni che anche il delitto di falso ideologico per induzionepuò essere integrato in fattispecie nelle quali la falsità riguardi atti aventi contenutodispositivo, come i provvedimenti giudiziari, qualora l’induzione in errore abbia adoggetto le premesse dalle quali muove il ragionamento del giudice.In particolare, sulla scorta dei principi sanciti dalle richiamate sentenze delleSezioni Unite, si è, tra l’altro, ritenuto che il delitto in esame sia integrato: dallacondotta di colui che, mediante la falsificazione di un titolo di credito, induca il giudicead emettere un decreto ingiuntivo, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta, inmodo non conforme al vero, l’esistenza di una situazione costituente il presuppostoindispensabile per il compimento dell’atto (Sez. 5, n. 48389 del 24/09/2014, Dicivili in forza di procure apparentemente rilasciate da persone in realtà ignare o giàdecedute, induce il giudice all’emissione di sentenze di accoglimento delle relativedomande (Sez. F, n. 39192 del 29/08/2013, Tralicci, Rv. 257018); dalla falsità dellaprocura alle liti che induca in errore l’autorità giudiziaria sulla legittimazione deldifensore a compiere atti processuali, consentendo gli stessi in un’ipotesi nella qualedovrebbe dichiarare l’inammissibilità dell’azione (Sez. 5, n. 5861 del 20/12/2013, dep.2014, Vallefuoco, Rv. 258346).Come si evince dalle pronunce richiamate, la falsità ideologica (e, dunque,quella per induzione che ad essa si correla) è sì configurabile anche rispetto a unamanifestazione di giudizio, quale è la sentenza, ma solo con riferimento allasussistenza dei presupposti necessari per l’adozione dell’atto.Ciò implica che debba essere effettuata una distinzione tra le decisionigiudiziarie che, in forza di questo criterio, possono ritenersi ideologicamente false equelle che sono, in tesi, solo espressione di erronee valutazioni del materiale istruttorioa disposizione dell’organo giudicante.A riguardo, non si può trascurare che, rispetto alla più ampia nozione di “falsovalutativo”, le Sezioni Unite di questa Corte hanno posto in rilievo che l’atto valutativocomporta necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore,apprezzamento che può essere più o meno ampio a seconda dei criteri eventualmenteprevisti sul piano normativo per limitare il relativo potere (Sez. U, n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, parr. 9.5, 9.6 e 9.7). Dunque, la valutazione può dirsi falsasolo se esonda i limiti del vaglio discrezionale consentito, sul piano legislativo, alsoggetto chiamato a emanare l’atto.Questo principio, rispetto alle decisioni giudiziarie, comporta che la falsitàideologica sia configurabile soltanto a fronte di una statuizione che, dinanzi a undeterminato presupposto, non avrebbe potuto che essere quella, escludendoqualsivoglia valutazione discrezionale dell’organo giudicante.Dal che deriva, correlativamente, che il delitto di falso ideologico per induzioneè configurabile solo se l’attività decettiva commessa dall’autore mediato si ponga qualeineludibile premessa della decisione che, in forza del presupposto sul quale la stessaIn sostanza, una pronuncia giudiziaria può essere considerata ideologicamentefalsa per induzione solo quando una delle parti depositi documenti falsi o rendadichiarazioni non veritiere che, oltre a rivestire carattere decisivo per la definizionedella controversia, escludano ex lege qualsivoglia successiva valutazione demandataall’autorità giudiziaria.Un esempio normativamente disciplinato che consente di comprendere ilfenomeno è, nel processo civile, quello del giuramento c.d. decisorio: infatti, in virtùdell’art. 2736 cod. civ., se una parte deferisce all’altra il giuramento su circostanzefavorevoli alla parte chiamata a giurare, la controversia non può che essere definita insenso favorevole alla parte che giura (Sez. 1 civ., n. 9831 del 07/05/2014, Rv. 631124-01; Sez. 3 civ., n. 24025 del 13/11/2009, Rv. 610118), e ciò anche se è giurato ilfalso, circostanza, questa, che non può portare alla caducazione della sentenza, fermala responsabilità, sul piano penale, di colui che ha prestato il giuramento per il delittodi cui all’art. 371 cod. pen.Per altro verso, una decisione giudiziaria è invece solo frutto di una valutazioneerrata quando il giudice, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti a seconda del tipo diprocesso e del complesso della documentazione e del materiale istruttorio messi adisposizione dalle parti, pervenga a un esito non corrispondente all’accertamento dellaverità materiale per un errore nella valutazione delle prove allo stesso liberamentedemandata nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri discrezionali.Con la conseguenza che, rispetto agli atti e alle risultanze dell’istruttoria oggettodi valutazioni rimesse all’apprezzamento dell’organo giudicante, un’ipotetica attivitàdecettiva della parte non determina la responsabilità penale per il delitto di falsoideologico per induzione, atteso che l’erroneità della decisione non dipende in viaimmediata e diretta da quella attività decettiva, sulla quale si innesta l’autonomopotere valutativo delle complessive risultanze istruttorie da parte del giudice.Nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto documenti falsi ( id est produzionedi falsi atti di cessione di crediti) indispensabili per l’accoglimento della domanda disvincolo da parte dell’autorità giudiziaria e, a fronte del deposito dei quali, dunque,l’esito divisato non poteva che essere quello auspicato dagli autor i mediati.2.7. Ciò posto, i giudici di appello, alle pp. 63 e ss., spiegano in modo congruoed esaustivo le ragioni per le quali gli atti di cessione dei crediti non erano validi.In particolare, nel progr. n. 1286, lo [OSCURATO:PERSONA] ammette la falsità di tutte le firmefatte autenticare dalla [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, si osserva che il giudice di primo grado, alle pp. 133 e ss., dedicaun intero paragrafo al rinvenimento, nel computer della [OSCURATO:PERSONA], della scannerizzazionedelle sottoscrizioni della Cornaro; così come, alle successive pp. 148 e ss., sonopuntualmente indicate le ragioni del carattere apocrifo della sottoscrizione diCremonesi Claudio.La difesa non si confronta con le puntuali argomentazioni spese al riguardo.In particolare, non è stata provata l’origine dei crediti e, anzi, il presidente delcollegio sindacale della Incofisco non aveva mai sentito parlare della cessione di creditodella Cornaro.Inoltre, a pp. 54 e ss., i giudici di appello indicano ulteriori elementi che militanonella direzione della falsità degli atti redatti.In particolare, la Corte di appello valorizza i seguenti elementi:a) assenza di documentazione societaria a sostegno dell’operazione apparentementeautorizzata dal consiglio di amministrazione Incofisco; b) assenza di giustificazione inordine all’assunzione della garanzia da parte della Cornaro del debito contratto dalgruppo Pasculli (v., in particolare, p. 54, ove sono analiticamente indicati gli elementidimostrativi della inoperatività del gruppo Pasculli e, quindi, la inidoneità ad assumereobbligazioni patrimoniali rilevanti); c) riferimento alla cessione di credito da [OSCURATO:PERSONA], mentre nel verbale dei sindaci si fa riferimento ad accollo di debito da partedella società [OSCURATO:PERSONA];d) il presidente del collegio sindacale non ha mai sentito parlare del gruppo Pasculli;e) difformità delle firme originali della Cornaro rispetto a quelle risultanti dall’atto dicessione.2.8. Il quinto e il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, inquanto diretti a contestare complessivamente il trattamento sanzionatorio, e sonoinammissibili.Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che laesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudiziodi cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; da ultimo, v. Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).In particolare, per assolvere al relativo obbligo di motivazione – non sindacabilein sede di legittimità – è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dicui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o«congruo aumento», ovvero mediante il richiamo alla gravità del reato o alla capacitàa delinquere; è, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione delragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv.269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). È stato, altresì,precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nelcaso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve esserecalcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo perdue il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale eaggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, DelPapa, Rv. 276288).Nel caso di specie, la Corte di appello ha giustificato il discostamento dal minimoedittale in ragione della oggettiva gravità dei fatti e del ruolo di preminenza rivestitodai ricorrenti, sicché lo stesso è stato adeguatamente motivato: si tratta di motivazioneidonea, essendo stati indicati i plurimi elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen.,ritenuti determinanti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativosulla personalità degli imputati; elementi che questi ultimi hanno censurato in modogenerico e, soprattutto, esclusivamente sul piano valutativo e della considerazionedella gravità della condotta, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.Inammissibile è anche la questione relativa all’aumento di pena inflitto pereffetto della continuazione tra i reati.Sul tema, le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satell ite.In tale occasione si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordineai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previstidall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale dipene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).Nel caso di specie, come già osservato con riferimento alla determinazione dellapena base, i parametri valutativi che hanno indotto la Corte territoriale a stabilirel’aumento per la continuazione nella misura di sei mesi di reclusione per i capi B) e D)e di quindici giorni per il capo G) si evincono dal testo della sentenza nel suo complessoargomentativo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949) e,comunque, l’aumento è stato fissato in una misura di entità limitata rispetto alla penabase.Stessa sorte di inammissibilità tocca al motivo con il quale si contesta lamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «in tema di attenuantigeneriche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato,a p. 72 della motivazione della sentenza impugnata, il ruolo di primo piano rivestito ele modalità della condotta che, per la loro assoluta gravità, precludono l’applicazionedelle circostanze attenuanti generiche.Ha, quindi, valorizzato, in senso ulteriormente ostativo alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche, i motivi di natura economica e connessi al pregressosvolgimento di attività illecita.Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantieneall’interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalatedai ricorrenti i quali – va ancora una volta ribadito – sollecitano un intervento che ilgiudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizilogici e che tiene debitamente conto delle risultanze processuali.Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzoermeneutico secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuantigeneriche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalitàdel colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultareall’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez.5, n. 43952 del 13/02/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e «in tema di diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all’art. 62-biscod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ognisingola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).2.9. La possibilità di rilevare la prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all’episodio del 15 gennaio 2018 del capo B, maturata dopo la pronunciadella sentenza di appello, è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e dellaconseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, con conseguenteimpossibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966).3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.3.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso.L’art. 232 l. fall. punisce, al contestato comma 1, “chiunque, fuori dai casi diconcorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda diammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato”.L’incriminazione mira alla protezione, da un lato, dei creditori insinuati portatoridi effettive pretese, dall’altro, dello stesso fallito, una volta che la liquidazione dell’asseconcorsuale possa serbargli un residuo attivo, tutelando l’esigenza processuale di uncorretto svolgimento della vicenda fallimentare.Come osservato, con condivisibile argomentare, dalla dottrina, la ratio dellanorma è quella di tutelare l'interesse della massa dei creditori a che i crediti insinuatisiano veridici e reali, evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad esserediminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi. Propriol'utilizzazione della clausola di esclusione “fuori dei casi di concorso in bancarotta”rende evidente che la fattispecie di cui all'art. 232, comma 1, l. fall., rispondeall'esigenza di apprestare un'efficace tutela penale contro le condotte fraudolenteposte in essere da soggetti diversi dall'imprenditore fallito, ovvero da chi rivesta unadelle qualità indicate nell'art. 223, comma 1, l. fall., in pregiudizio della par condiciocreditorum.Per l'integrazione di tale fattispecie di reato è, dunque, necessario presentareuna domanda di ammissione al passivo fallimentare per un credito “fraudolentementesimulato”.Si tratta, pertanto, di stabilire, innanzitutto, che cosa si debba intendere per“credito simulato”.Al riguardo, ritiene il Collegio che, tenuto conto della ratio della disposizione inesame, debba ritenersi simulato ogni preteso diritto di credito, oggetto della domandadi ammissione al passivo da parte del soggetto attivo del reato, non corrispondentealla realtà giuridica da esso formalmente rappresentata e, quindi, in quanto tale,idoneo a incidere negativamente sul regolare soddisfacimento delle ragioni del cetocreditorio in sede di riconoscimento dei rispettivi diritti di credito e di ripartizionedell'attivo fallimentare.Rientrano, pertanto, in tale categoria non solo tutti i casi di cd. “simulazioneassoluta”, in cui manchi del tutto il diritto di credito, ma anche i casi di cd. “simulazionerelativa”, in cui la falsa rappresentazione della realtà giuridica espressa dal d iritto dicredito vantato è solo parziale, ma decisiva per creare le condizioni (apparenti) perconsentirne l'ammissione al passivo fallimentare.Sono questi i casi, ad esempio, come è stato rilevato in dottrina con condivisibiliaffermazioni: 1) del credito effettivamente esistente, ma di cui non è titolare ilsoggetto attivo del reato, che, nel presentare la domanda di ammissione, si sostituisceal creditore effettivo, il quale ha, invece, rinunciato a insinuare il proprio credito, senzacederlo; 2) della domanda di ammissione al passivo di un credito ordinario, che vienefatto apparire falsamente come privilegiato; 3) del credito che viene insinuato perun'entità quantitativamente superiore a quella effettiva; 4) della domanda diammissione al passivo di un credito estinto, che venga presentato come ancoraesigibile.Non basta, tuttavia, che il credito sia simulato, occorrendo, come si è visto, chesi tratti di un credito “fraudolentemente simulato”. Occorre, in altri termini, perintegrare l'elemento oggettivo del delitto di cui si discute, un quid pluris rispetto allasemplice simulazione, che si traduce ontologicamente nella presentazione di unadomanda di ammissione ideologicamente falsa nella misura in cui si fonda su unapretesa creditoria non corrispondente alla realtà, vale a dire una condotta, come, adesempio, la produzione di documentazione relativa al diritto di credito, che sia idoneaa perfezionare l'inganno.Orbene, la norma incriminatrice, assume il ricorrente, individua quale condottapunibile la presentazione della domanda di ammissione al passivo con mezzifraudolenti, sicché, trattandosi di un reato di pericolo istantaneo, l'unica condottarilevante è la presentazione della domanda, cui la frode deve accompagnarsi,coincidendo con il momento consumativo; la condotta criminosa, in altri termini, èintegrata dalla presentazione della domanda di ammissione al passivo, accompagnatao preceduta dalla fraudolenta simulazione del credito, ossia dalla predisposizione dielementi di prova caratterizzati da artifici o raggiri, documenti falsi, o altro, tali da farapparire reale un credito fittizio.Tale ricostruzione non è fondata, dal momento che la norma incriminatricerelazione a un credito fraudolentemente simulato (“presenta domanda di ammissioneal passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato”).Va, tuttavia, chiarito che la presentazione di una domanda di ammissione alpassivo integra un elemento normativo della fattispecie penale, non certo un elementonaturalistico; nel senso che la “domanda di ammissione”, per essere giuridicamenterilevante, anche ai fini penali, deve avere determinati requisiti previsti dalla legge.L’art. 93 l. fall. prevede, infatti, che il ricorso contenente la domanda diammissione al passivo, oltre a indicare la somma, la “ragione della domanda”, leeventuali ragioni di prelazione, debba essere altresì corredato dai documentigiustificativi del credito vantato (comma 6: “Al ricorso sono allegati i documentidimostrativi del diritto del creditore”).Ai fini della consumazione del reato, quindi, è necessario che la domanda diinsinuazione al passivo sia completa dei requisiti di ammissibilità (indicazione dellasomma, della ragione della domanda, ecc.) e corredata dalla documentazionedimostrativa del diritto di credito preteso, quale requisito di proponibilità.Al riguardo, anche autorevole dottrina si è espressa nel senso che, per lasussistenza della fraudolenta simulazione, non è sufficiente la mera presentazionedella domanda, ma occorre che ad essa sia allegata una qualche documentazione attaa perfezionare l'inganno.In tal senso, del resto, depone anche l'interpretazione elaborata al riguardodalla giurisprudenza civile di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui,in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, il portatore di un titolo dicredito che eserciti azione causale deve produrre il titolo in originale ai sensi dell'art.66, legge cambiaria, e dell'art. 58, legge assegno, posto che, in mancanza di taleproduzione, il credito, pur provato, deve essere ammesso con riserva; detta riserva,peraltro, concerne documenti giustificativi richiesti non quale integrazione di una provaallegata ma non prodotta, bensì quale requisito di proponibilità della domanda,previsto a tutela del debitore, ad evitare la possibilità dell'insinuazione di altri creditoriin via cambiaria, ovvero per assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azionicambiarie di regresso (Sez. 1 civ., n. 13073 del 08/09/2003, Rv. 566626); invero,poiché la produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisitoindefettibile per l'esercizio sia dell'azione cartolare sia dell'azione causale, laproduzione degli originali costituisce requisito per l'esame nel merito della domanda(Sez. 1 civ., n. 22531 del 28/11/2011, Rv. 620393).A [OSCURATO:PERSONA], con la contestazione del comma 1 dell'art. 232 l. fall., è statorimproverato di avere presentato, in concorso con altri soggetti, una domanda diammissione al passivo di un credito che era emerso essere stato fraudolentementesimulato mediante le ricordate cessioni del medesimo a partire dall'originario creditore,irreperibile o non più esistente, ottenendo il pagamento di due rate del complessivocredito e l'approvazione, da parte degli organi dell'amministrazione straordinaria, alversamento di una terza rata.Invero, per effetto dell’originaria domanda di subentro nel passivo, il 26 marzo2018 fu presentata al Presidente della sezione fallimentare un’ulteriore istanza perottenere il pagamento di somme spettanti ai creditori irreperibili, condotta integrantecomportamento fraudolento in pregiudizio della par condicio creditorum, con ciòrealizzando una lesione del bene tutelato.La non plausibilità dell'opinione contraria, sostenuta nel ricorso, è, del resto,evidenziata dall'effetto interpretativo abrogans della norma incriminatrice, in quantoconsentirebbe di eludere agevolmente e sistematicamente la fattispecie penalemediante la sola presentazione della domanda di ammissione, presentando poisuccessive domande di svincolo dei fondi intestati a favore di creditori irreperibili;secondo lo schema seguito, emblematicamente, proprio nel caso di specie, in cuiall'originaria domanda è seguita la presentazione di distinte domande di svincolo, conil conseguimento di un evidente ingiusto profitto, rappresentato dalla duplicazione delpagamento del credito, ai danni del ceto creditorio.Invero, la soluzione prospettata si pone in contrasto con la ratiodell’incriminazione, id est la tutela dell’interesse alla veridicità e all’effettività deicrediti insinuati, onde impedire che l’ammissione di crediti simulati annulli o diminuiscala possibilità di soddisfacimento dei crediti reali, giacché sarebbero esenti daresponsabilità penale domande di svincolo successive alla prima.Del resto, a ogni domanda di svincolo – seppure connessa alla stessa istanza diammissione al passivo fondata su documenti falsi – corrispondevano distintiprovvedimenti autorizzatori da parte del Tribunale fallimentare, basati sullapreliminare – e distinta – verifica, da parte del curatore, dell’assenza di altri creditoriche avessero richiesto di partecipare alla distribuzione delle somme ai sensi dell’art.117, comma quarto, l. fall.Nel caso di specie si è in presenza di un reato istantaneo, dovendo valorizzarsi,tuttavia, quali ulteriori atti fraudolenti, le singole riscossioni nelle quali l’inizialeproposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sull’illiceità della situazione.Pertanto, ai fini della valutazione circa l’eventuale maturazione dellaprescrizione del reato, deve farsi riferimento al momento nel quale è posta in esserel’ultima azione utile finalizzata a ottenere l’ulteriore quota di distribuzione dellesomme.3.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.Quando viene dedotto il travisamento della prova, è onere del ricorrente (come nellaspecie, a pp. 13 e ss. del ricorso, ove si invoca la mancata valutazione delle testimonianzedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e le prove documentali da loro prodotte), in virtùdel principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediantela completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limitidi quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudicedi legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emergaall’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F,n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative,estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale, al fine di trarre rafforzamentodall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare inblocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone l’integralelettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv.263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizionedella specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali l’art. 606,comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile insede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio,l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazioneprecisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunquetali da non costringere la Corte di cassazione a una lettura totale degli atti, dandosi luogoaltrimenti a una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degliartt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).È necessario, pertanto: --a) identificare l’atto processuale omesso o travisato;--b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risultaincompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; --c) dare la prova della veritàdell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenzadell’atto processuale su cui tale prova si fonda; --d) indicare le ragioni per cui l’atto inficiae compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale "incompatibilità" all’interno dell’impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).Nel caso di specie, nulla di tutto quanto indicato è stato fatto dalla difesa, che nonsi è neppure premurata di riportare le dichiarazioni testimoniali asseritamente pretermessedalla Corte di appello.Ad ogni modo, la sentenza oggi impugnata, a pp. 67 e ss., indica analiticamente laragnatela di società utilizzate per la realizzazione dei fini associativi, specificando, da unlato, che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata costituita dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso amministrata, dall’altro,che la stessa deteneva quote in società coinvolte nell’odierna vicenda processuale (p. 67).In particolare, sulla scorta di quanto appurato dal curatore fallimentare, il [OSCURATO:PERSONA] erail “dominus effettivo” della [OSCURATO:SOCIETA]., le cui quote societarie, per il 70%, eranodetenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]..3.3. Analoga sorte deve essere riservata ai motivi aggiunti, giacché tutti versatiin fatto, tendono a sostituire una propria ricostruzione a quella offerta dalla Corte diappello, con motivazione logica e capace di resistere alle censure proposte (v. p. 71della sentenza impugnata, nella quale sono anche indicati i solidi rapporti di affariintercorrenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA]).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelliadottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez.6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservatain via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenutedal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che la difesa rinvia a specifici attiprocessuali (accordo di lavoro del 4 novembre 2009, spontanee dichiarazioni delricorrente), senza allegarli e, anzi, onerando la Corte di un accertamento non di suaspettanza.4. Inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].4.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso.Invero, il motivo non si confronta con il principio di autosufficienza per comeesplicitato nel § 3.2, cui si rimanda.Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il difensore, da un lato, invoca daparte della Corte di cassazione una lettura totale degli atti, rinviando integralmente aidocumenti indicati ai nn. 2, 3, 9, 10, 11 e 12 del ricorso; dall’altro, riporta meri stralcidi singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’attoprocessuale (v. nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’indice allegati al ricorso), sicché tale doglianzadifetta della necessaria specificità, sub specie del difetto di autosufficienzanell’allegazione documentale.Ad ogni modo, la Corte di appello, con motivazione congrua e articolata, hapuntualmente indicato le ragioni per le quali le informazioni comunicate dal ricorrenteai correi fossero riservate (v. p. 59), così come che, benché intervenuto ilpensionamento, [OSCURATO:PERSONA] continuasse a essere inserito nella compagine associativa (p.61), circostanza dimostrata dalla vicenda relativa alla vendita del salottino di ceramicaCapodimonte (pp. 61 e 62 della sentenza di appello; nonché pp. 99 e ss. della sentenzadi primo grado).4.2. Inammissibile è il secondo motivo.Nel caso di estinzione del reato per prescrizione, non rinunciata dall’imputato,l’art. 129 cod. proc. pen. richiede (affinché vi sia pronuncia assolutoria) un quid pluris:l’elemento indicato come in grado di scardinare l’ipotesi accusatoria deve essere di taleforza e natura da non ingenerare, semplicemente, un incontrovertibile ragionevoledubbio di colpevolezza, bensì da far risultare palese l’innocenza dell’accusato (Sez. 6,n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091; Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022,Grosso, Rv. 283131; Sez. 5, n. 33145 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG c\Cari, Rv. 279842).Tanto è chiaramente assente nella censura in esame, che si diffonde in articolateconsiderazioni giuridiche e fattuali, assolutamente controvertibili e meramentealternative rispetto all’ipotesi accusatoria e che, di certo, non fanno emergerel’evidenza della dedotta innocenza per insussistenza del fatto.Parte ricorrente censura esclusivamente la declaratoria di prescrizionerelativamente all’episodio del 27 luglio 2012, senza affrontare alcuna questione didiritto in merito alla configurabilità del reato, limitandosi a precisare: «dagli atti dicausa è emerso chiaramente come il procedimento indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] già dovuto dare evidenza dell’insussistenza del fatto ascritto ex art. 232 l.fall. (nello specifico, si rinvia a quanto precisato nel § 3.1 relativamente al reato di cuiall’art. 232, comma primo, l. fall.)».È evidente, dunque, che in tal modo ci si collochi su un piano eminentementevalutativo e, quindi, fattuale (causa esso stesso di inammissibilità del motivo di ricorsoin cassazione), mirando a una – meramente possibile, ma non oggettivamenteemergente con palmare evidenza – diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quellaoperata in sede di merito.Si è, insomma, in un ambito del tutto eccentrico rispetto al necessario giudizio di“evidenza” dell’innocenza.4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo con il quale si contestano le statuizionicivili relative alla provvisionale.Il ricorrente, infatti, si sofferma esclusivamente sul riconoscimento e sulla misura dellaprovvisionale, dei quali non può, tuttavia, dolersi in questa sede, trattandosi di decisioni dinatura discrezionale, meramente delibative e non necessariamente motivate, per loronatura insuscettibili di passare in giudicato e destinate ad essere travolte dall’effettivaliquidazione dell’integrale risarcimento.Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, «il provvedimento con ilquale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno,assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non èimpugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicatoe destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento» (Sez.U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722).Trattasi di un orientamento consolidato nella successiva giurisprudenza di legittimità(Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014,Patricola, Rv. 261054), al quale il Collegio aderisce, ribadito anche in tempi più recentidalla Suprema Corte (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; nonmassimate: Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi; Sez. 5, n. 19700 del 05/03/2019,Oleari; Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli).4.4. Inammissibile è il quarto motivo con il quale si contesta il trattamentosanzionatorio.La Corte di appello ha precisato come la pena non sia stata contenuta nel minimoedittale, in considerazione della qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal ricorrente e inragione della condotta posta in essere dopo essere andato in pensione, chiarendo che lariduzione di pena era solo conseguenza dell’intervenuta estinzione per prescrizione dialcune condotte per le quali era stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado.Si tratta di motivazione che implicitamente dà conto delle ragioni per le quali, acagione della non minima rilevanza della condotta illecita, era esclusa la configurazione diun rapporto di comparazione tra circostanze in termini di concessione delle attenuanti eaggravanti.In altri termini, per la Corte territoriale la non minima rilevanza della condotta illecitaimpediva una formulazione del giudizio di comparazione che desse prevalenza alleInammissibile la doglianza relativa alla quantificazione della continuazione, giacché laCorte di appello, mercé il richiamo alla valutazione complessiva della condotta realizzatadal ricorrente, ha precisato che gli stessi argomenti supportano gli aumenti disposti in sededi continuazione.5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.5.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso.Invero, osserva il Collegio che, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello,concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sullaresponsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non ètenuta a motivare nuovamente sull’an della responsabilità, proprio per effetto della rinunciaai motivi sul punto da parte dell’imputato; sicché l’accordo sulla pena, ex art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56, entrata in vigoreil 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggettodi rinuncia.Orbene, in tema di definizione della pena concordata in appello, la rinunciadell’imputato ai motivi di impugnazione ben può ricomprendere anche le doglianze relativealla costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 25199 del 25/05/2007, Rossi, Rv. 237072); adogni modo, la rinuncia ai motivi, fatti salvi quelli inerenti al trattamento sanzionatorio,implica rinuncia anche alle doglianze inerenti alle statuizioni civili, dato che questeintegrano un punto della decisione autonomo rispetto a quello che inerisce al trattamentosanzionatorio, in quanto si tratta di tema correlato piuttosto alla statuizione diaccertamento della responsabilità, che l’imputato ha rinunciato a contestare.Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla invalidità della costituzionedi parte civile per essere state depositate le conclusioni da parte di una società estinta (idest la [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione).Tale doglianza oblitera il testo dell’art. 2504-bis cod. civ.Invero, va ricordato che, secondo l’art. 2504-bis cod. civ. (effetti della fusione), «lasocietà che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi dellesocietà partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali,anteriori alla fusione».Quindi, la norma prevede espressamente la prosecuzione dei rapporti giuridici, ancheprocessuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti irapporti preesistenti. Il ricorrente confonde, invece, quella che è la sorte del soggettoincorporato, che, pur a seguito della fusione, subisce soltanto una vicenda evolutivo-modificativa (Sez. 6 – 5 civ., n. 12119 del 16/05/2017, Rv. 644171).Non appare, invero, revocabile in dubbio il principio (Sez. U civ., n. 19698 del17/10/2010) per cui «in tema di fusione, l’art. 2504-bis cod. civ., introdotto dalla riformadel diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ha natura innovativa e noninterpretativa… per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in unnuovo assetto organizzativo».Con riguardo al nuovo art. 2504-bis cod. civ., conseguente alla riforma del dirittosocietario, le Sezioni Unite civili di questa Corte, con l’ordinanza n. 2637/2006 (seguita daSez. 1 civ., n. 14526/2006 e da Sez. 1 civ., n. 6058/2012), valorizzando la lettera delladisposizione, che non contiene più il riferimento all’effetto estintivo e che, inoltre, sottolineache la società che risulta dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti,anche processuali, anteriori alla fusione, hanno sostenuto che la fusione tra società nondetermina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata,né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazionemediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in unavicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva lapropria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.Ne consegue che, a seguito della fusione, si ha la prosecuzione dei rapporti giuridicinel soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti precedenti.5.2. Inammissibile il motivo con il quale si contesta la determinazione dellaprovvisionale.Sul punto si rinvia a quanto già esplicitato nel § 4.3.Sotto altro aspetto non possono trovare ingresso in questa sede le ricostruzionirelative all’asserito minor ruolo rivestito, perché si tratta di tema correlato piuttosto allastatuizione di accertamento della responsabilità, che l'imputata ha rinunciato a contestare.5.3. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla condanna alle speseprocessuali.La materia della condanna alle spese relative all’azione civile trova espressadisciplina nella norma dell’art. 541 cod. proc. pen., per la quale, con riferimento all’ipotesidisciplinata al comma 1, «con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o dirisarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido alpagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne,per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».Si tratta di norma all’evidenza fondata sui principi di causalità e di soccombenza chegenericamente regolano la materia della condanna al pagamento delle spese processuali.Nella sua accezione letterale, essa prevede un generale obbligo di condannadell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel caso in cui vi siastato – quale univoco presupposto necessario – il preventivo accoglimento della domandadi restituzione o di risarcimento dei danni.Non appare, tuttavia, superfluo ricordare che, in tema di disciplina relativa allespese processuali applicabile in caso di parte civile costituita nei confronti di più imputati,l’art. 541 cod. proc. pen., nella sua formulazione letterale, fa riferimento solo all’imputatoe al responsabile civile – tenuti al pagamento in solido delle spese processuali in favoredella parte civile costituita – ma non prevede espressamente la disciplina da applicare nelcaso di parte civile costituita nei confronti di più imputati.In tal senso, è stato osservato da questa Corte regolatrice che, considerata lapeculiarità della posizione della parte civile, la quale, pur nell’ambito del processo penale,esercita comunque un’azione civile, si rende necessario raccordare l’art. 541 cod. proc.pen. con la disciplina dettata dal legislatore con riguardo alle spese processuali da liquidarenel processo civile, ossia con l’art. 97 cod. proc. civ.; detta norma prevede che «se le partisoccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni inproporzione del rispettivo interesse nella causa, potendo anche pronunciare condannasolidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse comune».A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che lacondanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti può esserepronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, mapure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anchedalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di29/07/2015, Rv. 636621; Sez. civ. 2, n. 17281 del 12/08/2011, Rv. 618984).La condanna in solido delle parti alla rifusione delle spese processuali postula,dunque, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., una responsabilità solidale in ordineall’obbligazione dedotta in giudizio, ovvero una mera comunanza di interessi tra le parti,che può sussistere indipendentemente dalla prima e che è correlabile anche a unaconvergenza di atteggiamenti difensivi.Detto principio, che governa il processo civile e deve, quindi, orientare anchel’interpretazione dell’art. 541 cod. proc. pen., consente di affermare che, nel caso di partecivile costituita nei confronti di più imputati, ricorrendone le condizioni sopra indicate, benpuò essere disposta la solidarietà nel pagamento delle spese processuali in favoredell’anzidetta parte, non potendo assumere rilievo, in senso contrario, la norma dettatadall’art. 535 cod. proc. pen., che, disciplinando le spese relative al processo penale, ha unpresupposto e un ambito applicativo diversi rispetto a quelli dell’art. 541 cod. proc. pen.,giacché ciò che viene in rilievo è la statuizione sulle spese processuali attinenti a un’azionecivile (Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013, Poloni, Rv. 25484).Pertanto, la soccombenza dell’imputato nei confronti della parte civile impone lapronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., che esprime una regola generaleriferita non solo all’accoglimento, nei confronti dell’imputato, della domanda della partecivile di risarcimento del danno o di restituzione, ma anche a tutte le pronunce dalle qualiderivi la conferma delle statuizioni civili.Ciò premesso, la ricorrente non ha interesse a impugnare la sentenza che abbiaomesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno a carico di tutti icoimputati, trattandosi, al più, di un interesse mediato, essendo in realtà la parte civilel’unico soggetto legittimato a dolersi di tale omissione.5.4. Inammissibile è la questione di legittimità agitata dalla difesa.Invero, non vi è alcuna lesione del diritto di difesa giacché le questioni civili sonostate esaminate da questa Corte.6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionepecuniaria nella misura indicata in dispositivo.Inoltre, gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che devonoessere liquidate in complessivi 4500,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, D.M. n. 55del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, tenuto conto dell'attività svolta edelle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art.2, D.M. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltreall'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, iricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4500,00, oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma il 18/12/2025Il Consigliere estensore                                       Il PresidenteP.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, iricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4500,00, oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma il 18/12/2025Il Consigliere estensore                                       Il Presidente