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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46087/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 058XRH4 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 13/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 7/3/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di rapina aggravata.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata sospensione condizionale della pena (trattasi di soggetto infraventunenne) ed alla mancata revoca della espulsione dal territorio dello Stato, disposta dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 235 cod. pen.

Evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente, non avendo considerato la Corte territoriale gli elementi addotti con il secondo motivo di appello, con il quale la difesa si doleva della mancata differenziazione delle posizioni dei tre coimputati (evidenziando che l'odierno ricorrente non era colui che aveva posto in essere la condotta tipica, che era l'unico che si era sottoposto ad interrogatorio in sede di convalida dell'arresto e che non aveva precedenti penali, né carichi pendenti); che la determinazione della pena nel minimo edittale per tutti gli imputati non aveva consentito di apprezzare le differenze in termini di comportamento processuale e di incensuratezza, né le condizioni di vita e la posizione sul territorio nazionale.

Osserva, poi, che in ogni caso la motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria, frutto del travisamento della prova: invero, nonostante lo stato di incensuratezza del Mosallim, evincibile agevolmente dalle risultanze di ben quattro certificati del casellario giudiziario, in ragione dei possibili alias, la Corte di appello ha ritenuto l'abitudine al delitto dell'odierno ricorrente e, dunque, ha formulato una prognosi negativa in ordine al suo futuro comportamento, accomunando la sua posizione a quella dei due coimputati, entrambi gravati da precedenti penali.

Rileva, inoltre, che i giudici di secondo grado non hanno correttamente apprezzato la documentazione allegata ai motivi aggiunti di appello, sia ai fini della sospensione condizionale della pena che in relazione alla richiesta di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.

In particolare, evidente è il travisamento per omissione, atteso che le istanze difensive sono state respinte in ragione del fatto che «l'attività di lavoro svolta dal prevenuto e la sua condizione di genitore non ha impedito di commettere il grave delitto in danno del [OSCURATO:PERSONA]», a fronte della documentazione prodotta da cui risulta che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato in data 1/5/2022 e che il permesso di soggiorno gli è stato rilasciato in data 22/3/2021, dunque, successivamente alla commissione del reato (24/10/2020).

In atri termini, una corretta percezione della sequenza temporale avrebbe consentito di ravvisare come solo successivamente al commesso reato il Mosallim abbia raggiunto una regolarizzazione sul territorio italiano, che gli ha consentito di acquisire una stabile posizione lavorativa e conseguentemente familiare, circostanze queste che elidono la spinta criminale sottesa alla commissione del reato per cui si procede.

In conclusione, ritiene la difesa che nel caso di specie si sia in presenza di un travisamento della prova, idoneo a scardinare sia il giudizio di prognosi negativa sia con riferimento alla sospensione condizionale della pena che in relazione alla conferma della misura di sicurezza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, pur non consentendo alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ()cui?, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).

Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante sia il profilo della sospensione condizionale della pena, sia quello della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen.), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

In altri termini, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01), il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione). 1.2 Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante.

È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". 1.3 Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.

Va, dunque, ribadito che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, «mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano» (Sezione 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01). 1.4 Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati, atteso che la documentazione prodotta - specificamente indicata in ricorso - è stata vagliata per la prima volta dalla Corte territoriale; la contraddittorietà della motivazione rispetto a detti documenti risulta palesemente evidente; entrambi gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere il vizio della motivazione sono autonomamente dotati di una forza dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticola l'intero ragionamento svolto dai giudici di secondo grado sia con riferimento alla sospensione condizionale della pena, che alla conferma della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, determinando al suo interno una incompatibilità talmente evidente, che rende manifestamente incongrua la motivazione: ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta dal Mosallim non gli abbia impedito di delinquere, non considerando però che gli elementi addotti dal difensore (il rilascio del permesso di soggiorno e l'assunzione a tempo indeterminato) sono di molto successivi alla commissione del reato, dunque, astrattamente suscettibili di incidere positivamente sulla spinta criminale sottesa alla commissione della rapina e tali da essere meritevoli di una corretta valutazione (unitamente agli altri elementi emergenti dagli atti, come lo stato di incensuratezza), che nel caso di specie è mancata.

Del resto, il giudice di prime cure aveva ritenuto «la non particolare offensività del fatto» e aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed individuando la pena base nel minimo edittale, ma non aveva dato conto delle ragioni della mancata sospensione condizionale della pena.

Le considerazioni che precedono impongono, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado, che dovrà valutare l'incidenza dei fatti sopravvenuti, evidenziati dalla difesa, sulla prognosi comportamentale del Mosallim.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen. con rinvio ad altra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 058XRH4 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 13/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 7/3/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di rapina aggravata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata sospensione condizionale della pena (trattasi di soggetto infraventunenne) ed alla mancata revoca della espulsione dal territorio dello Stato, disposta dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 235 cod. pen. Evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente, non avendo considerato la Corte territoriale gli elementi addotti con il secondo motivo di appello, con il quale la difesa si doleva della mancata differenziazione delle posizioni dei tre coimputati (evidenziando che l'odierno ricorrente non era colui che aveva posto in essere la condotta tipica, che era l'unico che si era sottoposto ad interrogatorio in sede di convalida dell'arresto e che non aveva precedenti penali, né carichi pendenti); che la determinazione della pena nel minimo edittale per tutti gli imputati non aveva consentito di apprezzare le differenze in termini di comportamento processuale e di incensuratezza, né le condizioni di vita e la posizione sul territorio nazionale. Osserva, poi, che in ogni caso la motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria, frutto del travisamento della prova: invero, nonostante lo stato di incensuratezza del Mosallim, evincibile agevolmente dalle risultanze di ben quattro certificati del casellario giudiziario, in ragione dei possibili alias, la Corte di appello ha ritenuto l'abitudine al delitto dell'odierno ricorrente e, dunque, ha formulato una prognosi negativa in ordine al suo futuro comportamento, accomunando la sua posizione a quella dei due coimputati, entrambi gravati da precedenti penali. Rileva, inoltre, che i giudici di secondo grado non hanno correttamente apprezzato la documentazione allegata ai motivi aggiunti di appello, sia ai fini della sospensione condizionale della pena che in relazione alla richiesta di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. In particolare, evidente è il travisamento per omissione, atteso che le istanze difensive sono state respinte in ragione del fatto che «l'attività di lavoro svolta dal prevenuto e la sua condizione di genitore non ha impedito di commettere il grave delitto in danno del [OSCURATO:PERSONA]», a fronte della documentazione prodotta da cui risulta che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato in data 1/5/2022 e che il permesso di soggiorno gli è stato rilasciato in data 22/3/2021, dunque, successivamente alla commissione del reato (24/10/2020). In atri termini, una corretta percezione della sequenza temporale avrebbe consentito di ravvisare come solo successivamente al commesso reato il Mosallim abbia raggiunto una regolarizzazione sul territorio italiano, che gli ha consentito di acquisire una stabile posizione lavorativa e conseguentemente familiare, circostanze queste che elidono la spinta criminale sottesa alla commissione del reato per cui si procede. In conclusione, ritiene la difesa che nel caso di specie si sia in presenza di un travisamento della prova, idoneo a scardinare sia il giudizio di prognosi negativa sia con riferimento alla sospensione condizionale della pena che in relazione alla conferma della misura di sicurezza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, pur non consentendo alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ()cui?, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante sia il profilo della sospensione condizionale della pena, sia quello della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen.), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. In altri termini, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01), il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione). 1.2 Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". 1.3 Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Va, dunque, ribadito che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, «mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano» (Sezione 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01). 1.4 Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati, atteso che la documentazione prodotta - specificamente indicata in ricorso - è stata vagliata per la prima volta dalla Corte territoriale; la contraddittorietà della motivazione rispetto a detti documenti risulta palesemente evidente; entrambi gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere il vizio della motivazione sono autonomamente dotati di una forza dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticola l'intero ragionamento svolto dai giudici di secondo grado sia con riferimento alla sospensione condizionale della pena, che alla conferma della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, determinando al suo interno una incompatibilità talmente evidente, che rende manifestamente incongrua la motivazione: ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta dal Mosallim non gli abbia impedito di delinquere, non considerando però che gli elementi addotti dal difensore (il rilascio del permesso di soggiorno e l'assunzione a tempo indeterminato) sono di molto successivi alla commissione del reato, dunque, astrattamente suscettibili di incidere positivamente sulla spinta criminale sottesa alla commissione della rapina e tali da essere meritevoli di una corretta valutazione (unitamente agli altri elementi emergenti dagli atti, come lo stato di incensuratezza), che nel caso di specie è mancata. Del resto, il giudice di prime cure aveva ritenuto «la non particolare offensività del fatto» e aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed individuando la pena base nel minimo edittale, ma non aveva dato conto delle ragioni della mancata sospensione condizionale della pena. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado, che dovrà valutare l'incidenza dei fatti sopravvenuti, evidenziati dalla difesa, sulla prognosi comportamentale del Mosallim. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen. con rinvio ad altra
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