CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 27785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1524-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] - resistenti- per il regolamento di competenza avverso la sentenza n. 10037/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata 1142/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Corte di Cassazione di affermare la competenza del Tribunale di Milano. Rilevato che: 1.il Tribunale di Milano ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di C 197.342,14/ oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], quale importo dovuto alla società in via di surroga o regresso a seguito dell'escussione, da parte di Agea, della polizza fideiussoria rilasciata nell'interesse della contraente [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione di fideiussione sottoscritta dagli ingiunti; lo stesso giudice, in sede di opposizione al predetto decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti e, per l'effetto, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Bari e di Taranto, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso per la somma pagata dalla compagnia di C 197.342,14, ed ha condannato parte opposta a pagare le spese del giudizio; il Tribunale ha ritenuto di applicare il criterio sancito da questa Corte (Cass., S.U., n. 17989 del 2016) secondo il quale "Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art.1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c."; ad avviso del Tribunale, il titolo che aveva fatto sorgere l'obbligazione, non era il decreto ingiuntivo ma la polizza fideiussoria, sicchè l'importo non poteva ritenersi liquido, potendo variare dal minimo di 1 euro al tetto massimo della polizza; 2. avverso detta sentenza la Elba -[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto regolamento di competenza denunciando l'errata interpretazione e applicazione all'azione di regresso della disciplina prevista per l'obbligazione non liquida, con conseguente errata applicazione degli artt. 1182, co. 4 e 20 c.p.c.; ad avviso della ricorrente la somma dovuta era determinata in quanto coincideva con quella del pagamento effettuato dalla compagnia ad Agea essendo l'azione di regresso volta ad ottenere il pagamento del medesimo importo, sicchè in base agli art. 20 e 1182 c.c., il foro competente era quello del domicilio del creditore e, dunque, il Tribunale di Milano; con un secondo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato l'errata interpretazione ed applicazione -alla clausola di pattuizione della competenza territoriale- della disciplina prevista per le clausole vessatorie dall'art. 1341, co. 2 c.c.; assume che la disciplina dell'art. 1341 co. 1 c.c. sarebbe stata rispettata; con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano per omessa contestazione di tutti i criteri di collegamento concorrenti non / avendo in particolare la controparte contestato il foro del domicilio del convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c.; nel ricorso per regolamento di competenza si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3. il P.G. nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le sue conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso e della declaratoria della competenza del Tribunale di Milano, ritenendo che per la liquidità dell'obbligazione non debba intendersi l'esatta predeterminazione della somma dovuta ma una determinazione del quantum sulla base di criteri oggettivi e prestabiliti; a suo avviso, qualora vi siano detti criteri, come nella specie, non può parlarsi di discrezionalità del creditore nella determinazione dell'obbligazione; sia la società ricorrente sia i resistenti hanno depositato memoria; Considerato che: 1. va anzitutto osservato che non sussiste la dedotta inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano? avendo gli opponenti tempestivamente contestato anche il foro di cui all'art. 18 cpc (v. atto di citazione per opposizione a d.i., p. 6); 2. il Collegio reputa che le conclusioni del P.G. siano da condividere; nel caso di specie l'oggetto del contratto di fideiussione determina con certezza il quantum dovuto dall'obbligato principale al garante nel senso che, per la sua esatta determinazione, non necessita alcun ulteriore titolo negoziale o giudiziale; la previa escussione del fideiussore da parte del creditore garantito (Agea), dedotta nell'oggetto del contratto di fideiussione, infatti, determina con certezza il quantum dovuto dall'obbligato principale al garante senza la necessità della formazione di un ulteriore titolo convenzionale o giudiziale, quantum che è esattamente la somma pagata dal fideiussore al creditore garantito, a seguito dell'escussione o della richiesta di pagamento operata da quest'ultimo; in tal senso è la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1182, cod. civ. è sufficiente l'esistenza di un criterio di determinazione convenzionale del corrispettivo dovuto, atteso che, quando tradizionalmente si ritiene che per l'applicazione della norma occorra che la misura della somma di danaro oggetto dell'obbligazione sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo che non siano necessarie speciali indagini, non ci si riferisce alla concreta modalità di applicazione del criterio di calcolo convenzionale e, quindi, non si esige la facilità del calcolo applicativo di tale criterio, bensì si vuole alludere alla riscontrabilità del criterio di calcolo senza che siano necessarie quelle indagini; ne discende che, in sostanza, ciò che deve emergere dalla fonte convenzionale non è che il criterio di determinazione del corrispettivo sia di facile applicazione, ma solo che esso sia facilmente riscontrabile in tutti i suoi elementi, restando irrilevante che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire non gli elementi astratti ma quelli concreti di applicazione del criterio convenzionale" (Cass., 3, n. 19958 del 14/10/2005; Cass., S.U. n. 17989 del 2016); 3. l'esame di ogni ulteriore questione proposta resta assorbita da quanto precede; 4. conclusivamente è dichiarata la competenza del Tribunale di Milano. Spese al merito. Stante l'accoglimento del ricorso non va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribun