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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 12906/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 7 novembre 2023, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto e ha dichiarato esecutiva la sentenza del Tribunale di Rimini, per violazione dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.

Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia una motivazione illogica e contradittoria in merito all'assenza dell'elezione di domicilio e poi propone una eccezione di incostituzionalità dell'art. 581 comma 1- ter cod. proc. pen. - sono entrambi manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine. (Sez.4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324; Sez.5, n.46831/23, inedita). -l'allegazione all'atto di appello della precedente elezione di domicilio effettuata in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto e dunque nel primo grado di giudizio, non soddisfa la richiesta di deposito di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, pretesa a pena di inammissibilità. (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 7 novembre 2023, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto e ha dichiarato esecutiva la sentenza del Tribunale di Rimini, per violazione dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia una motivazione illogica e contradittoria in merito all'assenza dell'elezione di domicilio e poi propone una eccezione di incostituzionalità dell'art. 581 comma 1- ter cod. proc. pen. - sono entrambi manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine. (Sez.4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324; Sez.5, n.46831/23, inedita). -l'allegazione all'atto di appello della precedente elezione di domicilio effettuata in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto e dunque nel primo grado di giudizio, non soddisfa la richiesta di deposito di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, pretesa a pena di inammissibilità. (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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