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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18167/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24505/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FORGIONE Ercole, FORGIONE Paolarappresentati e difes i da ll’ Avv.t o ORESTANO Andrea avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

LAZIO n. 1660/8/2021 depositata il 2 4 /0 3 /20 2 1 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e le risultanze dell’interlocutoria datata 05.06.2025 con la predetta Agenzia; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 20/06/2025 LaPreside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24505/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FORGIONE Ercole, FORGIONE Paolarappresentati e difes i da ll’ Avv.t o ORESTANO Andrea avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1660/8/2021 depositata il 2 4 /0 3 /20 2 1 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e le risultanze dell’interlocutoria datata 05.06.2025 con la predetta Agenzia; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 20/06/2025 LaPreside
Decreto Cassazione n. 18167/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris