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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02381/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9076-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 8638/32/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 2/10/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/1/2023 - tenutasi in modalità da rem oto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 9884/22/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento TARSU 2010/2011; il Comune resiste con controricorso, il Concessionario è rimasto intimato la ricorrente ha, da ultimo, depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 295 c.p.c. 39 D.Lgs. n. 546/1992 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente respinto la richiesta di sospensione del giudizio nonostante la controversia sull’avviso di accertamento (prodromico rispetto alla cartella impugnata) non fosse stata ancora definita con sentenza passata in giudicato;

1.2. la censura va disattesa;

1.3. come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 14784/2022 in motiv.) ild.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39, che limita i casi di sospensione del giudizio tributario all'eventualità che sia presentata querela di falso o debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, va interpretato nel senso che esso disciplina i rapporti esterni con la giurisdizione civile, ma non anche i rapporti interni tra processi tributari, per i quali valgono le disposizioni del cod. proc. civ., tra cui l'art. 295 cod. proc. civ.(cfr. Cass.n. 17937 del 2004 e n. 3420 del 2005);

1.4. il rilievo costituzionale del principio della ragionevole durata del processo può giustificare il fatto che sia cresciuto il disfavore del legislatore per l'istituto della sospensione per pregiudizialità, tuttavia l'effettività della tutela giurisdizionale non può risolversi esclusivamente nella celerità del giudizio, ma richiede l'operatività di strumenti processuali capaci di garantire la realizzazione di una omogenea disciplina sostanziale dei rapporti giuridici, ed e uno di questi strumenti è la «sospensione necessaria» prevista dall'art. 295 cod. proc. civ.nelle ipotesi preordinate ad un’armonizzazione dei giudicati intesa ad evitare l'emanazione di decisioni ingiuste e, quindi, la concretizzazione di situazioni non coerenti con il principio del giusto processo;

1.5. è stato più volte ribadito che la sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ.è applicabile anche in ordine ai rapporti tra processi tributari quando risultino pendenti procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicato (cfr. Cass. n. 16210 del 2018; n. 21765 del 2017; n. 4485 del 2016; n. 16615, n. 22673 e n. 25468 del 2015; n. 8053, n. 10501 e n. 23323 del 2014; n. 12520 del 2013; n. 2396 e n. 1865 del 2012; n. 18540 del 2010);

1.6. sussiste peraltro diverso orientamento secondo cui quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., sicché, ove il giudice abbia provveduto exart.295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionatoart. 337, comma 2, cod. proc. civ.(cfr. tra le tante Cass. n. 80 del 2019; n. 17936 del 2018; n. 26251 del 2017; n. 13823 del 2016; n. 798 e n. 17473 del 2015; n. 10027 e n. 21348 del 2012);

1.7. in passato per il giudizio tributario sussisteva contrasto sull'applicabilità dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., stante il disposto dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, che, nell'operare un rinvio, quanto alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie, alle disposizioni del titolo III, Capo I, libro II del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal decreto stesso, escludeva l'operatività dell'art.337 cod. proc. civ.; secondo alcuni, infatti, la deroga all'operatività nel processo tributario riguardava il solo primo comma dell'art. 337 cod. proc. civ.e non anche il secondo comma, contenente la disciplina dell'efficacia, nel giudizio pregiudicato, del precedente, non definitivo, intervenuto, nel giudizio pregiudicante;

1.8. in particolare, per Cass. n. 11441 del 2016 e n. 26429 del 2018 ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992nella formulazione anteriore ald.lgs. n. 156 del 2015, applicabile ratione temporis , nel processo tributario non opera la sospensione exart. 337 c.p.c., sicché il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione exart. 295 c.p.c., restando ammissibile, avverso la relativa ordinanza, regolamento di competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 deld.lgs. n. 546 del 1992e 42 c.p.c.;

1.9. di contro per Cass. n. 17613 del 2016 in tema di contenzioso tributario, secondo la disciplina vigente ratione temporis, anteriormente al 10 gennaio 2016 ed alle modifiche di cui ald.lgs. n. 156 del 2015, la sospensione necessaria del processo civile di cui all'art. 295 c.p.c.non è applicabile allorché l’ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello potendo in tal caso trovare applicazione solo l'art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva;

1.10. tale contrasto ha trovato tuttavia soluzione normativa dopo il 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore del testo novellato dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, al caso di specie non applicabile, ove è stato soppresso l'inciso «escluso l'articolo 337» (cod. proc. civ.) e quindi eliminata l'inclusione dell'art. 337tra le disposizioni del codice di procedura civile non applicabili al processo tributario, per cui è stato affermato che «in tema di contenzioso tributario, exart. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo la formulazione vigente ratione temporis , successiva alle modifiche di cui all'art. 9, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 156 del 2015, allorché l'ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva (cfr. Cass. n. 23480 del 2017);

1.11. le S.U. con sentenza n. 16329 del 2014, risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla linea di demarcazione della operatività dell'art. 295 cod. proc. civ.e dell'art. 337 cod. proc. civ., hanno definitivamente chiarito che l'ambito di applicazione della prima norma va circoscritta all’ipotesi in cui in alcuna delle due cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria sia stata ancora pronunciata una sentenza di merito anche se non definitiva (cfr.

SSUU 19.6.2012 n. 10027; id.

SSUU 30.11.2012 n. 21348, cui si sono conformate le sezioni semplici: Cass. 6-2 sez. ord. 5.11.2012 n. 18968; id. 6-3 sez. 9.1.2013 n. 375; id. 6-3 19.9.2013 n. 21505);

1.12. è stato puntualmente osservato, al riguardo, come l’esigenza derivante dal nesso di dipendenza tra le fattispecie oggetto delle cause pregiudicante e pregiudicata, di evitare pronunce contrastanti, con inutile spreco di attività giurisdizionale, e che induce pertanto ad attendere l'esito della causa che dovrà fornire il «criterio guida» all'altra, non ha più ragion d'essere dopo che è intervenuta una decisione di merito atteso che «quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perché ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell'altro processo tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione»,

1.13. nella specie, esclusa l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come inferibile dai principi affermati da questa Corte (n. 26429/2018), la [OSCURATO:PERSONA] aveva la facoltà e non l'obbligo di sospendere il giudizio vertente sulla cartella esattoriale;

1.14. in altri termini, il vizio diviolazione dell'art. 295 cod. proc. civ., è insussistente e la censura si palesa inconferente in quanto il potere in tesi esercitabile dal Giudice di appello trova titolo in una diversa norma processuale (art. 337 cod. proc. civ.) ed ha comunque un carattere discrezionale, e non sussiste neppure violazione dell'art. 2909 c.c. in quanto venendo in questione un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause, rimane distinto, come precedentemente evidenziato, l'oggetto dei due giudizi tributari;

1.15. deve, infine, rilevarsi che il giudizio di cui si è chiesta la sospensione non poteva avere ad oggetto, exart. 19 d.P.R. n. 131 del 1986, che i vizi propri dell'atto di riscossione indipendentemente dalla fondatezza dell'avviso di liquidazione, e non era dunque un caso di sospensione necessaria per pregiudizialità in senso tecnico, perché non si può dire che il giudice investito dell'impugnazione della cartella di pagamento - atto non di espropriazione, ma a questa prodromico - non potesse decidere sui vizi propri di quest'ultima senza la previa pronuncia del giudice deputato alla trattazione sulla legittimità dell'atto impositivo presupposto;

1.16. nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a prendere atto che era stato respinto il ricorso avverso l’atto presupposto della cartella, ritenendo quindi di non sospendere il giudizio ai sensi degliartt. 337 e 295 c.p.c., atteso che la sospensione rientrava tra le facoltà discrezionali del giudice tributario, ed ha poi rigettato anche il ricorso contro la cartella, essendo state proposte unicamente doglianze relative all’atto presupposto e non alla cartella esattoriale;

2. in definitiva, il ricorso deve essere respinto con aggravio di spese, liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Napoli, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9076-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 8638/32/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 2/10/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/1/2023 - tenutasi in modalità da rem oto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 9884/22/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento TARSU 2010/2011; il Comune resiste con controricorso, il Concessionario è rimasto intimato la ricorrente ha, da ultimo, depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 295 c.p.c. 39 D.Lgs. n. 546/1992 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente respinto la richiesta di sospensione del giudizio nonostante la controversia sull’avviso di accertamento (prodromico rispetto alla cartella impugnata) non fosse stata ancora definita con sentenza passata in giudicato; 1.2. la censura va disattesa; 1.3. come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 14784/2022 in motiv.) ild.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39, che limita i casi di sospensione del giudizio tributario all'eventualità che sia presentata querela di falso o debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, va interpretato nel senso che esso disciplina i rapporti esterni con la giurisdizione civile, ma non anche i rapporti interni tra processi tributari, per i quali valgono le disposizioni del cod. proc. civ., tra cui l'art. 295 cod. proc. civ.(cfr. Cass.n. 17937 del 2004 e n. 3420 del 2005); 1.4. il rilievo costituzionale del principio della ragionevole durata del processo può giustificare il fatto che sia cresciuto il disfavore del legislatore per l'istituto della sospensione per pregiudizialità, tuttavia l'effettività della tutela giurisdizionale non può risolversi esclusivamente nella celerità del giudizio, ma richiede l'operatività di strumenti processuali capaci di garantire la realizzazione di una omogenea disciplina sostanziale dei rapporti giuridici, ed e uno di questi strumenti è la «sospensione necessaria» prevista dall'art. 295 cod. proc. civ.nelle ipotesi preordinate ad un’armonizzazione dei giudicati intesa ad evitare l'emanazione di decisioni ingiuste e, quindi, la concretizzazione di situazioni non coerenti con il principio del giusto processo; 1.5. è stato più volte ribadito che la sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ.è applicabile anche in ordine ai rapporti tra processi tributari quando risultino pendenti procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicato (cfr. Cass. n. 16210 del 2018; n. 21765 del 2017; n. 4485 del 2016; n. 16615, n. 22673 e n. 25468 del 2015; n. 8053, n. 10501 e n. 23323 del 2014; n. 12520 del 2013; n. 2396 e n. 1865 del 2012; n. 18540 del 2010); 1.6. sussiste peraltro diverso orientamento secondo cui quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., sicché, ove il giudice abbia provveduto exart.295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionatoart. 337, comma 2, cod. proc. civ.(cfr. tra le tante Cass. n. 80 del 2019; n. 17936 del 2018; n. 26251 del 2017; n. 13823 del 2016; n. 798 e n. 17473 del 2015; n. 10027 e n. 21348 del 2012); 1.7. in passato per il giudizio tributario sussisteva contrasto sull'applicabilità dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., stante il disposto dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, che, nell'operare un rinvio, quanto alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie, alle disposizioni del titolo III, Capo I, libro II del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal decreto stesso, escludeva l'operatività dell'art.337 cod. proc. civ.; secondo alcuni, infatti, la deroga all'operatività nel processo tributario riguardava il solo primo comma dell'art. 337 cod. proc. civ.e non anche il secondo comma, contenente la disciplina dell'efficacia, nel giudizio pregiudicato, del precedente, non definitivo, intervenuto, nel giudizio pregiudicante; 1.8. in particolare, per Cass. n. 11441 del 2016 e n. 26429 del 2018 ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992nella formulazione anteriore ald.lgs. n. 156 del 2015, applicabile ratione temporis , nel processo tributario non opera la sospensione exart. 337 c.p.c., sicché il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione exart. 295 c.p.c., restando ammissibile, avverso la relativa ordinanza, regolamento di competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 deld.lgs. n. 546 del 1992e 42 c.p.c.; 1.9. di contro per Cass. n. 17613 del 2016 in tema di contenzioso tributario, secondo la disciplina vigente ratione temporis, anteriormente al 10 gennaio 2016 ed alle modifiche di cui ald.lgs. n. 156 del 2015, la sospensione necessaria del processo civile di cui all'art. 295 c.p.c.non è applicabile allorché l’ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello potendo in tal caso trovare applicazione solo l'art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva; 1.10. tale contrasto ha trovato tuttavia soluzione normativa dopo il 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore del testo novellato dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, al caso di specie non applicabile, ove è stato soppresso l'inciso «escluso l'articolo 337» (cod. proc. civ.) e quindi eliminata l'inclusione dell'art. 337tra le disposizioni del codice di procedura civile non applicabili al processo tributario, per cui è stato affermato che «in tema di contenzioso tributario, exart. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo la formulazione vigente ratione temporis , successiva alle modifiche di cui all'art. 9, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 156 del 2015, allorché l'ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva (cfr. Cass. n. 23480 del 2017); 1.11. le S.U. con sentenza n. 16329 del 2014, risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla linea di demarcazione della operatività dell'art. 295 cod. proc. civ.e dell'art. 337 cod. proc. civ., hanno definitivamente chiarito che l'ambito di applicazione della prima norma va circoscritta all’ipotesi in cui in alcuna delle due cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria sia stata ancora pronunciata una sentenza di merito anche se non definitiva (cfr. SSUU 19.6.2012 n. 10027; id. SSUU 30.11.2012 n. 21348, cui si sono conformate le sezioni semplici: Cass. 6-2 sez. ord. 5.11.2012 n. 18968; id. 6-3 sez. 9.1.2013 n. 375; id. 6-3 19.9.2013 n. 21505); 1.12. è stato puntualmente osservato, al riguardo, come l’esigenza derivante dal nesso di dipendenza tra le fattispecie oggetto delle cause pregiudicante e pregiudicata, di evitare pronunce contrastanti, con inutile spreco di attività giurisdizionale, e che induce pertanto ad attendere l'esito della causa che dovrà fornire il «criterio guida» all'altra, non ha più ragion d'essere dopo che è intervenuta una decisione di merito atteso che «quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perché ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell'altro processo tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione», 1.13. nella specie, esclusa l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come inferibile dai principi affermati da questa Corte (n. 26429/2018), la [OSCURATO:PERSONA] aveva la facoltà e non l'obbligo di sospendere il giudizio vertente sulla cartella esattoriale; 1.14. in altri termini, il vizio diviolazione dell'art. 295 cod. proc. civ., è insussistente e la censura si palesa inconferente in quanto il potere in tesi esercitabile dal Giudice di appello trova titolo in una diversa norma processuale (art. 337 cod. proc. civ.) ed ha comunque un carattere discrezionale, e non sussiste neppure violazione dell'art. 2909 c.c. in quanto venendo in questione un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause, rimane distinto, come precedentemente evidenziato, l'oggetto dei due giudizi tributari; 1.15. deve, infine, rilevarsi che il giudizio di cui si è chiesta la sospensione non poteva avere ad oggetto, exart. 19 d.P.R. n. 131 del 1986, che i vizi propri dell'atto di riscossione indipendentemente dalla fondatezza dell'avviso di liquidazione, e non era dunque un caso di sospensione necessaria per pregiudizialità in senso tecnico, perché non si può dire che il giudice investito dell'impugnazione della cartella di pagamento - atto non di espropriazione, ma a questa prodromico - non potesse decidere sui vizi propri di quest'ultima senza la previa pronuncia del giudice deputato alla trattazione sulla legittimità dell'atto impositivo presupposto; 1.16. nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a prendere atto che era stato respinto il ricorso avverso l’atto presupposto della cartella, ritenendo quindi di non sospendere il giudizio ai sensi degliartt. 337 e 295 c.p.c., atteso che la sospensione rientrava tra le facoltà discrezionali del giudice tributario, ed ha poi rigettato anche il ricorso contro la cartella, essendo state proposte unicamente doglianze relative all’atto presupposto e non alla cartella esattoriale; 2. in definitiva, il ricorso deve essere respinto con aggravio di spese, liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Napoli, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r
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