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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 27091/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Raffaele GARGIULO che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni e la memoria depositata dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 04/05/2022 ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Corte di appello di Genova del 21/04/2022 nel senso che dopo le parole: "che condanna al pagamento delle spese processuali del grado", devono intendersi aggiunte le parole: "ed alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. che si liquidano per il presente grado di giudizio in euro 800,00, oltre accessori di legge".

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla intervenuta liquidazione da parte della Corte di appello delle spese legali alla parte civile che non aveva partecipato al giudizio di appello.

Il giudizio era stato trattato in presenza ad esito della richiesta di trattazione orale introdotta dalla difesa.

La parte civile si era limitata ad inviare le proprie conclusioni e la nota spese senza aver svolto alcuna attività.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è fondato.

Deve essere conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

È difatti emerso, senza alcun dubbio, che, nonostante la trattazione orale del procedimento a carico del ricorrente, la parte civile non avesse presenziato, essendosi limitata ad inviare le proprie conclusioni scritte e conseguente nota spese.

2. Questa Corte ha affermato, con principio relativo al giudizio di legittimità, ma che certamente deve essere esteso anche al giudizio di merito, che non può tenersi conto delle conclusioni inviate dal difensore della parte civile in cancelleria, perché questi in ottemperanza alle previsioni di legge che disciplinano lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito deve formulare ed illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire la presentazione di una sintesi scritta delle stesse a norma dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 47279 del 12/09/2019, A., Rv. 277348-01; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012-02).

Difatti alla mancata comparizione della difesa di parte civile in udienza consegue la totale assenza di qualsiasi espletamento, nelle forme e nei termini consentiti, di una attività defensionale diretta a contrastare, a tutela degli interessi di natura civilistica e risarcitoria delle parti civili, la pretesa del ricorrente.

Ne consegue che non poteva essere disposta alcuna condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile.

3. L'ordinanza impugnata, non essendosi adeguata ai principi di diritto appena richiamati, deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza di correzione dell'errore materiale pronunciata in data 4 maggio 2022 dalla Corte di appello di Ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Raffaele GARGIULO che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni e la memoria depositata dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 04/05/2022 ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Corte di appello di Genova del 21/04/2022 nel senso che dopo le parole: "che condanna al pagamento delle spese processuali del grado", devono intendersi aggiunte le parole: "ed alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. che si liquidano per il presente grado di giudizio in euro 800,00, oltre accessori di legge". 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla intervenuta liquidazione da parte della Corte di appello delle spese legali alla parte civile che non aveva partecipato al giudizio di appello. Il giudizio era stato trattato in presenza ad esito della richiesta di trattazione orale introdotta dalla difesa. La parte civile si era limitata ad inviare le proprie conclusioni e la nota spese senza aver svolto alcuna attività. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato. Deve essere conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. È difatti emerso, senza alcun dubbio, che, nonostante la trattazione orale del procedimento a carico del ricorrente, la parte civile non avesse presenziato, essendosi limitata ad inviare le proprie conclusioni scritte e conseguente nota spese. 2. Questa Corte ha affermato, con principio relativo al giudizio di legittimità, ma che certamente deve essere esteso anche al giudizio di merito, che non può tenersi conto delle conclusioni inviate dal difensore della parte civile in cancelleria, perché questi in ottemperanza alle previsioni di legge che disciplinano lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito deve formulare ed illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire la presentazione di una sintesi scritta delle stesse a norma dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 47279 del 12/09/2019, A., Rv. 277348-01; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012-02). Difatti alla mancata comparizione della difesa di parte civile in udienza consegue la totale assenza di qualsiasi espletamento, nelle forme e nei termini consentiti, di una attività defensionale diretta a contrastare, a tutela degli interessi di natura civilistica e risarcitoria delle parti civili, la pretesa del ricorrente. Ne consegue che non poteva essere disposta alcuna condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile. 3. L'ordinanza impugnata, non essendosi adeguata ai principi di diritto appena richiamati, deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza di correzione dell'errore materiale pronunciata in data 4 maggio 2022 dalla Corte di appello di Ge
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