CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31437/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., oltre a reiterare profili di censura già dedotti in appello e puntualmente vagliati e disattesi dalla Corte di merito — dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso — è altresì manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui i giudici di appello hanno rilevato la sussistenza, in capo al ricorrente, del dolo di ricettazione, e la conseguente impossibilità di riqualificare il fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. (si vedano, in particolare, pag. 4- 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i