CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 30107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31304-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 286, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 31304/2020 Cron. Rep. Ud. 03/10/2023 CC avverso la sentenza n. 318/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/07/2020 R.G.N.75/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Caltanissetta, con la sentenza in atti, ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale del lavoro di Gela che aveva respinto l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicatogli in data 11/10/2017 dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha escluso la volontà del reclamante di riproporre le censure relative alla presunta natura ritorsiva del recesso difettando ogni critica specifica in merito; ed ha comunque affermato che la circostanza che il Carrara fosse stato adibito nei circa due anni anteriori al licenziamento al settore di produzione dei serbatoi, a differenza di altri suoi colleghi, fosse del tutto neutra, salvo allegazione e dimostrazione di una manovra realizzata dalla parte datoriale proprio con l'intento di liberarsi dello specifico dipendente; ha escluso la natura ritorsiva del recesso difettando ogni critica specifica in merito; ha ritenuto che secondo il tribunale il licenziamento era stato intimato pacificamente a seguito della ritenuta necessità di sopprimere un reparto produttivo esternalizzandolo, con la stabilizzazione di un nuovo assetto organizzativo che aveva reso eccedentaria la posizione lavorativa del ricorrente, irrilevante essendo all'uopo che una parte della produzione fosse rimasta in azienda atteso che dall'istruttoria svolta era emerso che le residue attività erano state redistribuite tra altri lavoratori. Ha poi ritenuto provato che non vi era stata alcuna nuova assun zione , neppure a tempo determinato, per lo svolgimento delle mansioni a cui era adibito il Carrara. [OSCURATO:SOCIETA] ha poi ribadito come il convincimento del primo giudice non eracontraddetto dalla scelta di destinare il Carrara due anni prima del licenziamento al reparto produzioni serbatoi neanche spiegando il reclamante, in punto di asserita discriminatorietà, il perché la scelta sarebbe comunque dovuta ricadere su altri dipendenti. La circostanza che la parte datoriale dopo licenziamento de l Carrara avesse fatto alcune assunzioni a termine in somministrazione, per lavori non pertinenti alla saldatura dei serbatoi, nulla diceva secondo la Corte sulla effettiva sussistenza del giustificato motivo posto base dello stesso licenziamento, dimostrandosi semmai la sua fondatezza ossia che il posto di lavoro presso il reparto di produzione dei serbatoi era stato effettivamente soppresso e che per il disbrigo di altri e diversi compiti anch'essi espletati in passato dal Carrara l'azienda feceva ricorso alle assunzioni interinali a termine per esigenze produttive temporanee. Del resto, il motivo oggettivo di licenziamento non necessita per forza di una situazione di effettiva crisi aziendale essendo sufficiente la necessità di dismettere settori produttivi o reparti aziendali. Non rilevava infine la mancata proposta al reclamante di mutare il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato; mentre la prova dell'impossibilità del repêchage poteva desumersi ragionevolmente attraverso la prova presuntiva che la Ascot dismise realmente il settore produttivo nel quale il reclamante operava quale saldatore e non operò poi alcuna assunzione. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memoria ex art 380bis.1., primo comma c.p.c. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico motivo di ricorso è stata dedott a la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della l. n. 604/66, 1173 e 1175 c.c.. Ha lamentato il ricorrente, in sequenza, che la prova della sussistenza del gmo dovesse essere data dal datore; che nella specie non risultava “un adeguato accertamento da parte della Corte delle suddette ragioni”; che non risultava l’effettività delle ragioni addotte e che non era stato possibile esercitare il diritto di repêchage peraltro esercitato per un altro dipendente; che la sentenza risultava non tenere conto dell’onere di repêchage alla luce della ricollocazione effettuata di un altro lavoratore; deduceva altresì l’omessa motivazione sul punto, nonostante la circostanza provata e di cui nulla diceva la sentenza; argomentava che il gmo nell’ambito di una ristrutturazione di reparto diventa antieconomico se non investe tutti gli addetti, altrimenti se si procede solo al licenziamento di alcuni il gmo sarebbe solo apparente; ed affermava che la sovrapposizione di valutazioni precedenti il dato oggettivo della soppressione di un reparto già in crisi aveva prodotto scelte discrezionali delle persone addette e cagionava l’illegittimità del licenziamento. 1.1. Preliminarmente deve darsi atto che la controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso depositato in cassazione con il c.d. rito Fornero oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a cui il ricorrente ha replicato affermando che la comunicazione di cancelleria non conteneva la copia del la stessa ordinanza. 2.- [OSCURATO:PERSONA] reputa, ciononostante che , in base al principio della ragione più liquida, debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c. per l’eterogeneità delle censure di fatto e di diritto sollevate con l’unico motivo di ricorso, le quali danno luogo ad una commistione e mescolanza di motivi di impugnazione eterogenei, siccome indistintamente riferiti a varie ipotesi di vizio contemplate dall'articolo 360 c.p.c., senza che sia possibile enucleare distinte censure, ciascuna ricollegabile ad una ben individuata fattispecie di vizio in base al codice di rito. In tema si ricorda che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito ( Cass. n. 18202 del 03/07/2008). Sicchè l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017). Come questa Corte ha affermato reiteratamente (Cass. 24298/2016 e 21966/2017) il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. 3.- Alla stregua delle premesse svolte , poiché il ricorso che si giudica non rispetta i requisiti sopra indicati deve esser n e dichiarat a l’inammissibilità. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM [OSCURATO:SOCIETA] dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in € 5.000, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterio