CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1995
Cassazione n. 43957/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1995 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, primo e quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e, con il secondo motivo, l'errata applicazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen.; Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto, a tacere della sua aspecificità, si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di censure relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio già disattese, con motivazione logica e congrua dalla Corte di appello nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 otto