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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 luglio 2025

Cassazione n. 26614/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

29/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Verbaniavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 29 luglio 2025 il GIP del Tribunale diVerbania – quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di CrippaGiovanni, la revoca della sospensione condizionale della pena (mesi dieci e giorniventi di reclusione) di cui alla sentenza emessa il 19 gennaio del 2022 (secondogrado del 16 gennaio 2024), irrevocabile il 2 marzo 2024.Il motivo della revoca sta nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato altracondanna (irrevocabile in data 12 maggio 2023) alla pena di anni dodici direclusione (sentenza di secondo grado del 30 settembre 2022).

Secondo ilgiudice della esecuzione il giudice che ha concesso la pena sospesa nel gennaiodel 2022 non era in condizioni tali da conoscere il ‘precedente ostativo’.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di più norme di legge.In sintesi, il ricorrente deduce intervenuta violazione dell’art. 20-bis cod.pen., non essendosi il giudice della esecuzione pronunziato sulla possibileapplicazione di una pena sostitutiva (in sede di revoca della pena sospesa),aspetto che il giudice della cognizione (in secondo grado) aveva escluso, proprioperché vi era il beneficio della sospensione condizionale.Sul punto si introduce un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 674cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede in modo espresso l’esistenza delpotere in capo al giudice della esecuzione di provvedere ad applicare penesostitutive in caso di revoca della sospensione condizionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare, ed a fronte di ricorso che non può essere qualificatocome inammissibile, il Collegio evidenzia la carenza di potere del giudice dellaesecuzione a revocare la pena sospesa nel caso concreto.Ciò perché il periodo di prova per il [OSCURATO:PERSONA] correlato alla sospensionecondizionale della pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ha avuto inizio indata 2 marzo 2024 (data di irrevocabilità della decisione che contiene ilbeneficio) e rispetto a tale data non vi è alcun fatto nuovo che legittimi unarevoca né ai sensi dell’art. 168, primo comma, n.1, cod. pen. (fatto commessonel periodo di prova) né ai sensi del secondo comma della medesimadisposizione (posto che la data di irrevocabilità della decisione che contiene il piùsevero trattamento sanzionatorio è quella del 12 maggio 2023, antecedente enon successiva al 2 marzo 2024).Non viene in rilievo, inoltre, la previsione di cui all’art. 164, quarto comma,cod. pen., perché la sospensione condizionale è stata ‘concessa’ una sola voltaed in un momento in cui non vi erano condizioni ostative (la condanna per fattodiverso, come si è detto, non era definitiva).

Si tratta di concessionelegittimamente operata che non appare rivalutabile in sede esecutiva perché ilfatto processuale (in ipotesi) pregiudicante è intervenuto prima dellairrevocabilità della decisione che contiene il beneficio.

Si tratta di un aspetto chenel caso concreto poteva al più essere portato alla cognizione del giudice disecondo grado del giudizio che contiene il beneficio (trattato in data 16 gennaio2024), ma ciò non risulta essere avvenuto.

Da qui la carenza di potere delgiudice della esecuzione che conduce all’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
29/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Verbaniavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 29 luglio 2025 il GIP del Tribunale diVerbania – quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di CrippaGiovanni, la revoca della sospensione condizionale della pena (mesi dieci e giorniventi di reclusione) di cui alla sentenza emessa il 19 gennaio del 2022 (secondogrado del 16 gennaio 2024), irrevocabile il 2 marzo 2024.Il motivo della revoca sta nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato altracondanna (irrevocabile in data 12 maggio 2023) alla pena di anni dodici direclusione (sentenza di secondo grado del 30 settembre 2022). Secondo ilgiudice della esecuzione il giudice che ha concesso la pena sospesa nel gennaiodel 2022 non era in condizioni tali da conoscere il ‘precedente ostativo’.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di più norme di legge.In sintesi, il ricorrente deduce intervenuta violazione dell’art. 20-bis cod.pen., non essendosi il giudice della esecuzione pronunziato sulla possibileapplicazione di una pena sostitutiva (in sede di revoca della pena sospesa),aspetto che il giudice della cognizione (in secondo grado) aveva escluso, proprioperché vi era il beneficio della sospensione condizionale.Sul punto si introduce un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 674cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede in modo espresso l’esistenza delpotere in capo al giudice della esecuzione di provvedere ad applicare penesostitutive in caso di revoca della sospensione condizionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, ed a fronte di ricorso che non può essere qualificatocome inammissibile, il Collegio evidenzia la carenza di potere del giudice dellaesecuzione a revocare la pena sospesa nel caso concreto.Ciò perché il periodo di prova per il [OSCURATO:PERSONA] correlato alla sospensionecondizionale della pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ha avuto inizio indata 2 marzo 2024 (data di irrevocabilità della decisione che contiene ilbeneficio) e rispetto a tale data non vi è alcun fatto nuovo che legittimi unarevoca né ai sensi dell’art. 168, primo comma, n.1, cod. pen. (fatto commessonel periodo di prova) né ai sensi del secondo comma della medesimadisposizione (posto che la data di irrevocabilità della decisione che contiene il piùsevero trattamento sanzionatorio è quella del 12 maggio 2023, antecedente enon successiva al 2 marzo 2024).Non viene in rilievo, inoltre, la previsione di cui all’art. 164, quarto comma,cod. pen., perché la sospensione condizionale è stata ‘concessa’ una sola voltaed in un momento in cui non vi erano condizioni ostative (la condanna per fattodiverso, come si è detto, non era definitiva). Si tratta di concessionelegittimamente operata che non appare rivalutabile in sede esecutiva perché ilfatto processuale (in ipotesi) pregiudicante è intervenuto prima dellairrevocabilità della decisione che contiene il beneficio. Si tratta di un aspetto chenel caso concreto poteva al più essere portato alla cognizione del giudice disecondo grado del giudizio che contiene il beneficio (trattato in data 16 gennaio2024), ma ciò non risulta essere avvenuto. Da qui la carenza di potere delgiudice della esecuzione che conduce all’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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