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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16354/2024

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e difeso da sé medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio studio; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO per la correzione di errore materiale nel decreto depositat o dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. 32185; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. all’esito del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Ischia (NA) per la cassazione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DISTRAZIONE2 sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania l’8 ottobre 2014, n. 8572 /201 4 , il decreto depositato dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. 32185, ha dichiarato l’estinzione del procedimento iscritto al n. 8644/2015 R.G. ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti del controricorrente nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ead altri accessori di legge ;

2. il difensore del Comune di Ischia (NA) ha chiesto la correzione del predettodecreto per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in controricorso;

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso può trovare accoglimento;

2. i nvero, i n caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez.

Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235); 3.nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso;4. pertanto, si dispone che il dispositivo del predett o decreto sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della controricorrente, aggiungendo, dopo le parole «Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.», la locuzione «,da distrarsi in favore del difensore antistatario della partecontroricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma, per dichiarato anticipo.»;

5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del decreto depositato dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. 32185 , mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole «Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.», della locuzione «, da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma, per dichiarato anticipo.»; dispone, altresì , che tale correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale delpredetto decreto .Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

ILPRESIDENTE Dott.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso da sé medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio studio; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO per la correzione di errore materiale nel decreto depositat o dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. 32185; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. all’esito del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Ischia (NA) per la cassazione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DISTRAZIONE2 sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania l’8 ottobre 2014, n. 8572 /201 4 , il decreto depositato dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. 32185, ha dichiarato l’estinzione del procedimento iscritto al n. 8644/2015 R.G. ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti del controricorrente nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ead altri accessori di legge ; 2. il difensore del Comune di Ischia (NA) ha chiesto la correzione del predettodecreto per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in controricorso; 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso può trovare accoglimento; 2. i nvero, i n caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235); 3.nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso;4. pertanto, si dispone che il dispositivo del predett o decreto sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della controricorrente, aggiungendo, dopo le parole «Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.», la locuzione «,da distrarsi in favore del difensore antistatario della partecontroricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma, per dichiarato anticipo.»; 5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del decreto depositato dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. 32185 , mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole «Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.», della locuzione «, da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma, per dichiarato anticipo.»; dispone, altresì , che tale correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale delpredetto decreto .Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2024. ILPRESIDENTE Dott.[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 16354/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris