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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 25562/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 729/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10937/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 luglio 1977; avverso la sentenza del 29 gennaio 2025 della Corte d’appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di avere concorso, in qualità di extraneus, nella distrazione dell’azienda, comprensiva di marchio e avviamento, facente capo alla C.L.E. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25562/2025 Roma, lì, 10/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata dal padre, [OSCURATO:PERSONA], e dichiarata fallita il 15 maggio 2015.

La contestata attività distrattiva si sarebbe concretata, secondo la prospettazione accusatoria, nel “subentro” di [OSCURATO:SOCIETA]. (società amministrata dall’imputata, figlia dell’amministratore e già dipendente della società, e costituita nel 2012 quando la CLE era già in decozione), nell’attività d’impresa della CLE, conservando rapporti commerciali con i medesimi fornitori, esercitando l’attività d’impresa presso gli stessi locali, gli stessi dipendendi e con i medesimi segni distintivi, senza alcun vantaggio per la società cedente.

2. Il ricorso, proposto nell’interesse della Barcaccia, si compone di cinque motivi d’impugnazione.

2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, attiene alla ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva: l’azienda della società fallita non sarebbe mai stata ceduta; i rapporti economici esistenti tra la [OSCURATO:SOCIETA] (costituita in data di gran lunga antecedente ad ogni manifestazione di dissesto della CLE) e la fallita dovrebbero essere letti alla luce di rapporti familiari esistenti tra i due amministratori e, comunque, avrebbero ridotto e non aggravato il dissesto della CLE; l’avviamento è un entità non suscettibile di essere autonomamente distratta; la CLE non ha mai registrato alcun marchio e quello registrato dalla Ilght ha caratteristiche difformi dai dati identificativi della fallita.

2.2. Il secondo invoca la riqualificazione dei fatti nel diverso reato di ricettazione prefallimentare; il terzo deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del danno di grave entità, ritenuto nonostante non fosse stato fornito alcun valore specifico all’asset patrimoniale asseritamente distratto; il quarto deduce violazione dell’art. 175 cod. pen., nella parte in cui sarebbe stato escluso il beneficio della non menzione alla luce della sola ipotizzata particolare intensità del dolo, senza considerare il ruolo subalterno rivestito dall’imputata; il quinto, in ultimo, attiene alla determinazione delle pene accessorie, rimasta inalterata, si sostiene, nonostante la sopravvenuta riduzione della pena principale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri.

2. Secondo la prospettazione accusatoria, la condotta distrattiva si sarebbe sostanziata nella cessione, senza alcun vantaggio remunerativo, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (società riconducibile all’imputata, figlia dell’amministratore), dell’azienda della società fallita (comprensiva di avviamento e marchio); condotta in concreto realizzata attraverso la prosecuzione della medesima attività svolta dalla fallita, presso i medesimi locali e con le medesime insegne e segni distintivi e impiegando gli stessi precedenti dipendenti della fallita.

3. In linea di principio, la cessione a qualunque titolo, di un ramo d'azienda ben può integrare una condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata, ma tanto, dovendo la distrazione essere riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, presuppone l’effettivo trasferimento di un complesso aziendale in senso proprio inteso, ossia, secondo la definizione dell'art. 2555 cod. civ., di un complesso di beni organizzati per l'esercizio di una attività imprenditoriale: in assenza di tale trasferimento, ossia ove non vi sia stato un illecito travaso di beni giuridicamente ed economicamente valutabili (concretamente indicati), la mera prosecuzione dell'attività economica, sotto altra forma, da parte dell'imprenditore non assume rilevanza penale, rappresentando lecito esercizio dell’iniziativa economica riconosciuta in capo a ciascun soggetto (ex multis, Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Rv. 286621; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689).

Ebbene, la Corte territoriale, pur ipotizzando l’illecito trasferimento di un complesso aziendale, non ha concretizzato l'effettivo oggetto della distrazione: si è evocata la consistenza del magazzino (ipotizzandone la distrazione), senza però, dar conto dell’effettiva esistenza delle res sottratte e della loro consistenza (desunta dalle sole scritture contabili, peraltro ritenute esse stesse inattendibili in quanto oggetto di separata imputazione per falso); si ipotizza la distrazione dei locali (nella disponibilità della fallita, che li aveva locati), senza dar conto della proprietà aliena dei locali medesimi e delle sorti dei connessi rapporti di locazione, di chi abbia in ipotesi beneficiato della loro disponibilità e sostenuto i costi (tanto più che la stessa sentenza dà atto dell’assenza di riscontro al pagamento del canone da parte della fallita); si suppone la distrazione dei dipendenti, senza dar conto, anche in questo caso, non essendo i dipendenti una res economicamente valutabile, delle sorti dei relativi rapporti contrattuali, nei due anni di coesistenza delle due società, o di chi abbia in ipotesi beneficiato dello svolgimento dell’attività lavorativa e sostenuto i costi; si contesta, in ultimo, l’utilizzo dei medesimi segni distintivi e dell’avviamento commerciale, senza, però, sostanziare la loro rispettiva consistenza economica, risolvendosi, quindi, tali condotte in un mero eventuale sviamento della clientela e in una cessione di mere aspettative di futuri incrementi patrimoniali, entrambi insuscettibili di essere oggetto di distrazione (Sez. 5, n. 3817, del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2013, Agostini, Rv. 254474; Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108).

3. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 729/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10937/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 luglio 1977; avverso la sentenza del 29 gennaio 2025 della Corte d’appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di avere concorso, in qualità di extraneus, nella distrazione dell’azienda, comprensiva di marchio e avviamento, facente capo alla C.L.E. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25562/2025 Roma, lì, 10/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata dal padre, [OSCURATO:PERSONA], e dichiarata fallita il 15 maggio 2015. La contestata attività distrattiva si sarebbe concretata, secondo la prospettazione accusatoria, nel “subentro” di [OSCURATO:SOCIETA]. (società amministrata dall’imputata, figlia dell’amministratore e già dipendente della società, e costituita nel 2012 quando la CLE era già in decozione), nell’attività d’impresa della CLE, conservando rapporti commerciali con i medesimi fornitori, esercitando l’attività d’impresa presso gli stessi locali, gli stessi dipendendi e con i medesimi segni distintivi, senza alcun vantaggio per la società cedente. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse della Barcaccia, si compone di cinque motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, attiene alla ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva: l’azienda della società fallita non sarebbe mai stata ceduta; i rapporti economici esistenti tra la [OSCURATO:SOCIETA] (costituita in data di gran lunga antecedente ad ogni manifestazione di dissesto della CLE) e la fallita dovrebbero essere letti alla luce di rapporti familiari esistenti tra i due amministratori e, comunque, avrebbero ridotto e non aggravato il dissesto della CLE; l’avviamento è un entità non suscettibile di essere autonomamente distratta; la CLE non ha mai registrato alcun marchio e quello registrato dalla Ilght ha caratteristiche difformi dai dati identificativi della fallita. 2.2. Il secondo invoca la riqualificazione dei fatti nel diverso reato di ricettazione prefallimentare; il terzo deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del danno di grave entità, ritenuto nonostante non fosse stato fornito alcun valore specifico all’asset patrimoniale asseritamente distratto; il quarto deduce violazione dell’art. 175 cod. pen., nella parte in cui sarebbe stato escluso il beneficio della non menzione alla luce della sola ipotizzata particolare intensità del dolo, senza considerare il ruolo subalterno rivestito dall’imputata; il quinto, in ultimo, attiene alla determinazione delle pene accessorie, rimasta inalterata, si sostiene, nonostante la sopravvenuta riduzione della pena principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri. 2. Secondo la prospettazione accusatoria, la condotta distrattiva si sarebbe sostanziata nella cessione, senza alcun vantaggio remunerativo, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (società riconducibile all’imputata, figlia dell’amministratore), dell’azienda della società fallita (comprensiva di avviamento e marchio); condotta in concreto realizzata attraverso la prosecuzione della medesima attività svolta dalla fallita, presso i medesimi locali e con le medesime insegne e segni distintivi e impiegando gli stessi precedenti dipendenti della fallita. 3. In linea di principio, la cessione a qualunque titolo, di un ramo d'azienda ben può integrare una condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata, ma tanto, dovendo la distrazione essere riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, presuppone l’effettivo trasferimento di un complesso aziendale in senso proprio inteso, ossia, secondo la definizione dell'art. 2555 cod. civ., di un complesso di beni organizzati per l'esercizio di una attività imprenditoriale: in assenza di tale trasferimento, ossia ove non vi sia stato un illecito travaso di beni giuridicamente ed economicamente valutabili (concretamente indicati), la mera prosecuzione dell'attività economica, sotto altra forma, da parte dell'imprenditore non assume rilevanza penale, rappresentando lecito esercizio dell’iniziativa economica riconosciuta in capo a ciascun soggetto (ex multis, Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Rv. 286621; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). Ebbene, la Corte territoriale, pur ipotizzando l’illecito trasferimento di un complesso aziendale, non ha concretizzato l'effettivo oggetto della distrazione: si è evocata la consistenza del magazzino (ipotizzandone la distrazione), senza però, dar conto dell’effettiva esistenza delle res sottratte e della loro consistenza (desunta dalle sole scritture contabili, peraltro ritenute esse stesse inattendibili in quanto oggetto di separata imputazione per falso); si ipotizza la distrazione dei locali (nella disponibilità della fallita, che li aveva locati), senza dar conto della proprietà aliena dei locali medesimi e delle sorti dei connessi rapporti di locazione, di chi abbia in ipotesi beneficiato della loro disponibilità e sostenuto i costi (tanto più che la stessa sentenza dà atto dell’assenza di riscontro al pagamento del canone da parte della fallita); si suppone la distrazione dei dipendenti, senza dar conto, anche in questo caso, non essendo i dipendenti una res economicamente valutabile, delle sorti dei relativi rapporti contrattuali, nei due anni di coesistenza delle due società, o di chi abbia in ipotesi beneficiato dello svolgimento dell’attività lavorativa e sostenuto i costi; si contesta, in ultimo, l’utilizzo dei medesimi segni distintivi e dell’avviamento commerciale, senza, però, sostanziare la loro rispettiva consistenza economica, risolvendosi, quindi, tali condotte in un mero eventuale sviamento della clientela e in una cessione di mere aspettative di futuri incrementi patrimoniali, entrambi insuscettibili di essere oggetto di distrazione (Sez. 5, n. 3817, del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2013, Agostini, Rv. 254474; Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108). 3. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli
Sentenza Cassazione n. 25562/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris