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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 1998

Cassazione n. 44948/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1998 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C:e<7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva risulta generico e riproduttivo di identica doglianza già confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come dovesse ritenersi corretto il bilanciamento effettato dal Tribunale in ragione dell'allarmante personalità; osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1998 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C:e<7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva risulta generico e riproduttivo di identica doglianza già confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come dovesse ritenersi corretto il bilanciamento effettato dal Tribunale in ragione dell'allarmante personalità; osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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