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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26405/2022

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta sia ai motivi già depositati in cancelleria sia al ricorso, di cui chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del 21 giugno 2019 emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di quella stessa città, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12-quinquies

I. n. 356 del 1992 (ora 512-bis cod. pen.), aggravato, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 7

I. n. 203 del 1991 (ora 416-bis.1 cod. pen.), commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2014 (capo 2 della rubrica); ha confermato, invece, la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 cod. pen. (capo 1 della rubrica), commesso in [OSCURATO:PERSONA] e province limitrofe a far data dal 2004; ha, per l'effetto, inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la pena di giustizia e ha rideterminato la pena complessivamente irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni nove di reclusione; ha, infine, ordinato la confisca del 95% delle quote della società '[OSCURATO:PERSONA].', fittiziamente attribuite a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], unitamente a tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, e dell'abitazione sita in Cutro, posta al secondo piano dello stabile insistente sulle particelle 769, 770 e 1592 del catasto urbano di quella città, nella disponibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

1.1. In riferimento al capo 1) della rubrica, in cui si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere fatto parte, con un ruolo di direzione e di organizzazione, dell'associazione di stampo mafioso riconducibile alla `ndrangheta calabrese - segnatamente al sodalizio insediato a Cutro e facente capo a [OSCURATO:PERSONA] -, operante a far data dal 2004 in territorio emiliano, la Corte territoriale ha ritenuto che la relativa dichiarazione di responsabilità, in primo grado pronunciata, fosse da confermare, poiché tutti gli elementi già emergenti a carico dell'imputato nell'ambito di altri procedimenti - chiusisi con archiviazioni -, una volta tenuti insieme ed illuminati dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -, siccome riscontrate dagli elementi indiziari, della più varia natura, desunti da altre indagini ('Idra', 'Valpolicella', 'Pendolino', 'Edilpiovra', 'Aemilia', 'Kyterion'), comprovassero che egli, a prescindere da un'affiliazione formale all'organizzazione, in quanto inscindibilmente legato ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capi indiscussi della cellula emiliana della 'ndrangheta cutrese, con i quali costituiva 'un tutt'uno', fosse da sempre a disposizione del sodalizio e, nel corso del tempo, si fosse attestato ai vertici dello stesso - soprattutto dopo la carcerazione dei fratelli -, gestendo, in funzione della conservazione e del potenziamento dell'associazione, gli affari per esso più lucrosi, ossia il contrabbando del gasolio e le cd. 'frodi carosello', partecipando a riunioni ed incontri, non solo tra gli associati ma anche con 1esponenti del mondo politico ed imprenditoriale, in cui si discutevano questioni strategiche per il sodalizio, dando esecuzione alle direttive del fratello [OSCURATO:PERSONA], che da detenuto aveva ideato un programma di condizionamento dell'opinione pubblica, in riferimento all'asserita persecuzione patita dagli imprenditori calabresi operanti nelle province emiliane, e di subornazione dei testimoni del processo 'Aemilia' e di altri procedimenti giudiziari in corso.

1.2. In riferimento al capo 2) della rubrica, in cui si contesta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il reato di interposizione fittizia, al fine di eludere la misura di prevenzione patrimoniale applicata al primo - per effetto della sottoposizione a confisca di prevenzione della '[OSCURATO:PERSONA].' a questi riferibile -, la Corte territoriale ha ribaltato la decisione di assoluzione in primo grado pronunciata - essendo stata stimata carente dal GUP la prova dell'immissione di nuove utilità nella società con scopo elusivo -, ritenendo che la società '[OSCURATO:PERSONA].', di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il 95% delle quote nel 2004, fosse divenuto lo strumento attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA], figurando da dipendente di essa, ma essendone socio occulto e gestore di fatto, avesse proseguito, attraverso il meccanismo del subappalto e della cessione del credito, i lavori che la '[OSCURATO:PERSONA].' aveva ancora in corso, conseguendone in tale guisa gli utili, che, invece, sarebbero dovuti confluire nell'amministrazione giudiziale della società confiscata.

1.3. La Corte territoriale ha, infine, disposto, oltre alla confisca delle quote della società '[OSCURATO:PERSONA]', anche la confisca dell'unità abitativa posta al secondo piano di un immobile sedente in Cutro neppure accatastato, avendo ritenuto che, vertendosi in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la disponibilità, non avesse assolto all'onere di dimostrare la fonte lecita delle risorse impiegate per sopraelevare l'edificio ricevuto in eredità dal padre e per ristrutturarlo in epoca successiva alla morte di questi.

2. Avverso l'illustrata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con il ministero dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati.

2.1. L'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidata ad un ricorso principale, che consta di quattro motivi, a quattro motivi nuovi, articolati con memoria trasmessa tramite PEC in data 23 marzo 2022 ed a ulteriori tre motivi nuovi, articolati con memoria depositata in data 25 marzo 2022.

22.1.1. Con il primo motivo del ricorso principale e con le deduzioni di cui al primo motivo nuovo, sviluppato, rispettivamente, nelle memorie del 23 e del 25 marzo 2022, si aggredisce il capo della sentenza impugnata relativo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cellula emiliana della 'ndrangheta cutrese.

Si eccepisce, al riguardo, la violazione degli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, deducendosi, in limine, l'asimmetria tra il periodo preso in considerazione dall'imputazione, quanto alla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale, ossia a far data dal 2004 e fino all'attualità, e gli elementi indiziari indicati atti a comprovarla, in quanto, per la gran parte, rappresentativi di fatti anteriori allo specifico periodo temporale considerato dalla contestazione (ciò con specifico riferimento all'episodio dinamitardo ai danni del bar 'Pendolino'; alle minacce al detenuto Locastro, all'incendio dell'autovettura di un carabiniere a Cutro, al coinvolgimento dell'imputato in operazioni di false fatturazioni nell'ambito dell'indagine 'Edilpiovra').

Si formulano, poi, analitici rilievi in riferimento all'attendibilità generale e specifica dei collaboratori di giustizia, reputati dalla Corte territoriale la fonte di prova principale a carico di [OSCURATO:PERSONA], e alla effettiva valenza corroboratrice degli elementi indiziari richiamati a titolo di riscontro, ivi compresa la convergenza delle chiamate in correità.

Segnatamente: 1) quanto ad [OSCURATO:PERSONA], ricordate le riserve già espresse in ordine alla sua attendibilità in altri procedimenti, vengono passati in rassegna i contenuti delle sue propalazioni, stigmatizzandosene la genericità (con riferimento, ad esempio, agli incontri nei quali erano state affrontate questioni d'interesse per l'associazione criminale, cui avevano partecipato i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali [OSCURATO:PERSONA] era stato silente spettatore) e la implausibilità (con riguardo all'episodio delle armi, trovate in possesso dell'imputato nel 2005, che il dichiarante, in ragione del ruolo rivestito, ossia di 'braccio destro' di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto ignorare, essendo le stesse destinate, secondo il racconto dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] o alla 'logistica' del gruppo); 2) quanto a [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che la riferita partecipazione agevolatrice di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Cutro nel maggio 2004, realizzata procurando ai killer schede telefoniche, è 3rimasta smentita dall'accertamento definitivo della riferibilità della detta condotta a [OSCURATO:PERSONA]; 3) quanto ad [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni avrebbero meritato un più severo scrupolo valutativo, avendo il dichiarante maturato la scelta collaborativa nel corso del processo 'Aemilia' - quindi, dopo essere venuto a conoscenza del propalato degli altri collaboratori di giustizia -, ci si duole dell'ingiustificata preterizione o sottovalutazione delle allegazioni e deduzioni difensive dirette a screditarne l'attendibilità, posto che i difetti mnemonici (quanto alla collocazione temporale del mandato omicidiario conferito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), i fraintendimenti circa la sua partecipazione, insieme a [OSCURATO:PERSONA], a incontri conviviali o a riunioni di affari (quanto alla cd. 'Cena delle beffe' del 2012, alla riunione con i Corvino o a quella presso il bar dei Rotondo), gli evanescenti riferimenti all'intervento dell'imputato a ritrovi degli associati in occasione di eventi di vitale importanza per il sodalizio (come quelli seguiti dell'incendio appiccato all'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], segretaria di Blasco; o a quello tenutosi presso il capannone di quest'ultimo per decidere un'operazione estorsiva) ovvero ad azioni omicidiarie (in danno di [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di 'staffetta') erano tali comprometterne radicalmente il giudizio circa la loro precisione, coerenza e costanza e così da impedirne l'utile valorizzazione in funzione della ricostruzione del sostrato fattuale dell'ipotizzata messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] dell'associazione criminale di riferimento, tanto più che quanto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] riferito circa il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel contrabbando di gasolio, gestito assieme ai fratelli, non era neppure indiziante della suddetta sua intraneità, poiché non era stato nemmeno aliunde dimostrato che i relativi profitti fossero destinati all'associazione medesima; 4) quanto a [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni avrebbero parimenti meritato un più scrupoloso vaglio perché frutto di una scelta collaborativa maturata nel corso del processo 'Aemilia', si eccepisce che il suo racconto - stimato tale da accreditare la tesi secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato la 'longa manus' del fratello detenuto [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe coadiuvato nella strategia : I.) di dimostrazione che il processo 'Aemilia' era espressione della volontà di una certa parte del mondo politico ed imprenditoriale emiliano di liberarsi della scomoda concorrenza, nella spartizione degli appalti pubblici, degli imprenditori calabresi operanti in [OSCURATO:PERSONA]; II.) di elaborazione di una linea difensiva comune a 4tutti gli imputati (che prevedeva anche l'abbandono in massa dell'aula ove venivano celebrate le udienze ovvero la rinuncia a testimoni), funzionale, oltretutto, a rendere palese la continuità della linea di comando del gruppo; III.) di subornazione dei testimoni (ad esempio di [OSCURATO:PERSONA], protagonista dell'affare Sorbolog di quel processo e di altri in corso - sarebbe smentito dalle stesse evidenze processuali (posto che, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], che si era limitato a ribadire in dibattimento quel che aveva già dichiarato al pubblico ministero, non avrebbe giammai potuto essere vittima di intimidazione da parte delle persone a ciò incaricate, ossia Vetere e Spagnolo, perché costoro avevano avvicinato [OSCURATO:PERSONA] dopo che egli aveva deposto); del resto anche quanto dal collaboratore riferito, con scarsa precisione e coerenza, circa l'episodio delle scuse rivolte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] manna, nel quale sarebbe stato coinvolto [OSCURATO:PERSONA], era privo di affidabile valenza indiziante, giacché frutto di una rielaborazione personale del racconto fattogli da [OSCURATO:PERSONA]; 5) quanto all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia come il ruolo di prestanome del fratello [OSCURATO:PERSONA], ascritto a [OSCURATO:PERSONA], nella titolarità di società ('[OSCURATO:PERSONA]'), così come il riferito coinvolgimento di questi nell'affare delle 'false fatturazioni', nulla dimostrerebbe in ordine alla sua intraneità all'associazione ‘ndranghetista', non avendo il propalante indicato elementi oggettivi atti a denotare la funzionalizzazione delle attività imprenditoriali dei germani [OSCURATO:PERSONA] alla conservazione e al potenziamento della cellula emiliana; 6) quanto all'effettiva valenza di riscontro degli elementi desunti da altre indagini si osserva, in particolare, come: I.) i dati investigativi ritratti dall'indagine 'Idra' riscontrerebbero, al più, soltanto il tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di infiltrare l'associazione criminale emiliana, tramite le proprie imprese, nella ricostruzione della provincia aquilana colpita dal terremoto del 2009, ma non anche la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione stessa, avendo questi partecipato soltanto ad un incontro, forse con amministratori pubblici provenienti da quella provincia, del quale è rimasta ignota la finalità; II.) i dati investigativi ritratti dall'indagine 'Aemilia', con riguardo all'affare Sorbolo', nulla, parimenti, proverebbero quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di efficiente e affidabile risolutore delle grandi controversie interne al gruppo criminale di appartenenza, non essendo emersi elementi oggettivi attestanti la sua 5partecipazione alle numerose riunioni che si erano tenute in relazione al detto 'affare'; III.) il contenuto della cd. 'intercettazione nella tavernetta del 5 gennaio 2013 n. 24086' - nella quale [OSCURATO:PERSONA], nel conversare con l'affiliato [OSCURATO:PERSONA] circa una spedizione punitiva da organizzare nei confronti di un terzo, aveva fatto riferimento alla possibilità che il [OSCURATO:PERSONA] si avvalesse di un certo 'Carminuzzu', fratello di qualcuno - fosse priva di un univoco significato indiziante a carico di [OSCURATO:PERSONA], vuoi perché in tale conversazione veniva evocato anche un tale 'Francuzzu', vuoi perché più erano i fratelli di affiliati che portavano il nome [OSCURATO:PERSONA], vuoi, infine, perché dal tenore di essa il suddetto 'Carminuzzu' mai era stato appellato come il 'fratello minore' di qualcuno. 2.1.11 Con il secondo motivo del ricorso principale e con il primo e il secondo dei motivi nuovi, articolati con le memorie in data 23 e 25 marzo 2022, si denuncia la violazione degli artt. 416-bis, comma 2, 4 e 6, 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione.

E' dedotto, al riguardo, che il riconoscimento in capo a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di vertice dell'organizzazione criminale di stampo mafioso operante in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il frutto di un'errata applicazione della legge penale, nell'interpretazione offertane dal diritto vivente, che ha sempre richiesto che le posizioni dirigenziali e i ruoli apicali di mafia risultino in concreto esercitati, nonché riconosciuti nell'ambito del sodalizio: tanto non emergendo dalla motivazione della sentenza censurata, nella quale si era all'uopo valorizzato il propalato di [OSCURATO:PERSONA], limitatosi a riferire che [OSCURATO:PERSONA] era un 'tutt'uno' con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vicariava nella direzione della cellula emiliana nei periodi di loro detenzione, partecipando ad incontri e riunioni strategiche, risolvendo conflitti interni ad essa e dando esecuzione ai dicta di costoro quanto alla gestione di procedimenti giudiziari in atto, atteso che le dette condotte, quand'anche provate, non erano univocamente indicatrici dello svolgimento del ruolo di capo.

E' dedotto, altresì (in particolare con il secondo motivo nuovo di cui alla memoria in data 23 marzo 2022), che la motivazione rassegnata a sostegno del riconoscimento del carattere armato dell'associazione e dell'attitudine della stessa a reimpiegare i proventi della sua attività criminale per assumere la direzione e il controllo delle attività economiche sarebbe apodittica, e che sarebbe, invece, illogica quella ostesa a sostegno del diniego in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle 6attenuanti generiche in regime di prevalenza, in considerazione della sua riconosciuta subalternità rispetto ai fratelli.

E' censurata, infine, (sempre con il secondo motivo nuovo rassegnato in data 23 marzo 2022), la motivazione addotta a sostegno della determinazione dell'aumento di pena inflitto a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di continuazione in relazione al reato di cui al capo 2), stigmatizzandosi come inappagante il riferimento alla gravità della condotta.

2.1.111. Con il terzo motivo del ricorso principale e con il terzo motivo nuovo, articolato con la memoria in data 25 marzo 2022, si denuncia la violazione dell'art. 12-quinquies

I. n. 356 del 1992 e il vizio di motivazione, rilevandosi come fallace sarebbe sia la prova dell'elemento materiale del reato, ossia della fittizia interposizione di [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità delle quote della '[OSCURATO:PERSONA].', sia la prova dell'elemento psicologico dello stesso, ossia del dolo specifico di elusione della misura di prevenzione patrimoniale imposta a [OSCURATO:PERSONA] con la confisca della '[OSCURATO:PERSONA].'.

Infatti, il dato, indicato come decisivo, della prosecuzione in subappalto da parte della '[OSCURATO:PERSONA]' - della quale [OSCURATO:PERSONA] era divenuto dipendente - dei lavori edili per la costruzione di un fabbricato residenziale in [OSCURATO:PERSONA], in precedenza appaltati alla '[OSCURATO:PERSONA]', sarebbe in realtà da leggere in connessione sia con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che con le ulteriori evidenze in atti, comprovanti che l'amministrazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA]'. aveva tratto beneficio dall'operazione descritta, che prevedeva l'assunzione del debito contributivo nei riguardi dei lavoratori dipendenti da parte della '[OSCURATO:PERSONA]' e dalla pattuizione di cessione del credito, vantato dalla '[OSCURATO:PERSONA]' nei confronti del proprio committente, alla '[OSCURATO:PERSONA], poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe introitato soltanto utili al netto di oneri.

Si rileva, inoltre, come il riferimento all'intromissione di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della '[OSCURATO:PERSONA]', quand'anche dimostrata, non coinciderebbe con la prova della intestazione fittizia delle relative quote in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.IV.

Con il quarto motivo del ricorso principale e con il terzo motivo nuovo, articolato con la memoria in data 23 marzo 2022, si denuncia la violazione degli artt. 240, 240-bis e 416-bis, comma 7, cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla disposta confisca dell'appartamento, ubicato in un fabbricato sedente in Cutro, non essendosi la Corte territoriale fatta carico, per un verso, di esaminare le deduzioni difensive, versate in una memoria, atte ad evidenziare come non vi fosse coincidenza tra l'ingresso nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] 7del bene ablato, ossia alla morte del padre nel 1986, e l'inizio della sua militanza nell'associazione per delinquere di riferimento, ossia nel 2004 e, di verificare, in ogni caso, se effettivamente la pubblica accusa avesse assolto all'onere di fornire la prova positiva della illecita provenienza dei capitali investiti nella ristrutturazione di quell'immobile. 2.1.V.

Con il quarto motivo nuovo, sviluppato con la memoria in data 23 marzo 2022, è stata eccepita l'illegalità della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa era stata commisurata alla stregua dei parametri edittali vigenti alla data della pronuncia di primo grado (ossia quelli stabiliti dalla

I. n. 69 del 2015), quand'invece si sarebbe dovuta determinare sulla base della forbice edittale anteriormente vigente, poiché, alla data del 15 gennaio 2015, ossia a quella di adozione della misura cautelare in carcere nei confronti degli affiliati alla cellula emiliana della 'ndrangheta cutrese, l'associazione in parola era cessata, essendo stata interamente sgominata.

2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi.

2.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 12-quinquies

I. n. 356 de 1992 e il vizio di motivazione.

E' dedotto, quanto al capo 2) della rubrica, che la condanna pronunciata in grado di appello per il delitto di trasferimento fraudolento di valori in riferimento all'intestazione fittizia al ricorrente del 95% delle quote della '[OSCURATO:PERSONA]. difetterebbe di motivazione rafforzata — che si sarebbe, invece, resa necessaria per effetto dell'intervenuta assoluzione in primo grado -, tanto con riferimento all'elemento materiale del reato, quanto con riferimento all'elemento psicologico.

Si eccepisce, in primo luogo, che la Corte territoriale non avrebbe messo a fuoco la condotta tipica di intestazione fittizia di beni e valori, che esige l'esistenza di una qualsivoglia operazione idonea a creare l'apparenza della titolarità dei beni e valori in capo al soggetto interposto, di modo che la Corte stessa avrebbe confuso l'aspetto della prova del fatto tipico, ossia la gestione di fatto della società '[OSCURATO:PERSONA]' da parte di [OSCURATO:PERSONA], con la individuazione dei comportamenti materiali integranti la tipicità della fattispecie, ossia i meccanismi fraudolenti atti a schermare l'effettiva titolarità delle quote sociali.

Si denuncia, altresì, l'assoluta illogicità argomentativa in punto di dolo specifico, perché l'acquisto, effettuato nel 2018 delle quote della '[OSCURATO:PERSONA]' da 8parte di [OSCURATO:PERSONA], che fin dal 2014 aveva subito la confisca di prevenzione della '[OSCURATO:PERSONA]' ed era stato attinto da provvedimenti di perquisizione e sequestro in relazione all'addebito di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, smentiva la finalità elusiva dell'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella '[OSCURATO:PERSONA]'.

2.2.11. Con il secondo motivo si denuncia l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 12-quinquies

I. n. 356 del 1992, perché, se la condotta contestata era quella di intestazione fittizia delle quote della '[OSCURATO:PERSONA]' da parte di [OSCURATO:PERSONA], questa si era pacificamente verificata nel 2004, di modo che, essendo il delitto di trasferimento fraudolento di valori, un reato istantaneo ad effetti permanenti, questo si era estinto ben prima della sentenza di appello.

2.2.111. Con il terzo motivo ci si duole, sotto l'egida dei vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, dell'operata graduazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe tenuto conto della marginalità del ruolo da questi avuto nella vicenda, e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati.

1. L'esame delle questioni prospettate con il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esige un raffronto tra quanto argomentato nella sentenza impugnata, a sostegno della ritenuta intraneità di questi, a far data dal 2004, con un ruolo apicale, nell'organizzazione riconducibile alla 'ndrangheta calabrese - segnatamente al sodalizio insediato a Cutro, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] -, operante in territorio emiliano, e gli approdi cui è pervenuto il diritto vivente in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36958 del 7 maggio 2021, Modaffari, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Rv. 281889-01), senza, tuttavia, che sia necessaria la prova dell'avvenuta affiliazione rituale, la quale costituisce soltanto grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime 9 Id'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Rv. 281889 — 02).

Ponendosi espressamente nel solco interpretativo tracciato dalla sentenza Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino (Rv. 231670), che aveva individuato il tratto caratteristico della partecipazione all'associazione di tipo mafioso nella dinamica e funzionale messa a disposizione dell'ente, per il perseguimento dei comuni fini criminosi, da parte di colui si trovi in un rapporto di stabile e organica compenetrazione con esso, la sentenza Modaffari ha spiegato che la detta condotta comporta per l'affiliato: un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità al "prendere parte"» (in motivazione), di modo che, ai fini della relativa verifica processuale, è decisiva l'indagine circa l'apporto concreto - quand'anche minimo, ma pur sempre riconoscibile all'esterno — offerto dall'imputato alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il suo inserimento attivo in essa con carattere di stabilità e consapevolezza.

1.2. Al lume di tali coordinate ermeneutiche, se, dunque, solo le caratteristiche del caso concreto consentono di apprezzare se vi sia stata o meno un'effettiva "messa a disposizione" dell'interessato a favore del sodalizio, è chiaro che diviene centrale il tema della prova del fatto, in funzione della quale convergono plurime piste epistemologiche, ossia, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la verifica della «"qualità" dell'adesione e del tipo di percorso che l'ha preceduta, della dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, della "serietà" del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, del rispetto delle forme rituali anche con riferimento all'accertamento dei "poteri" di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti, della tipologia del reciproco impegno preso, della misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed di ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa» (Sentenza n. 36958/2021, in motivazione).

In sostanza, stando al diritto vivente, gli indici rivelatori del fatto punibile ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. devono essere tratti da elementi oggettivi e soggettivi di contesto, capaci di fungere da criterio metodologico dell'accertamento 10processuale, da calibrare caso per caso, in ragione della situazione concretamente considerata.

1.3. Tutto ciò comporta in capo al giudice di merito, chiamato a sindacare dell'esistenza di condotte di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, la rigida osservanza del dovere di motivazione, che si esplica nel dar conto specificamente dei criteri utilizzati nell'interpretazione dei risultati probatori, vieppiù in presenza di comportamenti di dubbia o equivoca significanza.

Rigore e cautela richiesti, in particolare, nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di modo che l'attribuzione della qualità di "uomo d'onore" da parte di una delle dette fonti dichiarative, affinché possa assurgere a dignità di indizio grave alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., necessita dell'«l'acquisizione di altri elementi probatori - di qualunque natura - finalizzati a comprovarne fondatezza e logica attendibilità e che siano in grado, soprattutto, di "storicizzare" l'informazione, consentendo di verificare la sua collocazione in un contesto di spazio e di tempo definito: a tal fine, tuttavia, non può ritenersi sufficiente, sotto il profilo probatorio, il mero accertamento della veridicità oggettiva della propalazione, dovendosi estendere l'indagine al significato dell'espressione per poterne verificare l'intrinseca serietà» (Sentenza n. 36958/2021, in motivazione).

1.4. Alla stregua delle riportate indicazioni direttive, dunque, la condotta di partecipazione punibile potrà dirsi provata quando la "messa a disposizione" assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto capaci di dimostrare in concreto l'adesione all'associazione: «A queste condizioni — sottolineano le Sezioni Unite Modaffari - la "messa a disposizione" non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile il profilo dinamico della partecipazione».

Donde, il comportamento contestato potrà essere ricondotto al fatto tipico di cui all'art. 416-bis cod. pen. solo nell'ipotesi in cui, apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà, sia univocamente riconoscibile ed interpretabile come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo, sotto il profilo della obiettiva e riscontrabile messa a disposizione per agevolarne il perseguimento dei relativi scopi.

112. Orbene, la verifica condotta sulla motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare che la stessa risponda alle riportate coordinate interpretative e metodologiche.

2.1. Premesso che la pronunzia pone difficoltà di lettura, perché l'esorbitanza delle argomentazioni rassegnate offusca le ragioni della decisione, finendo per rendere disorganica l'esposizione delle prove e non chiaramente esplicitata la loro rilevanza rispetto al fatto da provare e alla soluzione delle questioni controverse, di essa va stigmatizzata, in primo luogo, la mancanza di una netta distinzione tra il contenuto delle prove e i fatti che da esse si desumono.

In sostanza, la motivazione rassegnata, quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cellula emiliana della 'ndrangheta cutrese insediata in [OSCURATO:PERSONA] e provincia, si preoccupa di respingere, con meticolosa puntualità, le obiezioni difensive sollevate in ordine all'attendibilità dei collaboratori di giustizia e all'esistenza di riscontri alle loro dichiarazioni, ma, nel far ciò, si disperde in una congerie di dettagli, sovente insignificanti, che ne depotenziano tenuta e rigore quanto all'obiettivo perseguito, ossia l'individuazione delle concrete condotte di partecipazione dell'imputato, la loro collocazione nell'arco temporale cristallizzato nella contestazione e la selezione degli elementi fattuali atti a comprovarle.

2.2. Il che sta a significare che la Corte territoriale, lungi dall'estrapolare dalla messe di elementi probatori a disposizione (desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal materiale intercettivo e documentale tratto da altri procedimenti) gli indicatori fattuali, riferiti allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione, capaci di fornire inequivoca e certa dimostrazione del fattivo ed attuale contributo dell'associato a favore della consorteria mafiosa, si è limitata ad evocare i dati informativi offerti dalle chiamate in correità (spesso, peraltro, riferiti a segmenti cronologici antecedenti al periodo in contestazione) e li ha presentati come prova delle condotte contestate, cercando unicamente di affermarne la verità oggettiva — con il neutralizzarne carenze, incoerenze e vaghezze spesso sulla base di mere deduzioni logiche -, senza, tuttavia, saggiarne, mediante la loro collocazione in un contesto concreto, definito anche dal punto di vista spazio-temporale, l'effettiva capacità di dimostrazione delle condotte stesse.

2.3. Ne viene che i 'facta' che dovrebbero attestare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere di tipo mafioso operante in [OSCURATO:PERSONA], nel periodo considerato dall'imputazione - ossia: I.) il contributo 12offerto, nel maggio del 2004, all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; II.) la detenzione di armi accertata nel 2005; III.) la sua partecipazione a due 'cene elettorali' nel 2010; IV) l'intervento in riunioni in cui erano presenti i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA] (quale quelli, avvenuti in [OSCURATO:PERSONA], tra il 2004 e il 2005, di cui ha riferito [OSCURATO:PERSONA] o quello avvenuto a Cutro, in occasione delle 'scuse' presentate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], di cui ha riferito [OSCURATO:PERSONA], o, ancora, quello documentato nell'indagine 'Idra' ovvero quello presso il capannone di Blasco per deliberare un'azione estorsiva, di cui ha riferito [OSCURATO:PERSONA] ovvero l'adunanza di affiliati, tenutasi in occasione dell'incendio dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], segretaria di Blasco); V) il suo coinvolgimento nell'affare del contrabbando del gasolio e delle false fatturazioni (di cui hanno riferito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del quale vi è riscontro nell'indagine 'Valpolicella'); VI) l'esecuzione della strategia difensiva, ideata dal fratello [OSCURATO:PERSONA] che si trovava in vinculis ; VII) la fiducia in lui risposta da [OSCURATO:PERSONA] (documentata dal contenuto della cd. 'intercettazione nella tavernetta del 5 gennaio 2013 n. 24086') - emergono, sì, dal compendio probatorio passato in rassegna dalla Corte di merito, ma mancano di un effettivo e critico vaglio quanto agli ineludibili profili della loro storica esistenza e della loro capacità di rendere oggettivamente riconoscibile il rapporto di stabile e organica compenetrazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ente criminale e, con esso, il concreto apporto da questi fornito al perseguimento dei fini dell'associazione, rimanendo così privi di quel crisma di certezza e di inequivocità richiesto dal diritto vivente.

Nulla, ad esempio, dimostrano, alla stregua dello standard probatorio indicato come necessario: I.) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di dichiarazioni de relato solo apparentemente convergenti, non essendovi univocità nelle chiamate quanto al ruolo che l'imputato vi avrebbe avuto (fornitore di schede telefoniche, 'staffettista', ‘scappotto 1) ovvero essendo le stesse smentite da accertamenti processuali definitivi (fornitura delle schede telefoniche ai killer da parte di [OSCURATO:PERSONA]); II.) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla detenzione di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA], poiché, a cagione del rilevato contrasto esistente tra i dichiaranti, quanto all'uso cui le stesse erano destinate in funzione degli scopi dell'associazione, sarebbe stato necessario, per un verso, escludere che fossero servite all'imputato per continuare a perpetrare le azioni criminali violente (rapine) che ne avevano segnato la gioventù, 13e, per altro verso, individuare specifici indicatori fattuali capaci di dimostrare che l'armamento fosse patrimonio dell'associazione; III.) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai summit di [OSCURATO:PERSONA], attesa l'assoluta genericità del loro contenuto, vuoi quanto all'oggetto di tali incontri con i fratelli Sa rcone: «si parlava di cose di affari, di droga, di quello che capitava» (pag. 70, della sentenza impugnata), vuoi in ordine al modo in cui l'imputato si fosse rapportato in riferimento a tali questioni; IV) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle due cene elettorali del 2010 presso il locale di Brescia, essendosi le stesse ritenute riscontrate non sulla base di elementi oggettivi, ma di un mero apprezzamento valutativo, ossia che l'imputato fosse la 'faccia bella del sodalizio', spendibile nei rapporti con i politici e il mondo imprenditoriale (pag. 93, della sentenza impugnata), che presupponeva, tuttavia, la sussistenza del fatto stesso (ossia la partecipazione del prevenuto all'associazione), che, invece, era da provare; così come le dichiarazioni dello stesso collaboratore in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], assieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], alla riunione del 20 marzo 2012 presso il capannone di Blasco, attesa la non univocità dei riscontri, sia con riferimento al materiale fotografico esibito al [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento al contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria che segnalavano la presenza dell'autovettura dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] 'nei pressi del capannone di Blasco', in cui, però, ricadeva anche la sede della loro società; V.) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto all'affare del contrabbando del gasolio importato dall'Olanda e dalla Polonia, non essendo stato enucleato alcun elemento atto a comprovare che si trattasse di affare riferibile all'associazione e non all'attività imprenditoriale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]; VI) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa l'essere [OSCURATO:PERSONA] la 'longa manus' del fratello detenuto [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione della strategia difensiva da questi orchestrata e nella subornazione dei testimoni, non essendo state addotte circostanze fattuali idonee a dimostrare che tale attività, quand'anche esistente, fosse stata posta in essere a beneficio della sopravvivenza dell'associazione e non, invece, in ossequio a sentimenti di affezione familiare; VII) gli esiti di altri procedimenti quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'affare delle fatture false, vuoi perché quelli desunti dall'indagine 'Edilpiovra' attengono ad un segmento temporale (il 2002), fuori contestazione, vuoi perché gli elementi di prova che dovrebbero riscontrare il propalato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 134 della sentenza impugnata), se attestano il personale coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], anche per il tramite 14della '[OSCURATO:PERSONA].' nelle 'frodi carosello', risultano, tuttavia, privi di oggettiva idoneità rappresentativa dello strumentale asservimento della detta attività illecita in funzione della implementazione della potenza economica dell'associazione di matrice 'ndranghetista emiliana in sé considerata; VIII) il contenuto della captazione ambientale effettuata nella 'tavernetta' di [OSCURATO:PERSONA] il 5 gennaio 2013, che, in ragione dell'opinabilità dell'interpretazione del suo contenuto, avrebbe meritato di essere corroborata, nella sua valenza rappresentativa del rapporto di fiducia tra il capo della associazione cutrese e l'imputato, di concreti ed univoci elementi fattuali.

3. Tanto rilevato, devesi sottolineare che la motivazione in esame risente di un condizionamento di fondo: ossia la difficoltà di enucleare evidenze atte a consentire un efficace discernimento circa l'essere l'operato di [OSCURATO:PERSONA] il portato del legame familiare con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dei quali è provato il ruolo di affiliati con funzioni direttive in seno alla cellula emiliana di 'ndrangheta -, ovvero l'immediata ed autosufficiente dimostrazione della sua effettiva intraneità al sodalizio, ciò tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni dei collaborator [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto i fratelli [OSCURATO:PERSONA] come una persona unica», figuranti all'esterno come una «pigna» (cfr. pag. 87 della sentenza impugnata).

Tale osservazione induce a ritenere che, in presenza di un dato suscettibile di una lettura non univoca, la Corte territoriale si sarebbe dovuta far carico di un impegno motivazionale ben più consistente onde diradare i possibili profili di incertezza probatoria in ordine ad un tema di indubbia decisività, in ossequio, peraltro, all'indicazione direttiva impartita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Rv. 255828; Sez. 5, n. 18491 del 22/11/2012 - dep. 24/04/2013, Rv. 255431).

4. Tutto quanto fin qui argomentato impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in riferimento alla questione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) della rubrica, con assorbimento delle questioni dedotte dai difensori del ricorrente con il secondo 15motivo di ricorso, affinché il giudice del rinvio ne ripeta l'esame attenendosi ai principi dianzi illustrati e verificando, altresì, che gli elementi indiziari tratti da altri procedimenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], chiusisi con l'archiviazione, siano utilizzabili nel processo che occupa per effetto dell'esistenza di un decreto di formale riapertura delle indagini (Sez. 6, n. 3156 del 05/08/1997, Rv. 2088639).

5. Devono essere parimenti accolti i motivi di ricorso, articolati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 12- quinquies

I. n. 356 del 1992, loro ascritto al capo 2) della rubrica e commesso nel novembre 2014 con «l'attribuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che accettava, del 95% delle quote sociali della società "[OSCURATO:PERSONA].», di modo che [OSCURATO:PERSONA] diveniva: socio occulto ed effettivo titolare delle quote sociali»: tutto ciò al fine di consentire al [OSCURATO:PERSONA] di eludere gli effetti della misura patrimoniale impostagli, ossia la confisca della '[OSCURATO:PERSONA].' a lui riferibile.

5.1. Invero, premesso che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218768; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199), va rilevato che, operato il raffronto con l'atto imputativo, la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata presenta un macroscopico vulnus: emerge, infatti, pacificamente, dalla compiuta rassegna delle evidenze fattuali in atti come nell'anno 2004 [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato il 95% delle quote della '[OSCURATO:PERSONA].' (cfr. pag. 155 della sentenza impugnata), di modo che, rispetto a tale momento, si sarebbe dovuto verificare se la contestata:«attribuzione» delle quote stesse in capo al [OSCURATO:PERSONA] dissimulasse un'operazione diretta a realizzare una disconnessione tra la loro titolarità formale e la loro titolarità sostanziale e se [OSCURATO:PERSONA] potesse fondatamente presumere l'avvio nei suoi confronti di un procedimento diretto all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021 - dep. 17/01/2022, Rv. 282645; Sez. 5, n. 13083 del 1628/02/2014, Rv. 262764; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011 - dep. 04/01/2012, Rv. 251750).

5.2. In disparte tale pur decisivo rilievo, occorre, altresì, riconoscere che la sentenza impugnata ha fatto malgoverno della norma di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 - ora art. 512-bis cod. pen. -, laddove ha ritenuto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori fosse integrato dall'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel novembre 2014, della qualità di socio occulto e di gestore di fatto della '[OSCURATO:PERSONA]', trattandosi di interpretazione che tradisce il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice e che si discosta dalla lezione impartita in materia dal diritto vivente.

Si deve, in proposito, ricordare che, come insegnato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 25191 del 27 febbraio 2014, Iavarazzo, il reato previsto dall'art. 12-quinquies

I. n. 356/1992 costituisce una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di legge.

La condotta vietata consiste, quindi, nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione, alla quale è possibile dar corso non solo mediante l'utilizzazione degli ordinari schemi civilistici, ma anche mediante il ricorso ad altri meccanismi fraudolenti, che prescindono da negozi giuridici tipicamente definiti ovvero da precise forme negoziali, ma che siano tali da • • • • - Da .società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Rv. 258343; Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Rv. 250561; Sez. 1, n. 4309 del 15/10/2003, Rv. 226607), ma, in tal caso, al fine di rispettare la tipicità della fattispecie di cui all'art. 12- quinquies

I. n. 356 del 1992, è necessario che tale assunzione avvenga con modalità fittizie o "fraudolente", perché è questo l'elemento che, normativamente, connota di illiceità la presenza di un socio di fatto in un contesto che implica una realtà economica o imprenditoriale apparentemente facente capo ad altri (Sez. 6, n. 39110 del 16/09/2014, Rv. 260464; Sez. 6, n. 10271 del 22/11/2013 - dep. 04/03/2014, Rv. 258338).

Di questo necessario elemento di qualificazione della condotta non è, però, data alcuna dimostrazione nella sentenza impugnata, che tace delle concrete ed ab externo riconoscibili operazioni fraudolente suscettibili di dissimulare l'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della qualità di socio occulto e gestore di fatto della '[OSCURATO:PERSONA].'.

Invero, tenuto conto della circostanza che nell'ottobre 2014, la '[OSCURATO:PERSONA].' era stata sottoposta a sequestro di prevenzione ed affidata alla gestione di un amministratore giudiziario (il [OSCURATO:PERSONA]) (cfr. pag. 156 della sentenza impugnata) - pur avvalsosi di [OSCURATO:PERSONA] per la prosecuzione degli appalti che la società in precedenza si era aggiudicata -, la Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire il tema - certamente decisivo ai fini della delibazione circa l'esistenza delle predette operazioni fraudolente - afferente al contratto di sub-appalto alla società '[OSCURATO:PERSONA]' da parte di '[OSCURATO:PERSONA].' dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] e alla cessione del credito, vantato dalla '[OSCURATO:PERSONA].' nei confronti della committente, alla '[OSCURATO:PERSONA]' - in tesi d'accusa costituenti i meccanismi mediante i quali le risorse patrimoniali di pertinenza della '[OSCURATO:PERSONA]' erano state immesse nella '[OSCURATO:PERSONA]' ed attraverso questa nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] -, verificando, ad esempio, se l'elaborazione delle relative clausole negoziali fosse opera esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] o anche dell'amministratore giudiziario, se dei detti accordi fosse stato informato il giudice della prevenzione ed, infine, se a sottoscriverli fosse stato l'amministratore giudiziario, come di regola sarebbe dovuto avvenire, oppure il proposto.

5.4. Anche in riferimento al reato di cui capo 2) della rubrica, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo e più approfondito 18esame, onde emendare gli errori di diritto segnalati o colmare le rilevate lacune motivazionali.

6. Assorbite tutte le ulteriori ragioni di censura, s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta sia ai motivi già depositati in cancelleria sia al ricorso, di cui chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del 21 giugno 2019 emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di quella stessa città, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12-quinquies I. n. 356 del 1992 (ora 512-bis cod. pen.), aggravato, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora 416-bis.1 cod. pen.), commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2014 (capo 2 della rubrica); ha confermato, invece, la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 cod. pen. (capo 1 della rubrica), commesso in [OSCURATO:PERSONA] e province limitrofe a far data dal 2004; ha, per l'effetto, inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la pena di giustizia e ha rideterminato la pena complessivamente irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni nove di reclusione; ha, infine, ordinato la confisca del 95% delle quote della società '[OSCURATO:PERSONA].', fittiziamente attribuite a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], unitamente a tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, e dell'abitazione sita in Cutro, posta al secondo piano dello stabile insistente sulle particelle 769, 770 e 1592 del catasto urbano di quella città, nella disponibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In riferimento al capo 1) della rubrica, in cui si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere fatto parte, con un ruolo di direzione e di organizzazione, dell'associazione di stampo mafioso riconducibile alla `ndrangheta calabrese - segnatamente al sodalizio insediato a Cutro e facente capo a [OSCURATO:PERSONA] -, operante a far data dal 2004 in territorio emiliano, la Corte territoriale ha ritenuto che la relativa dichiarazione di responsabilità, in primo grado pronunciata, fosse da confermare, poiché tutti gli elementi già emergenti a carico dell'imputato nell'ambito di altri procedimenti - chiusisi con archiviazioni -, una volta tenuti insieme ed illuminati dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -, siccome riscontrate dagli elementi indiziari, della più varia natura, desunti da altre indagini ('Idra', 'Valpolicella', 'Pendolino', 'Edilpiovra', 'Aemilia', 'Kyterion'), comprovassero che egli, a prescindere da un'affiliazione formale all'organizzazione, in quanto inscindibilmente legato ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capi indiscussi della cellula emiliana della 'ndrangheta cutrese, con i quali costituiva 'un tutt'uno', fosse da sempre a disposizione del sodalizio e, nel corso del tempo, si fosse attestato ai vertici dello stesso - soprattutto dopo la carcerazione dei fratelli -, gestendo, in funzione della conservazione e del potenziamento dell'associazione, gli affari per esso più lucrosi, ossia il contrabbando del gasolio e le cd. 'frodi carosello', partecipando a riunioni ed incontri, non solo tra gli associati ma anche con 1esponenti del mondo politico ed imprenditoriale, in cui si discutevano questioni strategiche per il sodalizio, dando esecuzione alle direttive del fratello [OSCURATO:PERSONA], che da detenuto aveva ideato un programma di condizionamento dell'opinione pubblica, in riferimento all'asserita persecuzione patita dagli imprenditori calabresi operanti nelle province emiliane, e di subornazione dei testimoni del processo 'Aemilia' e di altri procedimenti giudiziari in corso. 1.2. In riferimento al capo 2) della rubrica, in cui si contesta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il reato di interposizione fittizia, al fine di eludere la misura di prevenzione patrimoniale applicata al primo - per effetto della sottoposizione a confisca di prevenzione della '[OSCURATO:PERSONA].' a questi riferibile -, la Corte territoriale ha ribaltato la decisione di assoluzione in primo grado pronunciata - essendo stata stimata carente dal GUP la prova dell'immissione di nuove utilità nella società con scopo elusivo -, ritenendo che la società '[OSCURATO:PERSONA].', di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il 95% delle quote nel 2004, fosse divenuto lo strumento attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA], figurando da dipendente di essa, ma essendone socio occulto e gestore di fatto, avesse proseguito, attraverso il meccanismo del subappalto e della cessione del credito, i lavori che la '[OSCURATO:PERSONA].' aveva ancora in corso, conseguendone in tale guisa gli utili, che, invece, sarebbero dovuti confluire nell'amministrazione giudiziale della società confiscata. 1.3. La Corte territoriale ha, infine, disposto, oltre alla confisca delle quote della società '[OSCURATO:PERSONA]', anche la confisca dell'unità abitativa posta al secondo piano di un immobile sedente in Cutro neppure accatastato, avendo ritenuto che, vertendosi in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la disponibilità, non avesse assolto all'onere di dimostrare la fonte lecita delle risorse impiegate per sopraelevare l'edificio ricevuto in eredità dal padre e per ristrutturarlo in epoca successiva alla morte di questi. 2. Avverso l'illustrata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con il ministero dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati. 2.1. L'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidata ad un ricorso principale, che consta di quattro motivi, a quattro motivi nuovi, articolati con memoria trasmessa tramite PEC in data 23 marzo 2022 ed a ulteriori tre motivi nuovi, articolati con memoria depositata in data 25 marzo 2022. 22.1.1. Con il primo motivo del ricorso principale e con le deduzioni di cui al primo motivo nuovo, sviluppato, rispettivamente, nelle memorie del 23 e del 25 marzo 2022, si aggredisce il capo della sentenza impugnata relativo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cellula emiliana della 'ndrangheta cutrese. Si eccepisce, al riguardo, la violazione degli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, deducendosi, in limine, l'asimmetria tra il periodo preso in considerazione dall'imputazione, quanto alla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale, ossia a far data dal 2004 e fino all'attualità, e gli elementi indiziari indicati atti a comprovarla, in quanto, per la gran parte, rappresentativi di fatti anteriori allo specifico periodo temporale considerato dalla contestazione (ciò con specifico riferimento all'episodio dinamitardo ai danni del bar 'Pendolino'; alle minacce al detenuto Locastro, all'incendio dell'autovettura di un carabiniere a Cutro, al coinvolgimento dell'imputato in operazioni di false fatturazioni nell'ambito dell'indagine 'Edilpiovra'). Si formulano, poi, analitici rilievi in riferimento all'attendibilità generale e specifica dei collaboratori di giustizia, reputati dalla Corte territoriale la fonte di prova principale a carico di [OSCURATO:PERSONA], e alla effettiva valenza corroboratrice degli elementi indiziari richiamati a titolo di riscontro, ivi compresa la convergenza delle chiamate in correità. Segnatamente: 1) quanto ad [OSCURATO:PERSONA], ricordate le riserve già espresse in ordine alla sua attendibilità in altri procedimenti, vengono passati in rassegna i contenuti delle sue propalazioni, stigmatizzandosene la genericità (con riferimento, ad esempio, agli incontri nei quali erano state affrontate questioni d'interesse per l'associazione criminale, cui avevano partecipato i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali [OSCURATO:PERSONA] era stato silente spettatore) e la implausibilità (con riguardo all'episodio delle armi, trovate in possesso dell'imputato nel 2005, che il dichiarante, in ragione del ruolo rivestito, ossia di 'braccio destro' di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto ignorare, essendo le stesse destinate, secondo il racconto dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] o alla 'logistica' del gruppo); 2) quanto a [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che la riferita partecipazione agevolatrice di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Cutro nel maggio 2004, realizzata procurando ai killer schede telefoniche, è 3rimasta smentita dall'accertamento definitivo della riferibilità della detta condotta a [OSCURATO:PERSONA]; 3) quanto ad [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni avrebbero meritato un più severo scrupolo valutativo, avendo il dichiarante maturato la scelta collaborativa nel corso del processo 'Aemilia' - quindi, dopo essere venuto a conoscenza del propalato degli altri collaboratori di giustizia -, ci si duole dell'ingiustificata preterizione o sottovalutazione delle allegazioni e deduzioni difensive dirette a screditarne l'attendibilità, posto che i difetti mnemonici (quanto alla collocazione temporale del mandato omicidiario conferito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), i fraintendimenti circa la sua partecipazione, insieme a [OSCURATO:PERSONA], a incontri conviviali o a riunioni di affari (quanto alla cd. 'Cena delle beffe' del 2012, alla riunione con i Corvino o a quella presso il bar dei Rotondo), gli evanescenti riferimenti all'intervento dell'imputato a ritrovi degli associati in occasione di eventi di vitale importanza per il sodalizio (come quelli seguiti dell'incendio appiccato all'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], segretaria di Blasco; o a quello tenutosi presso il capannone di quest'ultimo per decidere un'operazione estorsiva) ovvero ad azioni omicidiarie (in danno di [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di 'staffetta') erano tali comprometterne radicalmente il giudizio circa la loro precisione, coerenza e costanza e così da impedirne l'utile valorizzazione in funzione della ricostruzione del sostrato fattuale dell'ipotizzata messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] dell'associazione criminale di riferimento, tanto più che quanto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] riferito circa il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel contrabbando di gasolio, gestito assieme ai fratelli, non era neppure indiziante della suddetta sua intraneità, poiché non era stato nemmeno aliunde dimostrato che i relativi profitti fossero destinati all'associazione medesima; 4) quanto a [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni avrebbero parimenti meritato un più scrupoloso vaglio perché frutto di una scelta collaborativa maturata nel corso del processo 'Aemilia', si eccepisce che il suo racconto - stimato tale da accreditare la tesi secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato la 'longa manus' del fratello detenuto [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe coadiuvato nella strategia : I.) di dimostrazione che il processo 'Aemilia' era espressione della volontà di una certa parte del mondo politico ed imprenditoriale emiliano di liberarsi della scomoda concorrenza, nella spartizione degli appalti pubblici, degli imprenditori calabresi operanti in [OSCURATO:PERSONA]; II.) di elaborazione di una linea difensiva comune a 4tutti gli imputati (che prevedeva anche l'abbandono in massa dell'aula ove venivano celebrate le udienze ovvero la rinuncia a testimoni), funzionale, oltretutto, a rendere palese la continuità della linea di comando del gruppo; III.) di subornazione dei testimoni (ad esempio di [OSCURATO:PERSONA], protagonista dell'affare Sorbolog di quel processo e di altri in corso - sarebbe smentito dalle stesse evidenze processuali (posto che, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], che si era limitato a ribadire in dibattimento quel che aveva già dichiarato al pubblico ministero, non avrebbe giammai potuto essere vittima di intimidazione da parte delle persone a ciò incaricate, ossia Vetere e Spagnolo, perché costoro avevano avvicinato [OSCURATO:PERSONA] dopo che egli aveva deposto); del resto anche quanto dal collaboratore riferito, con scarsa precisione e coerenza, circa l'episodio delle scuse rivolte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] manna, nel quale sarebbe stato coinvolto [OSCURATO:PERSONA], era privo di affidabile valenza indiziante, giacché frutto di una rielaborazione personale del racconto fattogli da [OSCURATO:PERSONA]; 5) quanto all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia come il ruolo di prestanome del fratello [OSCURATO:PERSONA], ascritto a [OSCURATO:PERSONA], nella titolarità di società ('[OSCURATO:PERSONA]'), così come il riferito coinvolgimento di questi nell'affare delle 'false fatturazioni', nulla dimostrerebbe in ordine alla sua intraneità all'associazione ‘ndranghetista', non avendo il propalante indicato elementi oggettivi atti a denotare la funzionalizzazione delle attività imprenditoriali dei germani [OSCURATO:PERSONA] alla conservazione e al potenziamento della cellula emiliana; 6) quanto all'effettiva valenza di riscontro degli elementi desunti da altre indagini si osserva, in particolare, come: I.) i dati investigativi ritratti dall'indagine 'Idra' riscontrerebbero, al più, soltanto il tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di infiltrare l'associazione criminale emiliana, tramite le proprie imprese, nella ricostruzione della provincia aquilana colpita dal terremoto del 2009, ma non anche la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione stessa, avendo questi partecipato soltanto ad un incontro, forse con amministratori pubblici provenienti da quella provincia, del quale è rimasta ignota la finalità; II.) i dati investigativi ritratti dall'indagine 'Aemilia', con riguardo all'affare Sorbolo', nulla, parimenti, proverebbero quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di efficiente e affidabile risolutore delle grandi controversie interne al gruppo criminale di appartenenza, non essendo emersi elementi oggettivi attestanti la sua 5partecipazione alle numerose riunioni che si erano tenute in relazione al detto 'affare'; III.) il contenuto della cd. 'intercettazione nella tavernetta del 5 gennaio 2013 n. 24086' - nella quale [OSCURATO:PERSONA], nel conversare con l'affiliato [OSCURATO:PERSONA] circa una spedizione punitiva da organizzare nei confronti di un terzo, aveva fatto riferimento alla possibilità che il [OSCURATO:PERSONA] si avvalesse di un certo 'Carminuzzu', fratello di qualcuno - fosse priva di un univoco significato indiziante a carico di [OSCURATO:PERSONA], vuoi perché in tale conversazione veniva evocato anche un tale 'Francuzzu', vuoi perché più erano i fratelli di affiliati che portavano il nome [OSCURATO:PERSONA], vuoi, infine, perché dal tenore di essa il suddetto 'Carminuzzu' mai era stato appellato come il 'fratello minore' di qualcuno. 2.1.11 Con il secondo motivo del ricorso principale e con il primo e il secondo dei motivi nuovi, articolati con le memorie in data 23 e 25 marzo 2022, si denuncia la violazione degli artt. 416-bis, comma 2, 4 e 6, 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione. E' dedotto, al riguardo, che il riconoscimento in capo a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di vertice dell'organizzazione criminale di stampo mafioso operante in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il frutto di un'errata applicazione della legge penale, nell'interpretazione offertane dal diritto vivente, che ha sempre richiesto che le posizioni dirigenziali e i ruoli apicali di mafia risultino in concreto esercitati, nonché riconosciuti nell'ambito del sodalizio: tanto non emergendo dalla motivazione della sentenza censurata, nella quale si era all'uopo valorizzato il propalato di [OSCURATO:PERSONA], limitatosi a riferire che [OSCURATO:PERSONA] era un 'tutt'uno' con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vicariava nella direzione della cellula emiliana nei periodi di loro detenzione, partecipando ad incontri e riunioni strategiche, risolvendo conflitti interni ad essa e dando esecuzione ai dicta di costoro quanto alla gestione di procedimenti giudiziari in atto, atteso che le dette condotte, quand'anche provate, non erano univocamente indicatrici dello svolgimento del ruolo di capo. E' dedotto, altresì (in particolare con il secondo motivo nuovo di cui alla memoria in data 23 marzo 2022), che la motivazione rassegnata a sostegno del riconoscimento del carattere armato dell'associazione e dell'attitudine della stessa a reimpiegare i proventi della sua attività criminale per assumere la direzione e il controllo delle attività economiche sarebbe apodittica, e che sarebbe, invece, illogica quella ostesa a sostegno del diniego in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle 6attenuanti generiche in regime di prevalenza, in considerazione della sua riconosciuta subalternità rispetto ai fratelli. E' censurata, infine, (sempre con il secondo motivo nuovo rassegnato in data 23 marzo 2022), la motivazione addotta a sostegno della determinazione dell'aumento di pena inflitto a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di continuazione in relazione al reato di cui al capo 2), stigmatizzandosi come inappagante il riferimento alla gravità della condotta. 2.1.111. Con il terzo motivo del ricorso principale e con il terzo motivo nuovo, articolato con la memoria in data 25 marzo 2022, si denuncia la violazione dell'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 e il vizio di motivazione, rilevandosi come fallace sarebbe sia la prova dell'elemento materiale del reato, ossia della fittizia interposizione di [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità delle quote della '[OSCURATO:PERSONA].', sia la prova dell'elemento psicologico dello stesso, ossia del dolo specifico di elusione della misura di prevenzione patrimoniale imposta a [OSCURATO:PERSONA] con la confisca della '[OSCURATO:PERSONA].'. Infatti, il dato, indicato come decisivo, della prosecuzione in subappalto da parte della '[OSCURATO:PERSONA]' - della quale [OSCURATO:PERSONA] era divenuto dipendente - dei lavori edili per la costruzione di un fabbricato residenziale in [OSCURATO:PERSONA], in precedenza appaltati alla '[OSCURATO:PERSONA]', sarebbe in realtà da leggere in connessione sia con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che con le ulteriori evidenze in atti, comprovanti che l'amministrazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA]'. aveva tratto beneficio dall'operazione descritta, che prevedeva l'assunzione del debito contributivo nei riguardi dei lavoratori dipendenti da parte della '[OSCURATO:PERSONA]' e dalla pattuizione di cessione del credito, vantato dalla '[OSCURATO:PERSONA]' nei confronti del proprio committente, alla '[OSCURATO:PERSONA], poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe introitato soltanto utili al netto di oneri. Si rileva, inoltre, come il riferimento all'intromissione di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della '[OSCURATO:PERSONA]', quand'anche dimostrata, non coinciderebbe con la prova della intestazione fittizia delle relative quote in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.IV. Con il quarto motivo del ricorso principale e con il terzo motivo nuovo, articolato con la memoria in data 23 marzo 2022, si denuncia la violazione degli artt. 240, 240-bis e 416-bis, comma 7, cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla disposta confisca dell'appartamento, ubicato in un fabbricato sedente in Cutro, non essendosi la Corte territoriale fatta carico, per un verso, di esaminare le deduzioni difensive, versate in una memoria, atte ad evidenziare come non vi fosse coincidenza tra l'ingresso nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] 7del bene ablato, ossia alla morte del padre nel 1986, e l'inizio della sua militanza nell'associazione per delinquere di riferimento, ossia nel 2004 e, di verificare, in ogni caso, se effettivamente la pubblica accusa avesse assolto all'onere di fornire la prova positiva della illecita provenienza dei capitali investiti nella ristrutturazione di quell'immobile. 2.1.V. Con il quarto motivo nuovo, sviluppato con la memoria in data 23 marzo 2022, è stata eccepita l'illegalità della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa era stata commisurata alla stregua dei parametri edittali vigenti alla data della pronuncia di primo grado (ossia quelli stabiliti dalla I. n. 69 del 2015), quand'invece si sarebbe dovuta determinare sulla base della forbice edittale anteriormente vigente, poiché, alla data del 15 gennaio 2015, ossia a quella di adozione della misura cautelare in carcere nei confronti degli affiliati alla cellula emiliana della 'ndrangheta cutrese, l'associazione in parola era cessata, essendo stata interamente sgominata. 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi. 2.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 12-quinquies I. n. 356 de 1992 e il vizio di motivazione. E' dedotto, quanto al capo 2) della rubrica, che la condanna pronunciata in grado di appello per il delitto di trasferimento fraudolento di valori in riferimento all'intestazione fittizia al ricorrente del 95% delle quote della '[OSCURATO:PERSONA]. difetterebbe di motivazione rafforzata — che si sarebbe, invece, resa necessaria per effetto dell'intervenuta assoluzione in primo grado -, tanto con riferimento all'elemento materiale del reato, quanto con riferimento all'elemento psicologico. Si eccepisce, in primo luogo, che la Corte territoriale non avrebbe messo a fuoco la condotta tipica di intestazione fittizia di beni e valori, che esige l'esistenza di una qualsivoglia operazione idonea a creare l'apparenza della titolarità dei beni e valori in capo al soggetto interposto, di modo che la Corte stessa avrebbe confuso l'aspetto della prova del fatto tipico, ossia la gestione di fatto della società '[OSCURATO:PERSONA]' da parte di [OSCURATO:PERSONA], con la individuazione dei comportamenti materiali integranti la tipicità della fattispecie, ossia i meccanismi fraudolenti atti a schermare l'effettiva titolarità delle quote sociali. Si denuncia, altresì, l'assoluta illogicità argomentativa in punto di dolo specifico, perché l'acquisto, effettuato nel 2018 delle quote della '[OSCURATO:PERSONA]' da 8parte di [OSCURATO:PERSONA], che fin dal 2014 aveva subito la confisca di prevenzione della '[OSCURATO:PERSONA]' ed era stato attinto da provvedimenti di perquisizione e sequestro in relazione all'addebito di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, smentiva la finalità elusiva dell'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella '[OSCURATO:PERSONA]'. 2.2.11. Con il secondo motivo si denuncia l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992, perché, se la condotta contestata era quella di intestazione fittizia delle quote della '[OSCURATO:PERSONA]' da parte di [OSCURATO:PERSONA], questa si era pacificamente verificata nel 2004, di modo che, essendo il delitto di trasferimento fraudolento di valori, un reato istantaneo ad effetti permanenti, questo si era estinto ben prima della sentenza di appello. 2.2.111. Con il terzo motivo ci si duole, sotto l'egida dei vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, dell'operata graduazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe tenuto conto della marginalità del ruolo da questi avuto nella vicenda, e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati. 1. L'esame delle questioni prospettate con il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esige un raffronto tra quanto argomentato nella sentenza impugnata, a sostegno della ritenuta intraneità di questi, a far data dal 2004, con un ruolo apicale, nell'organizzazione riconducibile alla 'ndrangheta calabrese - segnatamente al sodalizio insediato a Cutro, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] -, operante in territorio emiliano, e gli approdi cui è pervenuto il diritto vivente in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36958 del 7 maggio 2021, Modaffari, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Rv. 281889-01), senza, tuttavia, che sia necessaria la prova dell'avvenuta affiliazione rituale, la quale costituisce soltanto grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime 9 Id'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Rv. 281889 — 02). Ponendosi espressamente nel solco interpretativo tracciato dalla sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino (Rv. 231670), che aveva individuato il tratto caratteristico della partecipazione all'associazione di tipo mafioso nella dinamica e funzionale messa a disposizione dell'ente, per il perseguimento dei comuni fini criminosi, da parte di colui si trovi in un rapporto di stabile e organica compenetrazione con esso, la sentenza Modaffari ha spiegato che la detta condotta comporta per l'affiliato: un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità al "prendere parte"» (in motivazione), di modo che, ai fini della relativa verifica processuale, è decisiva l'indagine circa l'apporto concreto - quand'anche minimo, ma pur sempre riconoscibile all'esterno — offerto dall'imputato alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il suo inserimento attivo in essa con carattere di stabilità e consapevolezza. 1.2. Al lume di tali coordinate ermeneutiche, se, dunque, solo le caratteristiche del caso concreto consentono di apprezzare se vi sia stata o meno un'effettiva "messa a disposizione" dell'interessato a favore del sodalizio, è chiaro che diviene centrale il tema della prova del fatto, in funzione della quale convergono plurime piste epistemologiche, ossia, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la verifica della «"qualità" dell'adesione e del tipo di percorso che l'ha preceduta, della dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, della "serietà" del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, del rispetto delle forme rituali anche con riferimento all'accertamento dei "poteri" di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti, della tipologia del reciproco impegno preso, della misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed di ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa» (Sentenza n. 36958/2021, in motivazione). In sostanza, stando al diritto vivente, gli indici rivelatori del fatto punibile ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. devono essere tratti da elementi oggettivi e soggettivi di contesto, capaci di fungere da criterio metodologico dell'accertamento 10processuale, da calibrare caso per caso, in ragione della situazione concretamente considerata. 1.3. Tutto ciò comporta in capo al giudice di merito, chiamato a sindacare dell'esistenza di condotte di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, la rigida osservanza del dovere di motivazione, che si esplica nel dar conto specificamente dei criteri utilizzati nell'interpretazione dei risultati probatori, vieppiù in presenza di comportamenti di dubbia o equivoca significanza. Rigore e cautela richiesti, in particolare, nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di modo che l'attribuzione della qualità di "uomo d'onore" da parte di una delle dette fonti dichiarative, affinché possa assurgere a dignità di indizio grave alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., necessita dell'«l'acquisizione di altri elementi probatori - di qualunque natura - finalizzati a comprovarne fondatezza e logica attendibilità e che siano in grado, soprattutto, di "storicizzare" l'informazione, consentendo di verificare la sua collocazione in un contesto di spazio e di tempo definito: a tal fine, tuttavia, non può ritenersi sufficiente, sotto il profilo probatorio, il mero accertamento della veridicità oggettiva della propalazione, dovendosi estendere l'indagine al significato dell'espressione per poterne verificare l'intrinseca serietà» (Sentenza n. 36958/2021, in motivazione). 1.4. Alla stregua delle riportate indicazioni direttive, dunque, la condotta di partecipazione punibile potrà dirsi provata quando la "messa a disposizione" assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto capaci di dimostrare in concreto l'adesione all'associazione: «A queste condizioni — sottolineano le Sezioni Unite Modaffari - la "messa a disposizione" non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile il profilo dinamico della partecipazione». Donde, il comportamento contestato potrà essere ricondotto al fatto tipico di cui all'art. 416-bis cod. pen. solo nell'ipotesi in cui, apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà, sia univocamente riconoscibile ed interpretabile come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo, sotto il profilo della obiettiva e riscontrabile messa a disposizione per agevolarne il perseguimento dei relativi scopi. 112. Orbene, la verifica condotta sulla motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare che la stessa risponda alle riportate coordinate interpretative e metodologiche. 2.1. Premesso che la pronunzia pone difficoltà di lettura, perché l'esorbitanza delle argomentazioni rassegnate offusca le ragioni della decisione, finendo per rendere disorganica l'esposizione delle prove e non chiaramente esplicitata la loro rilevanza rispetto al fatto da provare e alla soluzione delle questioni controverse, di essa va stigmatizzata, in primo luogo, la mancanza di una netta distinzione tra il contenuto delle prove e i fatti che da esse si desumono. In sostanza, la motivazione rassegnata, quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cellula emiliana della 'ndrangheta cutrese insediata in [OSCURATO:PERSONA] e provincia, si preoccupa di respingere, con meticolosa puntualità, le obiezioni difensive sollevate in ordine all'attendibilità dei collaboratori di giustizia e all'esistenza di riscontri alle loro dichiarazioni, ma, nel far ciò, si disperde in una congerie di dettagli, sovente insignificanti, che ne depotenziano tenuta e rigore quanto all'obiettivo perseguito, ossia l'individuazione delle concrete condotte di partecipazione dell'imputato, la loro collocazione nell'arco temporale cristallizzato nella contestazione e la selezione degli elementi fattuali atti a comprovarle. 2.2. Il che sta a significare che la Corte territoriale, lungi dall'estrapolare dalla messe di elementi probatori a disposizione (desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal materiale intercettivo e documentale tratto da altri procedimenti) gli indicatori fattuali, riferiti allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione, capaci di fornire inequivoca e certa dimostrazione del fattivo ed attuale contributo dell'associato a favore della consorteria mafiosa, si è limitata ad evocare i dati informativi offerti dalle chiamate in correità (spesso, peraltro, riferiti a segmenti cronologici antecedenti al periodo in contestazione) e li ha presentati come prova delle condotte contestate, cercando unicamente di affermarne la verità oggettiva — con il neutralizzarne carenze, incoerenze e vaghezze spesso sulla base di mere deduzioni logiche -, senza, tuttavia, saggiarne, mediante la loro collocazione in un contesto concreto, definito anche dal punto di vista spazio-temporale, l'effettiva capacità di dimostrazione delle condotte stesse. 2.3. Ne viene che i 'facta' che dovrebbero attestare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere di tipo mafioso operante in [OSCURATO:PERSONA], nel periodo considerato dall'imputazione - ossia: I.) il contributo 12offerto, nel maggio del 2004, all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; II.) la detenzione di armi accertata nel 2005; III.) la sua partecipazione a due 'cene elettorali' nel 2010; IV) l'intervento in riunioni in cui erano presenti i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA] (quale quelli, avvenuti in [OSCURATO:PERSONA], tra il 2004 e il 2005, di cui ha riferito [OSCURATO:PERSONA] o quello avvenuto a Cutro, in occasione delle 'scuse' presentate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], di cui ha riferito [OSCURATO:PERSONA], o, ancora, quello documentato nell'indagine 'Idra' ovvero quello presso il capannone di Blasco per deliberare un'azione estorsiva, di cui ha riferito [OSCURATO:PERSONA] ovvero l'adunanza di affiliati, tenutasi in occasione dell'incendio dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], segretaria di Blasco); V) il suo coinvolgimento nell'affare del contrabbando del gasolio e delle false fatturazioni (di cui hanno riferito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del quale vi è riscontro nell'indagine 'Valpolicella'); VI) l'esecuzione della strategia difensiva, ideata dal fratello [OSCURATO:PERSONA] che si trovava in vinculis ; VII) la fiducia in lui risposta da [OSCURATO:PERSONA] (documentata dal contenuto della cd. 'intercettazione nella tavernetta del 5 gennaio 2013 n. 24086') - emergono, sì, dal compendio probatorio passato in rassegna dalla Corte di merito, ma mancano di un effettivo e critico vaglio quanto agli ineludibili profili della loro storica esistenza e della loro capacità di rendere oggettivamente riconoscibile il rapporto di stabile e organica compenetrazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ente criminale e, con esso, il concreto apporto da questi fornito al perseguimento dei fini dell'associazione, rimanendo così privi di quel crisma di certezza e di inequivocità richiesto dal diritto vivente. Nulla, ad esempio, dimostrano, alla stregua dello standard probatorio indicato come necessario: I.) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di dichiarazioni de relato solo apparentemente convergenti, non essendovi univocità nelle chiamate quanto al ruolo che l'imputato vi avrebbe avuto (fornitore di schede telefoniche, 'staffettista', ‘scappotto 1) ovvero essendo le stesse smentite da accertamenti processuali definitivi (fornitura delle schede telefoniche ai killer da parte di [OSCURATO:PERSONA]); II.) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla detenzione di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA], poiché, a cagione del rilevato contrasto esistente tra i dichiaranti, quanto all'uso cui le stesse erano destinate in funzione degli scopi dell'associazione, sarebbe stato necessario, per un verso, escludere che fossero servite all'imputato per continuare a perpetrare le azioni criminali violente (rapine) che ne avevano segnato la gioventù, 13e, per altro verso, individuare specifici indicatori fattuali capaci di dimostrare che l'armamento fosse patrimonio dell'associazione; III.) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai summit di [OSCURATO:PERSONA], attesa l'assoluta genericità del loro contenuto, vuoi quanto all'oggetto di tali incontri con i fratelli Sa rcone: «si parlava di cose di affari, di droga, di quello che capitava» (pag. 70, della sentenza impugnata), vuoi in ordine al modo in cui l'imputato si fosse rapportato in riferimento a tali questioni; IV) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle due cene elettorali del 2010 presso il locale di Brescia, essendosi le stesse ritenute riscontrate non sulla base di elementi oggettivi, ma di un mero apprezzamento valutativo, ossia che l'imputato fosse la 'faccia bella del sodalizio', spendibile nei rapporti con i politici e il mondo imprenditoriale (pag. 93, della sentenza impugnata), che presupponeva, tuttavia, la sussistenza del fatto stesso (ossia la partecipazione del prevenuto all'associazione), che, invece, era da provare; così come le dichiarazioni dello stesso collaboratore in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], assieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], alla riunione del 20 marzo 2012 presso il capannone di Blasco, attesa la non univocità dei riscontri, sia con riferimento al materiale fotografico esibito al [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento al contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria che segnalavano la presenza dell'autovettura dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] 'nei pressi del capannone di Blasco', in cui, però, ricadeva anche la sede della loro società; V.) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto all'affare del contrabbando del gasolio importato dall'Olanda e dalla Polonia, non essendo stato enucleato alcun elemento atto a comprovare che si trattasse di affare riferibile all'associazione e non all'attività imprenditoriale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]; VI) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa l'essere [OSCURATO:PERSONA] la 'longa manus' del fratello detenuto [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione della strategia difensiva da questi orchestrata e nella subornazione dei testimoni, non essendo state addotte circostanze fattuali idonee a dimostrare che tale attività, quand'anche esistente, fosse stata posta in essere a beneficio della sopravvivenza dell'associazione e non, invece, in ossequio a sentimenti di affezione familiare; VII) gli esiti di altri procedimenti quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'affare delle fatture false, vuoi perché quelli desunti dall'indagine 'Edilpiovra' attengono ad un segmento temporale (il 2002), fuori contestazione, vuoi perché gli elementi di prova che dovrebbero riscontrare il propalato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 134 della sentenza impugnata), se attestano il personale coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], anche per il tramite 14della '[OSCURATO:PERSONA].' nelle 'frodi carosello', risultano, tuttavia, privi di oggettiva idoneità rappresentativa dello strumentale asservimento della detta attività illecita in funzione della implementazione della potenza economica dell'associazione di matrice 'ndranghetista emiliana in sé considerata; VIII) il contenuto della captazione ambientale effettuata nella 'tavernetta' di [OSCURATO:PERSONA] il 5 gennaio 2013, che, in ragione dell'opinabilità dell'interpretazione del suo contenuto, avrebbe meritato di essere corroborata, nella sua valenza rappresentativa del rapporto di fiducia tra il capo della associazione cutrese e l'imputato, di concreti ed univoci elementi fattuali. 3. Tanto rilevato, devesi sottolineare che la motivazione in esame risente di un condizionamento di fondo: ossia la difficoltà di enucleare evidenze atte a consentire un efficace discernimento circa l'essere l'operato di [OSCURATO:PERSONA] il portato del legame familiare con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dei quali è provato il ruolo di affiliati con funzioni direttive in seno alla cellula emiliana di 'ndrangheta -, ovvero l'immediata ed autosufficiente dimostrazione della sua effettiva intraneità al sodalizio, ciò tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni dei collaborator [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto i fratelli [OSCURATO:PERSONA] come una persona unica», figuranti all'esterno come una «pigna» (cfr. pag. 87 della sentenza impugnata). Tale osservazione induce a ritenere che, in presenza di un dato suscettibile di una lettura non univoca, la Corte territoriale si sarebbe dovuta far carico di un impegno motivazionale ben più consistente onde diradare i possibili profili di incertezza probatoria in ordine ad un tema di indubbia decisività, in ossequio, peraltro, all'indicazione direttiva impartita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Rv. 255828; Sez. 5, n. 18491 del 22/11/2012 - dep. 24/04/2013, Rv. 255431). 4. Tutto quanto fin qui argomentato impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in riferimento alla questione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) della rubrica, con assorbimento delle questioni dedotte dai difensori del ricorrente con il secondo 15motivo di ricorso, affinché il giudice del rinvio ne ripeta l'esame attenendosi ai principi dianzi illustrati e verificando, altresì, che gli elementi indiziari tratti da altri procedimenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], chiusisi con l'archiviazione, siano utilizzabili nel processo che occupa per effetto dell'esistenza di un decreto di formale riapertura delle indagini (Sez. 6, n. 3156 del 05/08/1997, Rv. 2088639). 5. Devono essere parimenti accolti i motivi di ricorso, articolati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 12- quinquies I. n. 356 del 1992, loro ascritto al capo 2) della rubrica e commesso nel novembre 2014 con «l'attribuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che accettava, del 95% delle quote sociali della società "[OSCURATO:PERSONA].», di modo che [OSCURATO:PERSONA] diveniva: socio occulto ed effettivo titolare delle quote sociali»: tutto ciò al fine di consentire al [OSCURATO:PERSONA] di eludere gli effetti della misura patrimoniale impostagli, ossia la confisca della '[OSCURATO:PERSONA].' a lui riferibile. 5.1. Invero, premesso che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218768; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199), va rilevato che, operato il raffronto con l'atto imputativo, la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata presenta un macroscopico vulnus: emerge, infatti, pacificamente, dalla compiuta rassegna delle evidenze fattuali in atti come nell'anno 2004 [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato il 95% delle quote della '[OSCURATO:PERSONA].' (cfr. pag. 155 della sentenza impugnata), di modo che, rispetto a tale momento, si sarebbe dovuto verificare se la contestata:«attribuzione» delle quote stesse in capo al [OSCURATO:PERSONA] dissimulasse un'operazione diretta a realizzare una disconnessione tra la loro titolarità formale e la loro titolarità sostanziale e se [OSCURATO:PERSONA] potesse fondatamente presumere l'avvio nei suoi confronti di un procedimento diretto all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021 - dep. 17/01/2022, Rv. 282645; Sez. 5, n. 13083 del 1628/02/2014, Rv. 262764; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011 - dep. 04/01/2012, Rv. 251750). 5.2. In disparte tale pur decisivo rilievo, occorre, altresì, riconoscere che la sentenza impugnata ha fatto malgoverno della norma di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 - ora art. 512-bis cod. pen. -, laddove ha ritenuto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori fosse integrato dall'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel novembre 2014, della qualità di socio occulto e di gestore di fatto della '[OSCURATO:PERSONA]', trattandosi di interpretazione che tradisce il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice e che si discosta dalla lezione impartita in materia dal diritto vivente. Si deve, in proposito, ricordare che, come insegnato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 25191 del 27 febbraio 2014, Iavarazzo, il reato previsto dall'art. 12-quinquies I. n. 356/1992 costituisce una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. La condotta vietata consiste, quindi, nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione, alla quale è possibile dar corso non solo mediante l'utilizzazione degli ordinari schemi civilistici, ma anche mediante il ricorso ad altri meccanismi fraudolenti, che prescindono da negozi giuridici tipicamente definiti ovvero da precise forme negoziali, ma che siano tali da • • • • - Da .società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Rv. 258343; Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Rv. 250561; Sez. 1, n. 4309 del 15/10/2003, Rv. 226607), ma, in tal caso, al fine di rispettare la tipicità della fattispecie di cui all'art. 12- quinquies I. n. 356 del 1992, è necessario che tale assunzione avvenga con modalità fittizie o "fraudolente", perché è questo l'elemento che, normativamente, connota di illiceità la presenza di un socio di fatto in un contesto che implica una realtà economica o imprenditoriale apparentemente facente capo ad altri (Sez. 6, n. 39110 del 16/09/2014, Rv. 260464; Sez. 6, n. 10271 del 22/11/2013 - dep. 04/03/2014, Rv. 258338). Di questo necessario elemento di qualificazione della condotta non è, però, data alcuna dimostrazione nella sentenza impugnata, che tace delle concrete ed ab externo riconoscibili operazioni fraudolente suscettibili di dissimulare l'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della qualità di socio occulto e gestore di fatto della '[OSCURATO:PERSONA].'. Invero, tenuto conto della circostanza che nell'ottobre 2014, la '[OSCURATO:PERSONA].' era stata sottoposta a sequestro di prevenzione ed affidata alla gestione di un amministratore giudiziario (il [OSCURATO:PERSONA]) (cfr. pag. 156 della sentenza impugnata) - pur avvalsosi di [OSCURATO:PERSONA] per la prosecuzione degli appalti che la società in precedenza si era aggiudicata -, la Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire il tema - certamente decisivo ai fini della delibazione circa l'esistenza delle predette operazioni fraudolente - afferente al contratto di sub-appalto alla società '[OSCURATO:PERSONA]' da parte di '[OSCURATO:PERSONA].' dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] e alla cessione del credito, vantato dalla '[OSCURATO:PERSONA].' nei confronti della committente, alla '[OSCURATO:PERSONA]' - in tesi d'accusa costituenti i meccanismi mediante i quali le risorse patrimoniali di pertinenza della '[OSCURATO:PERSONA]' erano state immesse nella '[OSCURATO:PERSONA]' ed attraverso questa nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] -, verificando, ad esempio, se l'elaborazione delle relative clausole negoziali fosse opera esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] o anche dell'amministratore giudiziario, se dei detti accordi fosse stato informato il giudice della prevenzione ed, infine, se a sottoscriverli fosse stato l'amministratore giudiziario, come di regola sarebbe dovuto avvenire, oppure il proposto. 5.4. Anche in riferimento al reato di cui capo 2) della rubrica, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo e più approfondito 18esame, onde emendare gli errori di diritto segnalati o colmare le rilevate lacune motivazionali. 6. Assorbite tutte le ulteriori ragioni di censura, s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26405/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris