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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29451/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [JUNI; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Nlessina confermava la sentenza del Tribunale di Patti che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Torrenova il 4/4/2017.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione della legge penale, nonché carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della libertà controllata.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'impugnata sentenza ha indicai:o le ragioni per cui ha escluso di poter sostituire la pena quando, nella chiusa della motivazione, mentre illustrava il diniego della tenuità del fatto, ha aggiunto che deve tenersi conto della personalità del Foti, e segnatamente della sua propensione a delin- quere emergente dai numerosi precedenti a suo carico, così sostanzialmente formulando la prognosi negativa a cui l'art. 58 legge n. 689 del 1981 ricollega l'esclusione della concedibilità della sanzione sostitutiva.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [JUNI; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Nlessina confermava la sentenza del Tribunale di Patti che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Torrenova il 4/4/2017. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione della legge penale, nonché carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della libertà controllata. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'impugnata sentenza ha indicai:o le ragioni per cui ha escluso di poter sostituire la pena quando, nella chiusa della motivazione, mentre illustrava il diniego della tenuità del fatto, ha aggiunto che deve tenersi conto della personalità del Foti, e segnatamente della sua propensione a delin- quere emergente dai numerosi precedenti a suo carico, così sostanzialmente formulando la prognosi negativa a cui l'art. 58 legge n. 689 del 1981 ricollega l'esclusione della concedibilità della sanzione sostitutiva. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29451/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris