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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46135/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con sentenza del 24/4/2023 applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni quattro mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro ottomila di multa per i reati ascrittigli, così rideterminata a seguito della ritenuta continuazione con altri reati già giudicati con sentenza irrevocabile.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con sentenza del 24/4/2023 applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni quattro mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro ottomila di multa per i reati ascrittigli, così rideterminata a seguito della ritenuta continuazione con altri reati già giudicati con sentenza irrevocabile. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2
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