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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 21498/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24613-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, SC 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1754/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] re Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 24613 sez.

M3 - ud. 12-04-2022 -2- Rilevato che:

1. L'[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito a seguito di una grandinata occorsa nel maggio 2013.

L'attrice dedusse di aver attivato la copertura assicurativa, o comunque di aver fatto legittimo e incolpevole affidamento in merito all'attivazione, con la consegna della documentazione all'uopo necessaria, che avvenne in data 7 maggio 2013 a mani di [OSCURATO:PERSONA] ritenendolo sub agente dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA].ni [OSCURATO:SOCIETA] costituirono i convenuti negando i rapporti con il Vitali nonché contestando le avverse argomentazioni.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A. eccepì la carenza della propria legittimazione passiva formulando istanza per la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché chiedendo di essere tenuta indenne da questa.

Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 26 ottobre 2017, rigettò la domanda ritenendo non provata la sussistenza di alcun rapporto assicurativo ovvero degli elementi necessari a ravvisare la fattispecie dell'affidamento incolpevole.

2. Propose appello l'[OSCURATO:PERSONA] avanzando, tra l'altro, istanza di ammissione di un documento già oggetto di richiesta di acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. innanzi al giudice di primo grado.

La Corte d'Appello di Milano con sentenza del 3 giugno 2021, dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione del documento, rigettò l'appello siccome infondato, confermando la sentenza emessa dal Tribunale e ponendo a carico dell'appellante le spese di grado.

3. Avverso tale sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., l'omessa e/ o Alsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione alla ritenuta (in sentenza d'appello) preliminare inammissibilità del documento prodotto in atto d'appello sub À, nonostante detto documento non fosse in possesso della parte nel corso del giudizio di primo grado.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, imponendo alla parte l'onere di reiterazione della richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. disattesa dal giudice di prime cure, avrebbe adottato un'interpretazione illogica e contrastante con il disposto dell'art. 345 c.p.c.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata valutazione del documento dichiarato inammissibile di cui al primo motivo con riferimento alla testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente, non ammettendo la produzione di tale documento, il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo ai fini della sussistenza dell'affidamento incolpevole dell'attrice odierna ricorrente.

5. Il ricorso è improcedibile per mancata produzione della notificazione della sentenza.

La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta (Cass.24415/2020; Cass. 15832/2021).

Nel caso di specie è lo stesso ricorrente che a pag. 1 del ricorso dichiara che la sentenza è stata notificata in data 1° luglio 2021 e prodotta in copia autentica (doc. 1).

Ma agli atti non risulta la produzione della relata di notifica, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 15, "1.1 cittt e,t9-t,5_0 et: af4?-k.,'vtt-eA/14- JirmA9t,Goví-(cw:.--

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccotnbenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli: altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezionàTerza Civile 621L_ della Corte suprema di Cassazione in data 12 aprile 2022. e _ 7 U\i:9 ------------------------------- -------- - VThce20 [OSCURATO:PERSONA]: b !beffe CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico Lo, Co e. [OSCURATO:PERSONA] tgtv /COM , (-à- 'l, 1\(!),:.; ,-- D, r.Y /M/(kr ek t,A7k9,f 4 e cu7i-cz.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24613-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, SC 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1754/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] re Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24613 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -2- Rilevato che: 1. L'[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito a seguito di una grandinata occorsa nel maggio 2013. L'attrice dedusse di aver attivato la copertura assicurativa, o comunque di aver fatto legittimo e incolpevole affidamento in merito all'attivazione, con la consegna della documentazione all'uopo necessaria, che avvenne in data 7 maggio 2013 a mani di [OSCURATO:PERSONA] ritenendolo sub agente dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA].ni [OSCURATO:SOCIETA] costituirono i convenuti negando i rapporti con il Vitali nonché contestando le avverse argomentazioni. In particolare, [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A. eccepì la carenza della propria legittimazione passiva formulando istanza per la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché chiedendo di essere tenuta indenne da questa. Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 26 ottobre 2017, rigettò la domanda ritenendo non provata la sussistenza di alcun rapporto assicurativo ovvero degli elementi necessari a ravvisare la fattispecie dell'affidamento incolpevole. 2. Propose appello l'[OSCURATO:PERSONA] avanzando, tra l'altro, istanza di ammissione di un documento già oggetto di richiesta di acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. innanzi al giudice di primo grado. La Corte d'Appello di Milano con sentenza del 3 giugno 2021, dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione del documento, rigettò l'appello siccome infondato, confermando la sentenza emessa dal Tribunale e ponendo a carico dell'appellante le spese di grado. 3. Avverso tale sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., l'omessa e/ o Alsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione alla ritenuta (in sentenza d'appello) preliminare inammissibilità del documento prodotto in atto d'appello sub À, nonostante detto documento non fosse in possesso della parte nel corso del giudizio di primo grado. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, imponendo alla parte l'onere di reiterazione della richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. disattesa dal giudice di prime cure, avrebbe adottato un'interpretazione illogica e contrastante con il disposto dell'art. 345 c.p.c. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata valutazione del documento dichiarato inammissibile di cui al primo motivo con riferimento alla testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, non ammettendo la produzione di tale documento, il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo ai fini della sussistenza dell'affidamento incolpevole dell'attrice odierna ricorrente. 5. Il ricorso è improcedibile per mancata produzione della notificazione della sentenza. La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta (Cass.24415/2020; Cass. 15832/2021). Nel caso di specie è lo stesso ricorrente che a pag. 1 del ricorso dichiara che la sentenza è stata notificata in data 1° luglio 2021 e prodotta in copia autentica (doc. 1). Ma agli atti non risulta la produzione della relata di notifica, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 15, "1.1 cittt e,t9-t,5_0 et: af4?-k.,'vtt-eA/14- JirmA9t,Goví-(cw:.-- 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccotnbenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli: altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezionàTerza Civile 621L_ della Corte suprema di Cassazione in data 12 aprile 2022. e _ 7 U\i:9 ------------------------------- -------- - VThce20 [OSCURATO:PERSONA]: b !beffe CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico Lo, Co e. 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