CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 42887/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore delle ricorrenti ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; per le ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 11/12/2018, il Giudice di pace di Acireale assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Investito dall'impugnazione della parte civile, il Tribunale di Catania, con sentenza deliberata in data 10/07/2021, in riforma della sentenza di primo grado ha condannato le imputate al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Catania hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione. 2.1. La sentenza impugnata non presenta alcuna valutazione, limitandosi a richiamare la giurisprudenza di legittimità, senza esplicitare argomenti riconducibili a una rigorosa prova dichiarativa, né con riferimento alla persona offesa, né con riguardo alla coerenza e concordanza delle sue dichiarazioni, mancando del tutto una ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. La sentenza di appello è carente della necessaria motivazione rafforzata, nonché della rinnovazione della prova dichiarativa davanti al giudice di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Con particolare riferimento al caso della riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado giustificata da una diversa valutazione di prove dichiarative, le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto in forza del quale la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Cedu implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado: principio, questo, valido anche in caso di riforma ai soli fini civili. Recependo l'elaborazione giurisprudenziale, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103, prescrive la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di impugnazione della sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. Nel caso di specie, è del tutto evidente la difforme valutazione dell'attendibilità della decisiva testimonianza della persona offesa, sicché il giudice di appello era tenuto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con il nuovo esame della stessa persona offesa. Come ribadito dalle Sezioni unite, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 e, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 28122801 — 02). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente