Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40985/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari, pronunziandosi ai sensi dell'art 627 cpp a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte quanto al trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado di condanna a pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di porto di arma da fuoco e lesioni aggravate dall'uso di arma, applicando le attenuanti generiche e rideterminando la pena.

Avverso la pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia,articolando i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art 173 bis disp att cpp. 1.[OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo,lamentando vizio di manifesta illogicità e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, senza un'adeguata motivazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] con unico motivo si è doluto della violazione degli artt 627/3 cpp 597 cpp, oltre che dell'art 62 bis cp e di vizi motivazionali, poiché la Corte barese, applicando le attenuanti ex art 62 bis cp, avrebbe operato una riduzione fittizia, pari a soli due mesi.

A sostegno di tale opzione il Giudce di appello ha richiamato le modalità del fatto ed il contesto ambientale, elementi già ampiamente valorizzati nella determinazione della pena base e nell'applicazione dell'aggravante mafiosa.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.La sentenza rescindente ha rilevato l'errore compiuto nella sentenza in precedenza annullata nella formulazione del giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante del delitto di lesioni ex art 585 cp dell'uso di armi; quest'ultimo, infatti, rientrando t, nella avvisata continuazione con il più grave delitto di porto di armi aggravato ex art 416 bis.1 cp non era sottoponibile a tale giudizio, potendo incidere solo sull'aumento della pena ex art 81 cpv cp.

Ne ha tratto la conseguenza che la determinazione della pena doveva essere correttamente operata, aumentando la pena base per il delitto di porto di arma ai sensi dell'art 416 bis.1 cp, ed in seguito applicando le attenuanti generiche e disponendo l'incremento di pena ex art 81 cpv cp, rinviando per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dopo aver richiamato il principio già affermato da questa Corte di legittimità per il quale la rinuncia ai motivi d'appello non costituisce dì per sé, anche per la reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario. (Sez. 2, Sentenza n. 35534 del 06/07/2021 Ud. (dep. 27/09/2021 ) Rv. 281943, ha ; seguito correttamente le indicazioni fornite dalla Prima sezione di questa Corte regolatrice nella pronunzia di annullamento.

Infatti, ha applicato le circostanze attenuanti generiche, il cui effetto mitigatore della pena in precedenza era stato annullato dall'errato giudizio di comparazione in equivalenza con la citata aggravante ex art 585 cp., ma non nella massima estensione, motivando adeguatamente la scelta alla pagina sette del testo, riferendosi alla particolare intensità del dolo, desunta dalle articolate ed organizzate modalità del delitto ed alla personalità degli imputati, gravati da precedenti specifici in materia di porto di armi, chiosando razionalmente che gli imputati non avevano avvertito alcun effetto deterrente dalle precedenti condanne.

1.2. I motivi di ricorso, nel lamentarsi proprio dell'opzione della Corte territoriale circa l'entità della riduzione di pena conseguente alle attenuanti ex art 62 cis cp,non si confrontano con questa giustificazione esatta e logica,limitandosi a criticarne il merito.

E' noto che il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

D'altra parte è altrettanto risaputo che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del Giudice che, se correttamente esercitato ex art 133 cp e non à-frutto di scelte arbitrarie, - condizioni presenti nel caso in esame - è insindacabile in cassazione.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 8.9.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari, pronunziandosi ai sensi dell'art 627 cpp a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte quanto al trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado di condanna a pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di porto di arma da fuoco e lesioni aggravate dall'uso di arma, applicando le attenuanti generiche e rideterminando la pena. Avverso la pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia,articolando i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art 173 bis disp att cpp. 1.[OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo,lamentando vizio di manifesta illogicità e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, senza un'adeguata motivazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] con unico motivo si è doluto della violazione degli artt 627/3 cpp 597 cpp, oltre che dell'art 62 bis cp e di vizi motivazionali, poiché la Corte barese, applicando le attenuanti ex art 62 bis cp, avrebbe operato una riduzione fittizia, pari a soli due mesi. A sostegno di tale opzione il Giudce di appello ha richiamato le modalità del fatto ed il contesto ambientale, elementi già ampiamente valorizzati nella determinazione della pena base e nell'applicazione dell'aggravante mafiosa. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.La sentenza rescindente ha rilevato l'errore compiuto nella sentenza in precedenza annullata nella formulazione del giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante del delitto di lesioni ex art 585 cp dell'uso di armi; quest'ultimo, infatti, rientrando t, nella avvisata continuazione con il più grave delitto di porto di armi aggravato ex art 416 bis.1 cp non era sottoponibile a tale giudizio, potendo incidere solo sull'aumento della pena ex art 81 cpv cp. Ne ha tratto la conseguenza che la determinazione della pena doveva essere correttamente operata, aumentando la pena base per il delitto di porto di arma ai sensi dell'art 416 bis.1 cp, ed in seguito applicando le attenuanti generiche e disponendo l'incremento di pena ex art 81 cpv cp, rinviando per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dopo aver richiamato il principio già affermato da questa Corte di legittimità per il quale la rinuncia ai motivi d'appello non costituisce dì per sé, anche per la reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario. (Sez. 2, Sentenza n. 35534 del 06/07/2021 Ud. (dep. 27/09/2021 ) Rv. 281943, ha ; seguito correttamente le indicazioni fornite dalla Prima sezione di questa Corte regolatrice nella pronunzia di annullamento. Infatti, ha applicato le circostanze attenuanti generiche, il cui effetto mitigatore della pena in precedenza era stato annullato dall'errato giudizio di comparazione in equivalenza con la citata aggravante ex art 585 cp., ma non nella massima estensione, motivando adeguatamente la scelta alla pagina sette del testo, riferendosi alla particolare intensità del dolo, desunta dalle articolate ed organizzate modalità del delitto ed alla personalità degli imputati, gravati da precedenti specifici in materia di porto di armi, chiosando razionalmente che gli imputati non avevano avvertito alcun effetto deterrente dalle precedenti condanne. 1.2. I motivi di ricorso, nel lamentarsi proprio dell'opzione della Corte territoriale circa l'entità della riduzione di pena conseguente alle attenuanti ex art 62 cis cp,non si confrontano con questa giustificazione esatta e logica,limitandosi a criticarne il merito. E' noto che il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). D'altra parte è altrettanto risaputo che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del Giudice che, se correttamente esercitato ex art 133 cp e non à-frutto di scelte arbitrarie, - condizioni presenti nel caso in esame - è insindacabile in cassazione. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 8.9.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 40985/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris