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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 36085/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'indagata la memoria scritta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 9 aprile 2021 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo che aveva sottoposto a sequestro probatorio il violino "[OSCURATO:PERSONA] 1861", in relazione al reato di cui all'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004.

2. La difesa dell'indagata premette che il violino era stato già sequestrato nell'ambito del medesimo procedimento allorché era stato contestato solo il reato tlAt di ricettazione, perché si era ipotizzato che lo strumento fosse stato illecitamente trafugato dal Conservatorio di Palermo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la professionista era entrata in possesso del violino già nel 2007 allorché le era stato consegnato ad Amburgo da uno stimato legale tedesco, avv. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta incaricato da un ricco mecenate che desiderava che lo suonasse in pubblici concerti.

Il mecenate lo aveva acquistato, a sua volta, qualche tempo prima, per un notevole importo, da [OSCURATO:PERSONA], celebre liutaio cremonese, tra i più famosi al mondo, il quale aveva portato lo strumento da Cremona a Strasburgo, dove l'aveva consegnato al legale che aveva curato gli aspetti giuridici della compravendita. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva ricevuto il violino dal celebre maestro d'orchestra e compositore [OSCURATO:PERSONA], già primo violino della [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato accusato di ricettazione (processo conclusosi con sentenza in data 18 febbraio 2019 di proscioglimento per prescrizione).

Anche tale procedimento era stato originato, come il presente, dalla denuncia-querela sporta il 17 ottobre 2012 dal Conservatorio palermitano che aveva denunciato per la prima volta la sparizione di alcuni strumenti musicali, avvenuta intorno all'anno 2000, tra cui il violino [OSCURATO:PERSONA] 1861.

Sulla scorta della medesima denuncia, il 9 giugno 2020 la polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro probatorio in relazione al delitto di ricettazione e successivamente con ordinanza del 25 marzo 2021 il GIP del Tribunale di Palermo aveva revocato il dissequestro che, nel frattempo, il Pubblico ministero aveva disposto in favore del Conservatorio, manifestando seri dubbi sull'effettiva corrispondenza del violino sequestrato all'indagata con quello illecitamente sottratto dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo.

Qualche giorno dopo il deposito dell'ordinanza, il Pubblico ministero aveva iscritto, a carico della violinista Wronko, anche il delitto di cui all'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004 e aveva emesso il sequestro probatorio.

Dagli atti era emerso che i nuovi indizi, emersi dopo l'ordinanza del GIP e prima del sequestro, risalivano a un'attività investigativa del 2013 e non aggiungevano elementi di novità rispetto agli accadimenti sopra descritti ed emersi nell'ambito del procedimento a carico del maestro [OSCURATO:PERSONA].

Conclusa la premessa in fatto, la ricorrente presenta due motivi di censura.

Con il primo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, poiché, al di là della qualificazione giuridica, il sequestro probatorio riguardava gli stessi accadimenti del 2007.

Non vi erano nuovi indizi di reità.

A fronte di tale quadro, il Tribunale aveva completamente obliterato le censure proposte, sebbene direttamente incidenti sulla legittimità del vincolo reale in esame.

Aggiunge che il Pubblico ministero, facendo propria la ricostruzione della polizia giudiziaria, aveva disposto il vincolo in relazione a un reato che, se commesso, risultava comunque prescritto, perché suonava quel violino dal 2007.

Precisa che dagli atti era emersa l'inesistenza di accertamenti tecnici volti a verificare il numero e l'epoca delle esibizioni musicali su territorio estero.

Lamenta che il Tribunale del riesame non aveva considerato la nota con cui l'[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, oggetti d'arte e di antichità, aveva comunicato alla polizia giudiziaria che non era stato richiesto un attestato di libera circolazione o licenza di esportazione da parte del Marabete né rilasciato un certificato in favore di altri soggetti per strumenti musicali antichi.

Il Tribunale avrebbe dovuto dunque annullare il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 9 aprile 2021 per il delitto dell'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004, dal momento che risultava in atti che l'uscita dal territorio nazionale dello strumento musicale in sequestro era avvenuta nel 2007 per mano di una persona diversa dall'indagata e che, al di là del nomen iuris, il decreto di sequestro probatorio riguardava una vicenda già giudicata dal Tribunale.

Con il secondo deduce la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli art. 8 e 9 nonché dell'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione mancante o apparente in merito all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla difesa.

Espone che il trasferimento verso l'estero dello strumento musicale era cominciato a Cremona presso lo studio professionale del mediatore [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva consegnato a Strasburgo all'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla fine di maggio 2007. [OSCURATO:PERSONA] era il luogo di ricevimento del denaro della compravendita, Cremona e Strasburgo erano stati i luoghi in cui era stato ricevuto lo strumento, prima della consegna al legale tedesco.

L'indicazione di Cremona era presente anche nel capo della sentenza irrevocabile pronunciata nel procedimento a carico del maestro Marabete per il reato di ricettazione.

Cremona era quindi il luogo ove era iniziato il trasferimento all'estero del bene, cioè il luogo in cui era iniziata l'azione antigiuridica necessaria alla commissione del reato.

Ritiene pertanto la competenza del Tribunale di Cremona.

La difesa presenta anche conclusioni scritte con le quali insiste nelle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale del riesame ha del tutto omesso, nonostante l'analitica rappresentazione dei fatti compiuta dalla difesa, l'esame della correlazione del sequestro probatorio con il reato contestato dell'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004, che punisce chiunque trasferisca all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

La norma è stata abrogata dalla legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", che ha introdotto, tuttavia, in perfetta continuità normativa, per quanto riguarda la condotta oggetto della presente fattispecie, l'art. 518 -undecies cod. pen. che ha previsto un rilevante inasprimento sanzionatorio: si è passati dalla pena della reclusione da 1 a 4 anni o della multa da euro 258 a euro 5.165 alla pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa fino a euro

80.000. Il Tribunale del riesame non ha reso alcuna motivazione in merito al fumus del delitto contestato, a dispetto dei solidissimi dubbi sollevati dalla difesa, la quale ha evidenziato che la professionista non aveva esportato lo strumento, ma l'aveva ricevuto in uso, e che difettava l'elemento psicologico, perché la denuncia di furto era stata presentata molti anni dopo che la violinista aveva ricevuto lo strumento dal mecenate.

L'omessa analisi dei fatti, sia pure nei limiti della cognizione sommaria propria della cautela, coinvolge anche l'eccezione d'incompetenza, il cui diniego è stato fondato su una motivazione apparente.

S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo, affinché verifichi, innanzi tutto, a livello di fumus, la sussistenza dei requisiti dell'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004, vigente ratione temporis e comunque norma più favorevole, poi l'insussistenza delle cause di proscioglimento, quindi, la competenza territoriale e la ricorrenza dei presupposti del sequestro probatorio.

P .

Q .

M .

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'indagata la memoria scritta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 9 aprile 2021 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo che aveva sottoposto a sequestro probatorio il violino "[OSCURATO:PERSONA] 1861", in relazione al reato di cui all'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004. 2. La difesa dell'indagata premette che il violino era stato già sequestrato nell'ambito del medesimo procedimento allorché era stato contestato solo il reato tlAt di ricettazione, perché si era ipotizzato che lo strumento fosse stato illecitamente trafugato dal Conservatorio di Palermo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la professionista era entrata in possesso del violino già nel 2007 allorché le era stato consegnato ad Amburgo da uno stimato legale tedesco, avv. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta incaricato da un ricco mecenate che desiderava che lo suonasse in pubblici concerti. Il mecenate lo aveva acquistato, a sua volta, qualche tempo prima, per un notevole importo, da [OSCURATO:PERSONA], celebre liutaio cremonese, tra i più famosi al mondo, il quale aveva portato lo strumento da Cremona a Strasburgo, dove l'aveva consegnato al legale che aveva curato gli aspetti giuridici della compravendita. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva ricevuto il violino dal celebre maestro d'orchestra e compositore [OSCURATO:PERSONA], già primo violino della [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato accusato di ricettazione (processo conclusosi con sentenza in data 18 febbraio 2019 di proscioglimento per prescrizione). Anche tale procedimento era stato originato, come il presente, dalla denuncia-querela sporta il 17 ottobre 2012 dal Conservatorio palermitano che aveva denunciato per la prima volta la sparizione di alcuni strumenti musicali, avvenuta intorno all'anno 2000, tra cui il violino [OSCURATO:PERSONA] 1861. Sulla scorta della medesima denuncia, il 9 giugno 2020 la polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro probatorio in relazione al delitto di ricettazione e successivamente con ordinanza del 25 marzo 2021 il GIP del Tribunale di Palermo aveva revocato il dissequestro che, nel frattempo, il Pubblico ministero aveva disposto in favore del Conservatorio, manifestando seri dubbi sull'effettiva corrispondenza del violino sequestrato all'indagata con quello illecitamente sottratto dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. Qualche giorno dopo il deposito dell'ordinanza, il Pubblico ministero aveva iscritto, a carico della violinista Wronko, anche il delitto di cui all'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004 e aveva emesso il sequestro probatorio. Dagli atti era emerso che i nuovi indizi, emersi dopo l'ordinanza del GIP e prima del sequestro, risalivano a un'attività investigativa del 2013 e non aggiungevano elementi di novità rispetto agli accadimenti sopra descritti ed emersi nell'ambito del procedimento a carico del maestro [OSCURATO:PERSONA]. Conclusa la premessa in fatto, la ricorrente presenta due motivi di censura. Con il primo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, poiché, al di là della qualificazione giuridica, il sequestro probatorio riguardava gli stessi accadimenti del 2007. Non vi erano nuovi indizi di reità. A fronte di tale quadro, il Tribunale aveva completamente obliterato le censure proposte, sebbene direttamente incidenti sulla legittimità del vincolo reale in esame. Aggiunge che il Pubblico ministero, facendo propria la ricostruzione della polizia giudiziaria, aveva disposto il vincolo in relazione a un reato che, se commesso, risultava comunque prescritto, perché suonava quel violino dal 2007. Precisa che dagli atti era emersa l'inesistenza di accertamenti tecnici volti a verificare il numero e l'epoca delle esibizioni musicali su territorio estero. Lamenta che il Tribunale del riesame non aveva considerato la nota con cui l'[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, oggetti d'arte e di antichità, aveva comunicato alla polizia giudiziaria che non era stato richiesto un attestato di libera circolazione o licenza di esportazione da parte del Marabete né rilasciato un certificato in favore di altri soggetti per strumenti musicali antichi. Il Tribunale avrebbe dovuto dunque annullare il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 9 aprile 2021 per il delitto dell'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004, dal momento che risultava in atti che l'uscita dal territorio nazionale dello strumento musicale in sequestro era avvenuta nel 2007 per mano di una persona diversa dall'indagata e che, al di là del nomen iuris, il decreto di sequestro probatorio riguardava una vicenda già giudicata dal Tribunale. Con il secondo deduce la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli art. 8 e 9 nonché dell'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione mancante o apparente in merito all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla difesa. Espone che il trasferimento verso l'estero dello strumento musicale era cominciato a Cremona presso lo studio professionale del mediatore [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva consegnato a Strasburgo all'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla fine di maggio 2007. [OSCURATO:PERSONA] era il luogo di ricevimento del denaro della compravendita, Cremona e Strasburgo erano stati i luoghi in cui era stato ricevuto lo strumento, prima della consegna al legale tedesco. L'indicazione di Cremona era presente anche nel capo della sentenza irrevocabile pronunciata nel procedimento a carico del maestro Marabete per il reato di ricettazione. Cremona era quindi il luogo ove era iniziato il trasferimento all'estero del bene, cioè il luogo in cui era iniziata l'azione antigiuridica necessaria alla commissione del reato. Ritiene pertanto la competenza del Tribunale di Cremona. La difesa presenta anche conclusioni scritte con le quali insiste nelle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame ha del tutto omesso, nonostante l'analitica rappresentazione dei fatti compiuta dalla difesa, l'esame della correlazione del sequestro probatorio con il reato contestato dell'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004, che punisce chiunque trasferisca all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La norma è stata abrogata dalla legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", che ha introdotto, tuttavia, in perfetta continuità normativa, per quanto riguarda la condotta oggetto della presente fattispecie, l'art. 518 -undecies cod. pen. che ha previsto un rilevante inasprimento sanzionatorio: si è passati dalla pena della reclusione da 1 a 4 anni o della multa da euro 258 a euro 5.165 alla pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa fino a euro 80.000. Il Tribunale del riesame non ha reso alcuna motivazione in merito al fumus del delitto contestato, a dispetto dei solidissimi dubbi sollevati dalla difesa, la quale ha evidenziato che la professionista non aveva esportato lo strumento, ma l'aveva ricevuto in uso, e che difettava l'elemento psicologico, perché la denuncia di furto era stata presentata molti anni dopo che la violinista aveva ricevuto lo strumento dal mecenate. L'omessa analisi dei fatti, sia pure nei limiti della cognizione sommaria propria della cautela, coinvolge anche l'eccezione d'incompetenza, il cui diniego è stato fondato su una motivazione apparente. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo, affinché verifichi, innanzi tutto, a livello di fumus, la sussistenza dei requisiti dell'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004, vigente ratione temporis e comunque norma più favorevole, poi l'insussistenza delle cause di proscioglimento, quindi, la competenza territoriale e la ricorrenza dei presupposti del sequestro probatorio. P . Q . M . Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribu
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