CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21568/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’Avv.to CarloSelmi (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;Numero registro generale 19896/2019Numero sezionale 5081/2026Numero di raccolta generale 21568/2026Data pubblicazione 24/06/2026-controricorrente-NonchéAgenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 9039/19/2018, della Commissionetributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, depositata in data18.12.2018, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, proponericorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezionestaccata di Latina, aveva accolto parzialmente l’appello proposto neiconfronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e dell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza n. 95/04/2017 della Commissione tributaria provincialedi Frosinone che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dallasuddetta società avverso la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria per gli anni di imposta 2003-2013 per assunta inesistenza dellanotifica delle presupposte cartelle di pagamento, mancanza dicontraddittorio nonché decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.2. Nella sentenza impugnata, in punto di diritto, la CTR – a fronte dellasentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso limitatamente a tresottese cartelle di pagamento (n. 04720060032521121000; n.04720080002253223000; n. 0472008000453341000) – ha ritenuto diconfermare l’annullamento della sola pretesa relativa ai “contributiconsortili”, per gli anni 2005 e 2007, rigettando per il resto l’appello dellasocietà; in particolare - premessa la regolarità delle notifiche delle supposteNumero registro generale 19896/2019Numero sezionale 5081/2026Numero di raccolta generale 21568/2026Data pubblicazione 24/06/2026cartelle effettuate ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 602/73, nel testoapplicabile ratione temporis, ovvero nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c.(irreperibilità relativa) con le modalità di cui all’art. 60 del DPR n. 600/73(nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito era stato affissonell’albo del Comune senza altri adempimenti a carico del notificante),essendo intervenute prima della sentenza della Corte costituzionale n.258/2012 – la prescrizione ordinaria non poteva trovare applicazione inriferimento alle cartelle di pagamento (n. 04720060032521121000; n.0472008000453341000) riportanti i debiti per “contributi consortili” per glianni 2005 e 2007 trattandosi di prestazioni periodiche ex art. 2948, comma4, c.c. mentre trovava applicazione con riguardo alla cartella (n.04720080002253223000) riguardante Irap e interessi per ritardatie/omessi versamenti, anno 2004, non potendo i crediti erariali considerarsiprestazioni periodiche; andava poi confermata la pretesa tributariarelativamente alle altre annualità di cui alle cartelle richiamate nellaimpugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.3. Resistono, con rispettivi controricorsi, l’Agenzia delle entrate e l’Agenziadelle entrate-Riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di “improcedibilità” del ricorsosollevata nel controricorso da ADER per intervenuta istanza di adesione alladefinizione agevolata ai sensi del DL n. 119/2018 convertito conmodificazioni dalla legge n. 136/2018 (c.d. rottamazione- ter)relativamente ai carichi portati dalle presupposte cartelle di pagamento, conassunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.Al riguardo, non risulta agli atti che tale istanza di definizione abbia avutoseguito.2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., “la nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione di legge”Numero registro generale 19896/2019Numero sezionale 5081/2026Numero di raccolta generale 21568/2026Data pubblicazione 24/06/2026per avere la CTR rigettato l’eccezione di invalidità della costituzione ingiudizio di ADER tramite avvocato del libero foro sebbene, nella specie,quest’ultimo non avesse prodotto la necessaria procura speciale, né avesseallegato l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criterilegittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e l’apposita motivatadeliberazione contenente le ragioni in forza delle quali risultava giustificatoil ricorso ad avvocati esterni in alternativa al patrocinio esercitato, di regola,dall’Avvocatura dello Stato.2.1.In disparte il profilo di inammissibilità del mezzo genericamenteformulato e mancante dell’indicazione delle norme che si assumono esserestate violate, il motivo è infondato.2.2.In seguito all'entrata in vigore della prefata disposizione diinterpretazione autentica, questa Corte è intervenuta a Sezioni unite,affermando che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenziadelle Entrate—Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersianche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace,si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati adessa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, aisensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivatadelibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza),oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessieconomici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né delladelibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generaleadottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in 1. n.225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservaticonvenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile adassumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocaturaerariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzionedella fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia eNumero registro generale 19896/2019Numero sezionale 5081/2026Numero di raccolta generale 21568/2026Data pubblicazione 24/06/2026l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere ilpatrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) (Cfr.Cass. S.U. n. 30008/2019).2.3. La CTR, nel disattendere l’eccezione di invalidità della costituzione diADER a mezzo procuratore speciale esterno, ha fatto dunque correttaapplicazione dei principi fissati da questa Corte in tema di difesa erappresentanza in giudizio, in virtù dei quali [l'Agenzia delle Entrate] el'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura delloStato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fattesalve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, delR.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegueche non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità perricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando laconvenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nelcontenzioso tributario, per il quale la convenzione esime lepredette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle cortidi giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello dilegittimità rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate(conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad unlegale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguenteinammissibilità del ricorso (Cass. SS. UU n. 30008/19, Cass. Civ. n.31241/19, Cass. Civ. 6058/23, Cass. Civ. n. 28199/24).3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., “la nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione di normedi legge”, per avere la CTR ritenuto le notifiche delle sottese cartelle dipagamento ritualmente effettuate ai sensi dell’art. 60 del DPR n.600/73, neicasi previsti dall’art. 140 c.p.c., a mezzo deposito nella casa comunale eNumero registro generale 19896/2019Numero sezionale 5081/2026Numero di raccolta generale 21568/2026Data pubblicazione 24/06/2026affissione dell’avviso di deposito all’albo del Comune, sebbene le stesse nonfossero state effettuate ai sensi dell’art. 145 c.p.c. e, comunque, fosserostate eseguite, in caso di irreperibilità relativa, senza osservare le modalitàprescritte dall’art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale e affissionedell’avviso di deposito all’albo del Comune, ricezione della raccomandatainformativa) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012avente effetto retroattivo con il limite – nella specie non ravvisabile- dellaformazione del giudicato. La mancanza e/o inesistente notifica degli attipresupposti costituiva un vizio procedurale che comportava la nullità dellaconseguenziale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.3.1.In disparte la generica formulazione del mezzo (mancantedell’indicazione delle norme che si assumono essere state violate), il motivosi espone, in primo luogo, ad un profilo di inammissibilità per carenza dispecificità̀ ai sensi dell'art 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] ripetutamente affermato che in applicazione del principio di specificitàdel ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziatavalutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completoresoconto del loro contenuto, nonché̀ alla specifica indicazione del luogo incui è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezzadella doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio oaccesso a fonti esterne ad esso (cfr. Cass. n.9294/2021; Cass. n.5478/2018; Cass. n. 17399 2017; Cass. n.12288/2016; Cass. n. 23575/2015). Con riferimento alla notifica degli atti è stato precisato che in temadi ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica,il principio di specificità del ricorso esige la trascrizione integrale diquest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità̀ del motivo (Cass.n. 31038/2018; Cass. n. 5185/2017), qualora, come nel caso di specie siastrettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n.1150/2019),dal momento che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previstidall'art. 366 cod. proc. civ. non è fine a sé stesso, ma è strumentale alNumero registro generale 19896/2019Numero sezionale 5081/2026Numero di raccolta generale 21568/2026Data pubblicazione 24/06/2026dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass. n.Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025). Nella fattispecie la ricorrentepur contestando, per più profili, la validità̀ del procedimento di notifica nonha riportato nel ricorso o prodotto le relate di notifica, strettamentefunzionali alla comprensione del motivo, né ha specificato la sede dovereperirle.3.2. In ogni caso, il motivo è infondato nella parte in cui denuncia l’erroneitàdella statuizione del giudice di appello circa la asserita ritualità dellenotifiche delle supposte cartelle effettuate [ai sensi dell’art. 26 del d.PR n.602/73], nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), secondole modalità di cui all’art. 60 del DPR n. 600/73 senza necessità dell’invio ericezione della raccomandata informativa.3.3.Al riguardo deve osservarsi che «in tema di notificazione della cartelladi pagamento questa Corte ha, in maniera condivisibile, affermato che ilD.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie dicui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto diricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti edesattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art.143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalitàfissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ("lett. e) quando nel comune nelquale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o aziendadel contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., siaffigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza deltermine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo aquello di affissione"). La notifica, secondo l'art. 26 citato, "si ha per eseguitanel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albodel comune"» (così in Cass. n. 25079 del 6/11/2014, Rv. 634229 - 01). 3.4.Intervenendo sull’art. 140 cod. proc. civ., «la Corte Costituzionale, con lasentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cuiNumero registro generale 19896/2019Numero sezionale 5081/2026Numero di raccolta generale 21568/2026Data pubblicazione 24/06/2026prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizionedella raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o,comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di talesentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione siperfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandatainformativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, incaso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione(Cass. 14316/2011)» (Cass. n. 250769/2014 cit.). Successivamente la«Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26,comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte incui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento"nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. ... si esegue con le modalità stabilitedal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anziché "nei casi in cui nelcomune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficioo azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)". I giudici dellaConsulta hanno infatti evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilitàmeramente "relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art.140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3), lacartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera delladisposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalitàpreviste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari"assolutamente" irreperibili (lettera e) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notificadell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella,"nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero"necessarie... ne' l'affissione dell'avviso di deposito alla portadell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, ne' lacomunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso diricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune,Numero registro generale 19896/2019Numero sezionale 5081/2026Numero di raccolta generale 21568/2026Data pubblicazione 24/06/2026secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza dellacartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.), con evidentedisparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost.[OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera diapplicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), "allasola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario"assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al casodi destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.",cosicché, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art.140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelledi pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c.,in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, siapplicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e,quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente,quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973,art. 60, comma 1. Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedonoeffettivamente, per la validità della notificazione della cartella dipagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario,quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario dellaraccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale ela sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazionedegli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notificaeffettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento ditutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, incaso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla» (cosìsempre in Cass. n. 25079/2014). In pratica, con riferimento alla notificadella cartella di pagamento effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602del 1973, deve distinguersi tra notifica effettuata anteriormente allasentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2010 e la notifica effettuatain epoca ad essa successiva, con la precisazione però che la notificaNumero registro generale 19896/2019Numero sezionale 5081/2026Numero di raccolta generale 21568/2026Data pubblicazione 24/06/2026effettuata con le modalità previste dal citato art. 26 anteriormenteall’intervento della Consulta, deve considerarsi rituale e, quindi, efficace «acondizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso lacartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto,ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa» (Cass. n.35692 del 19/11/2021; Cass. n. 8910 del 04/04/2025).3.5. Questa Corte ha precisato che, in tema di riscossione delle imposte,nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione dellacartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazionedella sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, che ha dichiaratoincostituzionale l’art. 26, comma 3 (ora comma 4) del d.P.R. n. 602 del1973, è valida ed efficace con la sola affissione dell’avviso di depositonell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giornoad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro al destinatario el’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'attopresso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate indata successiva alla citata sentenza della Corte costituzionale, a condizione,però, che la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancataimpugnazione anteriormente alla pubblicazione della predetta sentenzadella Corte costituzionale, altrimenti operando l’effetto retroattivo dellastessa (Cass., sez. 5, n. 8910 del 2025).3.6.Nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta al suddetto principioessendosi trattato di notifiche delle supposte cartelle effettuate [ai sensidell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 602/73] nelle ipotesi di cui all’art. 140c.p.c. secondo le modalità di cui all’art. 60 del DPR n. 600/73 “in dataanteriore all’intervento della Corte costituzionale n. 258/2012” per cuidovevano intendersi eseguite il giorno successivo a quello in cui l’avviso dideposito era stato affisso nell’albo del Comune senza la necessità dell’invioe ricezione della raccomandata informativa.Numero registro generale 19896/2019Numero sezionale 5081/2026Numero di raccolta generale 21568/2026Data pubblicazione 24/06/20264.In conclusione, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favoredelle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che si liquidanoin euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]