Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18159/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90; con il secondo motivo di ricorso lamenta difetto di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo e con il quarto motivo di ricorso lamenta genericamente vizio della motivazione e violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.; Rilevato, in ordine alla prima doglianza che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatir insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto,alle pagine 7 e 8 della sentenza gravata, che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto nel caso di specie non è ravvisabile considerate le modalità della condotta svolta in forma di organizzazione, sebbene rudimentale, dell'entità del pericolo e del danno (desumibile dalla natura della sostanza) e dal numero delle dosi ricavabili, nonché i precedenti specifici da cui risulta gravato il ricorrente.

In ordine alla seconda doglianza, osservato che le attenuanti generiche per le quali si lamenta la mancanza della motivazione con il secondo motivo di ricorso sono effettivamente state riconosciute, come si evince chiaramente dalle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata (secondo esigenze di proporzione ed equità rispetto al concorrente nel reato al quale erano state concesse, essendo entrambi nella medesima posizione); Rilevato che, con riguardo ai motivi indicati ai numeri 4 e 5, l'art. 581, lettera c) c.p.p. difetta il requisito dell'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lettera c) c.p.p., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lettera c) c.p.p. quale causa di inammissibilità; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90; con il secondo motivo di ricorso lamenta difetto di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo e con il quarto motivo di ricorso lamenta genericamente vizio della motivazione e violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.; Rilevato, in ordine alla prima doglianza che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatir insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto,alle pagine 7 e 8 della sentenza gravata, che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto nel caso di specie non è ravvisabile considerate le modalità della condotta svolta in forma di organizzazione, sebbene rudimentale, dell'entità del pericolo e del danno (desumibile dalla natura della sostanza) e dal numero delle dosi ricavabili, nonché i precedenti specifici da cui risulta gravato il ricorrente. In ordine alla seconda doglianza, osservato che le attenuanti generiche per le quali si lamenta la mancanza della motivazione con il secondo motivo di ricorso sono effettivamente state riconosciute, come si evince chiaramente dalle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata (secondo esigenze di proporzione ed equità rispetto al concorrente nel reato al quale erano state concesse, essendo entrambi nella medesima posizione); Rilevato che, con riguardo ai motivi indicati ai numeri 4 e 5, l'art. 581, lettera c) c.p.p. difetta il requisito dell'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lettera c) c.p.p., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lettera c) c.p.p. quale causa di inammissibilità; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 18159/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris