CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1985
Cassazione n. 34628/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CATANIA il 07/04/1985 avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con 'condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.MAles ndrina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] • -----."--,---.;;- «-7,7--,, ' -,,,---z--7-:".q.7774 • k i ,,,,,,,. , •,,r ..,...:,.. .2 9- ' 4, Pi C SezinnE: ,,ill Penpfe 2 8 SET 2026