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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 18886/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 6317/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40813/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1989, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 14/12/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Prato in data 18/04/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione e 20.000,00 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un primo motivo, di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e, con un secondo motivo, violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso (trasmessa tramite PEC in data 11/02/2025) sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, pervenuta prima dell'udienza di discussione.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18886/2025 Roma, lì, 20/05/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11/04/2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 6317/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40813/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1989, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 14/12/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Prato in data 18/04/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione e 20.000,00 euro di multa.  2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un primo motivo, di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e, con un secondo motivo, violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso (trasmessa tramite PEC in data 11/02/2025) sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, pervenuta prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18886/2025 Roma, lì, 20/05/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18886/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris